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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/09/2025, n. 4116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4116 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 23023/2022
(RO PE Pa Città Metropolitana orino)
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
ll Giudice
- preso atto delle disposizioni processuali attualmente vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai Difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti;
- visto l'articolo 127 ter del c.p.c.;
- rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha da ultimo confermato e ribadito la piena compatibilità dello svolgimento della fase decisoria del rito del lavoro con le forme di cui all'articolo 127 ter del c.p.c. (v., per tutte, Cass. Sez. Unite, sent. n. 17603/2025);
- rilevato che nel caso in esame si è comunque già celebrata udienza fisica di discussione della causa in data 9 aprile 2025;
- lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter del c.p.c.;
p.q.m.
pronuncia la sentenza che segue ex artt. 429 e 127 ter del c.p.c. a pagina 2 del presente provvedimento
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ex artt. 127 ter
e 429 del c.p.c., nonché ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 23023/2023 tra:
AM PE rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Pollano e Jessica Matarrese del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Torino alla via Luigi Colli n. 3 parte opponente
e
Controparte_1
domiciliata presso la propria Sede sita in Torino al corso Inghilterra n. 7 nonché rappresentata e difesa da Funzionario delegato dal Sindaco
Metropolitano ai sensi dell'articolo 23 della Legge n. 689/1981 parte opposta
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 6 del D. Lgs. n.
150/2011; violazione dell'articolo 193 del D Lgs. n. 152/2006; omessa compilazione del formulario per il trasporto di rifiuti.
2 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte opponente RO PE
“In via preliminare Dichiarare la nullità del procedimento per l'intervenuta omessa notifica della violazione presuntivamente commessa e per adozione diretta dell'ordinanza ingiunzione, entrambi gli atti in violazione dei termini prescritti a titolo di decadenza dagli articoli 14 e 18 del D.Lgs 689/1981. In ogni caso sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione oggi impugnata. Nel denegato caso in cui non fosse accolta l'eccezione preliminare: In via istruttoria 1. Vero che il giorno 4.7.2022 il sig. RO ha iniziato i lavori ddi demolizione del bagno dell'immobile in Venaria, Corso IV Novembre n. 13
?
2. Vero che il giorno 5.7.2022 ha portato via le macerie dall'immobile alle partendo da Venaria alle 13:20 ?
3. Vero che al momento della partenza stava compilando il formulario dei rifiuti ?
4. Vero che mentre compilava riceveva una telefonata al cellulare ? (…) Nel merito
accertare che il formulario compilato dal ricorrente conteneva gli elementi caratterizzanti i dati del produttore/detentore, del trasportatore e del luogo di destinazione,
accertare che dai documenti prodotti era possibile ricavare con univoca certezza il luogo di partenza e la data di produzione dei rifiuti, per l'effetto
accertare l'applicabilità dell'art. 258 D. Lgs 152/2006 comma V e rideterminare la sanzione nel minimo edittale previsto dal citato articolo. In subordine nel merito
accertare l'applicabilità dell'art. 258 D. Lgs 152/2006 comma V e rideterminare la sanzione negli importi previsti dal citato articolo. In estremo subordine nel merito Accertare l'applicabilità dell'art. 258 D. Lgs 152/2006 comma IV contenendo la sanzione nel minimo edittale previsto dal citato articolo. Con vittoria delle spese di lite”.
Parte opposta Controparte_2
“respingere l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando in toto l'ordinanza-ingiunzione opposta. Con compensazione integrale delle spese”.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e il provvedimento opposto.
I fatti oggetto del procedimento possono così riassumersi sulla base della documentazione prodotta in atti e le concordi allegazioni delle parti:
1) il giorno 5 luglio 2022 - alle ore 13,40 - Agenti della Polizia
Stradale di OL (TO) hanno effettuato, presso lo svincolo di OL
(TO) della tangenziale di Torino, un controllo amministrativo sull'autocarro targato AB619YB condotto dall'odierno opponente PE RO, trasportante un carico di macerie edili;
2) alla richiesta degli operanti di esibire il formulario, l'opponente
RO ha mostrato un formulario ritenuto dagli Agenti incompleto:
“in quanto erano indicati solo il luogo di destino e il vettore”;
4) gli operanti hanno pertanto contestato all'opponente RO la violazione dell'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006 redigendo il verbale n.
700016769585;
5) successivamente, non essendo stata pagata la somma in misura ridotta e non avendo l'opponente RO presentato alcuno scritto difensivo, né richiesto di essere sentito, la Controparte_2
ha quindi emesso l'ordinanza ingiunzione qui opposta.
In particolare, nel verbale di contestazione redatto dagli agenti della
Polizia Stradale si legge quanto segue:
(“Poiché circolava alla guida del su indicato veicolo, traportante un carico di macerie, munito del prescritto formulario identificativo dei rifiuti incompleto in quanto erano indicati solo il luogo di destino e il vettore (si
4 allega copia del documento in argomento). Dichiarazioni:” .
Con l'ordinanza - ingiunzione n. 562/2022 del 21 ottobre 2024 avente ad oggetto “Verbale di contestazione di illecito amministrativo n.
700016769585 del 5 luglio 2022 a carico del sig. RO PE
(c.f. ) – C.F._1 Parte_2
(p. i.v.a. la
[...] P.IVA_1 [...]
- ha invero irrogato Controparte_3
all'opponente RO PE la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.200,00 oltre le spese di procedimento per violazione dell'art. 193 del D. Lgs. 152/2006, per aver effettuato un trasporto di rifiuti
(macerie edili) mediante formulario incompleto, inidoneo a fornire le necessarie informazioni.
Avverso tale ordinanza ingiunzione l'odierno opponente ha proposto tempestivo e rituale ricorso ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011.
