Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/06/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1181/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatrice
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G. 1181/2021 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. Modena Gabriela e l'Avv. Latini Parte_1 CodiceFiscale_1
Lorenza, elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Milano (MI), via Curtatone, n. 16
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con l'Avv. Panucci Paolo, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Pavia (PV), Viale Campari, n. 58/F
RESISTENTE
E con l'intervento di
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
(C.F. ), con l'Avv. Panucci Paolo, elettivamente domiciliati presso
[...] C.F._4 lo studio sito in Pavia (PV), Viale Campari, n. 58/F
INTERVENUTI VOLONTARI
E con l'intervento di
(C.F. ), con la curatrice speciale Avv. OP C.F._5
Maria Grazia Gazzi, elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Pavia (PV), P.zza del Collegio
Borromeo, n. 7
INTERVENUTA
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 9
Parte ricorrente:
«La difesa del SI. precisa le proprie conclusioni: Pt_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 250 comma IV C.C. -accertati i presupposti per i provvedimenti di cui all'art. 315 bis e 262 c.c. così come previsto dall'art. 250 comma 2 con pronuncia di sentenza parziale sul riconoscimento e rimessione in istruttoria per le decisioni ex art. 315 bis c.c. - così provvedere:
Ritenere sussistere l'interesse della NO (C.F. ) OP C.F._5 nata a Pavia il [...] ad [...] riconosciuta dal padre naturale e conseguentemente autorizzare il SI. ad effettuare il riconoscimento, ordinando la correlata annotazione in margine Parte_1 all'atto di nascita e disponendo l'aggiunta del cognome paterno dopo quello materno, ai sensi dell'art. 262 2^ co. c.c.
Voglia, inoltre, il Tribunale comunque assumere gli eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione genitoriale sulla base dell'istruita CTU e delle relazioni dei servizi sociali agli atti.
Qualora l'esperita CTU e le relazioni già depositate dai Servizi Sociali competenti venissero ritenute esaustive, regolamentare tempistiche e modalità sempre nell'interesse della NO e nel rispetto della serenità della stessa e del suo sviluppo psicofisico, per avviare un percorso di avvicinamento graduale del padre anche utilizzando spazi neutri per ricostruire un rapporto affettivo.
Disporsi, qualora ritenuto nell'interesse della NO, l'affidamento condiviso tra i genitori con collocamento prevalente presso la famiglia materna determinando una volta proseguito il percorso di avvicinamento del padre con il supporto, se ritenuto, degli operatori sociali, le modalità di frequentazione tra padre e IG in spazi esterni alla casa materna, fino al raggiungimento della possibilità di regolamentare il diritto/dovere di visita con la previsione di poter trascorrere anche week end alternati e periodi di vacanza. In via subordinata, a fronte dell'avvenuto e comprovato riconoscimento paterno, affidi la NO all'Ente (Comune di Pavia) qualora ne riconosca la necessità.
Darsi in ogni caso atto che il padre, pur in assenza di formale riconoscimento e a fronte dell'opposizione formale della madre al riconoscimento stesso, sta provvedendo a versare mensilmente un contributo al mantenimento della IG oltre ad aver saldato quanto dovuto a titolo di mantenimento pregresso dalla data di nascita della NO come da accordi transattivi del 07/07/2021 e quindi confermare l'importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento della NO in € 200,00 (duecento mensili) così determinato sulla base delle capacità reddituali ed economiche del SI.
[...] come da documentazione già allegata ed aggiornata ed in assenza di documentazione reddituale Pt_1
e patrimoniale della SI.ra e del nucleo familiare. CP_5
pagina 2 di 9 Darsi atto delle irritualità delle domande, produzioni e richieste avanzate dalle parti resistente ed intervenute costituite nel procedimento ex art. 250 IV comma c.c., non essendo stata avanzata in sede di costituzione né successivamente domanda riconvenzionale e conseguentemente l'impossibilità di parte resistente di formalmente esplicare il proprio diritto a difesa e replicare alle illazioni ed offese come formulate e conseguentemente respingere ogni domanda da tali parti avanzate in quanto irrituale inconferente ed infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze attesa la formulata opposizione della SI.ra , resistente, e CP_5 dei SI.ri e , intervenuti anche relativamente al Controparte_2 Controparte_6 procedimento cautelare introdotto dalle parti resistenti e convenute».
