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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 5019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5019 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 147/2025 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza dell'11.9.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv.to Sabrina Puleri, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. rappresentata dalla mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
c.f. Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv.to Nicola Marotta, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 7 NONCHÉ
c.f. , rappresentata dalla mandataria Controparte_3 P.IVA_3
c.f. CP_4 P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'avv.to Michele Ranchino, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
c.f. , rappresentata dalla mandataria Controparte_5 P.IVA_5 [...]
c.f. Controparte_6 P.IVA_6
rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Perlasca, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
Controparte_7
[...]
[...]
Controparte_8
APPELLATE CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 9467/2024, R.G. 12398/2022, pubblicata in data 3.6.2024, il Tribunale di
Roma ha dichiarato l'inammissibilità delle domande proposte da e ha CP_8 condannato quest'ultima e in solido, al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 di ciascuna parte opposta costituita.
Come ricostruito nell'impugnata sentenza, la aveva introdotto la fase di merito Pt_1 dell'opposizione promossa innanzi al G.E. del procedimento R.G.E. n. 1117-18 (a carico di
, deducendo di aver acquistato per usucapione gli immobili staggiti, ove Controparte_8 aveva vissuto a far data dalla fine dell'anno 1995 o, al più, dall'inizio del 1996, quando vi si era traferita con i genitori, e CP_8 Controparte_9
Era intervenuta volontariamente , al fine di rilevare che l'immobile staggito era CP_8 stato posseduto dalla stessa, unitamente alla figlia, ininterrottamente e senza Parte_1 alcuna soluzione di continuità, a decorrere dal 1995.
Fatta questa premessa, il Tribunale ha ritenuto inammissibili le domande avanzate dalla in quanto spiegate per la prima volta nella fase di merito e, quindi, non vagliate dal CP_8
G.E., e ha ritenuto infondata l'opposizione, affermando che:
pagina 2 di 7 - il giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione si configura come un'azione di accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione in rapporto al suo oggetto e di fronte al diritto vantato dal terzo, senza involgere necessariamente un'azione di revindica o di accertamento della proprietà o di altro diritto reale;
- il terzo che promuove la controversia ex art. 619 c.p.c. fa valere una situazione giuridica soggettiva sul bene giuridico staggito asseritamente prevalente rispetto al diritto del creditore procedente di soddisfarsi, allo scopo di impedire l'aggressione esecutiva della res; e la sentenza che decide l'opposizione fa stato unicamente in ordine alla assoggettabilità o meno ad espropriazione dei beni pignorati, statuendo circa la sussistenza della situazione vantata dal terzo soltanto in via incidentale e con efficacia endoprocedimentale limitata alla specifica procedura esecutiva (Cass., sez.
III, 19 gennaio 2023, n. 1647);
- l'opposizione ex art. 619 c.p.c., infatti, dà vita ad un ordinario giudizio di cognizione, autonomo rispetto all'esecuzione nella quale si inserisce, in cui il fatto costitutivo della pretesa è il diritto del terzo opponente di sottrarre il bene pignorato all'esecuzione
(Cass., sez. III, 13 ottobre 2003, n. 15278);
- essa non è dunque una rivendicazione, ma un'azione di accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione (Cass., sez. III, 25 maggio 1978, n. 2639).
Qualificata l'azione ai sensi dell'art. 619 c.p.c., il giudice ha affermato che “essa resta soggetta al generale principio per cui l'onere della prova incombe a chi da una propria affermazione pretende di far derivare conseguenze giuridiche a sé favorevoli” e che “parte opponente non ha fornito né ha chiesto di fornire elementi di fatto tali da far ritenere sussistente l'asserita intervenuta usucapione, in virtù del dedotto possesso pacifico, ultraventennale, continuato e non interrotto nonché pubblico ed inequivoco esercitato sul compendio pignorato”, per i motivi esposti in sentenza, che imponevano il rigetto dell'opposizione.
