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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 248/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 15/07/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
COPPOLA ELENA, Giudice monocratico in data 15/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2062/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249003237860000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249003237860000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249003237860000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249003237860000 IRAP 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1376/2025 depositato il
04/08/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 19 D.Lgs. 546/1992, ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate- Riscossione, NE EN impugnava l'intimazione di pagamento, limitatamente a due cartelle presupposte, la n.
0592012000971116000 e la n. 05920220032835053, relative a tributi erariali e locali (IRPEF ed IRAP
2008, TARI 2014), chiedendo dichiararsi illegittima l'intimazione di pagamento impugnata in relazione a tutti i vizi dedotti, ovvero per: illegittimità, per giuridica inesistenza della notifica dei titoli;
inesistenza della medesima notifica, per mancato rispetto delle procedure notificatorie;
nullità, per difetto di motivazione;
illegittimità, per incertezza dei titoli esecutivi;
decadenza del diritto di recuperare la pretesa esattoriale;
prescrizione delle sanzioni tributarie..
In particolare, il Nominativo_1 assumeva l'omessa notifica degli atti presupposti e l'irrilevanza del raggiungimento dello scopo, la mancanza di motivazione per non essere allegati materialmente alla intimazione, ciò impedendo l'esatta comprensione della pretesa, del suo contenuto e dell'ente impositore;
inoltre, sosteneva che la mancata allegazione rendesse incerto il credito nel suo quantum.
Lamentava poi l'avverarsi della prescrizione del credito delle sanzioni e della decadenza dall'azione della riscossione, in quest'ultimo caso ai sensi dell'art. 25 d.P.R. 602/1973.
Si costituiva tempestivamente l'ADER, la quale resisteva alla pretesa caducatoria, soprattutto a fronte delle tempestive notifiche delle cartelle, contestando nel resto ogni vizio elevato e chiedendo l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso, anche per la litispendenza di altro giudizio di impugnazione avverso una delle cartelle opposte , in ogni caso rigettarsi nel merito per infondatezza delle censure tutte.
Svolta l'udienza in data 15.7.2025, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, il ricorso non può essere accolto, per le seguenti distinte ragioni.
La Agenzia, nel costituirsi, ha anzitutto evidenziato che rispetto alla cartella n. 0592012000971116000, sussiste già un ricorso proposto dalla odierna parte ricorrente, rigettato in primo grado, con sentenza n. 690/2021, prodotta agli atti, a cui poi ha fatto seguito la proposizione dell'appello del Nominativo_1, per cui la impugnazione di cui ci si occupa, nella parte rivolta direttamente a tale cartella, non è ammissibile, trattandosi di un palese bis in idem ed essendo integrata una ipotesi di litispendenza.
Ebbene, quanto affermato è effettivamente riscontrato dalla consultazione degli atti della Agenzia e non è superato da deduzioni e allegazioni delle parti di segno contrario, cosicché, al proposito, va dichiarata la litispendenza tra il presente giudizio ed il giudizio di appello n. 1326/2021 RGA, con l'effetto che con riguardo alle doglianze riferite alla mancata notifica della cartella e per l'effetto al vizio che si trasmetterebbe alla intimazione sotto i vari profili elevati, è del tutto evidente che proprio la rituale precedente impugnazione e la attuale pendenza del giudizio su tale atto, di cui si lamenta la mancata conoscenza, risolve tutte le questioni poste relativamente ai supposti vizi, non solo di notifica, ma anche di difetto di motivazione, nonché di prescrizione e di decadenza, considerando che tutti i suddetti rilievi sono stati come detto sollevati con esclusivo riferimento alla lamentata assenza dell'atto presupposto, al contrario ben conosciuto e tempestivamente censurato ed in corso di definizione da parte dell'A.G, già debitamente adita.
Con riguardo, invece, alla cartella n. 05920220032835053, il ricorso va del tutto rigettato.
Ed invero, è prodotta in atti la notifica dell'atto de quo, avvenuta in data 16.1.2023, a mezzo PEC ad indirizzo c he la parte odierna ricorrente non ha disconosciuto e che risulta ritualmente oggetto di consegna, per cui anche in questo caso, a fronte della successiva intimazione, notificata in data 4.5.2024, nessuno dei vizi sussiste.
Di certo, invero, non si ricade in una omessa o inesistente o nulla notifica, per quanto appena detto, né, stante la vicinanza temporale tra i due atti – cartella ed intimazione- si è verificata alcuna prescrizione o decadenza, come preteso, nelle more della notifica della intimazione.
Ancora, la prescrizione o la decadenza dei crediti portati dalla cartella – tassa locale e quindi con prescrizione quinquennale- dovevano essere eccepite a seguito della notifica della cartella e nella impugnazione della stessa, nei termini previsti, ma ciò non è stato fatto e dunque le questioni de quibus sono ormai precluse per definitività del credito racchiuso nella cartella.
