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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/06/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1000 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(c.f. ) in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato
APPELLANTE
E
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), (c.f. ), tutti C.F._2 CP_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Piero Palco, come da mandato in atti
APPELLATI
E
(c.f. ), con sede in Bari, in persona del legale CP_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Limongelli, come da mandato in atti
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 27.12.2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto in data 20.02.2017, , e CP_1 Controparte_2 CP_3
rispettivamente di genitori e fratello di , convenivano al giudizio di questo Parte_2
tribunale il e la , al fine di ottenere Parte_1 CP_4 il risarcimento di tutti i danni patiti iure proprio, quantificati in complessivi €
1.463,850,00, per il decesso di , avvenuto in data 19.07.2008, per aver Parte_2 contratto il virus dell'epatite c (evoluto in cirrosi epatica) in occasione di varie emotrasfusioni praticategli a partire dal 1990 presso il Presidio Ospedaliero “M.
Giannuzzi” di Manduria, presso il “SS. Annunziata di Taranto”, per la cura di altra patologia (Thalassemia mayor). Precisavano che la positività al predetto virus era stata riscontrata, in esami ematochimici di controllo, eseguiti nell'anno 1992; che il Sig.
aveva presentato istanza per la concessione dell'indennizzo di cui Parte_2 all'art.1 comma 3 della L. n. 210/1992 alla Commissione Medica dell'Ospedale
Militare Marittimo di Taranto la quale, con processo verbale ML/V n. 0166, in data
11.07.1994, aveva riconosciuto “il nesso causale tra le trasfusioni subite dal Sig. Pt_2
negli anni precedenti e la patologia contratta Virus HCV Epatite C, ascrivibile
[...] alla 7° categoria di cui alla Tabella A, allegata al DPR 30.12.1981 n.834”. Anche il nesso causale tra la detta patologia ed il decesso del sig. era rimasto accertato Pt_2
dalla predetta C.M.O che, con processo verbale n. 3016 del 25.05.2016, riconosceva come “la grave epatopatia sofferta dal paziente e contratta con le trasfusioni sia stata alla base del decesso”. Si costituiva il convenuto e si opponeva alla domanda Parte_1
eccependo anzitutto il proprio difetto di legittimazione passiva nonché la prescrizione
pag. 2/10 del diritto e, comunque, l'infondatezza nel merito della domanda. Contestava anche il quantum debeatur e chiedeva comunque, nel caso di riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni, la decurtazione di quanto già ricevuto dal de cuius a titolo di indennizzo ai sensi della L. 210/1992. Si costituiva altresì la eccependo CP_4
il proprio difetto di legittimazione passiva, che affermava spettare unicamente al
convenuto. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda sia nell'an Parte_1 che nel quantum chiedendone il rigetto ovvero, per l'ipotesi di riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni, lo scomputo delle somme già percepite dal de cuius a titolo di indennizzo ex. L. 210/1992”.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Lecce con sentenza n. 1126 del
21.4.2021 ha accolto la domanda degli attori e, per l'effetto, ha condannato, in solido tra loro, il la al pagamento della somma di € Controparte_5 CP_4
250.000,00 ciascuno in favore di e e della somma di € CP_1 Controparte_2
100.000,00 in favore di oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
CP_3
ha altresì, condannato i convenuti al pagamento in solido delle spese di lite.
§ 1.2
A fondamento della decisione, il Tribunale ha argomentato come segue:
- ha, innanzitutto, rigettato, in quanto infondata, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal;
Parte_1
- ha, parimenti, rigettato l'eccezione di prescrizione avanzata dallo stesso , Parte_1 chiarendo che la responsabilità derivante dal “danno da emotrasfusione” dovesse essere inquadrata come ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c.; pertanto “il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 1, c.c., (…) in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento "iure hereditatis", (…) mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima "iure proprio", in quanto, da tale punto di vista, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale”;
pag. 3/10 - ha ritenuto, poi, infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla potendosi affermare che in virtù del quadro normativo di riferimento CP_4 fosse avvenuta “una sorta di successione ex lege delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse UU.SS.LL.” per effetto della quale attualmente “la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle spetta sia alle gestioni liquidatorie, sia alle regioni”; Parte_3
- ha, nel merito, affermato che già prima dell'entrata in vigore della L.107/1990, sussistesse in capo al un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza delle Parte_1 attività inerenti il sangue umano e le trasfusioni, e che pertanto “l'omissione da parte del di attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale Parte_1
l'ordinamento attribuisce il potere concernente la tutela della salute pubblica lo espone
a responsabilità extracontrattuale, quando…dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell'interesse pubblico, il quale è strumentale ed accessorio a quel potere, siano derivate violazioni dei diritti soggettivi dei terzi”.
