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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/12/2025, n. 2435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2435 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CC SS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4010 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(VELLETRI (RM) 16/05/1957, C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(VELLETRI (RM) 19/02/1958, C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MARIA GRAZIA RONDONI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Velletri il 09/09/1978; Parte_1 Parte_2 dall'unione sono nati due figli, e , entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 indipendenti.
Con ricorso depositato il 15/10/2025 i coniugi hanno chiesto l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto
2) Ognuno di loro provvederà al proprio autonomo mantenimento
3) si impegna a trasferire a , senza alcun corrispettivo, la metà Parte_1 Parte_2 indivisa del seguente immobile: immobile sito nel Comune di Aprilia (LT), Via Sava n.7
(catastalmente Via dei Villini) e precisamente:
- 1 - - Fabbricato ad uso abitazione del tipo economico e popolare ad un piano fuori terra, composto di tre vani, bagno e cucina, su una superficie netta interna di mq. 65,65, oltre locale di sgombero con accesso dall'esterno della superficie netta interna di mq. 9,97, con annessa area di pertinenza della superficie netta di circa mq. 781,00, confinante con Via
Sava, distacchi condominiali su più lati, salvo altri.
L'immobile sopra descritto è censito in Catasto Fabbricati del Comune di Aprilia al Foglio
138, Particella 112 subb 1 e 3 graffati, Via dei Villini n.184, int. 1, Piano T, Cat. A/3, Cl. 1,
Vani 4,5 – Superficie Catastale totale mq. 49, Superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 49, R.C.E. 99,87.
e dichiarano che questo trasferimento, senza alcun corrispettivo, è essenziale e necessario alla risoluzione della crisi familiare.
Con le note di trattazione scritta depositate le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate nel ricorso e riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Velletri per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1978, parte 2, serie A, atto n. 175).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 26/11/2025
Il Presidente est.
CC SS
- 2 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CC SS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4010 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(VELLETRI (RM) 16/05/1957, C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(VELLETRI (RM) 19/02/1958, C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MARIA GRAZIA RONDONI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Velletri il 09/09/1978; Parte_1 Parte_2 dall'unione sono nati due figli, e , entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 indipendenti.
Con ricorso depositato il 15/10/2025 i coniugi hanno chiesto l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto
2) Ognuno di loro provvederà al proprio autonomo mantenimento
3) si impegna a trasferire a , senza alcun corrispettivo, la metà Parte_1 Parte_2 indivisa del seguente immobile: immobile sito nel Comune di Aprilia (LT), Via Sava n.7
(catastalmente Via dei Villini) e precisamente:
- 1 - - Fabbricato ad uso abitazione del tipo economico e popolare ad un piano fuori terra, composto di tre vani, bagno e cucina, su una superficie netta interna di mq. 65,65, oltre locale di sgombero con accesso dall'esterno della superficie netta interna di mq. 9,97, con annessa area di pertinenza della superficie netta di circa mq. 781,00, confinante con Via
Sava, distacchi condominiali su più lati, salvo altri.
L'immobile sopra descritto è censito in Catasto Fabbricati del Comune di Aprilia al Foglio
138, Particella 112 subb 1 e 3 graffati, Via dei Villini n.184, int. 1, Piano T, Cat. A/3, Cl. 1,
Vani 4,5 – Superficie Catastale totale mq. 49, Superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 49, R.C.E. 99,87.
e dichiarano che questo trasferimento, senza alcun corrispettivo, è essenziale e necessario alla risoluzione della crisi familiare.
Con le note di trattazione scritta depositate le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate nel ricorso e riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Velletri per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1978, parte 2, serie A, atto n. 175).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 26/11/2025
Il Presidente est.
CC SS
- 2 -