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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/02/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 1888/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 1888 del R.A.C.L. dell'anno 2022 promossa da:
domiciliato elettivamente ad IA (SU) presso lo studio dell'avvocato Parte_1
Marco Melis che lo rappresenta e difende, con l'avvocato Federico Melis, in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato
[...]
in Cagliari, presso l'avvocato dell'Istituto Roberto Di Tucci, che lo rappresenta e difende, con l'avvocato Paolo Spiga, in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 29 giugno 2022 nato ad [...] il 6 dicembre Parte_1
1953, ha convenuto in giudizio l' per ottenere il riconoscimento del diritto CP_1
all'indennizzo per danno biologico da malattia professionale (lombalgia persistente con discopatie L4-L5, L5-S1) per la quale aveva infruttuosamente agito in via amministrativa.
2. L' si è costituito in giudizio e ha sostenuto l'infondatezza dell'avverso ricorso, CP_1
contestando in particolare l'effettiva esposizione al rischio tecnopatico.
1 3. Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. , dopo accurati esami medici e debito Persona_1
studio dei documenti prodotti, è giunto alle seguenti conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata il 30 gennaio 2025:
presenta segni riferibili a malattia professionale, per quanto riguarda la Parte_1
richiesta di indennizzo per la patologia a livello lombare di “Stenosi lombare in spondilo-disco- artrosi lombare con protrusioni/ernie discali L3-L4 a sinistra, L4-L5 a sinistra e L5-S1 a destra con conflitto radicolare su L3, L4 e L5”, con danno biologico quantificabile nella misura del 8%
(ottopercento) a far data dalla domanda amministrativa.
4. Le conclusioni finali del consulente possono essere condivise perché adeguatamente motivate sulla scorta degli elementi di conoscenza emersi in causa oltre che esenti da evidenti vizi logici nè, per quanto consta, oggetto di osservazioni e/o rilievi critici ad opera delle parti.
Parte
5. Rileva in particolare il Tribunale che il teste , già collega di lavoro del resso Tes_1
due diversi punti vendita con marchio Superemme ad IA segnatamente dal 2011 al 2013 presso il reparto pescheria ha confermato che quest'ultimo era adibito alla movimentazione di notevoli quantità di prodotti ittici congelati.
In particolare ne curava il trasposto, anche con l'ausilio di un transpallet manuale, dai camion frigo alle celle freezer ed ancora al bancone di vendita occupandosi anche della pesatura, etichettatura e collocazione nello spazio riservato alla vendita al pubblico.
Parte Altra attività che impegnava il riguardava il trasporto del ghiaccio tritato che poi veniva collocato nelle casse contenenti il pesce per assicurarne la corretta conservazione.
5.1. Ulteriori elementi di conoscenza provengono dallo stesso ricorrente allorchè in sede di libero interrogatorio ha reso le seguenti dichiarazioni: Iniziavo il turno di lavoro alle 7,00 circa fino alle
14,00 però molte volte facevo lo spezzato, circa 3 volte la settimana, quindi entravo dalle 7,00 alle 10,00 e poi riprendevo nel pomeriggio dalle 17,00 alle 21,00 circa fino alla chiusura. Facevo il carico/scarico dal camion al punto raccolta interno al reparto delle casse che contenevano il prodotto ittico, erano anche casse del peso di circa 6-8 chili per il pesce, circa 25 chili per il salmone, mentre per altre tipologie di pesce si arriva anche ad oltre 40 chili, invece per i mitili ogni sacco pesa circa 10 chili, lavoravamo nel fine settimana anche 500 chili di mitili che dovevano movimentare manualmente.
Parte
6. Si tratta di compiti particolarmente gravosi che il a svolto, come egli stesso ha riferito, da solo, e che senza dubbio lo hanno esposto, nell'arco temporale di riferimento pari a circa 15
2 anni, ossia dal 2005 al 2020, ad un apprezzabile e continuativo rischio tecnopatico relativamente alla colonna, rivestendo pertanto un ruolo quantomeno concausale rispetto alla insorgenza dell'affezione per cui è causa.
In senso contrario non paiono dirimenti i dati presenti nella documentazione prodotta dall' provenienti dal datore di lavoro ove l'impegno giornaliero del ricorrente quanto CP_1
alla movimentazione manuale di carichi è quantificato in circa 15 minuti (carichi peraltro che per il 95 % sarebbero stati di peso inferiore a 5 kg).
