Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/02/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.1442 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...], int. 20, C.F._1
Valle degli Angeli, ed elettivamente domiciliato in Messina, via Dei Verdi,
n. 13, presso lo studio dell'avv. DE FRANCESCO ANTONINO (C.F.:
), pec: C.F._2 Email_1
fax: 090.8967362, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Cherubini n. 84, int. 20, Valle degli Angeli, rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Secci (C.F. – C.F._3
del foro di Torino, dello Studio Email_2
Legale LawaL ed elettivamente domiciliata presso il suo Controparte_2
studio in Torino (TO), C.so Stati Uniti n. 27, 10128, come da procura alle liti ex art. 83 c.p.c.; PARTE RESISTENTE
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 07.04.2024, premesso che in data Parte_1
30.09.2021, a Taormina, aveva contratto matrimonio con (atto CP_1
n. 58 parte 2 serie C anno 2021), adottando il regime della separazione dei beni;
che da tale unione non erano nati figli;
che da subito erano emerse incomprensioni tra i coniugi a causa del comportamento morboso e possessivo della la quale aveva attribuito al marito una serie di CP_1
presunte relazioni extraconiugali;
che, in particolar modo, la moglie si era convinta che egli la tradisse con una dipendente della società Irma s.r.l., presso cui egli lavorava, e per tale motivo aveva iniziato a controllare continuamente il suo cellulare, il suo computer, la sua agenda di lavoro;
che tale condotta aveva esasperato il deducente, sino ad indurlo a rassegnare le dimissioni, ma una situazione analoga si era nuovamente verificata anche successivamente, dopo che egli era stato trasferito presso l'Agenzia di Taormina;
che a causa di tale condotta la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che nel mese di settembre 2023 la veva sostituito la serratura della porta di accesso alla casa coniugale, CP_1
impedendo al deducente di far rientro a casa;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione dei coniugi con addebito a carico della moglie, che aveva tenuto un comportamento contrario ai più elementari canoni di fiducia e di rispetto reciproco, tale da integrare una forma di persecuzione morale, in violazione del dovere di assistenza morale e materiale oltre che del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia.
2 Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 24/30.04.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 12.02.2025, si costituiva la quale contestava la ricostruzione dei fatti CP_1
fornita dal ricorrente ma evidenziava che le parti erano giunte alla determinazione di mutare il rito in consensuale alle condizioni indicate nella medesima comparsa.
Con memoria depositata il 17.02.2025 il ricorrente confermava che le parti avevano raggiunto un accordo di separazione consensuale e chiedeva l'omologazione dell'accordo.
All'udienza del 18.02.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c.,
i procuratori delle parti chiedevano l'omologazione della separazione consensuale, atteso che entrambe le parti avevano chiesto una pronuncia sullo stato coniugale e che vi era stata rinuncia a tutte le altre domande.
Alla medesima udienza, il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi. Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza
3 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori. Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale, avendo entrambe le parti chiesto esclusivamente una pronuncia sul vincolo coniugale, prestando il loro consenso alla separazione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 CP_1
Messina (ME) il 24.07.1965, uniti in matrimonio in data 30.09.2021, a
Taormina, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 58 parte 2 serie C anno 2021, senza obblighi reciproci;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taormina
(ME) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 21/02/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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