Proprio in ragione della avvenuta notifica dell'atto appena menzionata, poi, non si è verificata nemmeno la prescrizione delle sanzioni che, come gli interessi, è quinquennale, tra la notifica della cartella e quella della intimazione.
Parimenti, non ha ragion d'essere il vizio di omessa o carente motivazione, posto che la conoscenza dell'atto, palesata dalla sua ricezione (ovvero dalla notifica), fa cadere nel vuoto le doglianze, visto che proprio la ritualità della procedura notificatoria degli atti progressivamente previsti mette al riparo da violazioni dei diritti del contribuente e in particolare dell'obbligo di rendere edotto lo stesso della esatta pretesa.
Assodato dunque quanto sopra, in assenza di ulteriori doglianze riferibili alla singola intimazione, che è stata criticata soltanto in riferimento ai pregressi atti, come visto, il ricorso va respinto in toto, con la precisazione che quanto alla cartella n. 0592012000971116000, va affermata la litispendenza.
La Corte reputa poi che in ogni caso, non avendo la parte, nella sua impugnativa, limitato l'impugnazione ai crediti erariali ovvero comunque di natura tributaria, quanto alla cartella già oggetto di giudizio pendente, la n. 0592012000971116000, in difetto di specificazioni, vada altresì dichiarato il difetto di giurisdizione rispetto alla parte della cartella, richiamata dalla intimazione, che riguarda contributi INPS
(riportati nelle ultime cinque voci della cartella).
In conclusione:
-va dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alla intimazione fondata sulla cartella n.
0592012000971116000, nella parte riferita ai crediti previdenziali;
-va dichiarata la litispendenza relativamente alla intimazione fondata sulla cartella n.
0592012000971116000, nella restante parte, già oggetto di giudizio d'appello n. 1326/2021 RGA;
-il ricorso va rigettato nel resto, ovvero per la parte di intimazione fondata sulla cartella n.
05920220032835053.
Alla luce di tanto, il Nominativo_1 va condannato alla refusione delle spese di lite, che si determinano in
€ 800,00 oltre accessori, in favore della Agenzia Società_1.
P.Q.M.
- dichiara il difetto in giurisdizione come in parte motiva;
- dichiara la litispendenza con riferimento alla impugnazione della cartella n. 05920120000971116000; - rigetta nel resto. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese alla parte resistente, che liquida in € 800,00, oltre accessori come per legge. Lecce,
15.7.2025 il Giudice d.ssa Elena Coppola
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 15/07/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
COPPOLA ELENA, Giudice monocratico in data 15/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2062/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249003237860000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249003237860000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249003237860000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249003237860000 IRAP 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1376/2025 depositato il
04/08/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 19 D.Lgs. 546/1992, ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate- Riscossione, NE EN impugnava l'intimazione di pagamento, limitatamente a due cartelle presupposte, la n.
0592012000971116000 e la n. 05920220032835053, relative a tributi erariali e locali (IRPEF ed IRAP
2008, TARI 2014), chiedendo dichiararsi illegittima l'intimazione di pagamento impugnata in relazione a tutti i vizi dedotti, ovvero per: illegittimità, per giuridica inesistenza della notifica dei titoli;
inesistenza della medesima notifica, per mancato rispetto delle procedure notificatorie;
nullità, per difetto di motivazione;
illegittimità, per incertezza dei titoli esecutivi;
decadenza del diritto di recuperare la pretesa esattoriale;
prescrizione delle sanzioni tributarie..
In particolare, il Nominativo_1 assumeva l'omessa notifica degli atti presupposti e l'irrilevanza del raggiungimento dello scopo, la mancanza di motivazione per non essere allegati materialmente alla intimazione, ciò impedendo l'esatta comprensione della pretesa, del suo contenuto e dell'ente impositore;
inoltre, sosteneva che la mancata allegazione rendesse incerto il credito nel suo quantum.
Lamentava poi l'avverarsi della prescrizione del credito delle sanzioni e della decadenza dall'azione della riscossione, in quest'ultimo caso ai sensi dell'art. 25 d.P.R. 602/1973.
Si costituiva tempestivamente l'ADER, la quale resisteva alla pretesa caducatoria, soprattutto a fronte delle tempestive notifiche delle cartelle, contestando nel resto ogni vizio elevato e chiedendo l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso, anche per la litispendenza di altro giudizio di impugnazione avverso una delle cartelle opposte , in ogni caso rigettarsi nel merito per infondatezza delle censure tutte.
Svolta l'udienza in data 15.7.2025, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, il ricorso non può essere accolto, per le seguenti distinte ragioni.
La Agenzia, nel costituirsi, ha anzitutto evidenziato che rispetto alla cartella n. 0592012000971116000, sussiste già un ricorso proposto dalla odierna parte ricorrente, rigettato in primo grado, con sentenza n. 690/2021, prodotta agli atti, a cui poi ha fatto seguito la proposizione dell'appello del Nominativo_1, per cui la impugnazione di cui ci si occupa, nella parte rivolta direttamente a tale cartella, non è ammissibile, trattandosi di un palese bis in idem ed essendo integrata una ipotesi di litispendenza.