§ 2
Avverso la sentenza n. 411/2021 del tribunale di Lecce, ha proposto appello il
[...]
, ed ha chiesto che, in totale riforma della sentenza impugnata, fosse in via Parte_1 preliminare, dichiarata l'inammissibilità della domanda per difetto di propria legittimazione passiva, stante la legittimazione esclusiva della struttura ospedaliera Parte nonché delle relative e della quali soggetti preposti al controllo CP_4 dell'esecuzione degli obblighi imposti dalle circolari e direttive impartite dal;
Parte_1 nel merito ha chiesto che fosse rigettata l'avversa domanda in quanto infondata;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, ha chiesto che fosse quantomeno disposto lo scomputo delle somme percepite, una tantum, ex l.
210/92 dagli attori/appellati da quelle liquidate in loro favore con la sentenza di primo grado.
, e , si sono costituiti in giudizio, con un CP_1 Controparte_2 CP_3
unico atto, ed hanno chiesto il rigetto del gravame, con vittoria di spese.
La si è costituita in giudizio ed ha chiesto che fosse rigettato l'appello CP_4 del con riferimento all'asserita carenza di legittimazione passiva dello stesso;
Parte_1
ha, per il resto, fatto proprie le conclusioni del con riferimento alla riforma Parte_1
pag. 4/10 della sentenza di primo grado, chiedendo che fosse dichiarata l'infondatezza della pretesa risarcitoria di , , ; in subordine, si è CP_1 Controparte_2 CP_3 associata all'ulteriore richiesta del del quantum risarcitorio Controparte_6
accordato agli attori in primo grado, chiedendo che fosse rideterminato in peius, nonché chiedendo che fossero scomputate dal risarcimento accordato le somme già corrisposte a titolo di indennizzo ex lege n. 210/92.
In data 17.1.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
Occorre esaminare preliminarmente l'eccezione di giudicato sollevata dagli appellati nei confronti della per omessa impugnazione della sentenza di primo grado, CP_4 contenente la condanna dell'ente in solido con il . Parte_1
L'eccezione è infondata.
Costituendosi in giudizio, si è associata all'appello del , CP_4 Parte_1
contrastandone solo il primo motivo;
ha anche ampiamente dedotto sulla erroneità della condanna disposta a suo carico, continuando a negare ogni responsabilità nella causazione dei danni lamentati dai parenti di . Parte_2
L'appello incidentale non richiede formule sacramentali, sicchè l'eccezione di giudicato
(parziale) va disattesa.
§ 4
L'appello si articola in quattro motivi.
§ 4.1
Con il primo motivo d'impugnazione, il ha dedotto che avrebbe Parte_1 errato il tribunale a rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dallo stesso avanzata in primo grado, attribuendogli una responsabilità per omessa vigilanza e controllo, senza considerare “il ruolo centrale e attivo che deve ricoprire la struttura medica preposta, con precipuo riferimento al caso di specie, alle terapie trasfusionali”.
Il motivo è infondato.
pag. 5/10 Con ampia e condivisibile motivazione, il tribunale ha risolto la questione uniformandosi alla costante giurisprudenza della suprema corte che, in proposito, ha ripetutamente affermato “In tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus HBV,
HIV e HCV, contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, il è responsabile per i danni, provocati Parte_1
dall'omesso comportamento attivo di vigilanza e controllo in ordine alla effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio, di quanto ad esse prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante sangue infetto”. (cass.civ.sez.VI, ord 10.5.2018 n. 11360; cass.civ.sez.III, ord.
6.5.2020 n.
8495).
Le argomentazioni difensive del non appaiono idonee a confutare Parte_1
i principi di diritto dettati dalla suprema corte.
