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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/01/2024, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1539/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1539/2018 promossa da:
( rappresentato e difeso dall'avv. DIDDORO ROBERTO Parte_1 C.F._1
e dall'avv. ANNOVAZZI MAURO, giusta procura speciale in atti;
ATTORE contro
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. ORNATI ANDREA, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 ottobre 2023 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente e tempestivamente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 197 del 2018 con cui gli era stata intimato il pagamento,
in favore di della complessiva somma di euro 21.626,95 oltre Controparte_1
interessi e spese del procedimento, quale saldo dell'esposizione debitoria pagina 1 di 5 derivante dal contratto di prestito personale sottoscritto dall'opponente con
, il cui credito era stato ceduto nelle more alla Organizzazione_1
società opposta.
L'opponente deduceva l'indeterminatezza dei tassi di interesse applicati e contestava la documentazione allegata eccependo il parziale adempimento.
Si costituiva in giudizio che chiedeva rigettarsi il ricorso, Controparte_1
ne eccepiva la genericità e indeterminatezza dell'opposizione.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta e pervenuto il procedimento definitivamente al sottoscritto giudice, all'udienza del 5 ottobre
2023 venivano precisate le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ.
n. 3591 del 25.3.2000).
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è
corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto (convenuto pagina 2 di 5 in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. civ. n. 6421 del
22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
Nel caso di specie la sottoscrizione del contratto di prestito nelle modalità e termini indicati dall'opposto nel ricorso per decreto ingiuntivo, risulta documentato in atti mediante deposito del contratto e degli estratti conto, deve pertanto ritenersi circostanza pacifica e provata, in assenza di una specifica e puntuale contestazione di parte attrice.
Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Invero parte opponente ha svolto un'estremamente generica doglianza relativa alla illegittima applicazione dei tassi di interesse ai finanziamenti per cui è causa.
Le deduzioni dell'attore circa l'applicazione di interessi usurari e anatocistici appaiono, quindi, connotate da un'assoluta genericità e astrattezza, non avendo pagina 3 di 5 lo stesso dedotto i singoli periodi in cui si sarebbe verificato il superamento del tasso-soglia, né indicato i valori di riferimento per ciascun trimestre, né infine precisato gli importi che la convenuta-opposta avrebbe illegittimamente contabilizzato per interessi usurari e/o anatocistici.
Peraltro, tali carenze in punto di allegazione non potrebbero essere colmate dall'esperimento di una consulenza tecnica, della quale pertanto il Tribunale
non può tenere conto. Si rammenta, in proposito, che non solo il consulente non può compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, ma che, vieppiù, lo stesso, attraverso la propria attività, non ha il potere di colmare la deficienza delle allegazioni di parte (per tutte: Cass. n.
11317/2003).
Destituita di fondamento è, infine, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva avendo l'opposta depositato l'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui è
indicata la cessione de quo nonché la comunicazione dell'avvenuta cessione all'ingiunto.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite vanno poste interamente a carico di parte opponente in quanto soccombente e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
P. Q. M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1539/2018 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
rigetta il ricorso;
dichiara il decreto ingiuntivo esecutivo ai sensi dell'art. 653 comma 1
c.p.c.;
condanna l'opponente, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in euro 3000 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 9 gennaio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1539/2018 promossa da:
( rappresentato e difeso dall'avv. DIDDORO ROBERTO Parte_1 C.F._1
e dall'avv. ANNOVAZZI MAURO, giusta procura speciale in atti;
ATTORE contro
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. ORNATI ANDREA, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 ottobre 2023 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente e tempestivamente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 197 del 2018 con cui gli era stata intimato il pagamento,
in favore di della complessiva somma di euro 21.626,95 oltre Controparte_1
interessi e spese del procedimento, quale saldo dell'esposizione debitoria pagina 1 di 5 derivante dal contratto di prestito personale sottoscritto dall'opponente con
, il cui credito era stato ceduto nelle more alla Organizzazione_1
società opposta.
L'opponente deduceva l'indeterminatezza dei tassi di interesse applicati e contestava la documentazione allegata eccependo il parziale adempimento.
Si costituiva in giudizio che chiedeva rigettarsi il ricorso, Controparte_1
ne eccepiva la genericità e indeterminatezza dell'opposizione.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta e pervenuto il procedimento definitivamente al sottoscritto giudice, all'udienza del 5 ottobre
2023 venivano precisate le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ.
n. 3591 del 25.3.2000).
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è
corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto (convenuto pagina 2 di 5 in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. civ. n. 6421 del
22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
Nel caso di specie la sottoscrizione del contratto di prestito nelle modalità e termini indicati dall'opposto nel ricorso per decreto ingiuntivo, risulta documentato in atti mediante deposito del contratto e degli estratti conto, deve pertanto ritenersi circostanza pacifica e provata, in assenza di una specifica e puntuale contestazione di parte attrice.
Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Invero parte opponente ha svolto un'estremamente generica doglianza relativa alla illegittima applicazione dei tassi di interesse ai finanziamenti per cui è causa.
Le deduzioni dell'attore circa l'applicazione di interessi usurari e anatocistici appaiono, quindi, connotate da un'assoluta genericità e astrattezza, non avendo pagina 3 di 5 lo stesso dedotto i singoli periodi in cui si sarebbe verificato il superamento del tasso-soglia, né indicato i valori di riferimento per ciascun trimestre, né infine precisato gli importi che la convenuta-opposta avrebbe illegittimamente contabilizzato per interessi usurari e/o anatocistici.
Peraltro, tali carenze in punto di allegazione non potrebbero essere colmate dall'esperimento di una consulenza tecnica, della quale pertanto il Tribunale
non può tenere conto. Si rammenta, in proposito, che non solo il consulente non può compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, ma che, vieppiù, lo stesso, attraverso la propria attività, non ha il potere di colmare la deficienza delle allegazioni di parte (per tutte: Cass. n.
11317/2003).
Destituita di fondamento è, infine, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva avendo l'opposta depositato l'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui è
indicata la cessione de quo nonché la comunicazione dell'avvenuta cessione all'ingiunto.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite vanno poste interamente a carico di parte opponente in quanto soccombente e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
P. Q. M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1539/2018 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
rigetta il ricorso;
dichiara il decreto ingiuntivo esecutivo ai sensi dell'art. 653 comma 1
c.p.c.;
condanna l'opponente, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in euro 3000 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 9 gennaio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 5 di 5