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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/06/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 4058/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4058 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 19 maggio 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], Parte_1
residente in [...], C.F.
, elettivamente domiciliata in Caserta al C.F._1
Viale Lincoln, 233, presso e nello studio dell'avvocato
Martignetti Gloria, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
[...] nato a [...] il Parte_2
28/08/1984, residente in [...], C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._2
Mondragone (CE) alla Via Castelvolturno, 49, presso e nello studio dell'avvocato Carmela Miniello, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 24 ottobre 2024 gli odierni ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili, alle condizioni di cui al ricorso, del matrimonio celebratosi in LA (NA) il giorno 10/06/2016 dal quale è nata una figlia ( , nata ad [...] il [...]). CP_1
La domanda si fonda sulla premessa che le stesse parti hanno posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Napoli Nord n.
13060/2021 del 15/10/2021 e che dalla data in cui le parti sono comparse dinanzi al Presidente non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
Pag. 2 di 5 In seguito a due rinvii disposti per consentire alle parti di depositare la documentazione reddituale richiesta, le stesse sono comparse figurativamente all'udienza del 12/05/2025 dinanzi alla Giudice delegata dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51
c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice ha rimesso la decisione al Collegio con ordinanza del 19/05/2025.
Il P.M. ha apposto il visto in data 20/05/2025.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente (avvenuta il 15/10/2021) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale n.r.g.
12348/2020 omologata dal Tribunale di Napoli Nord con decreto n. 13060/2021 del 15/10/2021 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
1) I coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto.
2) La minore resta affidata ad entrambi i genitori in CP_1
maniera condivisa con domicilio preferenziale presso la madre;
3) Il sig. continuerà a corrispondere - a titolo di Pt_2
Pag. 3 di 5 concorso per il mantenimento della figlia – l'importo di €. 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata mentre l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig. Pt_1
4) La casa coniugale, di proprietà dei congiunti del marito, resta assegnata alla Sig.ra che continuerà ad abitarla Pt_1
unitamente alla figlia minore e qualora dovesse lasciarla il sig.
aggiungerà al versamento mensile l'ulteriore somma di Pt_2
€ 200,00 utilizzabile esclusivamente per il pagamento del canone di locazione di un immobile, il Sig. si impegna Pt_2
altresì, a sostenere interamente tutte le spese occorrenti per un eventuale trasloco;
5) Il padre, salvo diversi accordi con la madre e compatibilmente alle esigenze di lavoro, potrà vedere e tenere con sè la minore un giorno infrasettimanale dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nonché il fine settimana, in maniera alternata, dalle ore 20,00 del venerdì sera alle ore 22,00 della domenica sera;
6) La minore, inoltre, trascorrerà con il padre: le vacanze natalizie dal 24 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 06 gennaio alternativamente ogni anno;
le vacanze estive per un periodo di quindici giorni, durante il mese di luglio o di agosto, previo accordo tra le parti e da stabilire entro il 30 aprile di ogni anno;
le feste pasquali ad anni alterni.
7) Le spese straordinarie (scolastiche: libri, gite;
mediche non coperte dal SSN, ludiche e sportive ecc) previamente
Pag. 4 di 5 concordate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
8) Le parti si dichiaro economicamente indipendenti.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni stabilite dai coniugi perché non contrarie a norme imperative. Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad
LA (NA) in data 10/06/2016, tra , nata Parte_1
ad CE (NA) il 30/03/1990 e nato a Parte_2
AN IA CA ET (CE) il 28/08/1984 (Atto n. 65,
Parte II, s. A, Anno 2016);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
LA (NA) le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 19/6/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 4058/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4058 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 19 maggio 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], Parte_1
residente in [...], C.F.
, elettivamente domiciliata in Caserta al C.F._1
Viale Lincoln, 233, presso e nello studio dell'avvocato
Martignetti Gloria, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
[...] nato a [...] il Parte_2
28/08/1984, residente in [...], C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._2
Mondragone (CE) alla Via Castelvolturno, 49, presso e nello studio dell'avvocato Carmela Miniello, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 24 ottobre 2024 gli odierni ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili, alle condizioni di cui al ricorso, del matrimonio celebratosi in LA (NA) il giorno 10/06/2016 dal quale è nata una figlia ( , nata ad [...] il [...]). CP_1
La domanda si fonda sulla premessa che le stesse parti hanno posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Napoli Nord n.
13060/2021 del 15/10/2021 e che dalla data in cui le parti sono comparse dinanzi al Presidente non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
Pag. 2 di 5 In seguito a due rinvii disposti per consentire alle parti di depositare la documentazione reddituale richiesta, le stesse sono comparse figurativamente all'udienza del 12/05/2025 dinanzi alla Giudice delegata dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51
c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice ha rimesso la decisione al Collegio con ordinanza del 19/05/2025.
Il P.M. ha apposto il visto in data 20/05/2025.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente (avvenuta il 15/10/2021) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale n.r.g.
12348/2020 omologata dal Tribunale di Napoli Nord con decreto n. 13060/2021 del 15/10/2021 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
1) I coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto.
2) La minore resta affidata ad entrambi i genitori in CP_1
maniera condivisa con domicilio preferenziale presso la madre;
3) Il sig. continuerà a corrispondere - a titolo di Pt_2
Pag. 3 di 5 concorso per il mantenimento della figlia – l'importo di €. 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata mentre l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig. Pt_1
4) La casa coniugale, di proprietà dei congiunti del marito, resta assegnata alla Sig.ra che continuerà ad abitarla Pt_1
unitamente alla figlia minore e qualora dovesse lasciarla il sig.
aggiungerà al versamento mensile l'ulteriore somma di Pt_2
€ 200,00 utilizzabile esclusivamente per il pagamento del canone di locazione di un immobile, il Sig. si impegna Pt_2
altresì, a sostenere interamente tutte le spese occorrenti per un eventuale trasloco;
5) Il padre, salvo diversi accordi con la madre e compatibilmente alle esigenze di lavoro, potrà vedere e tenere con sè la minore un giorno infrasettimanale dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nonché il fine settimana, in maniera alternata, dalle ore 20,00 del venerdì sera alle ore 22,00 della domenica sera;
6) La minore, inoltre, trascorrerà con il padre: le vacanze natalizie dal 24 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 06 gennaio alternativamente ogni anno;
le vacanze estive per un periodo di quindici giorni, durante il mese di luglio o di agosto, previo accordo tra le parti e da stabilire entro il 30 aprile di ogni anno;
le feste pasquali ad anni alterni.
7) Le spese straordinarie (scolastiche: libri, gite;
mediche non coperte dal SSN, ludiche e sportive ecc) previamente
Pag. 4 di 5 concordate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
8) Le parti si dichiaro economicamente indipendenti.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni stabilite dai coniugi perché non contrarie a norme imperative. Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad
LA (NA) in data 10/06/2016, tra , nata Parte_1
ad CE (NA) il 30/03/1990 e nato a Parte_2
AN IA CA ET (CE) il 28/08/1984 (Atto n. 65,
Parte II, s. A, Anno 2016);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
LA (NA) le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 19/6/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
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