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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/12/2025, n. 5843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5843 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 2607/2020
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione, in persona del giudice dott. Andrea RC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- ex art. 281-sexies u.c. c.p.c. - nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) e (C.F. CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
), tutte assistite e difese dagli Avv.ti MAZZOCCHI ALDO LEOPOLDO e
[...]
ST SI EP attrici contro
C.F. ), CP_1 C.F._4
convenuto - contumace
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da foglio di precisazione della conclusioni depositato in data 22/12/2025, conclusioni da intendersi ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. in data 25/02/2020 le ricorrenti hanno dedotto quanto segue: i) con sentenza n. 2646/2018 (n. 14911/2014 R.G. – doc. 3), passata in giudicato (cfr. deposito del 23/3/2023), il Tribunale di Brescia, accogliendo l'azione di riduzione svolta dalle sig.re quanto alla successione della defunta Parte_1
madre sig.ra (deceduta il 21/11/2013), ha disposto, per quanto di Persona_1
interesse in questa sede: “la riduzione del testamento pubblico del 17 maggio 2011 e della donazione della quota del 50% dell'immobile sito in Manerbio, via Verdi, n. 17
[oggetto della presente causa] in modo che venga reintegrata la quota di riserva delle legittimarie , e pari a ¾ Parte_1 Parte_2 Parte_3
dell'eredità”; ii) l'immobile in questione (censito al foglio 8, particella 99, sub 10) è tuttora occupato in via esclusiva da convenuto in spregio a quanto disposto dall'art. 1102, comma 1, c.c.; iii) a nulla essendo valse le diffide inoltrate al sig. (doc. CP_1
5-8), le ricorrenti hanno chiesto la condanna del convenuto al rilascio dell'immobile
“onde consentire alla comunione di disporne e di esercitare la facoltà di goderne direttamente o indirettamente”, oltre al versamento di una indennità di occupazione
“dal primo utilizzo sine titulo fino all'effettivo rilascio dell'immobile”. Con vittoria di spese e accessori di causa.
All'udienza del 26/1/2021 il giudice adito, rilevato che la domanda di condanna al pagamento dell'indennità per occupazione dell'immobile necessita di istruzione non sommaria, ha disposto il mutamento di rito e assegnato i termini ex art. 183, comma
6, c.p.c..
Con istanza del 2/2/2021 le attrici hanno rinunciato alla domanda di riconoscimento di un'indennità di occupazione e chiesto emettersi ordinanza ex art. 183-bis c.p.c., richiesta respinta con ordinanza del 17/11/2022.
Dopo una serie di rinvii dovuti ad avvicendamenti di giudici sul ruolo, la causa è stata chiamata per discussione all'udienza del 23/12/2025 all'esito della quale il giudice ha riservato il deposito della sentenza.
* * *
La presente controversia attiene alla richiesta di condanna del convenuto al rilascio, in favore della comunione ereditaria, dell'immobile dallo stesso illegittimamente occupato (doc. 9) sulla scorta del fatto che il sig. “non è erede universale della CP_1
pag. 2/4 de cuius, sig.ra bensì coerede, unitamente alle ricorrenti, [sicché] non Persona_1
ha titolo per permanere nell'immobile” (cfr. note scritte 16/2/2021).
Tale assunto deriva dal fatto che il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2646/2018
(doc. 3), ha accolto l'azione di riduzione esperita dalle odierne attrici nei confronti delle disposizioni testamentarie materne e della donazione indiretta della quota del
50% dell'immobile sito in Manerbio (BS), via Verdi, 17, con la conseguenza che “in sede di divisione ereditaria, una volta determinata l'entità della quota disponibile, alla stessa dovrà essere imputata la donazione e, in ipotesi di eccedenza del valore dell'immobile la cui quota del 50% è stata oggetto di donazione, quest'ultima dovrà essere ridotta in misura tale da reintegrare «la quota di riserva complessiva» di spettanza dei legittimari che, come anticipato, è pari ai ¾ dell'eredità” (pagg.8-9).
Le odierne attrici non hanno, tuttavia, inteso agire per addivenire allo scioglimento della comunione, ma hanno lamentato l'utilizzo esclusivo della cosa comune da parte del coerede e chiesto la restituzione dell'immobile in quanto occupato sine titulo.