§ 4.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, il ha dedotto che Parte_1
avrebbe errato il tribunale a ritenere fondata la domanda risarcitoria formulata dagli attori in primo grado in quanto gli stessi non avrebbero assolto l'onere probatorio sugli stessi gravante. Ad avviso dell'appellante, non sarebbe stata fornita alcuna prova del fatto che il contagio fosse avvenuto nelle trasfusioni effettuate dal paziente nel 1990, posto che iniziò ad effettuare trasfusioni sin dal 1975, mentre il primo Parte_2
riscontro di positività per HCV risale al 1992.
Secondo la prospettazione difensiva dell'Avvocatura dello Stato, stabilire con certezza quando sia avvenuto il contagio non è un aspetto di poco conto, in quanto
“l'orientamento giurisprudenziale è ormai consolidato nell'escludere la responsabilità ministeriale per i contagi verificatisi anteriormente alla acquisita piena consapevolezza, da parte della comunità scientifica, delle conoscenze necessarie per diagnosticare la presenza nel sangue dei virus dell'HBV, HIV, HCV, ossia anteriore al
1978 per l'epatite B, al 1985 per l'Aids e al 1988 per l'epatite C, non potendosi rimproverare alla Pubblica Amministrazione di ignorare ciò di cui la stessa scienza medica mondiale era all'oscuro” (cfr. atto di appello); mancherebbe, pertanto, sia la prova del nesso causale tra l'evento (trasfusione) e il danno (sorgere della malattia) - non potendosi dire con certezza in quale delle tante trasfusioni effettuate nel corso degli pag. 6/10 anni sia stato utilizzato sangue infetto - e di conseguenza non sarebbe, neppure, possibile formulare alcun rimprovero a titolo di colpa al per omessa vigilanza, Parte_1
non potendosi pretendere che lo stesso prestasse attenzione al verificarsi di una conseguenza fino a quel momento sconosciuta.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza delle sezioni unite non lascia spazio alle censure in esame.
Le responsabilità del e della risiedono nell'aver Parte_1 CP_4 omesso i dovuti controlli sulle sacche di sangue infetto;
l'obbligo di diligenza sussisteva anche in epoca anteriore all'evoluzione delle conoscenze scientifiche sull'origine della patologia contratta da . Parte_2
E' pacifico in giurisprudenza che “In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto;
ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza del rischio del contagio dell'epatite B, comunque risalente ad epoca precedente all'anno 1978 in cui quel virus fu definitivamente identificato in sede scientifica, sussiste la responsabilità del , che era tenuto a Parte_1
vigilare sulla sicurezza del sangue e ad adottare le misure necessarie per evitare i rischi per la salute umana, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo”. (cass.civ.sez.III, 29.8.2011 n. 17685).
Così delineati i profili di colpa del e della anche il nesso di Parte_1 CP_4
causalità deve certamente ritenersi provato, grazie alla copiosa documentazione medica prodotta ed offerta all'esame del CTU, che ne ha confermato la sussistenza, riscontrando positivamente il giudizio già espresso dalla CMO (in atti).
§ 4.3
Con il terzo motivo d'impugnazione, il ha dedotto che avrebbe Parte_1
errato il tribunale a liquidare il danno subito dagli attori, in aumento rispetto ai valori minimi delle tabelle Milanesi all'epoca vigenti, senza spiegare le ragioni di tale incremento.
pag. 7/10 Il motivo è infondato.
Il tribunale ha deciso di personalizzare il danno non patrimoniale subito dai parenti della vittima, valutando una serie di circostanze: età della vittima, dei congiunti, presumibile intensità del legame affettivo, consistenza del nucleo familiare, situazione di convivenza.
La liquidazione risulta in ogni caso contenuta al di sotto dei massimi tabellari.
Il ragionamento è immune da vizi.
§ 4.4
Con il quarto motivo d'impugnazione, il ha dedotto che avrebbe Parte_1
errato il tribunale a non scomputare dalle somme liquidate in sentenza a titolo risarcitorio, quelle già corrisposte agli attori ante causam, iure proprio, a titolo di indennizzo ex l. 210/1992.
Il motivo è fondato.
Il tribunale, sul punto, ha affermato: “Quanto, infine, alla richiesta di compensatio lucri cum damno, si osserva che non ne ricorrono nella specie i presupposti, atteso che la liquidazione del danno si riferisce al risarcimento richiesto dagli attori iure proprio e non iure ereditario, mentre le somme versate a titolo di indennizzo ai sensi della L. n.