Parte resistente:
«Voglia l'On. Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare:
1) dichiarare il ricorrente decaduto dalla responsabilità genitoriale su , ai sensi OP dell'art. 330 c.c. per reiterate e molteplici violazioni dei doveri genitoriali protrattesi per oltre tre anni e, in ogni caso, negandogliela per inidoneità/incapacità/inopportunità, affidando la NO in via esclusiva alla madre ed ai nonni materni e per l'effetto respingere la domanda avversaria, ponendo, in ogni caso, a carico del padre decaduto l'obbligo di corrispondere alla madre, previo ordine di deposito di tutta la documentazione relativa ai propri redditi, l'importo di almeno € 500,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici Istat, per il mantenimento di , oltre al 70% delle spese extra, in proporzione ai redditi dei OP genitori, con decorrenza dalla data di nascita.
2) In subordine, disporre perizia psichiatrica che indaghi le competenze relazionali prima e genitoriali poi di alla luce delle sue patologie emerse in corso di causa o, quantomeno, Parte_1 incaricare la CTU già nominata di valutare se la situazione psicopatologica paterna abbia raggiunto livelli tali da portare a conclusioni differenti rispetto a quelle rassegnate in perizia ed affinchè si esprima sull'opportunità e, in caso positivo, sulle modalità di frequentazione tra padre e NO, anche in assenza del riconoscimento della capacità genitoriale, fermo restando l'obbligo di contribuire al mantenimento della NO corrispondendo alla madre l'importo mensile di € 500,00 oltre al 70% delle spese extra;
3) In ogni caso, condannare il ricorrente a rifondere all'opponente tutte le spese, anche generali del 15% ex lege, i diritti e gli onorari di causa, ivi comprese quelle di CTU».
Intervenuti volontari;
« Voglia l'On. Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare:
pagina 3 di 9 1) dichiarare il ricorrente decaduto dalla responsabilità genitoriale su , ai sensi OP dell'art. 330 c.c. per reiterate e molteplici violazioni dei doveri genitoriali protrattesi per oltre tre anni e, in ogni caso, negandogliela per inidoneità/incapacità/inopportunità, affidando la NO in via esclusiva alla madre ed ai nonni materni e per l'effetto respingere la domanda avversaria, ponendo, in ogni caso, a carico del padre decaduto l'obbligo di corrispondere alla madre, previo ordine di deposito di tutta la documentazione relativa ai propri redditi, l'importo di almeno € 500,00 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici Istat, per il mantenimento di , oltre al 70% delle spese extra, in proporzione ai redditi dei OP genitori, con decorrenza dalla data di nascita.
2) In subordine, disporre perizia psichiatrica che indaghi le competenze relazionali prima e genitoriali poi di alla luce delle sue patologie emerse in corso di causa o, quantomeno, Parte_1 incaricare la CTU già nominata di valutare se la situazione psicopatologica paterna abbia raggiunto livelli tali da portare a conclusioni differenti rispetto a quelle rassegnate in perizia ed affinchè si esprima sull'opportunità e, in caso positivo, sulle modalità di frequentazione tra padre e NO, anche in assenza del riconoscimento della capacità genitoriale, fermo restando l'obbligo di contribuire al mantenimento della NO corrispondendo alla madre l'importo mensile di € 500,00 oltre al 70% delle spese extra;
3) In ogni caso, condannare il ricorrente a rifondere all'opponente tutte le spese, anche generali del
15% ex lege, i diritti e gli onorari di causa, ivi comprese quelle di CTU».
Per la curatrice speciale:
«Chiede che il Tribunale di Pavia:
1. Autorizzi il signor a riconoscere la IG NO Parte_1 [...]
, ordinando la correlata annotazione in margine all'atto di nascita e OP disponendo l'aggiunta del cognome paterno dopo quello materno, ai sensi dell'art. 262 2^ co. c.c.
