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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/04/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice Unico
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
14774/2020
T R A
, , rappresentato e Parte_1 Parte_2 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Giuseppe Mitola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Valenzano
alla via V. Alfieri n.12
- ATTORE –
E
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, P. IVA CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Marino ed elettivamente domiciliata P.IVA_1
presso l'Avvocatura Regionale in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 31-33
- CONVENUTA – in persona del e legale Controparte_2 Controparte_3
rappresentante pro-tempore, COD. FISC. , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Alessia Strada ed elettivamente domiciliata in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 29
- CONVENUTA -
All'udienza del 27.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e come qui si riportano.
PER L'ATTORE: ( dalla comparsa conclusionale) “… insiste nella condanna sia della
, in persona del suo Presidente in carica, sia della in CP_1 Controparte_2
persona del suo Sindaco pro tempore, ognuna per quanto di propria responsabilità, al risarcimento in pro dell'attore dei danni tutti innanzi descritti, con condanna, altresì, chi di ragione alle spese tutte ed onorari del giudizio…”
PER LA REGIONE: (dalle repliche del 29.11.2014 ) “ …. rigettare la domanda attorea nei confronti della , perché non provata sia nell'an che nel quantum debeatur; nella CP_1
denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui sopra, accertare e dichiarare la ricorrenza del concorso di responsabilità ex art. 1227 cc, tra parte attrice e i convenuti, in relazione all'evento dannoso denunciato dall'attore, e porre ogni eventuale emananda pronuncia, ancorché per gli importi inferiori che, se del caso, saranno accertati in corso di causa,
a carico di tutte le parti ritenute responsabili dell'evento dannoso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio ivi inclusi gli accessori di legge (Irap e Cpdel) dovuti in luogo di
Iva e Cap, in ragione della difesa assunta da parte degli avvocati degli enti pubblici iscritti all'elenco speciale…”
PER LA CITTÀ METROPOLITANA: ( dalla comparsa conclusionale ) “ …. in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
pag. 2/8 improvvidamente citata nel presente giudizio, con la condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio in favore della stessa a carico di chi spetti;
nel merito, rigettare la domanda proposta con atto di citazione notificato in data 24.11.2020 perché infondata in fatto e in diritto per le motivazioni sopra dedotte;
con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e competenze tutte, ivi compresi gli oneri riflessi nella misura di legge, in luogo del CPA e dell'IVA non dovuti. Ciò perché la P.A. è difesa da Avvocati Pubblici, iscritti all'Elenco
Speciale annesso all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Bari (art. 3 quarto c. lett. b del r.d.l. 27
novembre 1933 n. 1578 s.m.i.)…”.
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato il 23-24.11.2020, il sig. conveniva in giudizio la e la Parte_1 CP_1 Controparte_2
per ivi sentire così provvedere: “…accertare e dichiarare che il sinistro descritto nella
[...]
narrativa che precede deve ascriversi in via esclusiva alla responsabilità della in CP_1
persona del suo Presidente pro tempore ai sensi dell'art. 2043 cc. per aver omesso l'adozione delle misure previste dalla legge o, in ogni caso, idonee ad evitare l'evento dannoso;
accertare e dichiarare che le lesioni subite dal sig. , per cui è causa sono quelli descritti Parte_1
nella narrativa che precede, quantificati in € 6.624,91, comprensivo di danno morale e spese mediche;
accertare e dichiarare che i danni subiti dal veicolo tipo FORD FOCUS 1.8 TDCI
targata DB241AT di proprietà del sig. , per cui è causa sono quelli descritti Parte_1
nella narrativa che precede, quantificati in € 3.100,00; per l'effetto, condannare la CP_1
in persona del suo Presidente pro tempore nonché la in
[...] Controparte_2
persona del suo Sindaco pro tempore al risarcimento in favore del sig. dei Parte_1
danni tutti descritti innanzi, nella misura di complessivi € 9.624,91 ( € 6.624,91+ € 3.000,00), il tutto oltre interessi e rivalutazione, ma in ogni caso, nei limiti della competenza per valore dell'adito Ufficio;
condannare la in persona del suo Presidente pro tempore CP_1
nonché la in persona del suo Sindaco pro tempore alla refusione Controparte_2
pag. 3/8 integrale di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge …., da distrarsi in favore dello scrivente procuratore avv. Anna Ruggiero che se ne dichiara distrattario…”. Deduceva che il giorno 05.11.2017, mentre era alla guida dell'autovettura Ford
Focus 1.8 TDCI tg. DB241AT, di sua proprietà, nel percorrere la S.S. 96, in prossimità del Km
300,00 circa, nel territorio del Comune di Altamura (Ba), nelle vicinanze della stazione Kamger,
impattava con un cinghiale sbucato improvvisamente e che gli tagliava la strada;
che intervenivano i Carabinieri che redigevano verbale nel quale si dava atto del sinistro e del decesso dell'animale “di enormi dimensioni”; che in seguito al sinistro l'autovettura riportava ingenti danni e l'attore riportava danni fisici. Si costituiva la Controparte_2
eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva per essere, la competenza sulla fauna selvatica, e la conseguente responsabilità ex art. 2052 c.c., esclusiva e propria della
; nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infonda in fatto ed CP_1
in diritto. Si costituiva anche la eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_1
passiva essendo invece passivamente legittimata la ovvero l'ANAS quale Controparte_2
ente proprietario della strada;
contestava infine nel merito la fondatezza della domanda. Nel
corso dell'istruttoria erano escussi i testi , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
; era quindi disposta ed espletata C.T.U. medico legale a mezzo del dott.