210 del 1992, riguardano il danno subito dal de cuius. La compensazione non può quindi operare tra soggetti diversi, titolari anche di differenti diritti (cfr. Cass., n.
1133/2015)”.
La motivazione - ispirata dalla genericità dell'eccezione di compensazione formulata in primo grado - non è puntuale e deve essere rettificata come segue.
Solo in fase di appello, la difesa del ha chiarito che l'eccezione di Parte_1 compensazione parziale dell'eventuale debito risarcitorio non era riferita all'indennizzo ex lege n. 210/1992, ricevuto dal de cuius, bensì a quello liquidato una tantum in favore dei genitori superstiti.
Si legge nella comparsa di risposta del , in primo grado, che “In ogni caso, Parte_1 nella denegata ipotesi in cui fosse accolta l'avversa richiesta risarcitoria, dovrà, comunque, tenersi presente che quanto ricevuto a titolo di indennizzo dal de cuius/assegno una tantum ex L. 210/1992 dagli eredi - ove corrisposto non essendo la
pag. 8/10 deducente Amministrazione in possesso di documentazione - andrà detratto dalla somma liquidata a titolo di risarcimento”.
Per la prima volta in appello, l'Avvocatura dello Stato ha dedotto e precisato che “agli istanti è stata liquidata iure proprio la somma complessiva di € 77.468,53, nella seguente quota: € 38.734,26 a favore di in qualità di genitore e € Parte_2
38.734,26 a favore di in qualità di genitore”; in allegato all'atto Controparte_2 introduttivo, l'appellante ha prodotto un provvedimento di liquidazione adottato dalla Parte di Taranto-Regione Puglia in data 22.9.2010.
Nessuna contestazione è stata mossa da e sul punto. CP_1 Controparte_2
La corte di Cassazione si è occupata ripetutamente della questione ed ha statuito che
“Nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento del Parte_1
danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, ai fini dell'accoglimento dell'eccezione di compensazione tra il risarcimento del danno dovuto dal e l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 è necessaria la dimostrazione, Parte_1
con onere a carico della parte che la eccepisce, dell'ammontare del beneficio percepito
o dovuto alla vittima, atteso che la liquidazione del danno aquiliano deve portare ad una quantificazione di un importo certo e determinato che non è possibile rimettere al giudice dell'esecuzione, dovendo il dispositivo della sentenza di condanna essere completo e suscettibile di esecuzione senza ulteriori accertamenti” (cass.civ.sez.VI,
17.7.2022 n. 22331); ed ancora, più in particolare, nel caso di domanda risarcitoria avanzata iure proprio dai parenti della vittima: “Nel giudizio promosso nei confronti del
per il risarcimento dei danni, subiti dai congiunti "iure Parte_1
hereditatis" e "iure proprio", conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992, dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio, in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno"; inoltre, costituendo la "compensatio" un'eccezione in senso lato, non è assoggettata a preclusioni essendo rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a vicenda nella quale la documentazione attestante
l'avvenuta erogazione dell'indennizzo, prodotta solo in appello, non era stata esaminata
pag. 9/10 dal giudice del gravame in quanto considerata tardiva - ha ritenuto che la predetta documentazione avrebbe, invece, potuto e dovuto essere tenuta in considerazione, avuto anche riguardo alla agevole realizzabilità dell'operazione di scomputo, per essere
l'indennizzo in questione determinato dalla legge nel suo preciso ammontare)”.
(cass.civ.sez.III, 13.6.2023 n. 16808).
Da ultimo, la corte di cassazione ha stabilito che “Nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento dei danni da trasfusioni da sangue infetto, Parte_1
la parte che ammette o non contesta di avere percepito l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 ha l'onere di provarne l'ammontare, in quanto il diritto risarcitorio sussiste solo nella misura eccedente l'indennizzo”, così spingendosi ad operare una sorta di inversione dell'onere della prova.
La sentenza impugnata deve perciò essere emendata in conformità ai principi di diritto dettati in sede di legittimità.
