Art. 28. 1. L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui agli articoli 48 , 53 , 56 e 102 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341 , appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o della Amministrazione del Ministero dell'interno o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza al corso e' posto in aspettativa con il trattamento economico piu' favorevole di cui all' articolo 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121 .
Versione
1 novembre 1986
1 novembre 1986
Commentario • 1
- 1. Revisione dei ruoli delle Forze di poliziaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 luglio 2017
Giurisprudenza • 41
- 1. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 11/08/2023, n. 13281Provvedimento: […] degli sconosciuti provvedimenti di collocamento dei ricorrenti in aspettativa speciale ex art. 28 della legge 668\1986. […] del provvedimento nr. 333-D/98.07.CM del 28.11.2017 reso dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale delle risorse umane con cui è stato disposto il collocamento in aspettativa speciale ai sensi dell'art. 28 della Legge 668/1986 dei ricorrenti, per la durata della frequentazione del 9° corso di formazione per Vice Ispettori, trasmesso in data 07.12.2017 alle Scuole/Istituti del 9° corso di formazione per allievi vice ispettori,; […] - l'inapplicabilità della disposizione citata di cui all'art. 28 della legge n 668 del 1986, che, […]Leggi di più...
- art. 28 legge 668/1986·
- competenza territoriale TAR·
- disparità di trattamento·
- graduatoria concorsuale·
- novazione del rapporto di lavoro·
- trattamento economico di missione·
- concorso interno per vice ispettori·
- art. 13 c.p.a.·
- aspettativa speciale·
- regime di missione