2. I motivi di opposizione.
La parte opponente PE RO ha proposto l'odierno ricorso ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 sulla base dei seguenti motivi:
1) eccessiva durata del procedimento di accertamento di illecito amministrativo, in palese violazione della normativa prevista dalla legge n. 689/1981 e, segnatamente, dell'articolo 14 e seguenti di essa (v. pagina 2 del ricorso in opposizione);
2) violazione o errata applicazione degli articoli 193 e 258 del D.
Lgs. n. 152/2006 (v. pagine da 2 a 5 del ricorso in opposizione);
3) eccessività della sanzione comminata ed omessa applicazione del comma 5 dell'articolo 258 del D. Lgs. n. 152/2006 (v. pagine 6 e7 del ricorso in opposizione).
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
5
4. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere respinta.
4.1. Sulla dedotta asserita eccessiva durata del procedimento amministrativo.
La Difesa opponente ha così illustrato il motivo in questione nel ricorso introduttivo del presente giudizio:
Come è noto, per pacifica giurisprudenza di legittimità (i cui pronunciamenti sono qui richiamati anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 118 delle disp. att. al c.p.c.), nelle ipotesi in cui trovano applicazione le norme generali dettate dalla legge n. 689 del 1981, il potere di emanare l'ordinanza - ingiunzione ai sensi dell'art. 18 di detta legge, può essere legittimamente esercitato nel termine quinquennale di
6 cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché tale norma ponga riferimento al termine massimo (di prescrizione) per riscuotere le somme dovute per le violazioni, non essendo prevista alcuna espressa decadenza in relazione all'osservanza di altro precedente termine e non trovando applicazione al riguardo - stante la sua incompatibilità con il procedimento contenzioso conducente all'adozione della stessa ordinanza ingiunzione - il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 (v., per tutte,
Cass. Sez. 1, sent. n. 6762/2004 e Cass., Sez. Lav., sent. n.
18442/2006).
Dunque, è irrilevante che il procedimento sanzionatorio si sia perfezionato in un arco di tempo dilatato (la violazione è stata accertata in data 5 luglio 2022, l'ordinanza ingiunzione è stata emessa in data 21 ottobre 2024), essendo esclusivamente rilevante - ai fini della legittimità della sanzione irrogata - che essa sia stata emessa entro cinque anni dal giorno della contestazione.
Ciò che è dirimente – nel caso in esame – è quindi appurare che la sanzione è stata in concreto irrogata (l'ordinanza è stata emessa il giorno
21 ottobre 2024) entro cinque anni dal giorno dell'accertamento della violazione (il giorno 5 luglio 2022).
Considerato - pertanto - che la sanzione oggetto del presente giudizio è stata effettivamente emessa entro cinque anni dall'accertamento, e quindi, entro il termine prescrizionale quinquennale, devono allora ritenersi infondate le doglianze di parte opponente.
Peraltro, si osserva come l'opponente abbia inizialmente proposto ricorso in opposizione ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 avverso il mero verbale di contestazione;
tale iniziativa giudiziaria (poi conclusasi con sentenza n. 1247/2024 pubblicata in data 23 febbraio 2024 con la quale il ricorso è stato dichiarato inammissibile) ha certamente concorso a ritardare la conclusione del procedimento amministrativo, essendo pienamente giustificabile e comprensibile il contegno assunto dall'Amministrazione nell'attendere, prima di emanare l'ordinanza
7 ingiunzione qui impugnata, l'esito del ricorso in allora promosso dal
RO.
A ciò si aggiunga che non può qui invocarsi il pronunciamento di cui alla sent. n. 151/2021 della Corte Costituzionale.
La Corte, invero, nel dichiarare inammissibili le questioni di costituzionali ad essa sottoposte (in riferimento agli articoli 3 e 97 della
Costituzione e relativamente all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio), lungi dall'individuare un termine per l'esercizio legittimo del potere sanzionatorio, piuttosto, si è limitata a dichiarare che tale lacuna (la mancata previsione di termine finale - autonomo e distinto da quello prescrizionale - per l'adozione del provvedimento sanzionatorio) deve essere sanata dal legislatore.
In assenza di diverse determinazioni da parte del legislatore, e sino a nuova normativa, deve pertanto ritenersi pienamente legittimo l'operato della P.A. che emetta l'ordinanza ingiunzione entro il richiamato termine prescrizionale quinquennale.
4.2. Sulla corretta applicazione degli articoli 193 e 258 del D.
Lgs. n. 152/2006.
La Difesa opponente ha così illustrato il motivo in discorso nel ricorso introduttivo del presente giudizio:
8 (…)
9 10 Il motivo di opposizione è infondato e, pertanto, va disatteso.
L'articolo 193 (rubricato come “trasporto dei rifiuti”) del D. Lgs. n.
152/2006 dispone testualmente quanto segue:
“193. Trasporto dei rifiuti
1. Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore;
una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima applicazione
11 rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni. (…) 17. Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza”.
L'articolo 258 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce quanto segue:
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi”.
12 Nel caso in esame è pacifico che il formulario presente a bordo del mezzo condotto dall'opponente era incompleto e non conforme ai modelli di cui all'articolo 193 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006.
Ciò, oltre a essere pacificamente ammesso anche dalla Difesa opponente, risulta documentalmente.
L'art. 193 del D. Lgs. n. 15/2006, come sopra richiamato e trascritto, richiede espressamente che il formulario contenga le seguenti indicazioni:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
Nel caso di specie, invece, nel formulario esibito al momento del controllo degli operanti, erano stati apposti (senza firma alcuna) esclusivamente il timbro del produttore - trasportatore (la
[...]
) e il timbro dell'impianto di Parte_2 destinazione (Cavit S.p.A. di La Loggia).
Il formulario, peraltro, non era sottoscritto da alcun soggetto.
Il formulario in discorso è il seguente:
13 (v. il doc. n. 3 del fascicolo di parte opposta).