§ 5
Le spese di lite, in ragione della parziale reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
la corte, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, ad integrazione del dispositivo della sentenza impugnata, dispone che nei confronti di e , sia CP_1 Controparte_2 operato lo scomputo della somma di € 38.734,26 ciascuno, ove già corrisposta ex art. 2 comma 3 della legge n. 210/1992; conferma nel resto la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17.6.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Maurizio Petrelli
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1000 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(c.f. ) in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato
APPELLANTE
E
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), (c.f. ), tutti C.F._2 CP_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Piero Palco, come da mandato in atti
APPELLATI
E
(c.f. ), con sede in Bari, in persona del legale CP_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Limongelli, come da mandato in atti
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 27.12.2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto in data 20.02.2017, , e CP_1 Controparte_2 CP_3
rispettivamente di genitori e fratello di , convenivano al giudizio di questo Parte_2
tribunale il e la , al fine di ottenere Parte_1 CP_4 il risarcimento di tutti i danni patiti iure proprio, quantificati in complessivi €
1.463,850,00, per il decesso di , avvenuto in data 19.07.2008, per aver Parte_2 contratto il virus dell'epatite c (evoluto in cirrosi epatica) in occasione di varie emotrasfusioni praticategli a partire dal 1990 presso il Presidio Ospedaliero “M.
Giannuzzi” di Manduria, presso il “SS. Annunziata di Taranto”, per la cura di altra patologia (Thalassemia mayor). Precisavano che la positività al predetto virus era stata riscontrata, in esami ematochimici di controllo, eseguiti nell'anno 1992; che il Sig.
aveva presentato istanza per la concessione dell'indennizzo di cui Parte_2 all'art.1 comma 3 della L. n. 210/1992 alla Commissione Medica dell'Ospedale
Militare Marittimo di Taranto la quale, con processo verbale ML/V n. 0166, in data
11.07.1994, aveva riconosciuto “il nesso causale tra le trasfusioni subite dal Sig. Pt_2
negli anni precedenti e la patologia contratta Virus HCV Epatite C, ascrivibile
[...] alla 7° categoria di cui alla Tabella A, allegata al DPR 30.12.1981 n.834”. Anche il nesso causale tra la detta patologia ed il decesso del sig. era rimasto accertato Pt_2
dalla predetta C.M.O che, con processo verbale n. 3016 del 25.05.2016, riconosceva come “la grave epatopatia sofferta dal paziente e contratta con le trasfusioni sia stata alla base del decesso”. Si costituiva il convenuto e si opponeva alla domanda Parte_1
eccependo anzitutto il proprio difetto di legittimazione passiva nonché la prescrizione
pag. 2/10 del diritto e, comunque, l'infondatezza nel merito della domanda. Contestava anche il quantum debeatur e chiedeva comunque, nel caso di riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni, la decurtazione di quanto già ricevuto dal de cuius a titolo di indennizzo ai sensi della L. 210/1992. Si costituiva altresì la eccependo CP_4
il proprio difetto di legittimazione passiva, che affermava spettare unicamente al
convenuto. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda sia nell'an Parte_1 che nel quantum chiedendone il rigetto ovvero, per l'ipotesi di riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni, lo scomputo delle somme già percepite dal de cuius a titolo di indennizzo ex. L. 210/1992”.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Lecce con sentenza n. 1126 del
21.4.2021 ha accolto la domanda degli attori e, per l'effetto, ha condannato, in solido tra loro, il la al pagamento della somma di € Controparte_5 CP_4
250.000,00 ciascuno in favore di e e della somma di € CP_1 Controparte_2
100.000,00 in favore di oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
CP_3
ha altresì, condannato i convenuti al pagamento in solido delle spese di lite.
§ 1.2
A fondamento della decisione, il Tribunale ha argomentato come segue:
- ha, innanzitutto, rigettato, in quanto infondata, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal;
Parte_1
- ha, parimenti, rigettato l'eccezione di prescrizione avanzata dallo stesso , Parte_1 chiarendo che la responsabilità derivante dal “danno da emotrasfusione” dovesse essere inquadrata come ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c.; pertanto “il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 1, c.c., (…) in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento "iure hereditatis", (…) mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima "iure proprio", in quanto, da tale punto di vista, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale”;
pag. 3/10 - ha ritenuto, poi, infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla potendosi affermare che in virtù del quadro normativo di riferimento CP_4 fosse avvenuta “una sorta di successione ex lege delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse UU.SS.LL.” per effetto della quale attualmente “la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle spetta sia alle gestioni liquidatorie, sia alle regioni”; Parte_3
- ha, nel merito, affermato che già prima dell'entrata in vigore della L.107/1990, sussistesse in capo al un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza delle Parte_1 attività inerenti il sangue umano e le trasfusioni, e che pertanto “l'omissione da parte del di attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale Parte_1
l'ordinamento attribuisce il potere concernente la tutela della salute pubblica lo espone
a responsabilità extracontrattuale, quando…dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell'interesse pubblico, il quale è strumentale ed accessorio a quel potere, siano derivate violazioni dei diritti soggettivi dei terzi”.
