Art. 7.
Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, il Consiglio di amministrazione predisporra' uno schema di statuto contenente le norme per il funzionamento dell'istituto, nonche' uno schema di regolamento contenente norme per lo stato giuridico e per il trattamento economico del direttore e dell'altro personale.
Lo statuto sara' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, udito il parere del Consiglio di Stato, mentre il regolamento sara' approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, il Consiglio di amministrazione predisporra' uno schema di statuto contenente le norme per il funzionamento dell'istituto, nonche' uno schema di regolamento contenente norme per lo stato giuridico e per il trattamento economico del direttore e dell'altro personale.
Lo statuto sara' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, udito il parere del Consiglio di Stato, mentre il regolamento sara' approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.