Articolo 9 della Legge 10 dicembre 1997, n. 425
Articolo 8
Versione
27 dicembre 1997
Art. 9. Norma finanziaria 1. Le spese relative all'indennita' ed ai compensi per gli esami, gia' imputate sugli stanziamenti iscritti nei capitoli 2204, 2402, 2408 e 2605 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono unificate in un unico capitolo del medesimo stato di previsione.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 33 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1997
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