§ 2
Avverso la sentenza n. 411/2021 del tribunale di Lecce, ha proposto appello il
[...]
, ed ha chiesto che, in totale riforma della sentenza impugnata, fosse in via Parte_1 preliminare, dichiarata l'inammissibilità della domanda per difetto di propria legittimazione passiva, stante la legittimazione esclusiva della struttura ospedaliera Parte nonché delle relative e della quali soggetti preposti al controllo CP_4 dell'esecuzione degli obblighi imposti dalle circolari e direttive impartite dal;
Parte_1 nel merito ha chiesto che fosse rigettata l'avversa domanda in quanto infondata;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, ha chiesto che fosse quantomeno disposto lo scomputo delle somme percepite, una tantum, ex l.
210/92 dagli attori/appellati da quelle liquidate in loro favore con la sentenza di primo grado.
, e , si sono costituiti in giudizio, con un CP_1 Controparte_2 CP_3
unico atto, ed hanno chiesto il rigetto del gravame, con vittoria di spese.
La si è costituita in giudizio ed ha chiesto che fosse rigettato l'appello CP_4 del con riferimento all'asserita carenza di legittimazione passiva dello stesso;
Parte_1
ha, per il resto, fatto proprie le conclusioni del con riferimento alla riforma Parte_1
pag. 4/10 della sentenza di primo grado, chiedendo che fosse dichiarata l'infondatezza della pretesa risarcitoria di , , ; in subordine, si è CP_1 Controparte_2 CP_3 associata all'ulteriore richiesta del del quantum risarcitorio Controparte_6
accordato agli attori in primo grado, chiedendo che fosse rideterminato in peius, nonché chiedendo che fossero scomputate dal risarcimento accordato le somme già corrisposte a titolo di indennizzo ex lege n. 210/92.
In data 17.1.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
Occorre esaminare preliminarmente l'eccezione di giudicato sollevata dagli appellati nei confronti della per omessa impugnazione della sentenza di primo grado, CP_4 contenente la condanna dell'ente in solido con il . Parte_1
L'eccezione è infondata.
Costituendosi in giudizio, si è associata all'appello del , CP_4 Parte_1
contrastandone solo il primo motivo;
ha anche ampiamente dedotto sulla erroneità della condanna disposta a suo carico, continuando a negare ogni responsabilità nella causazione dei danni lamentati dai parenti di . Parte_2
L'appello incidentale non richiede formule sacramentali, sicchè l'eccezione di giudicato
(parziale) va disattesa.
§ 4
L'appello si articola in quattro motivi.
§ 4.1
Con il primo motivo d'impugnazione, il ha dedotto che avrebbe Parte_1 errato il tribunale a rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dallo stesso avanzata in primo grado, attribuendogli una responsabilità per omessa vigilanza e controllo, senza considerare “il ruolo centrale e attivo che deve ricoprire la struttura medica preposta, con precipuo riferimento al caso di specie, alle terapie trasfusionali”.
Il motivo è infondato.
pag. 5/10 Con ampia e condivisibile motivazione, il tribunale ha risolto la questione uniformandosi alla costante giurisprudenza della suprema corte che, in proposito, ha ripetutamente affermato “In tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus HBV,
HIV e HCV, contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, il è responsabile per i danni, provocati Parte_1
dall'omesso comportamento attivo di vigilanza e controllo in ordine alla effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio, di quanto ad esse prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante sangue infetto”. (cass.civ.sez.VI, ord 10.5.2018 n. 11360; cass.civ.sez.III, ord.
6.5.2020 n.
8495).
Le argomentazioni difensive del non appaiono idonee a confutare Parte_1
i principi di diritto dettati dalla suprema corte.
