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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 02/12/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor AN IN, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1227/2021 R.G. promossa da
, e Parte_1 Parte_2
, quali eredi legittimi di rappresentati e Parte_3 Persona_1 difesi dagli avvocati Fabiana Vigna e Santo Dalmazio Tarantino
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalle CP_2 dottoresse Serenella Rosaria Zanfini e Serena Cianflone
-RESISTENTE-
e nei confronti di in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato
e RM LI
-RESISTENTE-
oggetto: Differenze retributive e contributive personale A.T.A..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 17.09.2021 e ritualmente notificato al
[...]
– coltivato dopo la sua morte dai propri eredi legittimi – Controparte_4 Per_1 esponeva: di essere in servizio a tempo indeterminato - in qualità di assistente
[...] amministrativo - presso l'IIS di Cetraro (CS), e di aver lavorato alle dipendenze del convenuto in virtù di svariati contratti a tempo determinato a partire dall'anno CP_1 scolastico 2000/2001 e fino all'anno scolastico 2017/2018; di aver proposto ricorso presso il Tribunale di Paola-Sezione Lavoro in data 17.10.2011 ed iscritto al n. 1407/2011
R.G., nel quale, dopo aver premesso di aver stipulato una serie di contratti a termine con il a partire dall'anno scolastico 2000/2001 e fino all'anno scolastico 2008/2009, CP_5 chiedeva, fra le altre domande avanzate, che le venisse riconosciuto il diritto alla progressione retribuiva per l'anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro a termine effettivamente prestati con l'amministrazione scolastica sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo, alla stregua del corrispondente personale di ruolo, con condanna di controparte al pagamento delle corrispondenti differenze retributive;
che la Corte di Appello di
Catanzaro-Sezione Lavoro, con sentenza n. 1650/2018 emessa il 23.10.2018, passata in giudicato, in parziale accoglimento dell'appello proposto da essa ricorrente avverso la sentenza di rigetto del predetto ricorso, emessa dal Tribunale di Paola-Sezione Lavoro e recante il n. 340/2016, dichiarava il suo diritto alla progressione retributiva per l'anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro a termine effettivamente prestati fino al
31.08.2009 e condannava il al pagamento delle relative differenze maturate tra la CP_5 retribuzione percepita e quella dovuta in base alla posizione stipendiale prevista dal
CCNL applicabile in base alla riconosciuta anzianità di servizio, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
che, essa ricorrente, continuava, anno dopo anno, a stipulare contratti a termine con il , prestando il CP_5 relativo servizio fino a tutto l'anno scolastico 2017/2018; che i contratti a termine stipulati da essa ricorrente, a partire dall'anno scolastico 2009/2010, incrementavano l'anzianità di servizio già maturata al 31.08.2009 e determinavano il diritto alla corrispondente ulteriore progressione stipendiale;
che, in sostanza, tenendo conto anche dei contratti a termine stipulati a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, essa ricorrente completava il periodo di servizio rientrante nella fascia stipendiale 3-8 in data 01.07.2012; che, dunque, a partire dal 02.07.2012, maturava un'anzianità di servizio utile per essere inquadrata nella fascia stipendiale 9-14 e, conseguentemente, aveva diritto a percepire le differenze retributive intercorrenti fra la fascia stipendiale 3-8, già spettantele per l'anzianità di servizio maturata alla data del 31.08.2009 così come statuito dalla predetta
2 sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, e la fascia stipendiale 9-14; che, pertanto, richiedeva formalmente le suddette differenze retributive giusta missiva inviata al CP_5 in data 23.10.2018; che, tenendo conto della prescrizione quinquennale e dell'intervenuta interruzione della medesima in forza della predetta missiva, le differenze retributive fra la fascia stipendiale 3-8 e la fascia stipendiale 9-14 spettanti all'odierna ricorrente erano quelle intercorrenti fra il 24.10.2013 ed 30.06.2018 ed ammontavano ad € 6.600,13, così come risultante dal prospetto contabile allegato;
che le differenze contributive a carico del datore di lavoro dovevano essere versate direttamente dal Controparte_1 all' , chiamato in causa in qualità di contraddittore necessario. Tanto premesso, ha CP_3 adito il giudice del lavoro del Tribunale di Paola chiedendogli di “1) accertare e dichiarare in favore dell'odierna ricorrente, in aggiunta e ad integrazione del diritto alla progressione retributiva in ragione dei contratti a termine stipulati fino all'anno scolastico 2008/2009, già riconosciutole dalla sentenza della Corte d'Appello di
Catanzaro-Sezione Lavoro n. 1650/2018, il diritto all'ulteriore progressione retributiva per l'anzianità di servizio maturata in ragione dei contratti a termine stipulati con il
a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e fino all'anno scolastico 2017/2018, CP_5 sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo, alla stregua del corrispondente personale di ruolo;
2) dichiarare, quindi, il diritto dell'odierna ricorrente alle differenze retributive fra la fascia stipendiale 3-8 e la fascia stipendiale 9-14 in relazione al lavoro a termine effettivamente prestato nel periodo ricompreso fra il 24.10.2013 ed il 30.06.2018; 3) condannare il in persona del pro-tempore al Controparte_1 CP_2 pagamento delle differenze retributive di cui al punto 2), pari ad € 6.600,13
(seimilaseicento/13) ovvero alla diversa maggiore o minore somma per come eventualmente accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
4) condannare, inoltre, il in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore a versare nei confronti dell' le differenze contributive maturate correlate CP_3 alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente per l'accertata maggiore anzianità di servizio, nei limiti della prescrizione;
[…]”. Vinte le spese di lite, da distrarsi.
