Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/02/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Torino SE Lavoro
Nella causa R.G.L. 6106/2024 instaurata tra le parti:
(CF: ) ass. Avv. ARIOTTO Controparte_1 C.F._1
ALESSIO (ricorrente)
Controparte_2
(CF: ass. Dott.ssa ,
[...] P.IVA_1 CP_3
Dott. (convenuto) Controparte_4
Oggetto: anzianità di servizio in contratti a tempo determinato – indennità sostitutiva
delle ferie
CONCLUSIONI: come da verbale
1. Con ricorso depositato in data 10/7/2024, parte ricorrente ha allegato: Controparte_1
- di avere prestato attività lavorativa quale docente supplente di scuola dell'infanzia e primaria,
in forza di contratti a tempo determinato, sin dall'anno scolastico 2007/2008, e di essere ancora ad oggi lavoratrice a tempo determinato;
1
0-2 anni, come previsto dall'art. 526 dlvo 297/1994;
- che tale trattamento integra discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e che la normativa italiana viola il disposto dell'art. 4 dell'accordo quadro in materia di lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE;
- di avere già ottenuto da questo Tribunale sentenze che hanno riconosciuto il diritto alle differenze retributive spettanti in ragione dell'anzianità maturata per il servizio svolto quale lavoratrice a tempo determinato;
- di avere diritto, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, a complessivi euro 994,90,
quale somma per il risarcimento del danno patito in conseguenza della discriminazione economica sopra delineata;
- di non avere ricevuto, per i medesimi anni scolastici, nei quali ha prestato attività di lavoro in forza di contratti aventi scadenza al 30 giugno, liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie, che ammonta a complessivi euro 3.513,43.
Parte ricorrente ha quindi chiesto in questa sede la condanna del al pagamento degli CP_2
importi sopra indicati.
Il convenuto si è costituito in giudizio, eccependo: CP_2
- la correttezza del mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio nel periodo nel quale il ricorrente era docente non di ruolo;
tanto è avvenuto in forza di norma di legge (che permette di riconoscere il servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato solo una volta che il docente sia stato assunto a tempo indeterminato), e comunque non sarebbe invocabile in questo caso il principio di non discriminazione tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo, posto che devono tenersi in considerazione le peculiarità del settore dell'istruzione;
2 - con riferimento all'indennità sostitutiva delle ferie, parte convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale, posto che tale indennità ha natura retributiva, con conseguente applicazione del disposto dell'art. 2948 c.c.; nel merito, ha eccepito che al più il ricorrente potrebbe reclamare la monetizzazione dei giorni compresi tra la fine delle lezioni ed il 30/6/2024, e non in relazione ad altri periodi di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico, in quanto da ritenersi quali ferie fruite;
ha eccepito la necessità di computare i sabati tra i giorni di ferie fruiti;
ha eccepito il mancato assolvimento, da parte del ricorrente, dell'onere probatorio relativo al lavoro prestato nei giorni per i quali assume di non aver fruito delle ferie.
Parte convenuta, ferme le contestazioni in merito all'an debeatur, ha però riconosciuto la correttezza contabile dei conteggi effettuati dalla parte ricorrente in merito al quantum relativo al risarcimento del danno da discriminazione retributiva;
ha contestato il quantum di quanto preteso a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, quantificando, in ragione delle eccezioni formulate, e dell'intervenuta liquidazione di euro 76,66 per l'a.s. 2022/2023, per il medesimo titolo indennitario, il dovuto in non più di euro 790,35.
All'odierna udienza parte ricorrente, viste le difese di parte convenuta, in particolare in relazione alla liquidazione di euro 76,66 per l'a.s. 2022/2023, ha dichiarato di ridurre la propria domanda di monetizzazione delle ferie non fruite a complessivi euro 3.886,77 (appunto,
detraendo la somma già saldata); parte convenuta ha riconosciuto, ferme le altre difese rassegnate, la correttezza contabile di tale importo.