§ 4.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, il ha dedotto che Parte_1
avrebbe errato il tribunale a ritenere fondata la domanda risarcitoria formulata dagli attori in primo grado in quanto gli stessi non avrebbero assolto l'onere probatorio sugli stessi gravante. Ad avviso dell'appellante, non sarebbe stata fornita alcuna prova del fatto che il contagio fosse avvenuto nelle trasfusioni effettuate dal paziente nel 1990, posto che iniziò ad effettuare trasfusioni sin dal 1975, mentre il primo Parte_2
riscontro di positività per HCV risale al 1992.
Secondo la prospettazione difensiva dell'Avvocatura dello Stato, stabilire con certezza quando sia avvenuto il contagio non è un aspetto di poco conto, in quanto
“l'orientamento giurisprudenziale è ormai consolidato nell'escludere la responsabilità ministeriale per i contagi verificatisi anteriormente alla acquisita piena consapevolezza, da parte della comunità scientifica, delle conoscenze necessarie per diagnosticare la presenza nel sangue dei virus dell'HBV, HIV, HCV, ossia anteriore al
1978 per l'epatite B, al 1985 per l'Aids e al 1988 per l'epatite C, non potendosi rimproverare alla Pubblica Amministrazione di ignorare ciò di cui la stessa scienza medica mondiale era all'oscuro” (cfr. atto di appello); mancherebbe, pertanto, sia la prova del nesso causale tra l'evento (trasfusione) e il danno (sorgere della malattia) - non potendosi dire con certezza in quale delle tante trasfusioni effettuate nel corso degli pag. 6/10 anni sia stato utilizzato sangue infetto - e di conseguenza non sarebbe, neppure, possibile formulare alcun rimprovero a titolo di colpa al per omessa vigilanza, Parte_1
non potendosi pretendere che lo stesso prestasse attenzione al verificarsi di una conseguenza fino a quel momento sconosciuta.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza delle sezioni unite non lascia spazio alle censure in esame.
Le responsabilità del e della risiedono nell'aver Parte_1 CP_4 omesso i dovuti controlli sulle sacche di sangue infetto;
l'obbligo di diligenza sussisteva anche in epoca anteriore all'evoluzione delle conoscenze scientifiche sull'origine della patologia contratta da . Parte_2
E' pacifico in giurisprudenza che “In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto;
ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza del rischio del contagio dell'epatite B, comunque risalente ad epoca precedente all'anno 1978 in cui quel virus fu definitivamente identificato in sede scientifica, sussiste la responsabilità del , che era tenuto a Parte_1
vigilare sulla sicurezza del sangue e ad adottare le misure necessarie per evitare i rischi per la salute umana, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo”. (cass.civ.sez.III, 29.8.2011 n. 17685).
Così delineati i profili di colpa del e della anche il nesso di Parte_1 CP_4
causalità deve certamente ritenersi provato, grazie alla copiosa documentazione medica prodotta ed offerta all'esame del CTU, che ne ha confermato la sussistenza, riscontrando positivamente il giudizio già espresso dalla CMO (in atti).
§ 4.3
Con il terzo motivo d'impugnazione, il ha dedotto che avrebbe Parte_1
errato il tribunale a liquidare il danno subito dagli attori, in aumento rispetto ai valori minimi delle tabelle Milanesi all'epoca vigenti, senza spiegare le ragioni di tale incremento.
pag. 7/10 Il motivo è infondato.
Il tribunale ha deciso di personalizzare il danno non patrimoniale subito dai parenti della vittima, valutando una serie di circostanze: età della vittima, dei congiunti, presumibile intensità del legame affettivo, consistenza del nucleo familiare, situazione di convivenza.
La liquidazione risulta in ogni caso contenuta al di sotto dei massimi tabellari.
Il ragionamento è immune da vizi.
§ 4.4
Con il quarto motivo d'impugnazione, il ha dedotto che avrebbe Parte_1
errato il tribunale a non scomputare dalle somme liquidate in sentenza a titolo risarcitorio, quelle già corrisposte agli attori ante causam, iure proprio, a titolo di indennizzo ex l. 210/1992.
Il motivo è fondato.
Il tribunale, sul punto, ha affermato: “Quanto, infine, alla richiesta di compensatio lucri cum damno, si osserva che non ne ricorrono nella specie i presupposti, atteso che la liquidazione del danno si riferisce al risarcimento richiesto dagli attori iure proprio e non iure ereditario, mentre le somme versate a titolo di indennizzo ai sensi della L. n.