[...] Per_1
con elaborato redatto in data 21.03.2024. Ritenuta la causa matura per la decisione la
[...]
stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione. L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva formulata dalla è fondata. Controparte_2
Parte attrice vorrebbe fondare la responsabilità solidale di e su di CP_1 Controparte_2
una normativa regionale, la legge regionale 27/1998, ormai abrogata ed in applicazione dell'art. 2043 c.c. Nel caso che ci occupa è invece applicabile la legge regionale n. 23 del 09.08.2016,
che ha revocato la precedente delega regionale in materia ( cfr. l'art. 20 co.1 - “Le funzioni amministrative di caccia e pesca esercitate dalle province e dalla Controparte_2
pag. 4/8 sono oggetto di trasferimento alla Regione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge). Detto assetto delle competenze, in vigore dal 10.08.2016, trova conferma nella successiva legge regionale n. 59/2017 (all'art. 3, comma 1) e della legge regionale n. 28/2018
(all'art. 4). Ne deriva come sia la a disporre dei poteri di gestione, tutela e CP_1
controllo in materia faunistica, e che la è l'unico Ente tenuto a porre in essere misure CP_1
idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a persone e/o cose. Non è possibile,
quindi, invocare - neppure in via solidale - la responsabilità ex art. 2052 c.c. (e neppure ex art. 2043 c.c.) della . Tanto alla luce dell'oramai condivisibile e consolidato Controparte_2
orientamento della Suprema Corte di Cassazione, espresso con la sentenza n. 7969 / 2020,
confermata da numerose successive pronunce, a mente della quale «Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia di CP_1
patrimonio faunistico, nonchè delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
…» (Cass. Civile sent. n. 4806 del 29/01/2013, Cass. civ. n. 3384/2015 - conformi ex plurimis Cass Civ. n. 4202/2011; Cass. Civ. 26197/2011). In più, il fatto oggetto della lite è
avvenuto su una strada appartenente all' e non già su strada provinciale, donde non CP_4
si potrebbe configurare neppure la responsabilità della Amministrazione Metropolitana in qualità di proprietaria della strada ex art. 2051 ovvero ex art. 2043 c.c. Tale orientamento è
ormai consolidato anche presso la Corte d'Appello di Bari, cfr. sentenza n. 576/2023: «……
"nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c.