*****
2. La domanda volta ad ottenere il riconoscimento del risarcimento del danno di natura retributiva a causa del mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata negli anni c.d. di “precariato” è fondata e deve essere accolta.
Occorre infatti osservare che:
3 - l'art. 526 co 1 del dlvo 297/1994 recita: “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”; in buona sostanza, al personale docente non di ruolo non viene riconosciuto alcuno scatto stipendiale, non essendo considerata l'effettiva anzianità di servizio sino all'immissione in ruolo, ed il docente viene così collocato, alla stipula di ogni nuovo contratto a tempo determinato, nella fascia stipendiale di ingresso 0-9 anni;
- l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 99/70/CE, invocato dai ricorrenti per sostenere la sussistenza di discriminazione operata a livello normativo, recita: “4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”;
- secondo Cass. n. 23868/2016 “Al personale scolastico non di ruolo assunto a tempo
determinato spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4
dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il trattamento
retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per
gli assunti a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione di ogni normativa
contrattuale contraria”;
- secondo Cass. ord. n. 38100/2022 “In applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro
allegato alla Direttiva 1999/70/CE, i docenti a tempo determinato hanno diritto, a parità di
condizioni di impiego, alla piena equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello
del personale assunto con contratto a tempo indeterminato ed alla conseguente ricostruzione
della carriera agli effetti economici, con condanna dell'Amministrazione scolastica a
provvedere ai relativi adeguamenti retributivi e a corrispondere le differenze stipendiali
4 riconosciute dal contratto collettivo di comparto in base all'anzianità maturata per il periodo
effettivamente lavorato […]”;
- secondo Cass. n. 15231/2020 “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo
determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di
lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera
successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo
determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo
indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di
trattamento […]”;
- in merito alla richiesta disapplicazione del disposto dell'art. 526 del dlvo 297/1994, deve osservarsi che secondo Cass. ord. n. 21241/2022: “[…] come affermato in motivazione da Cass.
n. 17314/2020 e da Cass. n. 31149/2019, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti
a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della
scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le
maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente
all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione
della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza
prestato;
5. Si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro
allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi
costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la
prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non
coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo;
5.2. in particolare, per la prima delle due azioni, il quadro normativo e contrattuale interno è
rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato da
5 dall'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, parametra la retribuzione spettante all'assunto a tempo
determinato a quella «iniziale» prevista per il personale di ruolo (cfr. Cass. n. 22558/2016,
richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera
successiva all'immissione in ruolo trova la sua disciplina negli artt. 485 e seguenti del d.lgs. n.
297/1994 per il personale docente e negli artt. 569 e seguenti del richiamato T.U. (cfr. Cass.
n. 31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019);
5.3. il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto dell'Unione
della disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo
all'anzianità di servizio maturata, nell'altro se sia giustificata l'abbattimento dell'anzianità
stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l'anzianità
medesima, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato […]”;
nel caso in esame, in relazione all'art. 526 del dlvo 297/1994 (ed alle norme di CCNL
conseguenti, che hanno individuato gli scaglioni retributivi progressivi solo per il personale assunto a tempo indeterminato), deve procedersi a sua disapplicazione, in quanto tali norme si pongono in palese contrasto con il già richiamato art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla
Direttiva 99/70/CE; nel caso di specie, non si ravvisano (e non sono neppure allegate,
sostanzialmente, da parte convenuta) ragioni oggettive che giustifichino una disparità di trattamento normativo tra docenti assunti con contratti a tempo determinato e docenti assunti con contratti a tempo indeterminato;
in particolare, non si ravvisano diversità nella qualità delle mansioni prestate e del servizio reso che possano porsi in relazione alla disparità di considerazione dell'anzianità di servizio a fini economici (tant'è che neppure parte convenuta ha allegato quali differenze vi siano nelle attività lavorative svolte dal docente di ruolo e dal docente assunto a tempo determinato); la norma in discorso deve essere pertanto disapplicata,
per contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro citato.