Nel formulario di cui trattasi risulta dunque mancante:
- l'indicazione dell'origine del rifiuto;
- l'annotazione e descrizione della tipologia e della quantità (peso) dello stesso alla partenza e all'arrivo; 14 - la specificazione della data di inizio del trasporto;
- l'indicazione del percorso.
I dati mancanti hanno reso impossibile agli operanti, così come a qualsivoglia agente accertatore, conoscere il luogo di produzione dei rifiuti, l'origine degli stessi, la tipologia dei rifiuti trasportati (codice CER e descrizione) nonché il peso degli stessi.
Peraltro, la Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che in materia di sanzioni amministrative per la violazione della disciplina dei rifiuti, il contenuto minimo del formulario previsto dall'art. 193 comma 1 del D.
Lgs. n. 152 del 2006 deve ritenersi integrato dalle prescrizioni contenute nel D.M. Ambiente n. 145 del 1998, richiamato dal comma 6 dell'art. 193 citato, il quale individua, all'All. C), le modalità di compilazione di detto formulario, includendovi specificamente il necessario riferimento all'indirizzo dell'impianto o dell'unità locale di partenza del rifiuto;
secondo la Corte il principio di tipicità e riserva di legge, fissato dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, infatti, non esclude che i precetti normativi, nella specie l'apparato sanzionatorio di cui al D. Lgs. n. 152 del 2006, siano legittimamente eterointegrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare (v. Cass., Sez. 2, sent. n. 26701/2020).
Tale principio vale anche in riferimento all'orario del trasporto il quale deve essere necessariamente indicato (v. Cass., Sez. 2, sent. n.
21260/2009).
Da ultimo, anche il peso sia alla partenza che all'arrivo deve essere indicato specificamente.
La Corte Suprema di Cassazione ha invero affermato che, in base al disposto degli articoli 12 comma 3 e 15 comma 1 lettera b) del D. Lgs.
n. 22/1997 (testo normativo poi sostituito abrogato e sostituito dal D. Lgs.
n. 152/2006) e della normativa di attuazione, il produttore di rifiuti avviati allo smaltimento deve indicare, all'atto della partenza, nel formulario di accompagnamento, la quantità (espressa in peso o misura) degli stessi;
è
15 escluso quindi che la quantità dei rifiuti possa essere indicata alternativamente alla partenza o all'arrivo, perché il combinato disposto delle citate disposizioni implica necessariamente la doppia misurazione alla partenza e all'arrivo (Cass., Sez. 2, sent. n. 23621/2006).
Con ancor più chiarezza è stato affermato che i formulari di identificazione rifiuti, contenuti nel D.M. 10 aprile 1998 n. 145, prescrivono che le quantità dei rifiuti debbano essere, sia indicate all'inizio del trasporto, sia verificate a destino, specificando poi se il destinatario abbia accettato il carico per intero o per una minore quantità; risulta, per l'effetto, incompleto il documento che riporti la quantità dei rifiuti, alternativamente, alla partenza o all'arrivo, né l'omessa indicazione del peso dei rifiuti verificato a destino può intendersi supplita “per relationem” dall'avvenuta accettazione per intero del carico da parte del destinatario, atteso che il rigore formale della normativa ha la funzione di consentire un esatto controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti trasportati e, così, di garantire una completa tracciabilità di tale attività
(Cass., Sez. 2, ord. n. 34038/2019).
Inoltre, va altresì evidenziato come i formulari di identificazione rifiuti di cui trattasi devono essere distintamente sottoscritti sia dal produttore - detentore, che dal trasportatore e dal destinatario;
ne deriva che l'omessa sottoscrizione nel formulario di identificazione dei rifiuti del produttore dei rifiuti stessi elude il rigore formale della normativa, la quale non consente la sua sostituzione con un delegato, trattandosi di una norma che ha la funzione di garantire non solo una completa tracciabilità oggettiva e soggettiva di tale attività, ma anche di assicurare la piena responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti (v. Cass., Sez. 2, ord. n. 12208/2022).
La Cassazione da ultimo ha affermato che in tema di trasporto di rifiuti non pericolosi integra gli estremi della condotta tipica dell'illecito commesso in violazione dell'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006, e sanzionato dall'art. 258 del medesimo decreto, l'omissione, da parte del
16 produttore e del trasportatore, dell'obbligo posto a loro carico di compilare e sottoscrivere il formulario di trasporto, assumendosene onere e responsabilità diretti, atteso che in tema di sanzioni amministrative l'art. 5 della legge n. 689/81 che contempla il concorso di persone, rende applicabile la pena pecuniaria, non soltanto all'autore o ai coautori dell'infrazione, ma anche a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale (v. Cass., Sez. 2, ord. 34031/2019).
Nel caso in esame la mancanza dei predetti elementi si presenta evidente e palese, nonché riscontrabile documentalmente ed ictu oculi.
La giustificazione resa dall'opponente non può in alcun modo esser qui considerata, in ragione del fatto che la circostanza dedotta (l'aver ricevuto una lunga telefonata lavorativa che avrebbe distratto l'opponente distogliendolo dall'integrale compilazione del formulario) rientra nelle ordinarie evenienze dall'attività lavorativa e, perciò, in alcun modo essa può escludere la ricorrenza dell'elemento soggettivo quanto meno della colpa ex art. 3 della legge n. 689 del 1981.
A tal riguardo va richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che deve escludersi l'ignoranza inevitabile dei precetti in materia di rifiuti nei sensi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n.
