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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/07/2025, n. 2376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2376 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA
Il Tribunale di NOCERA INFERIORE, in persona del Giudice,
…………………………. NOTIF. APPELLO Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
………………………….
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3606/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto VENDITA DI COSE MOBILI, pendente
TRA
(P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'omonimo titolare (C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA N. 89 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. TORTORA ANTONIO (C.F. , C.F._2 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Nocera Inferiore APPELLANTE
E (P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA B. AVALLONE, 103 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. BISOGNO GIUSEPPE (C.F.
) che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._3 procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo APPELLATA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 6/3/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132
N.R.G. 3606/2017 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 1 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
, proponeva appello avverso la sentenza n. 5934/16 del
[...]
Giudice di Pace di Nocera Inferiore, pubblicata il 15 dicembre 2016, che aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Controparte_2
Parte appellante eccepiva:
1. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per avere il Giudice di Pace errato nella ripartizione dell'onere della prova, avendo posto a carico dell'opposta Q8 di Pt_1
l'onere di dimostrare il mancato pagamento della
[...] fornitura di carburante eseguita in favore della Controparte_3 CP
nel mese di giugno 2012;
[...]
2. la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc perché il Giudice di Pace aveva ritenuto che non vi sarebbe statala prova del mancato pagamento, nonostante la mancata contestazione della fornitura ed il possesso delle Part ricevute da parte della
Parte appellante concludeva, pertanto, chiedendo:
1) di accogliere l'appello e per l'effetto riformare integralmente la sentenza n. 5934/16 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore pubblicata il 15 dicembre 2016;
2) di rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1856/2014 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore siccome assolutamente infondata in fatto ed in diritto e confermare la efficacia e validità del decreto ingiuntivo n. 1856/2014 opposto nel giudizio di primo grado;
3) in via gradata, di condannare la in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in Part favore di , titolare della omonima ditta di Parte_1
della somma di € 2.723,23 oltre interessi Parte_1 legali dalla domanda (29/07/2014) ed oltre € 450,00 oltre € 76,00 per esborsi nonché € 67,50 15% spese generali ed oltre accessori di legge per le spese ed i compensi della procedura monitoria come liquidati nel decreto ingiuntivo n. 1856/14; 4) di condannare l'avv. Giuseppe Bisogno quale procuratore antistatario nel giudizio di primo grado della CP_1
[... N.R.G. 3606/2017 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO in persona del legale Controparte_5 rappresentante p.t., alla restituzione in favore di Pt_1
della somma dallo stesso ricevuta di € 1.549,12,
[...] oltre gli interessi legali maturati dall'8/05/2017 e maturandi fino al soddisfo. Con vittoria di spese legali e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
Si costituiva parte appellata eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello. Nel merito eccepiva che parte creditrice non aveva provato il proprio credito, mentre essa aveva provato il pagamento, sia con testimoni sia documentalmente, attraverso la matrice di assegni e le ricevute bancarie proprie e del singolo socio fruitore.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa dell'appellata, per la pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c. Al riguardo, giova rammentare che la Cassazione a Sezioni Unite, più volte intervenuta sull'argomento, ha di recente ribadito che
“gli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 134, vanno interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o
N.R.G. 3606/2017 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 3 che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. Ciò che viene richiesto è, dunque, che la parte appellante “ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017). Nell'atto di appello in oggetto, invero, emergono con chiarezza i capi della sentenza impugnata ed i motivi di appello, le censure prospettate e la rilevanza delle questioni ai fini di una diversa decisione della controversia, oltre ad essere indicata la modifica richiesta. Deve, quindi, ritenersi che l'atto di appello sia stato proposto nel rispetto dell'art. 342 c.p.c. Parimenti, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, pure sollevata dall'appellata, per la dedotta violazione dell'art. 348 bis c.p.c. In effetti, la questione deve ritenersi superata, poiché questo Tribunale, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
2. Sul merito. I motivi di appello, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così,
N.R.G. 3606/2017 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 4 ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, il creditore ha provato l'esecuzione della fornitura (circostanza, tra l'altro, non contestata) ed ha dedotto l'inadempimento del debitore, sul quale gravava l'obbligo di provare il pagamento. Il debitore, invece, non ha fornito la prova del pagamento;
anzi, il mancato pagamento risulta provato dal possesso della ricevuta di consegna da parte del creditore, avendo i testi confermato che Part tale ricevuta rimaneva in possesso della dopo l'erogazione della fornitura e veniva consegnata all'acquirente solo al momento del pagamento. L'appello va pertanto accolto, con conseguente rigetto dell'originaria opposizione a decreto ingiuntivo. Dall'accoglimento dell'appello discende l'accoglimento della domanda di restituzione delle somme versate, in esecuzione della sentenza impugnata, a titolo di spese, come nella stessa liquidate al difensore antistatario.
