Articolo 28 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 27Articolo 29
Versione
1 novembre 1986
Art. 28. 1. L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui agli articoli 48 , 53 , 56 e 102 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341 , appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o della Amministrazione del Ministero dell'interno o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza al corso e' posto in aspettativa con il trattamento economico piu' favorevole di cui all' articolo 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121 .
Entrata in vigore il 1 novembre 1986
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