Resisteva al ricorso il convenuto argomentando diffusamente in merito alla sua CP_1 infondatezza ed eccependo, in ogni caso, la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi azionati.
3 Si costituiva l' evidenziando la propria disponibilità a ricevere le differenze CP_3 contributive.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
2.1. I ricorrenti in epigrafe, eredi legittimi di chiedono al giudicante di Persona_1 accertare che la loro dante causa aveva diritto di conseguire la medesima progressione stipendiale del corrispondente personale di ruolo sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo, ed insistono, pertanto, nella condanna del convenuto a corrispondere CP_1 loro le differenze retributive maturate dalla de cuius per il periodo dal 24.10.2013 al
30.06.2018.
Orbene, pacifico, in fatto, che la defunta ha prestato servizio a termine quale Persona_1 assistente amministrativo alle dipendenze del convenuto, ininterrottamente, CP_1 anche negli anni scolastici dal 2009/2010 e fino al 2017/2018 (cfr. stato matricolare completo dal quale risulta che è stata immessa in ruolo a settembre 2018).
Pacifico, ulteriormente, che tale diritto, per il pregresso servizio preruolo – fino all'anno scolastico 2008/2009 – è già stato riconosciuto alla defunta con sentenza Persona_1 passata in giudicato resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro-Sezione Lavoro n.
1650/2018 (cfr. copia sentenza depositata in atti dalla parte ricorrente).
2.2. Tanto premesso in fatto, si osserva che la questione giuridica controversa trova pacifica e favorevole soluzione per i ricorrenti nelle pronunce della Cassazione in tema di incarichi al personale amministrativo e supplenze al personale docente affidati mediante reiterati contratti a termine (Sentenze nn. da 22552 a 22558 del 2016).
A tali pronunce e alle sottese motivazioni è dunque sufficiente fare rimando, ai sensi dell'art. 118, c. 1, disp. att. c.p.c..
4 In particolare, si osserva che la giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia retributiva del personale precario della scuola (Cass. n° 22558/16) ha fissato i seguenti principi:
“1) In tema di retribuzione del personale scolastico, l'art. 53 della l. n. 312 del 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 del d.lgs. n. 165 del 2001, dal c.c.n.l. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione.
2) Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.”.
2.3. Sulla base di quanto precede, pertanto, senza necessità di dover andare oltre, deve essere accertato e dichiarato che aveva diritto all'ulteriore progressione Persona_1 retributiva per l'anzianità di servizio maturata in ragione dei contratti a termine stipulati con il convenuto a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e fino all'anno CP_1 scolastico 2017/2018, sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo.
Si deve pertanto riconoscere che la aveva maturato il diritto a percepire le differenze Per_1 retributive fra la fascia stipendiale 3-8 e la fascia stipendiale 9-14 in relazione al lavoro a termine effettivamente prestato in favore del convenuto nel periodo non CP_1 coperto da prescrizione e correttamente ricompreso dalla parte ricorrente fra il 24.10.2013 ed il 30.06.2018 (cfr. missiva interruttiva della prescrizione inviata dalla parte ricorrente il 23.10.2018).
In particolare, per come dedotto dai ricorrenti e non contestato dal convenuto, CP_1 la defunta lavoratrice completava il periodo di servizio rientrante nella fascia stipendiale
5 3-8 in data 01.07.2012, e, a partire dal 02.07.2012, maturava un'anzianità di servizio utile per essere inquadrata nella fascia stipendiale 9-14.
Consegue, in definitiva – stante l'assenza di specifica contestazione dei conteggi avanzati dalla parte ricorrente – che in questo giudizio il , in Controparte_1 persona del pro-tempore, deve essere condannato al pagamento in favore della CP_2 parte ricorrente delle differenze retributive per progressione stipendiale, per il periodo dal
24.10.2013 al 30.06.2018, nella misura di € 6.600,13, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
2.4. Inoltre, il resistente deve essere condannato anche al versamento dei CP_1 contributi correlati alla maggiore anzianità di servizio per come accertata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico del CP_1 convenuto, e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di lavoro), dell'assenza di una fase istruttoria, del valore della controversia (scaglione
5.201 -26.000) e sono distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
La peculiare posizione processuale dell' induce alla compensazione integrale delle CP_3 spese di lite tra il resistente e l' . CP_1 Controparte_6
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il , Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere alla parte ricorrente gli incrementi retributivi, nella misura di € 6.600,13, maturati da in Persona_1 relazione al servizio prestato a tempo determinato nel periodo dal 24.10.2013 al
30.06.2018, in base all'anzianità di servizio riconosciuta dalla contrattazione collettiva al personale assunto con contratto a tempo indeterminato, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) condanna altresì il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, alla regolarizzazione della posizione contributiva della parte ricorrente nei confronti dell' correlata alla maggiore anzianità di servizio;
CP_3
6 3) condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
2.109,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a come per legge, disponendo che il pagamento sia effettuato in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
4) compensa le spese di lite relative ai rapporti con l' . CP_3
Si comunichi.
02.12.2025. Pt_4
Il Giudice
AN IN
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