Si tratta di circostanze non solo smentite dal teste esaminato nel presente giudizio ma prive di adeguata conferma in causa, se del caso mediante opportuna capitolazione di prova testimoniale.
In ogni caso, tenuto conto del verosimile quantitativo di prodotto trattato nel reparto pescheria dei punti vendita in questione appare assai poco verosimile che le operazioni carico/scarico/sistemazione/conservazione del pesce riguardassero quantitativi esigui come quelli descritti nel questionario trasmesso all'Istituto dalla datrice di lavoro. Parte Appare di contro assai più plausibile che l'impegno fisico del i sia concretizzato nei termini che egli stesso ha descritto coerentemente con quanto riferito dal teste . Tes_1
7. Per tali ragioni ritiene il giudicante che il ricorrente, in adesione alle argomentazioni sviluppate dal c.t.u., abbia maturato il diritto all'indennizzo in capitale siccome commisurato ad un danno biologico pari al 8% con decorrenza di legge dal 9 settembre 2020.
8. L' deve perciò essere condannato a corrispondere in favore della parte ricorrente CP_1
l'indennizzo in capitale per il danno biologico riconosciuto in misura del 8 %, oltre interessi.
9. Le spese del giudizio vanno poste a carico dell' secondo il criterio della CP_1
soccombenza con applicazione di valori prossimi ai minimi per lo scaglione di valore di riferimento (cause previdenziali, valore fino a 26.000,00 euro, parametri inferiori a quelli intermedi tenuto conto della limitata complessità della lite) e distrazione in favore dei difensori antistatari.
10. Le spese di c.t.u.. come separatamente liquidate, restano a carico dell convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale commisurato ad Parte_1
un danno biologico derivante da malattia professionale in misura del 8 % con decorrenza di legge dalla data del 9 settembre 2020;
3 2. Condanna l' al pagamento in suo favore dell'indennizzo in capitale, come sopra CP_1
quantificato, con gli interessi legali, o con la rivalutazione monetaria se maggiore, decorrenti nei termini di legge;
3. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
liquidandole in euro 2.900,00 oltre rimborso forfettario del 15 %, Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge, con distrazione delle stesse in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
4. Pone le spese di consulenza tecnica, come separatamente liquidate, a carico della parte convenuta.
Così deciso in Cagliari il 21 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 1888 del R.A.C.L. dell'anno 2022 promossa da:
domiciliato elettivamente ad IA (SU) presso lo studio dell'avvocato Parte_1
Marco Melis che lo rappresenta e difende, con l'avvocato Federico Melis, in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato
[...]
in Cagliari, presso l'avvocato dell'Istituto Roberto Di Tucci, che lo rappresenta e difende, con l'avvocato Paolo Spiga, in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 29 giugno 2022 nato ad [...] il 6 dicembre Parte_1
1953, ha convenuto in giudizio l' per ottenere il riconoscimento del diritto CP_1
all'indennizzo per danno biologico da malattia professionale (lombalgia persistente con discopatie L4-L5, L5-S1) per la quale aveva infruttuosamente agito in via amministrativa.
2. L' si è costituito in giudizio e ha sostenuto l'infondatezza dell'avverso ricorso, CP_1
contestando in particolare l'effettiva esposizione al rischio tecnopatico.
1 3. Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. , dopo accurati esami medici e debito Persona_1
studio dei documenti prodotti, è giunto alle seguenti conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata il 30 gennaio 2025:
presenta segni riferibili a malattia professionale, per quanto riguarda la Parte_1
richiesta di indennizzo per la patologia a livello lombare di “Stenosi lombare in spondilo-disco- artrosi lombare con protrusioni/ernie discali L3-L4 a sinistra, L4-L5 a sinistra e L5-S1 a destra con conflitto radicolare su L3, L4 e L5”, con danno biologico quantificabile nella misura del 8%
(ottopercento) a far data dalla domanda amministrativa.
4. Le conclusioni finali del consulente possono essere condivise perché adeguatamente motivate sulla scorta degli elementi di conoscenza emersi in causa oltre che esenti da evidenti vizi logici nè, per quanto consta, oggetto di osservazioni e/o rilievi critici ad opera delle parti.
Parte
5. Rileva in particolare il Tribunale che il teste , già collega di lavoro del resso Tes_1
due diversi punti vendita con marchio Superemme ad IA segnatamente dal 2011 al 2013 presso il reparto pescheria ha confermato che quest'ultimo era adibito alla movimentazione di notevoli quantità di prodotti ittici congelati.