***
Con atto di citazione in appello notificato il 3.1.2025, ha chiesto, in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza, di:
‹‹… accertare e dichiarare , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, dell'immobile sito in al piano II e del locale posto al piano seminterrato di Via di Corviale n.5 in
Roma, rispettivamente censiti al NCEU in già Via della Casetta Mattei n.5 Foglio 446, Part. 119, sub 2, Zona 5,
Cat. A/4, Cl. 3, vani 5 Rendita € 748,86 e Foglio 446, Part. 119, sub 4, Zona 5, Cat. A/4, Cl. 1, vani 2,5 Rendita €
271,14, in favore della sig.ra per aver mantenuto il possesso delle dette unità immobiliari in modo Parte_1 continuato, pacifico e non interrotto per oltre vent'anni, con ogni effetto di legge;
Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza alla competente Conservatoria.
pagina 3 di 7 In accoglimento dell'opposizione all'esecuzione accertare che i beni non erano assoggettabili al pignoramento per intervenuta usucapione, dichiarare l'esecuzione avente ad oggetto gli stessi, improcedibile e comunque decaduta con conseguente cancellazione del pignoramento presso la competente Conservatoria e la trascrizione della sentenza di accoglimento”.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di tutti i gradi del giudizio.››.
***
Si sono costituite in persona della mandataria Controparte_1 [...] in persona della mandataria Controparte_2 Controparte_3
e in persona della mandataria CP_4 Controparte_5 [...]
Controparte_6
Quest'ultima, nella comparsa di costituzione, ha chiesto di dichiarare inammissibile l'appello in quanto proposto tardivamente.
e , nelle note conclusionali, hanno aderito all'eccezione. CP_1 Controparte_3
L'appellante, nelle note conclusionali, ha invece contestato l'eccezione, sostenendo che quando la domanda ordinaria (nella specie, domanda di accertamento dell'usucapione)
“presenta carattere di autonomia e non è meramente strumentale all'opposizione, deve trovare applicazione il regime ordinario della sospensione feriale (Cass 09-06.2023 n 16440 e Cass 08.05.2023 n 12064)”.
***
L'appello è inammissibile per tardività dell'impugnazione (che, tra l'altro, può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio: cfr. Cass. n. 7356 del 07/03/2022).
***
L'art. 327 c.p.c. prevede che, indipendentemente dalla notificazione, l'appello non può essere proposto decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Il termine “lungo” scade con lo spirare del giorno corrispondente a quello in cui la sentenza è stata pubblicata (cfr. Cass. n. 17313/2015: “Il computo del termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c p.c. è operato, ai sensi degli artt. 155, comma 2, c p.c. e
2963, comma 4 c.c., non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", sicché, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere”).
La sentenza è stata pubblicata il 3.6.2024, sicché il termine per proporre appello scadeva il martedì 3.12.2024.
La a invece notificato l'atto di appello il 3.1.2025. Pt_1
*** pagina 4 di 7 Come si è visto sopra, il Tribunale ha qualificato la domanda come opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. e ha concluso, con statuizione non censurata, che trattavasi di un'azione di accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione.
***
È pacifico che la sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dall'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., e a quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 dello stesso codice (cfr., tra le tante, Cass. n. 9269 del
04/04/2023; Cass. n. 21568 del 18/09/2017; Cass. n. 12250 del 25/05/2007).
In particolare, «in tema di opposizione di terzo ad esecuzione prevista dall'art. 619 c.p.c., la contestazione della validità o dell'efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà dell'opponente sul bene staggito non muta l'oggetto della causa neppure in caso di deduzione, da parte dell'opposto, della simulazione dell'atto di acquisto di quel diritto, né introduce una domanda differente e connessa ove sia invocata una pronuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza poste a fondamento dell'esenzione di tale causa dalla sospensione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969 permangono immutate ed i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale» (Cass. n. 11111/2020, richiamata da
Cass. n. 13797/2022).