2. A fronte dell'avvenuto e comprovato riconoscimento paterno, affidi la NO all'Ente (Comune di Pavia) al quale verrà demandato il compito di monitorare il nucleo familiare, aggiornando sulla prosecuzione degli interventi supportivi sia sul nucleo familiare collocatario sia sulla NO, curando al contempo che anche il signor prosegua Pt_1 presso il Servizio Sociale di Milano il supporto personale psicoterapico e di supporto alla genitorialità;
3. Preveda incontri protetti in Spazio Neutro tra la NO ed il padre, con cadenza quindicinale e incrementando gli incontri gradualmente anche in relazione ai bisogni ed alle esigenze della bambina;
4. Ponga a carico del signor l'obbligo di concorrere al Pt_1 mantenimento della IG con l'assegno di euro 300,00 al mese e di provvedere al 50% di tutte le spese aggiuntive come da Protocollo del Tribunale di Pavia;
pagina 4 di 9
5. Respingere le istanze istruttorie e le altre domande dei convenuti in quanto infondate;
6. Con richiesta di liquidazione dei compensi professionali da porsi a carico dello Stato.
Si chiede, infine, che siano assegnato termini ex art. 190 cpc.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 2 marzo 2021, il SI. di domandava a questo Tribunale di Pt_1 Pt_1 essere autorizzato a riconoscere la NO , nata il [...], IG della SI.ra OP
, con cui aveva avuto una relazione, allegando che la madre della bambina non Controparte_1 prestava il suo consenso a che lo stesso potesse riconoscerla.
In data 22 aprile 2021, si costituiva in giudizio la SI.ra . Con la comparsa Controparte_1 di costituzione, la resistente, pur dichiarando che il ricorrente fosse il padre biologico della NO, si opponeva al riconoscimento della IG da parte del padre.
Seguiva, su istanza del ricorrente, la nomina della curatrice speciale della NO.
Nel giudizio intervenivano volontariamente i nonni materni, la SI.ra e il SI. Controparte_2
che, facendo proprie tutte le considerazioni e deduzioni sollevate Controparte_3 dalla IG in ordine alla capacità genitoriale del ricorrente, chiedevano: l'affido della NI congiuntamente alla IG , data la paternità biologica del SI. e la Controparte_1 Pt_1 dichiarazione di decadenza di quest'ultimo dalla responsabilità genitoriale.
Si costituiva in giudizio la curatrice speciale della NO domandando, in via preliminare ed istruttoria, di incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti o, in subordine, disporre una CTU per accertare se la richiesta di parte ricorrente al riconoscimento della IG risponda all'interesse o meno della NO. In via principale, la curatrice speciale chiedeva: l'autorizzazione o il diniego al riconoscimento paterno a seconda che l'indagine psicodiagnostica rilevasse la sussistenza o meno di interesse della NO a tale riconoscimento.
Successivamente all''udienza di comparizione parti, il Giudice istruttore disponeva una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se sussistesse o meno l'interesse della NO ad essere riconosciuta dal padre o se tale riconoscimento potesse essere per la stessa pregiudizievole, oltre alle ulteriori valutazioni in punto competenze genitoriali delle parti.
pagina 5 di 9 In data 5 settembre 2022 veniva depositata la relazione finale da parte della consulente tecnica d'ufficio, dott.ssa . A proposito del SI. la consulente tecnica invitava l'autorità Per_1 Pt_1 giudiziaria ad attenzionare i caratteri della struttura personologica del ricorrente i quali, allo stato, avrebbero potuto pregiudicare l'equilibrio personale della NO. Tuttavia, la consulente tecnica, non escludeva la possibilità di un futuro riconoscimento paterno a seguito di «un intervento specialistico mirato» che consenta al SI. di «rivisitare in chiave critica e profonda sia i vissuti che gli Pt_1 agiti relativi a , alla propria famiglia e in particolare a , al fine di poter essere un CP_1 CP_4 genitore “sufficientemente buono” per assolvere ai compiti di sviluppo di ». CP_4
Con successivo provvedimento, il Giudice istruttore, alla luce delle conclusioni contenute nella CTU, poneva il nucleo famigliare in carico ai Servizi Sociali territorialmente competenti Persona_2 con il mandato di monitorare il nucleo famigliare fornendo un supporto terapeutico al padre affinché potesse consolidare le proprie competenze genitoriali.