La fattispecie va, quindi, inquadrata nell'ambito dell'art. 1102 primo comma c.c. che consente a ciascuno dei partecipanti alla comunione di “servirsi della cosa comune, purché […] non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Ebbene, è stato documentato in corso di causa che l'immobile ubicato in Manerbio
(BS), via Verdi, 17, è caduto nella comunione ereditaria sorta a seguito del decesso di per effetto del fruttuoso esperimento dell'azione di riduzione da Persona_1
parte delle odierne attrici (doc. 3) e che esso risulta tuttora utilizzato in via esclusiva dal sig. (doc. 9) senza alcun valido titolo. CP_1
Come statuito da consolidata giurisprudenza di legittimità, qualora: “sia venuta meno la ragione giustificatrice di un uso autonomo [del bene in comunione] da parte di uno dei due comproprietari e tuttavia questi sia rimasto nel godimento esclusivo del bene, […] viene ordinato non il rilascio di una quota ideale da un comproprietario all'altro, ma viene disposto il rilascio in favore della comunione, condizione che legittima, con l'accertamento dell'inesistenza di un titolo a detenere pag. 3/4 autonomamente il bene, la successiva assunzione, da parte della comunione, delle determinazioni possibili, anche con lo strumento di cui all'art. 1105 c.c.” (cfr. Cass.
Civ. n. 19488/2015 e le altre in essa richiamate).
Ne consegue che, avendo parte attrice documentato un uso indebito dell'immobile in comunione da parte del convenuto e non avendo questi, di contro, dimostrato di avere fatto un legittimo utilizzo della cosa comune, non impedendo agli altri comproprietari di goderne secondo il loro diritto, la domanda va accolta con conseguente condanna del sig. al rilascio dell'immobile nella libera disponibilità dei partecipanti alla CP_1
comunione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri medi per una causa di valore indeterminabile, limitatamente alle fasi espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
in accoglimento della domanda attorea condanna il convenuto all'immediato rilascio dell'immobile sito in Manerbio (BS), via Verdi, n. 17 (censito al Foglio 8, part. 99, sub 10) nella libera disponibilità dei partecipanti alla comunione;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.358,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 1.453,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria/di trattazione in quanto non espletata), oltre al 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Si comunichi.
Brescia, lì 23/12/2025.
Il giudice
Andrea RC
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 2607/2020
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione, in persona del giudice dott. Andrea RC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- ex art. 281-sexies u.c. c.p.c. - nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) e (C.F. CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
), tutte assistite e difese dagli Avv.ti MAZZOCCHI ALDO LEOPOLDO e
[...]
ST SI EP attrici contro
C.F. ), CP_1 C.F._4
convenuto - contumace
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da foglio di precisazione della conclusioni depositato in data 22/12/2025, conclusioni da intendersi ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. in data 25/02/2020 le ricorrenti hanno dedotto quanto segue: i) con sentenza n. 2646/2018 (n. 14911/2014 R.G. – doc. 3), passata in giudicato (cfr. deposito del 23/3/2023), il Tribunale di Brescia, accogliendo l'azione di riduzione svolta dalle sig.re quanto alla successione della defunta Parte_1
madre sig.ra (deceduta il 21/11/2013), ha disposto, per quanto di Persona_1
interesse in questa sede: “la riduzione del testamento pubblico del 17 maggio 2011 e della donazione della quota del 50% dell'immobile sito in Manerbio, via Verdi, n. 17
[oggetto della presente causa] in modo che venga reintegrata la quota di riserva delle legittimarie , e pari a ¾ Parte_1 Parte_2 Parte_3
dell'eredità”; ii) l'immobile in questione (censito al foglio 8, particella 99, sub 10) è tuttora occupato in via esclusiva da convenuto in spregio a quanto disposto dall'art. 1102, comma 1, c.c.; iii) a nulla essendo valse le diffide inoltrate al sig. (doc. CP_1
5-8), le ricorrenti hanno chiesto la condanna del convenuto al rilascio dell'immobile
“onde consentire alla comunione di disporne e di esercitare la facoltà di goderne direttamente o indirettamente”, oltre al versamento di una indennità di occupazione
“dal primo utilizzo sine titulo fino all'effettivo rilascio dell'immobile”. Con vittoria di spese e accessori di causa.
All'udienza del 26/1/2021 il giudice adito, rilevato che la domanda di condanna al pagamento dell'indennità per occupazione dell'immobile necessita di istruzione non sommaria, ha disposto il mutamento di rito e assegnato i termini ex art. 183, comma
6, c.p.c..