In caso di cumulo di un'altra domanda con un'opposizione esecutiva, occorre distinguere tra il caso in cui la domanda "ordinaria" (di regola, soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione tanto da costituire un presupposto per la decisione di quest'ultima - ipotesi in cui permangono immutate le esigenze di speditezza fondamento dell'esenzione dalla sospensione feriale dei termini processuali ex art. 3 della l. n. 742 del 1969 - e il caso in cui la domanda "ordinaria" è formulata in via autonoma e alternativa rispetto all'esito dell'opposizione, ipotesi in cui le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l'esito dell'opposizione esecutiva non comporti l'effettivo esame della domanda "ordinaria" (Cass. n. 28106 del 5.10.2023; Cass. n.
5058 del 26/02/2025).
Nella specie è evidente che la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione era diretta ad impedire l'aggressione esecutiva della res sottraendola all'esecuzione, come affermato dal Tribunale, con statuizione (lo si ripete) non censurata, e costituiva il presupposto per la decisione dell'opposizione di terzo, sicché, nella specie, non trova pagina 5 di 7 applicazione la sospensione dei termini.
***
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario, non si applica neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione (cfr. Cass. n. 22484 del 22/10/2014).
L'inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l'intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività dell'impugnazione (Cass. n.
9269/2023 citata).
Pertanto, in applicazione dei descritti principi di diritto, l'appello è tardivo e l'impugnazione è inammissibile.
***
Nella presente decisione in rito rimangono assorbite tutte le questioni, eccezioni e richieste formulate dalle parti.
***
All'inammissibilità dell'impugnazione consegue che l'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere alle parti appellate costituite le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione indeterminabile complessità bassa per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
***
Nulla per spese nei confronti delle appellate contumaci.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 9467/2024, R.G. 12398/2022, pubblicata in data 3.6.2024, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: pagina 6 di 7 - dichiara inammissibile l'appello;
- condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1 rappresentata dalla mandataria di Controparte_2 [...] rappresentata dalla mandataria e di Controparte_3 CP_4 rappresentata dalla mandataria Controparte_5 Controparte_6
delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 8.469,00 per
[...] compensi, per ciascuna parte, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- nulla per spese nei confronti di Controparte_7
e CP_8 Controparte_8 Controparte_8
;
[...]
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 11.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 147/2025 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza dell'11.9.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv.to Sabrina Puleri, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. rappresentata dalla mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
c.f. Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv.to Nicola Marotta, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 7 NONCHÉ
c.f. , rappresentata dalla mandataria Controparte_3 P.IVA_3
c.f. CP_4 P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'avv.to Michele Ranchino, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
c.f. , rappresentata dalla mandataria Controparte_5 P.IVA_5 [...]
c.f. Controparte_6 P.IVA_6
rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Perlasca, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
Controparte_7
[...]
[...]
Controparte_8
APPELLATE CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 9467/2024, R.G. 12398/2022, pubblicata in data 3.6.2024, il Tribunale di
Roma ha dichiarato l'inammissibilità delle domande proposte da e ha CP_8 condannato quest'ultima e in solido, al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 di ciascuna parte opposta costituita.
Come ricostruito nell'impugnata sentenza, la aveva introdotto la fase di merito Pt_1 dell'opposizione promossa innanzi al G.E. del procedimento R.G.E. n. 1117-18 (a carico di
, deducendo di aver acquistato per usucapione gli immobili staggiti, ove Controparte_8 aveva vissuto a far data dalla fine dell'anno 1995 o, al più, dall'inizio del 1996, quando vi si era traferita con i genitori, e CP_8 Controparte_9
Era intervenuta volontariamente , al fine di rilevare che l'immobile staggito era CP_8 stato posseduto dalla stessa, unitamente alla figlia, ininterrottamente e senza Parte_1 alcuna soluzione di continuità, a decorrere dal 1995.