364 del 1988 (applicabile in materia di sanzioni amministrative in base all'articolo 3 della legge n. 689 del 1981), atteso che la colpa, come requisito sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, è normalmente presunta e l'eventuale ignoranza della illiceità della condotta ovvero l'errore sulla liceità del fatto devono risultare inevitabili ed incolpevoli, secondo i canoni della normale diligenza, occorrendo, a tal fine, che siano stati indotti da elementi positivi esterni o da informazioni ed atti provenienti da soggetti qualificati e dovendosi tenere conto, in concreto, dei doveri di conoscenza del soggetto che adduca l'assenza di colpa, sul quale, in relazione all'attività professionalmente svolta, in un settore regolato da particolari prescrizioni di legge (come è senz'altro la produzione di determinate categorie
17 di rifiuti), gravano obblighi specifici di informazione sicuramente maggiori dell'obbligo generico gravante sulla generalità dei cittadini (v. la cennata
Cass., Sez. 2, sent. n. 23621/2006).
Nella fattispecie in esame va dunque certamente esclusa ogni valenza giustificativa alla circostanza dedotta (“Tale circostanza era dovuta al fatto che mentre il ricorrente stava compilando il questionario, lo stesso riceveva alle 13:23 una telefonata di lavoro, che durava parecchio, il ricorrente, forse sovra pensiero, cercava delle carte per rispondere al proprio interlocutore, poi una volta trovate queste, si metteva alla guida munito di auricolari. Appena terminata la conversazione si rendeva conto di non aver completato la compilazione del formulario, ma a quel punto era già in tangenziale e non poteva fermarsi in corsia d'emergenza per la compilazione, nel suo intento vi avrebbe provveduto alla prima stazione di servizio o piazzola di ristoro, ma veniva prima fermato dalla pattuglia che poi elevava la contravvenzione”) atteso che essa poteva essere vinta e superata mediante un minimo canone di diligenza, non trattandosi affatto di situazione fattuale inevitabile e non ovviabile e rimediabile con una minima attenzione e cura, certamente esigibile dall'operatore (produttore e trasportatore) che tratta rifiuti edilizi che per ciò solo sono soggetti ad una peculiare disciplina ed uno specifico trattamento imposto dalla normativa speciale di settore.
4.3. Sulla dedotta erronea applicazione del comma 5 dell'articolo 258 del D. Lgs. n. 152/2006 e l'asserita eccessività della sanzione comminata.
La Difesa opponente si duole infine della mancata applicazione del comma 5 dell'articolo 258 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'eccessività della sanzione comminata.
La doglianza è del tutto infondata e, pertanto, va disattesa.
L'evocato comma 5 dell'articolo 258 del D. Lgs. n. 152/2006 non può qui essere applicato in quanto nel caso in esame l'assoluta
18 incompletezza di esso non ha consentito la ricostruzione dei dati mancanti.
E invero nel caso in esame tali dati mancanti non erano neanche rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, o nelle altre scritture contabili tenute per legge.
Né – d'altra parte – nello stesso formulario di cui trattasi vi erano comunque indicazioni contenenti elementi utili a ricostruire le informazioni richieste dalla legge.
E' dunque corretta l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura di cui al comma 4 dell'articolo 258 del D. Lgs. n. 152/2006.
Infondata è anche la censura di asserita eccessività della sanzione amministrativa applicata.
In via generale si osserva come sia stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto che, poiché nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria la motivazione dell'ordinanza - ingiunzione in ordine alla concreta determinazione della sanzione non assume rilievo, risolvendosi semplicemente nell'esposizione dei criteri seguiti dall'Autorità ingiungente per pervenire alla liquidazione della somma pretesa, il giudice dell'opposizione, investito della questione relativa alla congruità della sanzione, non è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell'atto sul punto, ma a determinare la sanzione applicando direttamente i criteri previsti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (v. sul punto, ex multis, Cass., Sez. Lav., sent. n. 24127/2010, Cass., Sez. 1°, sent. n. 18811/2003 e Cass., Sez. 1°, sent. n. 10976/1996).
Nel fattispecie qui delibata, la sanzione in concreto comminata risulta proporzionata e ragionevole in quanto la violazione si presenta comunque connotata da un consistente disvalore, in quanto il formulario non era sottoscritto ed era mancante di tutte le indicazioni richieste dalla legge, fatto eccezione per i due soli timbri del produttore e dell'operatore
19 di destinazione, e ciò tenuto anche conto che la somma determinata dalla
P.A. procedente (€ 3.000,00) risulta prossima all'estremo inferiore della forbice edittale prevista dalla legge (da € 1.600,0 ad € 10.000,00).
Si tratta invero di una fattispecie in cui è mancata totalmente l'indicazione della tipologia del rifiuto trasportato, del luogo di origine, della sua qualità e quantità, ciò che ha precluso completamente le esigenze e finalità della c.d. necessaria tracciabilità di esso con conseguente impedimento obiettivo di ogni efficace controllo da parte dell'Autorità preposta.
5. Sulle statuizioni finali e le spese di lite.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, deve pertanto rigettarsi il ricorso in opposizione con conseguente piena cogenza e legittimità dell'ordinanza – ingiunzione qui impugnata ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011.
Nulla deve statuirsi circa le spese di lite, atteso che la P.A. opposta si è costituita ed è stata in giudizio per mezzo di un suo funzionario – dipendente.
Inoltre, nessuna nota relativa a spese vive (diverse da quelle generali) è stata presentata dalla P.A. opposta.
Sul punto va invero richiamato il principio di diritto, affermato dalla
Corte Suprema di Cassazione secondo cui l'Autorità amministrativa, che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel
20 giudizio, purché risultino da apposita nota (v., per tutte, Cass., Sez. II, sent. n. 30597/2017 e Cass., Sez. II, sent. n. 11389/2011).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma
l'ordinanza – ingiunzione opposta.
2) Nulla sulle spese di lite.
Sentenza pronunciata nelle forme di cui agli artt. 429 del c.p.c. e 6 del D. Lgs. n. 150/2011.