N.R.G. 3606/2017 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 5 Secondo la Cassazione (Cass.6225/2022) vale il principio per cui
“in tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 cpc, allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo e il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi l'ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 04/04/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1526 del 27/01/2016) Ed invero, l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale. Deve pertanto assumersi, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve necessariamente essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
dall'altro che in ogni caso il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 27166 del 28/12/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010).
3.Sulle spese di lite. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
.
P.Q.M.
N.R.G. 3606/2017 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 6 definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3606/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto VENDITA DI COSE MOBILI, pendente tra Q8 , Parte_1 Controparte_1
ogni contraria istanza disattesa così
[...] provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'originaria opposizione a decreto ingiuntivo;
2. condanna l'avv. Giuseppe Bisogno, difensore distrattario, a restituire le somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad € 1.549,12, oltre interessi legali dall'8/05/2017 fino al soddisfo;
3. condanna pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese del primo grado di giudizio che si
[...] liquidano in € 1265,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4. condanna pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese del presente grado di giudizio che si
[...] liquidano in € 174,00 per spese ed € 1701,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 21/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 3606/2017 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 7
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA
Il Tribunale di NOCERA INFERIORE, in persona del Giudice,
…………………………. NOTIF. APPELLO Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
………………………….
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3606/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto VENDITA DI COSE MOBILI, pendente
TRA
(P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'omonimo titolare (C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA N. 89 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. TORTORA ANTONIO (C.F. , C.F._2 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Nocera Inferiore APPELLANTE
E (P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA B. AVALLONE, 103 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. BISOGNO GIUSEPPE (C.F.
) che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._3 procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo APPELLATA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 6/3/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132
N.R.G. 3606/2017 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 1 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
, proponeva appello avverso la sentenza n. 5934/16 del
[...]
Giudice di Pace di Nocera Inferiore, pubblicata il 15 dicembre 2016, che aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Controparte_2
Parte appellante eccepiva:
1. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per avere il Giudice di Pace errato nella ripartizione dell'onere della prova, avendo posto a carico dell'opposta Q8 di Pt_1
l'onere di dimostrare il mancato pagamento della
[...] fornitura di carburante eseguita in favore della Controparte_3 CP
nel mese di giugno 2012;
[...]