la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione…») e sentenza n. 1233/2023:
«…La responsabilità risarcitoria per i danni causati da animali selvatici deve essere attribuita, ai sensi dell'art. 2052 c.c. (danni cagionati da animali), all'ente nella qualità di soggetto CP_1
pag. 5/8 “utilizzatore” della fauna stessa, inteso quale ente esponenziale della collettività che di tale fauna gode.»; cfr. sentenza n. 1266/2024 «… va considerato che la CMB evocata in giudizio non può essere ritenuta responsabile dell'occorso , non essendo previsti a carico della medesima appositi obblighi di gestione e custodia sulle aree di titolarità di altri soggetti ed Enti (la nella specie); non è quindi individuabile in capo alla CMB alcuna specifica attività per CP_1
omessa custodia, o per omessa predisposizione di attività di prevenzione, non essendo peraltro stato … mosso alcuno specifico ed idoneo addebito nei confronti del suddetto Ente, e non risultando quindi esser state chiarite le eventuali responsabilità …». Nel merito la domanda è
fondata entro i limiti di seguito indicati. La dinamica del sinistro è stata confermata da tutti i tre testimoni escussi nel corso del giudizio, e risulta sostanzialmente confermata anche dagli elementi scaturenti dalla lettura del verbale redatto dalle autorità intervenute nelle immediatezze dello stesso e prodotto da parte attrice. I carabinieri intervenuti in particolare avevano rinvenuto sul luogo del sinistro il cinghiale “ di enormi dimensioni” che aveva impattato con l'autovettura dell'attore e avevano provveduto a richiedere l'intervento del personale servizio veterinario ( il dott. ) che aveva accertato il decesso CP_5 Per_2
dell'animale e ne aveva disposto la rimozione. Gli stessi verbalizzanti hanno altresì
confermato la presenza di ingenti danni sulla parte anteriore dell'autovettura. Non sono emersi agli atti di causa elementi per poter ritenere la sussistenza di un concorso di colpa dell'attore nella produzione del sinistro. L'attore ha dimostrato, documentalmente, di avere provveduto alla rottamazione dell'autovettura, immatricolata nell'anno 2006, per cui appaiono condivisibili i criteri di risarcimento proposti che fanno riferimento al valore dell'autovettura ante sinistro indicato in €. 3.100,00, e non oggetto di specifiche contestazioni. Circa i danni fisici deve invece farsi riferimento alle risultanze della C.T.U.,
peraltro non oggetto di contestazioni delle parti, frutto di approfondita analisi ed esente da pag. 6/8 vizi logici e procedimentali che possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante. Il
C.T.U. ha accertato una invalidità permanente stimata nella misura dell'1-2% ( per cui si può
riconoscere in misura media dell'1,5 %), una inabilità temporanea parziale di 10 giorni al 75% e una inabilità temporanea parziale di 40 giorni al 30%, oltre spese mediche dichiarate congrue ( e risultanti dagli atti nella misura di €. 204,00 ). Applicando pertanto le tabelle relative al calcolo del danno biologico di lieve entità si può pertanto liquidare il danno sofferto dall'attore nella misura, attualizzata al momento di emissione della presente sentenza, di €. 2.418,56 di cui €.
1341,38 a titolo di IP ed €. 1077,18 a titolo di IT, oltre ad €. 204,00 per spese documentate.
Deve pertanto condannarsi la convenuta al pagamento in favore dell'attore della CP_1
somma attualizzata di €. 2.418,56, oltre interessi dalla data di emissione della presente sentenza,
a titolo di danno biologico e di €. 3.304,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo, a titolo di danno patrimoniale. Devono infine porsi definitivamente a carico della convenuta le spese dell'espletata C.T.U. e condannarsi CP_1
l'attore al pagamneto delle spese processuali della e la al Controparte_2 CP_1
pagamneto delle altre spese processuali di parte attrice con pagamento delle spese da eseguirsi in favore dello Stato a norma dell'art. 133 dpr 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1 CP_1
e della in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, Controparte_2
così provvede:
- rigetta le domande proposte nei confronti della Controparte_2
- dichiara la responsabilità della ex art. 2052 c.c. nella causazione del sinistro CP_1
occorso all'attore in data 05.11.2017;
pag. 7/8 - per l'effetto, condanna la a pagare, a titolo di risarcimento danni all'attore, la CP_1
somma di €. 3.304,00 per il danno patrimoniale subito dall'attore oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo, nonché per il risarcimento del danno biologico la somma attualizzata di € 2.418,56 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento di emissione della sentenza all'effettivo soddisfo;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese dell'espletata C.T.U.; CP_1
- condanna la al pagamento anche delle altre spese processuali dell'attore, CP_1
ammesso al gratuito patrocinio, che liquida in €. 2.540,00 con pagamento delle spese da eseguirsi in favore dello Stato a norma dell'art. 133 DPR 115/2002;
- condanna l'attore al pagamento delle spese processuali della che liquida in Controparte_2
€. 2.540,00 oltre gli oneri riflessi nella misura di legge.