Fatta questa premessa, il Tribunale ha ritenuto inammissibili le domande avanzate dalla in quanto spiegate per la prima volta nella fase di merito e, quindi, non vagliate dal CP_8
G.E., e ha ritenuto infondata l'opposizione, affermando che:
pagina 2 di 7 - il giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione si configura come un'azione di accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione in rapporto al suo oggetto e di fronte al diritto vantato dal terzo, senza involgere necessariamente un'azione di revindica o di accertamento della proprietà o di altro diritto reale;
- il terzo che promuove la controversia ex art. 619 c.p.c. fa valere una situazione giuridica soggettiva sul bene giuridico staggito asseritamente prevalente rispetto al diritto del creditore procedente di soddisfarsi, allo scopo di impedire l'aggressione esecutiva della res; e la sentenza che decide l'opposizione fa stato unicamente in ordine alla assoggettabilità o meno ad espropriazione dei beni pignorati, statuendo circa la sussistenza della situazione vantata dal terzo soltanto in via incidentale e con efficacia endoprocedimentale limitata alla specifica procedura esecutiva (Cass., sez.
III, 19 gennaio 2023, n. 1647);
- l'opposizione ex art. 619 c.p.c., infatti, dà vita ad un ordinario giudizio di cognizione, autonomo rispetto all'esecuzione nella quale si inserisce, in cui il fatto costitutivo della pretesa è il diritto del terzo opponente di sottrarre il bene pignorato all'esecuzione
(Cass., sez. III, 13 ottobre 2003, n. 15278);
- essa non è dunque una rivendicazione, ma un'azione di accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione (Cass., sez. III, 25 maggio 1978, n. 2639).
Qualificata l'azione ai sensi dell'art. 619 c.p.c., il giudice ha affermato che “essa resta soggetta al generale principio per cui l'onere della prova incombe a chi da una propria affermazione pretende di far derivare conseguenze giuridiche a sé favorevoli” e che “parte opponente non ha fornito né ha chiesto di fornire elementi di fatto tali da far ritenere sussistente l'asserita intervenuta usucapione, in virtù del dedotto possesso pacifico, ultraventennale, continuato e non interrotto nonché pubblico ed inequivoco esercitato sul compendio pignorato”, per i motivi esposti in sentenza, che imponevano il rigetto dell'opposizione.
***
Con atto di citazione in appello notificato il 3.1.2025, ha chiesto, in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza, di:
‹‹… accertare e dichiarare , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, dell'immobile sito in al piano II e del locale posto al piano seminterrato di Via di Corviale n.5 in
Roma, rispettivamente censiti al NCEU in già Via della Casetta Mattei n.5 Foglio 446, Part. 119, sub 2, Zona 5,
Cat. A/4, Cl. 3, vani 5 Rendita € 748,86 e Foglio 446, Part. 119, sub 4, Zona 5, Cat. A/4, Cl. 1, vani 2,5 Rendita €
271,14, in favore della sig.ra per aver mantenuto il possesso delle dette unità immobiliari in modo Parte_1 continuato, pacifico e non interrotto per oltre vent'anni, con ogni effetto di legge;
Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza alla competente Conservatoria.
pagina 3 di 7 In accoglimento dell'opposizione all'esecuzione accertare che i beni non erano assoggettabili al pignoramento per intervenuta usucapione, dichiarare l'esecuzione avente ad oggetto gli stessi, improcedibile e comunque decaduta con conseguente cancellazione del pignoramento presso la competente Conservatoria e la trascrizione della sentenza di accoglimento”.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di tutti i gradi del giudizio.››.
***
Si sono costituite in persona della mandataria Controparte_1 [...] in persona della mandataria Controparte_2 Controparte_3
e in persona della mandataria CP_4 Controparte_5 [...]
Controparte_6
Quest'ultima, nella comparsa di costituzione, ha chiesto di dichiarare inammissibile l'appello in quanto proposto tardivamente.
e , nelle note conclusionali, hanno aderito all'eccezione. CP_1 Controparte_3
L'appellante, nelle note conclusionali, ha invece contestato l'eccezione, sostenendo che quando la domanda ordinaria (nella specie, domanda di accertamento dell'usucapione)
“presenta carattere di autonomia e non è meramente strumentale all'opposizione, deve trovare applicazione il regime ordinario della sospensione feriale (Cass 09-06.2023 n 16440 e Cass 08.05.2023 n 12064)”.
***
L'appello è inammissibile per tardività dell'impugnazione (che, tra l'altro, può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio: cfr. Cass. n. 7356 del 07/03/2022).