Così deciso in Torino il giorno 23 settembre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
21
(RO PE Pa Città Metropolitana orino)
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
ll Giudice
- preso atto delle disposizioni processuali attualmente vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai Difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti;
- visto l'articolo 127 ter del c.p.c.;
- rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha da ultimo confermato e ribadito la piena compatibilità dello svolgimento della fase decisoria del rito del lavoro con le forme di cui all'articolo 127 ter del c.p.c. (v., per tutte, Cass. Sez. Unite, sent. n. 17603/2025);
- rilevato che nel caso in esame si è comunque già celebrata udienza fisica di discussione della causa in data 9 aprile 2025;
- lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter del c.p.c.;
p.q.m.
pronuncia la sentenza che segue ex artt. 429 e 127 ter del c.p.c. a pagina 2 del presente provvedimento
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ex artt. 127 ter
e 429 del c.p.c., nonché ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 23023/2023 tra:
AM PE rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Pollano e Jessica Matarrese del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Torino alla via Luigi Colli n. 3 parte opponente
e
Controparte_1
domiciliata presso la propria Sede sita in Torino al corso Inghilterra n. 7 nonché rappresentata e difesa da Funzionario delegato dal Sindaco
Metropolitano ai sensi dell'articolo 23 della Legge n. 689/1981 parte opposta
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 6 del D. Lgs. n.
150/2011; violazione dell'articolo 193 del D Lgs. n. 152/2006; omessa compilazione del formulario per il trasporto di rifiuti.
2 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte opponente RO PE
“In via preliminare Dichiarare la nullità del procedimento per l'intervenuta omessa notifica della violazione presuntivamente commessa e per adozione diretta dell'ordinanza ingiunzione, entrambi gli atti in violazione dei termini prescritti a titolo di decadenza dagli articoli 14 e 18 del D.Lgs 689/1981. In ogni caso sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione oggi impugnata. Nel denegato caso in cui non fosse accolta l'eccezione preliminare: In via istruttoria 1. Vero che il giorno 4.7.2022 il sig. RO ha iniziato i lavori ddi demolizione del bagno dell'immobile in Venaria, Corso IV Novembre n. 13
?
2. Vero che il giorno 5.7.2022 ha portato via le macerie dall'immobile alle partendo da Venaria alle 13:20 ?
3. Vero che al momento della partenza stava compilando il formulario dei rifiuti ?
4. Vero che mentre compilava riceveva una telefonata al cellulare ? (…) Nel merito
accertare che il formulario compilato dal ricorrente conteneva gli elementi caratterizzanti i dati del produttore/detentore, del trasportatore e del luogo di destinazione,
accertare che dai documenti prodotti era possibile ricavare con univoca certezza il luogo di partenza e la data di produzione dei rifiuti, per l'effetto
accertare l'applicabilità dell'art. 258 D. Lgs 152/2006 comma V e rideterminare la sanzione nel minimo edittale previsto dal citato articolo. In subordine nel merito
accertare l'applicabilità dell'art. 258 D. Lgs 152/2006 comma V e rideterminare la sanzione negli importi previsti dal citato articolo. In estremo subordine nel merito Accertare l'applicabilità dell'art. 258 D. Lgs 152/2006 comma IV contenendo la sanzione nel minimo edittale previsto dal citato articolo. Con vittoria delle spese di lite”.
Parte opposta Controparte_2
“respingere l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando in toto l'ordinanza-ingiunzione opposta. Con compensazione integrale delle spese”.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e il provvedimento opposto.
I fatti oggetto del procedimento possono così riassumersi sulla base della documentazione prodotta in atti e le concordi allegazioni delle parti:
1) il giorno 5 luglio 2022 - alle ore 13,40 - Agenti della Polizia
Stradale di OL (TO) hanno effettuato, presso lo svincolo di OL
(TO) della tangenziale di Torino, un controllo amministrativo sull'autocarro targato AB619YB condotto dall'odierno opponente PE RO, trasportante un carico di macerie edili;
2) alla richiesta degli operanti di esibire il formulario, l'opponente
RO ha mostrato un formulario ritenuto dagli Agenti incompleto:
“in quanto erano indicati solo il luogo di destino e il vettore”;
4) gli operanti hanno pertanto contestato all'opponente RO la violazione dell'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006 redigendo il verbale n.
700016769585;
5) successivamente, non essendo stata pagata la somma in misura ridotta e non avendo l'opponente RO presentato alcuno scritto difensivo, né richiesto di essere sentito, la Controparte_2
ha quindi emesso l'ordinanza ingiunzione qui opposta.
In particolare, nel verbale di contestazione redatto dagli agenti della
Polizia Stradale si legge quanto segue:
(“Poiché circolava alla guida del su indicato veicolo, traportante un carico di macerie, munito del prescritto formulario identificativo dei rifiuti incompleto in quanto erano indicati solo il luogo di destino e il vettore (si
4 allega copia del documento in argomento). Dichiarazioni:
Con l'ordinanza - ingiunzione n. 562/2022 del 21 ottobre 2024 avente ad oggetto “Verbale di contestazione di illecito amministrativo n.
700016769585 del 5 luglio 2022 a carico del sig. RO PE
(c.f. ) – C.F._1 Parte_2
(p. i.v.a. la
[...] P.IVA_1 [...]
- ha invero irrogato Controparte_3
all'opponente RO PE la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.200,00 oltre le spese di procedimento per violazione dell'art. 193 del D. Lgs. 152/2006, per aver effettuato un trasporto di rifiuti
(macerie edili) mediante formulario incompleto, inidoneo a fornire le necessarie informazioni.
Avverso tale ordinanza ingiunzione l'odierno opponente ha proposto tempestivo e rituale ricorso ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011.
