Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00551/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01601/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1601 del 2025, proposto da
IA TR, rappresentata e difesa dagli avvocati Tito Assennato, Gabriella Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff. Scolastico Reg. Sicilia Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 722/2025 resa in data 12.03.2025 nel giudizio iscritto al n° 6477/2022 R.G.A.C.L. del Tribunale Ordinario di Messina in funzione di Giudice del Lavoro, notificata in data 17.03.2025, passata in giudicato con provvedimento reso in data 21.07.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Uff. Scolastico Reg. Sicilia Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina, dell’Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IO AR TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in data 25.11.2024 è stato rappresentato che con la sentenza in epigrafe il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad attribuire alla medesima parte ricorrente la carta elettronica del docente per complessivi € 500,00, oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo.
All’Udienza camerale del 17.12.2025, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a., è stata rilevata la possibile inammissibilità del ricorso, non essendo in atti la notifica del titolo esecutivo al competente Ministero. Parte ricorrente ha chiesto un termine per il deposito della indicata notifica.
In assenza di opposizione dell’Avvocatura dello Stato, il Presidente ha concesso il termine di giorni dieci per la dimostrazione dell’avvenuta notifica, termine da considerarsi perentorio anche con riferimento agli effetti dell’ammissibilità del ricorso.
In data 24.12.2025, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, debitamente notificato all’Amministrazione presso il domicilio dell’Avvocatura dello Stato.
All’Udienza camerale del 14.1.2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ritenuto che la rinuncia è stata formalizzata nei modi stabiliti dagli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm. e che la parte resistente non ha insistito sulle spese, va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO AR TA, Presidente, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO AR TA |
IL SEGRETARIO