Bari, 28.04.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice Unico
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
14774/2020
T R A
, , rappresentato e Parte_1 Parte_2 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Giuseppe Mitola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Valenzano
alla via V. Alfieri n.12
- ATTORE –
E
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, P. IVA CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Marino ed elettivamente domiciliata P.IVA_1
presso l'Avvocatura Regionale in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 31-33
- CONVENUTA – in persona del e legale Controparte_2 Controparte_3
rappresentante pro-tempore, COD. FISC. , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Alessia Strada ed elettivamente domiciliata in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 29
- CONVENUTA -
All'udienza del 27.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e come qui si riportano.
PER L'ATTORE: ( dalla comparsa conclusionale) “… insiste nella condanna sia della
, in persona del suo Presidente in carica, sia della in CP_1 Controparte_2
persona del suo Sindaco pro tempore, ognuna per quanto di propria responsabilità, al risarcimento in pro dell'attore dei danni tutti innanzi descritti, con condanna, altresì, chi di ragione alle spese tutte ed onorari del giudizio…”
PER LA REGIONE: (dalle repliche del 29.11.2014 ) “ …. rigettare la domanda attorea nei confronti della , perché non provata sia nell'an che nel quantum debeatur; nella CP_1
denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui sopra, accertare e dichiarare la ricorrenza del concorso di responsabilità ex art. 1227 cc, tra parte attrice e i convenuti, in relazione all'evento dannoso denunciato dall'attore, e porre ogni eventuale emananda pronuncia, ancorché per gli importi inferiori che, se del caso, saranno accertati in corso di causa,
a carico di tutte le parti ritenute responsabili dell'evento dannoso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio ivi inclusi gli accessori di legge (Irap e Cpdel) dovuti in luogo di
Iva e Cap, in ragione della difesa assunta da parte degli avvocati degli enti pubblici iscritti all'elenco speciale…”
PER LA CITTÀ METROPOLITANA: ( dalla comparsa conclusionale ) “ …. in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
pag. 2/8 improvvidamente citata nel presente giudizio, con la condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio in favore della stessa a carico di chi spetti;
nel merito, rigettare la domanda proposta con atto di citazione notificato in data 24.11.2020 perché infondata in fatto e in diritto per le motivazioni sopra dedotte;
con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e competenze tutte, ivi compresi gli oneri riflessi nella misura di legge, in luogo del CPA e dell'IVA non dovuti. Ciò perché la P.A. è difesa da Avvocati Pubblici, iscritti all'Elenco
Speciale annesso all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Bari (art. 3 quarto c. lett. b del r.d.l. 27
novembre 1933 n. 1578 s.m.i.)…”.
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato il 23-24.11.2020, il sig. conveniva in giudizio la e la Parte_1 CP_1 Controparte_2
per ivi sentire così provvedere: “…accertare e dichiarare che il sinistro descritto nella
[...]
narrativa che precede deve ascriversi in via esclusiva alla responsabilità della in CP_1
persona del suo Presidente pro tempore ai sensi dell'art. 2043 cc. per aver omesso l'adozione delle misure previste dalla legge o, in ogni caso, idonee ad evitare l'evento dannoso;
accertare e dichiarare che le lesioni subite dal sig. , per cui è causa sono quelli descritti Parte_1
nella narrativa che precede, quantificati in € 6.624,91, comprensivo di danno morale e spese mediche;
accertare e dichiarare che i danni subiti dal veicolo tipo FORD FOCUS 1.8 TDCI
targata DB241AT di proprietà del sig. , per cui è causa sono quelli descritti Parte_1
nella narrativa che precede, quantificati in € 3.100,00; per l'effetto, condannare la CP_1
in persona del suo Presidente pro tempore nonché la in
[...] Controparte_2
persona del suo Sindaco pro tempore al risarcimento in favore del sig. dei Parte_1
danni tutti descritti innanzi, nella misura di complessivi € 9.624,91 ( € 6.624,91+ € 3.000,00), il tutto oltre interessi e rivalutazione, ma in ogni caso, nei limiti della competenza per valore dell'adito Ufficio;
condannare la in persona del suo Presidente pro tempore CP_1
nonché la in persona del suo Sindaco pro tempore alla refusione Controparte_2
pag. 3/8 integrale di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge …., da distrarsi in favore dello scrivente procuratore avv. Anna Ruggiero che se ne dichiara distrattario…”. Deduceva che il giorno 05.11.2017, mentre era alla guida dell'autovettura Ford
Focus 1.8 TDCI tg. DB241AT, di sua proprietà, nel percorrere la S.S. 96, in prossimità del Km
300,00 circa, nel territorio del Comune di Altamura (Ba), nelle vicinanze della stazione Kamger,
impattava con un cinghiale sbucato improvvisamente e che gli tagliava la strada;
che intervenivano i Carabinieri che redigevano verbale nel quale si dava atto del sinistro e del decesso dell'animale “di enormi dimensioni”; che in seguito al sinistro l'autovettura riportava ingenti danni e l'attore riportava danni fisici. Si costituiva la Controparte_2
eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva per essere, la competenza sulla fauna selvatica, e la conseguente responsabilità ex art. 2052 c.c., esclusiva e propria della
; nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea perché infonda in fatto ed CP_1
in diritto. Si costituiva anche la eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_1
passiva essendo invece passivamente legittimata la ovvero l'ANAS quale Controparte_2
ente proprietario della strada;
contestava infine nel merito la fondatezza della domanda. Nel
corso dell'istruttoria erano escussi i testi , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
; era quindi disposta ed espletata C.T.U. medico legale a mezzo del dott.