Ebbene, quanto affermato è effettivamente riscontrato dalla consultazione degli atti della Agenzia e non è superato da deduzioni e allegazioni delle parti di segno contrario, cosicché, al proposito, va dichiarata la litispendenza tra il presente giudizio ed il giudizio di appello n. 1326/2021 RGA, con l'effetto che con riguardo alle doglianze riferite alla mancata notifica della cartella e per l'effetto al vizio che si trasmetterebbe alla intimazione sotto i vari profili elevati, è del tutto evidente che proprio la rituale precedente impugnazione e la attuale pendenza del giudizio su tale atto, di cui si lamenta la mancata conoscenza, risolve tutte le questioni poste relativamente ai supposti vizi, non solo di notifica, ma anche di difetto di motivazione, nonché di prescrizione e di decadenza, considerando che tutti i suddetti rilievi sono stati come detto sollevati con esclusivo riferimento alla lamentata assenza dell'atto presupposto, al contrario ben conosciuto e tempestivamente censurato ed in corso di definizione da parte dell'A.G, già debitamente adita.
Con riguardo, invece, alla cartella n. 05920220032835053, il ricorso va del tutto rigettato.
Ed invero, è prodotta in atti la notifica dell'atto de quo, avvenuta in data 16.1.2023, a mezzo PEC ad indirizzo c he la parte odierna ricorrente non ha disconosciuto e che risulta ritualmente oggetto di consegna, per cui anche in questo caso, a fronte della successiva intimazione, notificata in data 4.5.2024, nessuno dei vizi sussiste.
Di certo, invero, non si ricade in una omessa o inesistente o nulla notifica, per quanto appena detto, né, stante la vicinanza temporale tra i due atti – cartella ed intimazione- si è verificata alcuna prescrizione o decadenza, come preteso, nelle more della notifica della intimazione.
Ancora, la prescrizione o la decadenza dei crediti portati dalla cartella – tassa locale e quindi con prescrizione quinquennale- dovevano essere eccepite a seguito della notifica della cartella e nella impugnazione della stessa, nei termini previsti, ma ciò non è stato fatto e dunque le questioni de quibus sono ormai precluse per definitività del credito racchiuso nella cartella.
Proprio in ragione della avvenuta notifica dell'atto appena menzionata, poi, non si è verificata nemmeno la prescrizione delle sanzioni che, come gli interessi, è quinquennale, tra la notifica della cartella e quella della intimazione.
Parimenti, non ha ragion d'essere il vizio di omessa o carente motivazione, posto che la conoscenza dell'atto, palesata dalla sua ricezione (ovvero dalla notifica), fa cadere nel vuoto le doglianze, visto che proprio la ritualità della procedura notificatoria degli atti progressivamente previsti mette al riparo da violazioni dei diritti del contribuente e in particolare dell'obbligo di rendere edotto lo stesso della esatta pretesa.
Assodato dunque quanto sopra, in assenza di ulteriori doglianze riferibili alla singola intimazione, che è stata criticata soltanto in riferimento ai pregressi atti, come visto, il ricorso va respinto in toto, con la precisazione che quanto alla cartella n. 0592012000971116000, va affermata la litispendenza.
La Corte reputa poi che in ogni caso, non avendo la parte, nella sua impugnativa, limitato l'impugnazione ai crediti erariali ovvero comunque di natura tributaria, quanto alla cartella già oggetto di giudizio pendente, la n. 0592012000971116000, in difetto di specificazioni, vada altresì dichiarato il difetto di giurisdizione rispetto alla parte della cartella, richiamata dalla intimazione, che riguarda contributi INPS
(riportati nelle ultime cinque voci della cartella).
In conclusione:
-va dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alla intimazione fondata sulla cartella n.
0592012000971116000, nella parte riferita ai crediti previdenziali;
-va dichiarata la litispendenza relativamente alla intimazione fondata sulla cartella n.
0592012000971116000, nella restante parte, già oggetto di giudizio d'appello n. 1326/2021 RGA;
-il ricorso va rigettato nel resto, ovvero per la parte di intimazione fondata sulla cartella n.
05920220032835053.
Alla luce di tanto, il Nominativo_1 va condannato alla refusione delle spese di lite, che si determinano in
€ 800,00 oltre accessori, in favore della Agenzia Società_1.
P.Q.M.
- dichiara il difetto in giurisdizione come in parte motiva;
- dichiara la litispendenza con riferimento alla impugnazione della cartella n. 05920120000971116000; - rigetta nel resto. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese alla parte resistente, che liquida in € 800,00, oltre accessori come per legge. Lecce,
15.7.2025 il Giudice d.ssa Elena Coppola