***
L'art. 327 c.p.c. prevede che, indipendentemente dalla notificazione, l'appello non può essere proposto decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Il termine “lungo” scade con lo spirare del giorno corrispondente a quello in cui la sentenza è stata pubblicata (cfr. Cass. n. 17313/2015: “Il computo del termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c p.c. è operato, ai sensi degli artt. 155, comma 2, c p.c. e
2963, comma 4 c.c., non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", sicché, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere”).
La sentenza è stata pubblicata il 3.6.2024, sicché il termine per proporre appello scadeva il martedì 3.12.2024.
La a invece notificato l'atto di appello il 3.1.2025. Pt_1
*** pagina 4 di 7 Come si è visto sopra, il Tribunale ha qualificato la domanda come opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. e ha concluso, con statuizione non censurata, che trattavasi di un'azione di accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione.
***
È pacifico che la sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dall'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., e a quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 dello stesso codice (cfr., tra le tante, Cass. n. 9269 del
04/04/2023; Cass. n. 21568 del 18/09/2017; Cass. n. 12250 del 25/05/2007).
In particolare, «in tema di opposizione di terzo ad esecuzione prevista dall'art. 619 c.p.c., la contestazione della validità o dell'efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà dell'opponente sul bene staggito non muta l'oggetto della causa neppure in caso di deduzione, da parte dell'opposto, della simulazione dell'atto di acquisto di quel diritto, né introduce una domanda differente e connessa ove sia invocata una pronuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza poste a fondamento dell'esenzione di tale causa dalla sospensione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969 permangono immutate ed i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale» (Cass. n. 11111/2020, richiamata da
Cass. n. 13797/2022).
In caso di cumulo di un'altra domanda con un'opposizione esecutiva, occorre distinguere tra il caso in cui la domanda "ordinaria" (di regola, soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione tanto da costituire un presupposto per la decisione di quest'ultima - ipotesi in cui permangono immutate le esigenze di speditezza fondamento dell'esenzione dalla sospensione feriale dei termini processuali ex art. 3 della l. n. 742 del 1969 - e il caso in cui la domanda "ordinaria" è formulata in via autonoma e alternativa rispetto all'esito dell'opposizione, ipotesi in cui le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l'esito dell'opposizione esecutiva non comporti l'effettivo esame della domanda "ordinaria" (Cass. n. 28106 del 5.10.2023; Cass. n.
5058 del 26/02/2025).
Nella specie è evidente che la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione era diretta ad impedire l'aggressione esecutiva della res sottraendola all'esecuzione, come affermato dal Tribunale, con statuizione (lo si ripete) non censurata, e costituiva il presupposto per la decisione dell'opposizione di terzo, sicché, nella specie, non trova pagina 5 di 7 applicazione la sospensione dei termini.
***
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario, non si applica neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione (cfr. Cass. n. 22484 del 22/10/2014).
L'inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l'intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività dell'impugnazione (Cass. n.
9269/2023 citata).
Pertanto, in applicazione dei descritti principi di diritto, l'appello è tardivo e l'impugnazione è inammissibile.
***
Nella presente decisione in rito rimangono assorbite tutte le questioni, eccezioni e richieste formulate dalle parti.
***
All'inammissibilità dell'impugnazione consegue che l'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere alle parti appellate costituite le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione indeterminabile complessità bassa per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
***
Nulla per spese nei confronti delle appellate contumaci.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 9467/2024, R.G. 12398/2022, pubblicata in data 3.6.2024, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: pagina 6 di 7 - dichiara inammissibile l'appello;
- condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1 rappresentata dalla mandataria di Controparte_2 [...] rappresentata dalla mandataria e di Controparte_3 CP_4 rappresentata dalla mandataria Controparte_5 Controparte_6
delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 8.469,00 per
[...] compensi, per ciascuna parte, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- nulla per spese nei confronti di Controparte_7
e CP_8 Controparte_8 Controparte_8
;
[...]
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 11.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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