[...] Per_1
con elaborato redatto in data 21.03.2024. Ritenuta la causa matura per la decisione la
[...]
stessa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione. L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva formulata dalla è fondata. Controparte_2
Parte attrice vorrebbe fondare la responsabilità solidale di e su di CP_1 Controparte_2
una normativa regionale, la legge regionale 27/1998, ormai abrogata ed in applicazione dell'art. 2043 c.c. Nel caso che ci occupa è invece applicabile la legge regionale n. 23 del 09.08.2016,
che ha revocato la precedente delega regionale in materia ( cfr. l'art. 20 co.1 - “Le funzioni amministrative di caccia e pesca esercitate dalle province e dalla Controparte_2
pag. 4/8 sono oggetto di trasferimento alla Regione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge). Detto assetto delle competenze, in vigore dal 10.08.2016, trova conferma nella successiva legge regionale n. 59/2017 (all'art. 3, comma 1) e della legge regionale n. 28/2018
(all'art. 4). Ne deriva come sia la a disporre dei poteri di gestione, tutela e CP_1
controllo in materia faunistica, e che la è l'unico Ente tenuto a porre in essere misure CP_1
idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a persone e/o cose. Non è possibile,
quindi, invocare - neppure in via solidale - la responsabilità ex art. 2052 c.c. (e neppure ex art. 2043 c.c.) della . Tanto alla luce dell'oramai condivisibile e consolidato Controparte_2
orientamento della Suprema Corte di Cassazione, espresso con la sentenza n. 7969 / 2020,
confermata da numerose successive pronunce, a mente della quale «Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia di CP_1
patrimonio faunistico, nonchè delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
…» (Cass. Civile sent. n. 4806 del 29/01/2013, Cass. civ. n. 3384/2015 - conformi ex plurimis Cass Civ. n. 4202/2011; Cass. Civ. 26197/2011). In più, il fatto oggetto della lite è
avvenuto su una strada appartenente all' e non già su strada provinciale, donde non CP_4
si potrebbe configurare neppure la responsabilità della Amministrazione Metropolitana in qualità di proprietaria della strada ex art. 2051 ovvero ex art. 2043 c.c. Tale orientamento è
ormai consolidato anche presso la Corte d'Appello di Bari, cfr. sentenza n. 576/2023: «……
"nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c.