Seguiva, quindi, la presa in carico del SI. e l'inizio di un percorso di supporto alla Pt_1 genitorialità, Inoltre, lo stesso dichiarava, come riportato nella relazione dei Servizi Sociali del 6 giugno 2023, di seguire un percorso individuale di tipo psichiatrico.
Analogamente, venivano prese in carico la SI.ra e la IG Inoltre, la CP_4 OP resistente informava l'autorità giudiziaria di aver intrapreso un percorso individuale di psicoterapia.
Entrambi i percorsi intrapresi dalle parti , alla luce delle relazioni dei Servizi Sociali e degli specialisti allegate al presente procedimento, davano risultati positivi. A tale proposito, i Servizi Sociali territorialmente competenti per parte ricorrente, nella relazione di aggiornamento depositata in data 5 settembre 2024, palesavano la possibilità di un riavvicinamento debitamente supportato e in un contesto protetto tra padre e IG.
Con successiva ordinanza il Giudice delegato tratteneva la causa per la decisione collegiale sull'autorizzazione o meno al riconoscimento paterno della IG.
Seguivano gli adempimenti processuali delle parti.
Sulla richiesta di riconoscimento della IG NO formulata dal ricorrente.
In merito alla richiesta di autorizzazione al riconoscimento della IG formulata da parte ricorrente, occorre preliminarmente osservare come, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il riconoscimento del figlio NO infraquattordicenne già riconosciuto da un genitore rappresenti «un diritto soggettivo primario dell'altro genitore, costituzionalmente garantito e-in quanto tale- non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del NO» e, al tempo stesso, un elemento costitutivo del diritto del NO «ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere una precisa e completa identità» (Cass. civ., Sez. I, ord. 30 giugno 2021, n. 18600; Cass. civ., Sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14894; Cass. civ., Sez. I, 10 maggio 2001, n. 6470).
pagina 6 di 9 In caso di opposizione da parte del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, il secondo riconoscimento, per giurisprudenza costante, «può essere sacrificato solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico- fisico del NO» (Cass. civ., Sez. I, ord. 30 giugno 2021, n. 18600; Cass. civ., Sez. I, sent. 11 febbraio
2005, n. 2878). Tale verifica non può essere il risultato di una valutazione astratta, ma deve essere conseguenza di un accertamento concreto.
Per tale ragione, nel procedimento in esame, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio affinché fosse accertato se sussistesse o meno «l'interesse di (nata il CP_4 OP
5.2.2018) ad essere riconosciuta dal padre o se tale richiesta [potesse] essere pregiudizievole per la bambina, indicandone i motivi».
Dalla consulenza tecnica d'ufficio, depositata in data 5 settembre 2022, risultano dei tratti personologici potenzialmente patologici di entrambe le parti. Infatti, a parere della consulente tecnica, il ricorrente presenta «una sostanziale incapacità di responsabilizzazione, unitamente ad una indifferenza rispetto agli altri, che ben collimano con i criteri relativi alla classificazione DSM del disturbo antisociale della personalità», mentre nella resistente viene individuato «un tratto di dipendenza affettiva che porta a non essere in grado di attivare meccanismi difensivi nei CP_1 confronti dell'ex compagno».
Comune ad entrambi i genitori, anche a causa delle evidenziate caratteristiche della personalità, è la difficoltà nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Come osservato dalla CTU, la resistente, «pur avendo un rapporto affettivo ed emotivo intenso con la IG […] porta una limitazione oggettiva delle proprie possibilità dettata dallo stato di salute, accanto ad una vulnerabilità psichica e ad una limitata autonomia di iniziativa». Il ricorrente, invece, «pur manifestando formalmente adesione al percorso della CTU ed una volontà di assolvere ai compiti paterni, […] mostra gravi carenze personologiche e genitoriali».