6 Ne consegue la fondatezza della domanda relativa agli anni scolastici indicati in ricorso, posto che la ricorrente ha subito danno di natura economica conseguente al mancato riconoscimento della fascia stipendiale spettante in caso di riconoscimento dell'effettiva anzianità di servizio in condizioni di parità rispetto al personale di ruolo, non avendo potuto fruire degli scatti stipendiali conseguenti appunto all'anzianità lavorativa effettiva.
Come si è detto, il quantum debeatur non risulta contestato da parte convenuta;
deve quindi emettersi condanna per euro 994,90, importo indicato in ricorso.
3. Parte ricorrente ha lamentato poi di non essersi vista corrispondere l'indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; di avere diritto alla corresponsione di tale emolumento in forza del disposto dell'art. 1, co 54, l. 228/2012,
quantificando l'indennità di cui sopra in complessivi euro 3.513,43.
La domanda in merito alla corresponsione di indennità per ferie non godute, deve essere accolta,
nei termini che si preciseranno, sulla base delle seguenti considerazioni:
- anzitutto, l'eccezione di prescrizione quinquennale deve essere rigettata, posto che il ricorso
è stato notificato prima del decorso di 5 anni anche in relazione al diritto reclamato per l'a.s.
2022/2023;
- nel merito, l'art. 1 co 54 l. 228/2012 ha statuito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”;
- l'art. 5 co 8 d.l. 95/2012, conv. in l. 135/2012, come modificato dall'art. 1 co 54 l. 228/2012,
prevede che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica
7 dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità,
dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta'. Eventuali
disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilita'
disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (l'ultimo periodo della norma appena citata è quello introdotto dall'art. 1
co 56 l. 228/2012);
- si deduce da tale complesso normativo che risulta ad oggi ancora consentita la
“monetizzazione” delle ferie non godute dal personale docente (o dal personale c.d. A.T.A.)
assunto con contratto a termine infra-annuale (personale “supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche”); “monetizzazione” che,
per dizione normativa, riguarderebbe il differenziale tra le ferie maturate e le ferie godute per disposizione officiosa, durante i periodi di sospensione delle lezioni (v. art. 1 co 55 l. 228/2012
cit.);
8 - in merito a tale disposizione normativa, la Corte di Cassazione (ord. n. 14268/2022;
sostanzialmente conformi Cass. ord. 1344/2024, Cass. ord. 15415/2024), ha precisato la
“necessità di interpretare le norme interne— e, tra esse, l'articolo 5, comma otto, DL nr.
95/2012, così come integrato dall'articolo 1 comma 55 L. nr. 228/2012— in conformità alle
norme del diritto dell'Unione. 18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6
novembre 2018 ( rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in
causa C-684/16) nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con
l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso
osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto
di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del
rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto
ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto
ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica
del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare
il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da
parte di quest'ultimo. 19. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7,
paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale
che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento
(o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali
retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di
lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale
diritto; a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena
trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite,
invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo
accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare
9 all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non
ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di
riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica
nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di
lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo
dell'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, in quanto presupposto della imputabilità al
lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere
richiesta dalla norma. 21. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il
diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non
dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in
caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”; Cass. ord. n. 16715/2024 ha ulteriormente precisato che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle
ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno
che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso
della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la
normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato
dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7,
par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
RA SE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in
cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite
e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione
adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il
proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il
docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo
fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività
10 didattiche”; ne consegue che non può darsi corso ad applicazione della normativa sopra indicata nel senso di permettere una decurtazione automatica ed officiosa di giorni di ferie, in assenza di richiesta del dipendente titolare del diritto;
- in relazione alla concreta spettanza dell'indennità per le ferie pertanto non godute, deve evidenziarsi che grava sul datore di lavoro l'onere della prova di avere esercitato la sua capacità
organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute (v. ex multis
Cass. ord. n. 29844/2022, appena citata;
Cass. n. 21780/2022); prova che non è stata fornita dal
; CP_2
- da ultimo, deve osservarsi che la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sul tema (v.