la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione…») e sentenza n. 1233/2023:
«…La responsabilità risarcitoria per i danni causati da animali selvatici deve essere attribuita, ai sensi dell'art. 2052 c.c. (danni cagionati da animali), all'ente nella qualità di soggetto CP_1
pag. 5/8 “utilizzatore” della fauna stessa, inteso quale ente esponenziale della collettività che di tale fauna gode.»; cfr. sentenza n. 1266/2024 «… va considerato che la CMB evocata in giudizio non può essere ritenuta responsabile dell'occorso , non essendo previsti a carico della medesima appositi obblighi di gestione e custodia sulle aree di titolarità di altri soggetti ed Enti (la nella specie); non è quindi individuabile in capo alla CMB alcuna specifica attività per CP_1
omessa custodia, o per omessa predisposizione di attività di prevenzione, non essendo peraltro stato … mosso alcuno specifico ed idoneo addebito nei confronti del suddetto Ente, e non risultando quindi esser state chiarite le eventuali responsabilità …». Nel merito la domanda è
fondata entro i limiti di seguito indicati. La dinamica del sinistro è stata confermata da tutti i tre testimoni escussi nel corso del giudizio, e risulta sostanzialmente confermata anche dagli elementi scaturenti dalla lettura del verbale redatto dalle autorità intervenute nelle immediatezze dello stesso e prodotto da parte attrice. I carabinieri intervenuti in particolare avevano rinvenuto sul luogo del sinistro il cinghiale “ di enormi dimensioni” che aveva impattato con l'autovettura dell'attore e avevano provveduto a richiedere l'intervento del personale servizio veterinario ( il dott. ) che aveva accertato il decesso CP_5 Per_2
dell'animale e ne aveva disposto la rimozione. Gli stessi verbalizzanti hanno altresì
confermato la presenza di ingenti danni sulla parte anteriore dell'autovettura. Non sono emersi agli atti di causa elementi per poter ritenere la sussistenza di un concorso di colpa dell'attore nella produzione del sinistro. L'attore ha dimostrato, documentalmente, di avere provveduto alla rottamazione dell'autovettura, immatricolata nell'anno 2006, per cui appaiono condivisibili i criteri di risarcimento proposti che fanno riferimento al valore dell'autovettura ante sinistro indicato in €. 3.100,00, e non oggetto di specifiche contestazioni. Circa i danni fisici deve invece farsi riferimento alle risultanze della C.T.U.,
peraltro non oggetto di contestazioni delle parti, frutto di approfondita analisi ed esente da pag. 6/8 vizi logici e procedimentali che possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante. Il
C.T.U. ha accertato una invalidità permanente stimata nella misura dell'1-2% ( per cui si può
riconoscere in misura media dell'1,5 %), una inabilità temporanea parziale di 10 giorni al 75% e una inabilità temporanea parziale di 40 giorni al 30%, oltre spese mediche dichiarate congrue ( e risultanti dagli atti nella misura di €. 204,00 ). Applicando pertanto le tabelle relative al calcolo del danno biologico di lieve entità si può pertanto liquidare il danno sofferto dall'attore nella misura, attualizzata al momento di emissione della presente sentenza, di €. 2.418,56 di cui €.
1341,38 a titolo di IP ed €. 1077,18 a titolo di IT, oltre ad €. 204,00 per spese documentate.
Deve pertanto condannarsi la convenuta al pagamento in favore dell'attore della CP_1
somma attualizzata di €. 2.418,56, oltre interessi dalla data di emissione della presente sentenza,
a titolo di danno biologico e di €. 3.304,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo, a titolo di danno patrimoniale. Devono infine porsi definitivamente a carico della convenuta le spese dell'espletata C.T.U. e condannarsi CP_1
l'attore al pagamneto delle spese processuali della e la al Controparte_2 CP_1
pagamneto delle altre spese processuali di parte attrice con pagamento delle spese da eseguirsi in favore dello Stato a norma dell'art. 133 dpr 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1 CP_1
e della in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, Controparte_2
così provvede:
- rigetta le domande proposte nei confronti della Controparte_2
- dichiara la responsabilità della ex art. 2052 c.c. nella causazione del sinistro CP_1
occorso all'attore in data 05.11.2017;
pag. 7/8 - per l'effetto, condanna la a pagare, a titolo di risarcimento danni all'attore, la CP_1
somma di €. 3.304,00 per il danno patrimoniale subito dall'attore oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo, nonché per il risarcimento del danno biologico la somma attualizzata di € 2.418,56 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento di emissione della sentenza all'effettivo soddisfo;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese dell'espletata C.T.U.; CP_1
- condanna la al pagamento anche delle altre spese processuali dell'attore, CP_1
ammesso al gratuito patrocinio, che liquida in €. 2.540,00 con pagamento delle spese da eseguirsi in favore dello Stato a norma dell'art. 133 DPR 115/2002;
- condanna l'attore al pagamento delle spese processuali della che liquida in Controparte_2
€. 2.540,00 oltre gli oneri riflessi nella misura di legge.
Bari, 28.04.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 8/8