210 del 1992, riguardano il danno subito dal de cuius. La compensazione non può quindi operare tra soggetti diversi, titolari anche di differenti diritti (cfr. Cass., n.
1133/2015)”.
La motivazione - ispirata dalla genericità dell'eccezione di compensazione formulata in primo grado - non è puntuale e deve essere rettificata come segue.
Solo in fase di appello, la difesa del ha chiarito che l'eccezione di Parte_1 compensazione parziale dell'eventuale debito risarcitorio non era riferita all'indennizzo ex lege n. 210/1992, ricevuto dal de cuius, bensì a quello liquidato una tantum in favore dei genitori superstiti.
Si legge nella comparsa di risposta del , in primo grado, che “In ogni caso, Parte_1 nella denegata ipotesi in cui fosse accolta l'avversa richiesta risarcitoria, dovrà, comunque, tenersi presente che quanto ricevuto a titolo di indennizzo dal de cuius/assegno una tantum ex L. 210/1992 dagli eredi - ove corrisposto non essendo la
pag. 8/10 deducente Amministrazione in possesso di documentazione - andrà detratto dalla somma liquidata a titolo di risarcimento”.
Per la prima volta in appello, l'Avvocatura dello Stato ha dedotto e precisato che “agli istanti è stata liquidata iure proprio la somma complessiva di € 77.468,53, nella seguente quota: € 38.734,26 a favore di in qualità di genitore e € Parte_2
38.734,26 a favore di in qualità di genitore”; in allegato all'atto Controparte_2 introduttivo, l'appellante ha prodotto un provvedimento di liquidazione adottato dalla Parte di Taranto-Regione Puglia in data 22.9.2010.
Nessuna contestazione è stata mossa da e sul punto. CP_1 Controparte_2
La corte di Cassazione si è occupata ripetutamente della questione ed ha statuito che
“Nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento del Parte_1
danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, ai fini dell'accoglimento dell'eccezione di compensazione tra il risarcimento del danno dovuto dal e l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 è necessaria la dimostrazione, Parte_1
con onere a carico della parte che la eccepisce, dell'ammontare del beneficio percepito
o dovuto alla vittima, atteso che la liquidazione del danno aquiliano deve portare ad una quantificazione di un importo certo e determinato che non è possibile rimettere al giudice dell'esecuzione, dovendo il dispositivo della sentenza di condanna essere completo e suscettibile di esecuzione senza ulteriori accertamenti” (cass.civ.sez.VI,
17.7.2022 n. 22331); ed ancora, più in particolare, nel caso di domanda risarcitoria avanzata iure proprio dai parenti della vittima: “Nel giudizio promosso nei confronti del
per il risarcimento dei danni, subiti dai congiunti "iure Parte_1
hereditatis" e "iure proprio", conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992, dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio, in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno"; inoltre, costituendo la "compensatio" un'eccezione in senso lato, non è assoggettata a preclusioni essendo rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a vicenda nella quale la documentazione attestante
l'avvenuta erogazione dell'indennizzo, prodotta solo in appello, non era stata esaminata
pag. 9/10 dal giudice del gravame in quanto considerata tardiva - ha ritenuto che la predetta documentazione avrebbe, invece, potuto e dovuto essere tenuta in considerazione, avuto anche riguardo alla agevole realizzabilità dell'operazione di scomputo, per essere
l'indennizzo in questione determinato dalla legge nel suo preciso ammontare)”.
(cass.civ.sez.III, 13.6.2023 n. 16808).
Da ultimo, la corte di cassazione ha stabilito che “Nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento dei danni da trasfusioni da sangue infetto, Parte_1
la parte che ammette o non contesta di avere percepito l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 ha l'onere di provarne l'ammontare, in quanto il diritto risarcitorio sussiste solo nella misura eccedente l'indennizzo”, così spingendosi ad operare una sorta di inversione dell'onere della prova.
La sentenza impugnata deve perciò essere emendata in conformità ai principi di diritto dettati in sede di legittimità.
§ 5
Le spese di lite, in ragione della parziale reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
la corte, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, ad integrazione del dispositivo della sentenza impugnata, dispone che nei confronti di e , sia CP_1 Controparte_2 operato lo scomputo della somma di € 38.734,26 ciascuno, ove già corrisposta ex art. 2 comma 3 della legge n. 210/1992; conferma nel resto la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17.6.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Maurizio Petrelli
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