2. I motivi di opposizione.
La parte opponente PE RO ha proposto l'odierno ricorso ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 sulla base dei seguenti motivi:
1) eccessiva durata del procedimento di accertamento di illecito amministrativo, in palese violazione della normativa prevista dalla legge n. 689/1981 e, segnatamente, dell'articolo 14 e seguenti di essa (v. pagina 2 del ricorso in opposizione);
2) violazione o errata applicazione degli articoli 193 e 258 del D.
Lgs. n. 152/2006 (v. pagine da 2 a 5 del ricorso in opposizione);
3) eccessività della sanzione comminata ed omessa applicazione del comma 5 dell'articolo 258 del D. Lgs. n. 152/2006 (v. pagine 6 e7 del ricorso in opposizione).
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
5
4. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere respinta.
4.1. Sulla dedotta asserita eccessiva durata del procedimento amministrativo.
La Difesa opponente ha così illustrato il motivo in questione nel ricorso introduttivo del presente giudizio:
Come è noto, per pacifica giurisprudenza di legittimità (i cui pronunciamenti sono qui richiamati anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 118 delle disp. att. al c.p.c.), nelle ipotesi in cui trovano applicazione le norme generali dettate dalla legge n. 689 del 1981, il potere di emanare l'ordinanza - ingiunzione ai sensi dell'art. 18 di detta legge, può essere legittimamente esercitato nel termine quinquennale di
6 cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché tale norma ponga riferimento al termine massimo (di prescrizione) per riscuotere le somme dovute per le violazioni, non essendo prevista alcuna espressa decadenza in relazione all'osservanza di altro precedente termine e non trovando applicazione al riguardo - stante la sua incompatibilità con il procedimento contenzioso conducente all'adozione della stessa ordinanza ingiunzione - il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 (v., per tutte,
Cass. Sez. 1, sent. n. 6762/2004 e Cass., Sez. Lav., sent. n.
18442/2006).
Dunque, è irrilevante che il procedimento sanzionatorio si sia perfezionato in un arco di tempo dilatato (la violazione è stata accertata in data 5 luglio 2022, l'ordinanza ingiunzione è stata emessa in data 21 ottobre 2024), essendo esclusivamente rilevante - ai fini della legittimità della sanzione irrogata - che essa sia stata emessa entro cinque anni dal giorno della contestazione.
Ciò che è dirimente – nel caso in esame – è quindi appurare che la sanzione è stata in concreto irrogata (l'ordinanza è stata emessa il giorno
21 ottobre 2024) entro cinque anni dal giorno dell'accertamento della violazione (il giorno 5 luglio 2022).
Considerato - pertanto - che la sanzione oggetto del presente giudizio è stata effettivamente emessa entro cinque anni dall'accertamento, e quindi, entro il termine prescrizionale quinquennale, devono allora ritenersi infondate le doglianze di parte opponente.
Peraltro, si osserva come l'opponente abbia inizialmente proposto ricorso in opposizione ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 avverso il mero verbale di contestazione;
tale iniziativa giudiziaria (poi conclusasi con sentenza n. 1247/2024 pubblicata in data 23 febbraio 2024 con la quale il ricorso è stato dichiarato inammissibile) ha certamente concorso a ritardare la conclusione del procedimento amministrativo, essendo pienamente giustificabile e comprensibile il contegno assunto dall'Amministrazione nell'attendere, prima di emanare l'ordinanza
7 ingiunzione qui impugnata, l'esito del ricorso in allora promosso dal
RO.
A ciò si aggiunga che non può qui invocarsi il pronunciamento di cui alla sent. n. 151/2021 della Corte Costituzionale.
La Corte, invero, nel dichiarare inammissibili le questioni di costituzionali ad essa sottoposte (in riferimento agli articoli 3 e 97 della
Costituzione e relativamente all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio), lungi dall'individuare un termine per l'esercizio legittimo del potere sanzionatorio, piuttosto, si è limitata a dichiarare che tale lacuna (la mancata previsione di termine finale - autonomo e distinto da quello prescrizionale - per l'adozione del provvedimento sanzionatorio) deve essere sanata dal legislatore.
In assenza di diverse determinazioni da parte del legislatore, e sino a nuova normativa, deve pertanto ritenersi pienamente legittimo l'operato della P.A. che emetta l'ordinanza ingiunzione entro il richiamato termine prescrizionale quinquennale.
4.2. Sulla corretta applicazione degli articoli 193 e 258 del D.
Lgs. n. 152/2006.
La Difesa opponente ha così illustrato il motivo in discorso nel ricorso introduttivo del presente giudizio:
8 (…)
9 10 Il motivo di opposizione è infondato e, pertanto, va disatteso.
L'articolo 193 (rubricato come “trasporto dei rifiuti”) del D. Lgs. n.
152/2006 dispone testualmente quanto segue:
“193. Trasporto dei rifiuti
1. Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore;
una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima applicazione
11 rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni. (…) 17. Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza”.
L'articolo 258 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce quanto segue:
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi”.
12 Nel caso in esame è pacifico che il formulario presente a bordo del mezzo condotto dall'opponente era incompleto e non conforme ai modelli di cui all'articolo 193 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006.
Ciò, oltre a essere pacificamente ammesso anche dalla Difesa opponente, risulta documentalmente.
L'art. 193 del D. Lgs. n. 15/2006, come sopra richiamato e trascritto, richiede espressamente che il formulario contenga le seguenti indicazioni:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
Nel caso di specie, invece, nel formulario esibito al momento del controllo degli operanti, erano stati apposti (senza firma alcuna) esclusivamente il timbro del produttore - trasportatore (la
[...]
) e il timbro dell'impianto di Parte_2 destinazione (Cavit S.p.A. di La Loggia).
Il formulario, peraltro, non era sottoscritto da alcun soggetto.
Il formulario in discorso è il seguente:
13 (v. il doc. n. 3 del fascicolo di parte opposta).