Cass. ord. n. 16715/2024 e Cass. ord. n. 28587/2024, conforme alla prima), non portando elementi di novità rispetto alle pronunce sopra citate, ma comunque enunciando il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie
durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il
datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della
perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa
interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1,
comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della
direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, RA SE
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16
e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità
sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia
stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle
ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo
determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine
delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche”; ora, se la
11 Suprema Corte, nel menzionare in particolare l'impossibilità di scomputare e detrarre in modo automatico, come parrebbe invece previsto dalla normativa sopra citata, i giorni compresi tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno, ha comunque evidenziato nuovamente che tale principio vale per tutte le ipotesi previste dall'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012; se il docente, seguendo il ragionamento della Suprema Corte, non può ritenersi automaticamente in ferie, in ogni caso, laddove vi sia semplice sospensione delle lezioni, senza previa istanza di fruizione o, alternativamente, di “messa in mora” da parte del Dirigente Scolastico, così
perdendo o il diritto al godimento del beneficio o alla sua indennità finanziaria sostitutiva, si deve ritenere che tanto valga in tutte le ipotesi di sospensione delle attività didattiche previste dal calendario regionale, e non solo a quella, appunto, del periodo finale dell'anno scolastico;
- da ultimo, Cass. n. 28587/2024 è intervenuta nuovamente sul tema, confermando l'ordinanza appena sopra citata, ed aggiungendo, in motivazione, che “l'opposta interpretazione sostenuta
dall'odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della
giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza
che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni
superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse
operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la
totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante
l'anno scolastico.
Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico
costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e
concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il
proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle
ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.),
lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
12 Pur essendo dirimenti le considerazioni espresse dalla Suprema Corte, si deve ancora considerare, quanto all'asserita assenza di prova in merito alle prestazioni lavorative nei giorni che corrisponderebbero a quelli non fruiti a titolo di ferie, che, oltre a doversi evidenziare che la parte convenuta ha formulato tale eccezione senza però contestare, in fatto, che prestazione lavorativa non vi sia stata (cosa che permette già di rigettare l'eccezione), deve evidenziarsi che comunque per la giurisprudenza di legittimità sopra citata è sufficiente, per aversi liquidazione dell'indennità, che non vi sia stata domanda di fruizione del lavoratore e che neppure vi sia stata diffida a godere delle ferie maturate;
operando semmai la problematica dell'assenza di prestazione lavorativa nei giorni di sospensione delle lezioni su altro differente piano, ovvero quello di eventuale assenza del diritto alla retribuzione, ma non sul piano dell'imputazione automatica di giorni a ferie fruite (che non risulta consentita, sempre richiamando la giurisprudenza di legittimità di cui sopra).
Ciò posto, in merito al quantum debeatur deve prendersi atto della riduzione della domanda operata da parte ricorrente, che ha detratto l'importo di euro 76,66 già saldati per l'anno
2022/2023, e che parte convenuta ha dato atto della correttezza contabile di tale calcolo.
Deve quindi emettersi condanna per euro 3.886,77, oltre ad interessi, per gli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo in considerazione la natura sostanzialmente seriale della controversia. Le spese sono distratte in favore del procuratore della ricorrente, antistatario.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Torino - SE Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
13 - condanna il al pagamento, in favore di parte ricorrente, Controparte_2
di complessivi euro 994,90 a titolo di risarcimento del danno da discriminazione economica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre ad interessi;
- condanna il al pagamento, in favore di parte ricorrente, Controparte_2
di complessivi euro 3.886,77, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie per gli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024, oltre ad interessi;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite;
spese che liquida in Controparte_2
euro 2.059,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 12/2/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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