2. la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc perché il Giudice di Pace aveva ritenuto che non vi sarebbe statala prova del mancato pagamento, nonostante la mancata contestazione della fornitura ed il possesso delle Part ricevute da parte della
Parte appellante concludeva, pertanto, chiedendo:
1) di accogliere l'appello e per l'effetto riformare integralmente la sentenza n. 5934/16 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore pubblicata il 15 dicembre 2016;
2) di rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1856/2014 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore siccome assolutamente infondata in fatto ed in diritto e confermare la efficacia e validità del decreto ingiuntivo n. 1856/2014 opposto nel giudizio di primo grado;
3) in via gradata, di condannare la in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in Part favore di , titolare della omonima ditta di Parte_1
della somma di € 2.723,23 oltre interessi Parte_1 legali dalla domanda (29/07/2014) ed oltre € 450,00 oltre € 76,00 per esborsi nonché € 67,50 15% spese generali ed oltre accessori di legge per le spese ed i compensi della procedura monitoria come liquidati nel decreto ingiuntivo n. 1856/14; 4) di condannare l'avv. Giuseppe Bisogno quale procuratore antistatario nel giudizio di primo grado della CP_1
[... N.R.G. 3606/2017 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO in persona del legale Controparte_5 rappresentante p.t., alla restituzione in favore di Pt_1
della somma dallo stesso ricevuta di € 1.549,12,
[...] oltre gli interessi legali maturati dall'8/05/2017 e maturandi fino al soddisfo. Con vittoria di spese legali e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
Si costituiva parte appellata eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello. Nel merito eccepiva che parte creditrice non aveva provato il proprio credito, mentre essa aveva provato il pagamento, sia con testimoni sia documentalmente, attraverso la matrice di assegni e le ricevute bancarie proprie e del singolo socio fruitore.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa dell'appellata, per la pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c. Al riguardo, giova rammentare che la Cassazione a Sezioni Unite, più volte intervenuta sull'argomento, ha di recente ribadito che
“gli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 134, vanno interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o
N.R.G. 3606/2017 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 3 che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. Ciò che viene richiesto è, dunque, che la parte appellante “ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017). Nell'atto di appello in oggetto, invero, emergono con chiarezza i capi della sentenza impugnata ed i motivi di appello, le censure prospettate e la rilevanza delle questioni ai fini di una diversa decisione della controversia, oltre ad essere indicata la modifica richiesta. Deve, quindi, ritenersi che l'atto di appello sia stato proposto nel rispetto dell'art. 342 c.p.c. Parimenti, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, pure sollevata dall'appellata, per la dedotta violazione dell'art. 348 bis c.p.c. In effetti, la questione deve ritenersi superata, poiché questo Tribunale, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
2. Sul merito. I motivi di appello, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così,
N.R.G. 3606/2017 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 4 ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, il creditore ha provato l'esecuzione della fornitura (circostanza, tra l'altro, non contestata) ed ha dedotto l'inadempimento del debitore, sul quale gravava l'obbligo di provare il pagamento. Il debitore, invece, non ha fornito la prova del pagamento;
anzi, il mancato pagamento risulta provato dal possesso della ricevuta di consegna da parte del creditore, avendo i testi confermato che Part tale ricevuta rimaneva in possesso della dopo l'erogazione della fornitura e veniva consegnata all'acquirente solo al momento del pagamento. L'appello va pertanto accolto, con conseguente rigetto dell'originaria opposizione a decreto ingiuntivo. Dall'accoglimento dell'appello discende l'accoglimento della domanda di restituzione delle somme versate, in esecuzione della sentenza impugnata, a titolo di spese, come nella stessa liquidate al difensore antistatario.
N.R.G. 3606/2017 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 5 Secondo la Cassazione (Cass.6225/2022) vale il principio per cui
“in tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 cpc, allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo e il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi l'ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 04/04/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1526 del 27/01/2016) Ed invero, l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale. Deve pertanto assumersi, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve necessariamente essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
dall'altro che in ogni caso il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 27166 del 28/12/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010).
3.Sulle spese di lite. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
.
P.Q.M.
N.R.G. 3606/2017 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 6 definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3606/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto VENDITA DI COSE MOBILI, pendente tra Q8 , Parte_1 Controparte_1
ogni contraria istanza disattesa così
[...] provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'originaria opposizione a decreto ingiuntivo;
2. condanna l'avv. Giuseppe Bisogno, difensore distrattario, a restituire le somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad € 1.549,12, oltre interessi legali dall'8/05/2017 fino al soddisfo;
3. condanna pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese del primo grado di giudizio che si
[...] liquidano in € 1265,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4. condanna pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese del presente grado di giudizio che si
[...] liquidano in € 174,00 per spese ed € 1701,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 21/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 3606/2017 - G.M. DOTT.SSA LU ESPOSITO 7