Per tali ragioni, la consulente tecnica consigliava ad entrambe le parti di intraprendere un serio percorso di supporto terapeutico e riteneva che il diritto paterno al riconoscimento potesse essere momentaneamente sacrificato nel supremo interesse della NO.
Questo Collegio ritiene che le difficoltà e le carenze riscontrate dalla CTU attengano però alle capacità genitoriali di entrambe le parti in causa e che, quindi, non possano essere considerate come motivi ostativi al riconoscimento paterno della IG. Tale riconoscimento, che è concetto che va oltre rispetto all'esercizio o alla capacità di esercizio della responsabilità genitoriale, non appare pregiudizievole all'interesse della NO.
Ciò anche perché' il ricorrente, così come la resistente, ha iniziato un percorso di supporto psichiatrico ed è stato preso positivamente in carico, come documentalmente provato, dai Servizi Sociali incaricati, così seguendo i consigli conclusivi della CTU.
Ad avviso del Collegio dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale non deriva un pregiudizio che possa considerarsi superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori. Come da Cass. 2645/2011” il riconoscimento del figlio naturale … costituisce un diritto soggettivo sacrificabile solo in presenza di un pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psico – fisico del NO , correlato alla pura e semplice attribuzione della genitorialità “ e nel caso in esame nulla di tanto grave è stato provato.
Infine, il riconoscimento da parte del padre si reputa potenzialmente proficuo, in prospettiva, per la NO, visto l'oggettivo stato di difficoltà della madre a causa delle sue condizioni di salute.
pagina 7 di 9 Pertanto, il Collegio ritiene che debba pronunciarsi sentenza che tiene luogo del consenso materno e autorizzare il SI. a riconoscere quale sua IG la NO , essendo Pt_1 OP conforme all'interesse della stessa vedersi riconosciuta dal padre anche in ragione di tutti i diritti che discendono dal rapporto di filiazione, essendo incontestata la paternità biologica del ricorrente.
Sull'affidamento, il mantenimento e la regolamentazione dei rapporti tra padre e IG.
Il Collegio ritiene che con il presente provvedimento non possa decidersi sulle altre richieste formulate dalle parti in punto affidamento, contributo al mantenimento, suddivisione delle spese straordinarie e regolamentazione dei rapporti tra padre e IG, neppure in via provvisoria, dal momento che, allo stato, non sussiste ancora il presupposto stesso per l'adozione dei provvedimenti in questione, ovverosia lo status di figlio ( che avviene con il riconoscimento).
Conseguentemente, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Trib. Milano, Sez. IX, sent. 16 aprile 2014), nell'interesse superiore del NO a vedersi immediatamente ed in modo spontaneo riconosciuto dal genitore deve procedersi ad autorizzare il riconoscimento con sentenza parziale, disponendo la prosecuzione del giudizio in modo da consentire a parte ricorrente di produrre in giudizio la prova dell'avvenuto riconoscimento e di adottare poi, espletati, se del caso, i necessari accertamenti tutti i provvedimenti ex artt. 315-bis e 262 c.c., come previsto dall'art. 250, comma 4 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
-autorizza il SI. a procedere al riconoscimento quale propria IG di Parte_1 OP
, nata il [...] e già riconosciuta dalla madre, SI.ra ,
[...] Controparte_1 autorizzando altresì l'Ufficiale dello Stato Civile competente a procedere alle annotazioni previste dalla legge;
-dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per l'adozione dei provvedimenti relativi all'affidamento, alle modalità di visita tra il padre e la IG, al concorso al mantenimento, alla ripartizione delle spese extra assegno e al cognome della NO;
-riserva la decisione sulle spese di lite, comprese quelle relative al sub procedimento, alla pronuncia della sentenza definitiva.
Pavia, Camera di Consiglio del 23 giugno 2025
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi.
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