Con istanza del 2/2/2021 le attrici hanno rinunciato alla domanda di riconoscimento di un'indennità di occupazione e chiesto emettersi ordinanza ex art. 183-bis c.p.c., richiesta respinta con ordinanza del 17/11/2022.
Dopo una serie di rinvii dovuti ad avvicendamenti di giudici sul ruolo, la causa è stata chiamata per discussione all'udienza del 23/12/2025 all'esito della quale il giudice ha riservato il deposito della sentenza.
* * *
La presente controversia attiene alla richiesta di condanna del convenuto al rilascio, in favore della comunione ereditaria, dell'immobile dallo stesso illegittimamente occupato (doc. 9) sulla scorta del fatto che il sig. “non è erede universale della CP_1
pag. 2/4 de cuius, sig.ra bensì coerede, unitamente alle ricorrenti, [sicché] non Persona_1
ha titolo per permanere nell'immobile” (cfr. note scritte 16/2/2021).
Tale assunto deriva dal fatto che il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2646/2018
(doc. 3), ha accolto l'azione di riduzione esperita dalle odierne attrici nei confronti delle disposizioni testamentarie materne e della donazione indiretta della quota del
50% dell'immobile sito in Manerbio (BS), via Verdi, 17, con la conseguenza che “in sede di divisione ereditaria, una volta determinata l'entità della quota disponibile, alla stessa dovrà essere imputata la donazione e, in ipotesi di eccedenza del valore dell'immobile la cui quota del 50% è stata oggetto di donazione, quest'ultima dovrà essere ridotta in misura tale da reintegrare «la quota di riserva complessiva» di spettanza dei legittimari che, come anticipato, è pari ai ¾ dell'eredità” (pagg.8-9).
Le odierne attrici non hanno, tuttavia, inteso agire per addivenire allo scioglimento della comunione, ma hanno lamentato l'utilizzo esclusivo della cosa comune da parte del coerede e chiesto la restituzione dell'immobile in quanto occupato sine titulo.
La fattispecie va, quindi, inquadrata nell'ambito dell'art. 1102 primo comma c.c. che consente a ciascuno dei partecipanti alla comunione di “servirsi della cosa comune, purché […] non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Ebbene, è stato documentato in corso di causa che l'immobile ubicato in Manerbio
(BS), via Verdi, 17, è caduto nella comunione ereditaria sorta a seguito del decesso di per effetto del fruttuoso esperimento dell'azione di riduzione da Persona_1
parte delle odierne attrici (doc. 3) e che esso risulta tuttora utilizzato in via esclusiva dal sig. (doc. 9) senza alcun valido titolo. CP_1
Come statuito da consolidata giurisprudenza di legittimità, qualora: “sia venuta meno la ragione giustificatrice di un uso autonomo [del bene in comunione] da parte di uno dei due comproprietari e tuttavia questi sia rimasto nel godimento esclusivo del bene, […] viene ordinato non il rilascio di una quota ideale da un comproprietario all'altro, ma viene disposto il rilascio in favore della comunione, condizione che legittima, con l'accertamento dell'inesistenza di un titolo a detenere pag. 3/4 autonomamente il bene, la successiva assunzione, da parte della comunione, delle determinazioni possibili, anche con lo strumento di cui all'art. 1105 c.c.” (cfr. Cass.
Civ. n. 19488/2015 e le altre in essa richiamate).
Ne consegue che, avendo parte attrice documentato un uso indebito dell'immobile in comunione da parte del convenuto e non avendo questi, di contro, dimostrato di avere fatto un legittimo utilizzo della cosa comune, non impedendo agli altri comproprietari di goderne secondo il loro diritto, la domanda va accolta con conseguente condanna del sig. al rilascio dell'immobile nella libera disponibilità dei partecipanti alla CP_1
comunione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri medi per una causa di valore indeterminabile, limitatamente alle fasi espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
in accoglimento della domanda attorea condanna il convenuto all'immediato rilascio dell'immobile sito in Manerbio (BS), via Verdi, n. 17 (censito al Foglio 8, part. 99, sub 10) nella libera disponibilità dei partecipanti alla comunione;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.358,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 1.453,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria/di trattazione in quanto non espletata), oltre al 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Si comunichi.
Brescia, lì 23/12/2025.
Il giudice
Andrea RC
pag. 4/4