In particolare ne curava il trasposto, anche con l'ausilio di un transpallet manuale, dai camion frigo alle celle freezer ed ancora al bancone di vendita occupandosi anche della pesatura, etichettatura e collocazione nello spazio riservato alla vendita al pubblico.
Parte Altra attività che impegnava il riguardava il trasporto del ghiaccio tritato che poi veniva collocato nelle casse contenenti il pesce per assicurarne la corretta conservazione.
5.1. Ulteriori elementi di conoscenza provengono dallo stesso ricorrente allorchè in sede di libero interrogatorio ha reso le seguenti dichiarazioni: Iniziavo il turno di lavoro alle 7,00 circa fino alle
14,00 però molte volte facevo lo spezzato, circa 3 volte la settimana, quindi entravo dalle 7,00 alle 10,00 e poi riprendevo nel pomeriggio dalle 17,00 alle 21,00 circa fino alla chiusura. Facevo il carico/scarico dal camion al punto raccolta interno al reparto delle casse che contenevano il prodotto ittico, erano anche casse del peso di circa 6-8 chili per il pesce, circa 25 chili per il salmone, mentre per altre tipologie di pesce si arriva anche ad oltre 40 chili, invece per i mitili ogni sacco pesa circa 10 chili, lavoravamo nel fine settimana anche 500 chili di mitili che dovevano movimentare manualmente.
Parte
6. Si tratta di compiti particolarmente gravosi che il a svolto, come egli stesso ha riferito, da solo, e che senza dubbio lo hanno esposto, nell'arco temporale di riferimento pari a circa 15
2 anni, ossia dal 2005 al 2020, ad un apprezzabile e continuativo rischio tecnopatico relativamente alla colonna, rivestendo pertanto un ruolo quantomeno concausale rispetto alla insorgenza dell'affezione per cui è causa.
In senso contrario non paiono dirimenti i dati presenti nella documentazione prodotta dall' provenienti dal datore di lavoro ove l'impegno giornaliero del ricorrente quanto CP_1
alla movimentazione manuale di carichi è quantificato in circa 15 minuti (carichi peraltro che per il 95 % sarebbero stati di peso inferiore a 5 kg).
Si tratta di circostanze non solo smentite dal teste esaminato nel presente giudizio ma prive di adeguata conferma in causa, se del caso mediante opportuna capitolazione di prova testimoniale.
In ogni caso, tenuto conto del verosimile quantitativo di prodotto trattato nel reparto pescheria dei punti vendita in questione appare assai poco verosimile che le operazioni carico/scarico/sistemazione/conservazione del pesce riguardassero quantitativi esigui come quelli descritti nel questionario trasmesso all'Istituto dalla datrice di lavoro. Parte Appare di contro assai più plausibile che l'impegno fisico del i sia concretizzato nei termini che egli stesso ha descritto coerentemente con quanto riferito dal teste . Tes_1
7. Per tali ragioni ritiene il giudicante che il ricorrente, in adesione alle argomentazioni sviluppate dal c.t.u., abbia maturato il diritto all'indennizzo in capitale siccome commisurato ad un danno biologico pari al 8% con decorrenza di legge dal 9 settembre 2020.
8. L' deve perciò essere condannato a corrispondere in favore della parte ricorrente CP_1
l'indennizzo in capitale per il danno biologico riconosciuto in misura del 8 %, oltre interessi.
9. Le spese del giudizio vanno poste a carico dell' secondo il criterio della CP_1
soccombenza con applicazione di valori prossimi ai minimi per lo scaglione di valore di riferimento (cause previdenziali, valore fino a 26.000,00 euro, parametri inferiori a quelli intermedi tenuto conto della limitata complessità della lite) e distrazione in favore dei difensori antistatari.
10. Le spese di c.t.u.. come separatamente liquidate, restano a carico dell convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale commisurato ad Parte_1
un danno biologico derivante da malattia professionale in misura del 8 % con decorrenza di legge dalla data del 9 settembre 2020;
3 2. Condanna l' al pagamento in suo favore dell'indennizzo in capitale, come sopra CP_1
quantificato, con gli interessi legali, o con la rivalutazione monetaria se maggiore, decorrenti nei termini di legge;
3. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
liquidandole in euro 2.900,00 oltre rimborso forfettario del 15 %, Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge, con distrazione delle stesse in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
4. Pone le spese di consulenza tecnica, come separatamente liquidate, a carico della parte convenuta.
Così deciso in Cagliari il 21 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
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