Nel formulario di cui trattasi risulta dunque mancante:
- l'indicazione dell'origine del rifiuto;
- l'annotazione e descrizione della tipologia e della quantità (peso) dello stesso alla partenza e all'arrivo; 14 - la specificazione della data di inizio del trasporto;
- l'indicazione del percorso.
I dati mancanti hanno reso impossibile agli operanti, così come a qualsivoglia agente accertatore, conoscere il luogo di produzione dei rifiuti, l'origine degli stessi, la tipologia dei rifiuti trasportati (codice CER e descrizione) nonché il peso degli stessi.
Peraltro, la Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che in materia di sanzioni amministrative per la violazione della disciplina dei rifiuti, il contenuto minimo del formulario previsto dall'art. 193 comma 1 del D.
Lgs. n. 152 del 2006 deve ritenersi integrato dalle prescrizioni contenute nel D.M. Ambiente n. 145 del 1998, richiamato dal comma 6 dell'art. 193 citato, il quale individua, all'All. C), le modalità di compilazione di detto formulario, includendovi specificamente il necessario riferimento all'indirizzo dell'impianto o dell'unità locale di partenza del rifiuto;
secondo la Corte il principio di tipicità e riserva di legge, fissato dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, infatti, non esclude che i precetti normativi, nella specie l'apparato sanzionatorio di cui al D. Lgs. n. 152 del 2006, siano legittimamente eterointegrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare (v. Cass., Sez. 2, sent. n. 26701/2020).
Tale principio vale anche in riferimento all'orario del trasporto il quale deve essere necessariamente indicato (v. Cass., Sez. 2, sent. n.
21260/2009).
Da ultimo, anche il peso sia alla partenza che all'arrivo deve essere indicato specificamente.
La Corte Suprema di Cassazione ha invero affermato che, in base al disposto degli articoli 12 comma 3 e 15 comma 1 lettera b) del D. Lgs.
n. 22/1997 (testo normativo poi sostituito abrogato e sostituito dal D. Lgs.
n. 152/2006) e della normativa di attuazione, il produttore di rifiuti avviati allo smaltimento deve indicare, all'atto della partenza, nel formulario di accompagnamento, la quantità (espressa in peso o misura) degli stessi;
è
15 escluso quindi che la quantità dei rifiuti possa essere indicata alternativamente alla partenza o all'arrivo, perché il combinato disposto delle citate disposizioni implica necessariamente la doppia misurazione alla partenza e all'arrivo (Cass., Sez. 2, sent. n. 23621/2006).
Con ancor più chiarezza è stato affermato che i formulari di identificazione rifiuti, contenuti nel D.M. 10 aprile 1998 n. 145, prescrivono che le quantità dei rifiuti debbano essere, sia indicate all'inizio del trasporto, sia verificate a destino, specificando poi se il destinatario abbia accettato il carico per intero o per una minore quantità; risulta, per l'effetto, incompleto il documento che riporti la quantità dei rifiuti, alternativamente, alla partenza o all'arrivo, né l'omessa indicazione del peso dei rifiuti verificato a destino può intendersi supplita “per relationem” dall'avvenuta accettazione per intero del carico da parte del destinatario, atteso che il rigore formale della normativa ha la funzione di consentire un esatto controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti trasportati e, così, di garantire una completa tracciabilità di tale attività
(Cass., Sez. 2, ord. n. 34038/2019).
Inoltre, va altresì evidenziato come i formulari di identificazione rifiuti di cui trattasi devono essere distintamente sottoscritti sia dal produttore - detentore, che dal trasportatore e dal destinatario;
ne deriva che l'omessa sottoscrizione nel formulario di identificazione dei rifiuti del produttore dei rifiuti stessi elude il rigore formale della normativa, la quale non consente la sua sostituzione con un delegato, trattandosi di una norma che ha la funzione di garantire non solo una completa tracciabilità oggettiva e soggettiva di tale attività, ma anche di assicurare la piena responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti (v. Cass., Sez. 2, ord. n. 12208/2022).
La Cassazione da ultimo ha affermato che in tema di trasporto di rifiuti non pericolosi integra gli estremi della condotta tipica dell'illecito commesso in violazione dell'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006, e sanzionato dall'art. 258 del medesimo decreto, l'omissione, da parte del
16 produttore e del trasportatore, dell'obbligo posto a loro carico di compilare e sottoscrivere il formulario di trasporto, assumendosene onere e responsabilità diretti, atteso che in tema di sanzioni amministrative l'art. 5 della legge n. 689/81 che contempla il concorso di persone, rende applicabile la pena pecuniaria, non soltanto all'autore o ai coautori dell'infrazione, ma anche a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale (v. Cass., Sez. 2, ord. 34031/2019).
Nel caso in esame la mancanza dei predetti elementi si presenta evidente e palese, nonché riscontrabile documentalmente ed ictu oculi.
La giustificazione resa dall'opponente non può in alcun modo esser qui considerata, in ragione del fatto che la circostanza dedotta (l'aver ricevuto una lunga telefonata lavorativa che avrebbe distratto l'opponente distogliendolo dall'integrale compilazione del formulario) rientra nelle ordinarie evenienze dall'attività lavorativa e, perciò, in alcun modo essa può escludere la ricorrenza dell'elemento soggettivo quanto meno della colpa ex art. 3 della legge n. 689 del 1981.
A tal riguardo va richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che deve escludersi l'ignoranza inevitabile dei precetti in materia di rifiuti nei sensi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n.
364 del 1988 (applicabile in materia di sanzioni amministrative in base all'articolo 3 della legge n. 689 del 1981), atteso che la colpa, come requisito sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, è normalmente presunta e l'eventuale ignoranza della illiceità della condotta ovvero l'errore sulla liceità del fatto devono risultare inevitabili ed incolpevoli, secondo i canoni della normale diligenza, occorrendo, a tal fine, che siano stati indotti da elementi positivi esterni o da informazioni ed atti provenienti da soggetti qualificati e dovendosi tenere conto, in concreto, dei doveri di conoscenza del soggetto che adduca l'assenza di colpa, sul quale, in relazione all'attività professionalmente svolta, in un settore regolato da particolari prescrizioni di legge (come è senz'altro la produzione di determinate categorie
17 di rifiuti), gravano obblighi specifici di informazione sicuramente maggiori dell'obbligo generico gravante sulla generalità dei cittadini (v. la cennata
Cass., Sez. 2, sent. n. 23621/2006).
Nella fattispecie in esame va dunque certamente esclusa ogni valenza giustificativa alla circostanza dedotta (“Tale circostanza era dovuta al fatto che mentre il ricorrente stava compilando il questionario, lo stesso riceveva alle 13:23 una telefonata di lavoro, che durava parecchio, il ricorrente, forse sovra pensiero, cercava delle carte per rispondere al proprio interlocutore, poi una volta trovate queste, si metteva alla guida munito di auricolari. Appena terminata la conversazione si rendeva conto di non aver completato la compilazione del formulario, ma a quel punto era già in tangenziale e non poteva fermarsi in corsia d'emergenza per la compilazione, nel suo intento vi avrebbe provveduto alla prima stazione di servizio o piazzola di ristoro, ma veniva prima fermato dalla pattuglia che poi elevava la contravvenzione”) atteso che essa poteva essere vinta e superata mediante un minimo canone di diligenza, non trattandosi affatto di situazione fattuale inevitabile e non ovviabile e rimediabile con una minima attenzione e cura, certamente esigibile dall'operatore (produttore e trasportatore) che tratta rifiuti edilizi che per ciò solo sono soggetti ad una peculiare disciplina ed uno specifico trattamento imposto dalla normativa speciale di settore.
4.3. Sulla dedotta erronea applicazione del comma 5 dell'articolo 258 del D. Lgs. n. 152/2006 e l'asserita eccessività della sanzione comminata.
La Difesa opponente si duole infine della mancata applicazione del comma 5 dell'articolo 258 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'eccessività della sanzione comminata.
La doglianza è del tutto infondata e, pertanto, va disattesa.
L'evocato comma 5 dell'articolo 258 del D. Lgs. n. 152/2006 non può qui essere applicato in quanto nel caso in esame l'assoluta
18 incompletezza di esso non ha consentito la ricostruzione dei dati mancanti.
E invero nel caso in esame tali dati mancanti non erano neanche rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, o nelle altre scritture contabili tenute per legge.
Né – d'altra parte – nello stesso formulario di cui trattasi vi erano comunque indicazioni contenenti elementi utili a ricostruire le informazioni richieste dalla legge.
E' dunque corretta l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura di cui al comma 4 dell'articolo 258 del D. Lgs. n. 152/2006.
Infondata è anche la censura di asserita eccessività della sanzione amministrativa applicata.
In via generale si osserva come sia stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto che, poiché nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria la motivazione dell'ordinanza - ingiunzione in ordine alla concreta determinazione della sanzione non assume rilievo, risolvendosi semplicemente nell'esposizione dei criteri seguiti dall'Autorità ingiungente per pervenire alla liquidazione della somma pretesa, il giudice dell'opposizione, investito della questione relativa alla congruità della sanzione, non è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell'atto sul punto, ma a determinare la sanzione applicando direttamente i criteri previsti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (v. sul punto, ex multis, Cass., Sez. Lav., sent. n. 24127/2010, Cass., Sez. 1°, sent. n. 18811/2003 e Cass., Sez. 1°, sent. n. 10976/1996).
Nel fattispecie qui delibata, la sanzione in concreto comminata risulta proporzionata e ragionevole in quanto la violazione si presenta comunque connotata da un consistente disvalore, in quanto il formulario non era sottoscritto ed era mancante di tutte le indicazioni richieste dalla legge, fatto eccezione per i due soli timbri del produttore e dell'operatore
19 di destinazione, e ciò tenuto anche conto che la somma determinata dalla
P.A. procedente (€ 3.000,00) risulta prossima all'estremo inferiore della forbice edittale prevista dalla legge (da € 1.600,0 ad € 10.000,00).
Si tratta invero di una fattispecie in cui è mancata totalmente l'indicazione della tipologia del rifiuto trasportato, del luogo di origine, della sua qualità e quantità, ciò che ha precluso completamente le esigenze e finalità della c.d. necessaria tracciabilità di esso con conseguente impedimento obiettivo di ogni efficace controllo da parte dell'Autorità preposta.
5. Sulle statuizioni finali e le spese di lite.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, deve pertanto rigettarsi il ricorso in opposizione con conseguente piena cogenza e legittimità dell'ordinanza – ingiunzione qui impugnata ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011.
Nulla deve statuirsi circa le spese di lite, atteso che la P.A. opposta si è costituita ed è stata in giudizio per mezzo di un suo funzionario – dipendente.
Inoltre, nessuna nota relativa a spese vive (diverse da quelle generali) è stata presentata dalla P.A. opposta.
Sul punto va invero richiamato il principio di diritto, affermato dalla
Corte Suprema di Cassazione secondo cui l'Autorità amministrativa, che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel
20 giudizio, purché risultino da apposita nota (v., per tutte, Cass., Sez. II, sent. n. 30597/2017 e Cass., Sez. II, sent. n. 11389/2011).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma
l'ordinanza – ingiunzione opposta.
2) Nulla sulle spese di lite.
Sentenza pronunciata nelle forme di cui agli artt. 429 del c.p.c. e 6 del D. Lgs. n. 150/2011.
Così deciso in Torino il giorno 23 settembre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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