Sentenza 19 novembre 2019
Massime • 1
La nomina del difensore di fiducia, ex art. 96 cod. proc. pen., non può essere limitata ad un solo atto del procedimento, atteso che un ipotetico mandato "ad acta" (nella specie, secondo la prospettazione del ricorrente, al fine compiere le attività di verifica previste dall'art. 335, comma 3, cod. proc. pen.) non ha alcuna rilevanza esterna, per cui eventuali limitazioni del "munus" difensivo attengono esclusivamente al rapporto interno difensore – cliente e non possono produrre effetto nel procedimento penale, dove prevale l'esigenza di certezza quanto all'individuazione del difensore e allo svolgimento da parte dello stesso di tutti i compiti che, secondo le previsioni di legge, conseguono al conferimento di tale incarico professionale.
Commentario • 1
- 1. Nomina difensore di fiducia: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 22 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2019, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2019 |
Testo completo
ic 01974-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: GEPPINO RAGO Presidente - Sent. n. sez. 2904/2019 UP 19/11/2019- ANDREA PELLEGRINO R.G.N. 47253/2018 STEFANO FILIPPINI PIERLUIGI CIANFROCCA GIOVANNI ARIOLLI Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IE IU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/06/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore L'avvocato DE ANGELIS ERNESTO in difesa delle parti civili RO EN e LI TI si associa alla richiesta del P.G. e deposita in udienza le conclusioni scritte e la nota spese. L'avvocato VAIANO STEFANO in difesa di IE IU insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. IE PE, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Napoli in data 12/6/2018, che, in parziale riforma di quella emessa con rito abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha dichiarato la prescrizione del delitto di estorsione contestato all'imputato al capo B) della rubrica (per cui il giudice di primo grado aveva ritenuto la forma tentata) e rideterminato la pena per quello di usura aggravata di cui al capo A).
1.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (artt. 178 lett. c), 416, comma 2, cod. proc. pen.) e l'omessa motivazione, stante la mancata notifica al difensore dell'imputato avv. Stefano Vaiano dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, con conseguente nullità della richiesta di rinvio a giudizio. Al riguardo, osserva come la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto che l'imputato, all'epoca della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, fosse già assistito da due difensori (gli avv. Raucci e Scorpio) e che, pertanto, la sua nomina non avesse efficacia non essendo prima intervenuta la revoca di uno degli altri due. In realtà, uno di questi legali (l'avv. Scorpio) era stato incaricato dal ricorrente prima che venisse - raggiunto da ordinanza di custodia cautelare al solo scopo di verificare se il IE fosse stato iscritto nel registro degli indagati ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen., di talché tale mandato non poteva estendere la sua efficacia anche ai procedimenti penali eventualmente in corso nei confronti del ricorrente (ragione per la quale era stato un errore inserire quell'atto di nomina ai fini dell'art. 335 cod. proc. pen. nell'ambito del presente procedimento, così attribuendo all'avv. Scorpio la qualifica di "secondo difensore"). Né poi poteva ritenersi che la nullità fosse sanata dal fatto che il difensore avesse poi partecipato all'udienza preliminare (ove aveva eccepito la nullità) ovvero sul rilievo che nessun pregiudizio era derivato al ricorrente dalla mancata notifica dell'avviso all'avv. Vaiano, potendo il diritto di difesa estrinsecarsi anche in quella fase mediante attività processuali tipiche.
1.2. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e la manifesta illogicità della motivazione riguardo alla notifica all'imputato del verbale con cui era stata modificata l'imputazione (ud. 29/4/2015), posto che il tentativo di notifica a mezzo dell'agente postale non era andato a buon fine in quanto non seguito dall'invio della raccomandata con ricevuta di ritorno (e in ogni caso difettando l'annotazione delle formalità di legge 2 sul documento attestante la compiuta giacenza, quali l'affissione e l'immissione in cassetta), attività necessarie affinché si perfezionasse la "compiuta giacenza". Peraltro, la notifica del verbale di udienza era dovuta in quanto la modifica dell'imputazione atteneva alle condotte sia usurarie che estorsive - - originariamente contestate che, sulla scorta di quanto emerso al processo (esame delle persone offese e loro CT), risultavano commesse ben oltre il 2002 e fino al 2007, così investendo il nucleo essenziale degli addebiti.
1.3. Con il terzo motivo deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all'art. 268 e ss. cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione. La doglianza attiene all'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, di carattere decisivo ai fini dell'affermazione di responsabilità, posto che il P.M., nel decreto con cui aveva stabilito l'effettuazione delle operazioni con impianti differenti da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica ed alla stessa P.G. (profilo di censura che la sentenza impugnata aveva omesso di affrontare), aveva poi attribuito alla P.G. il compito di individuare in concreto le modalità operative poi avvenute per mezzo di impianti non sottoposti al diretto controllo né della Procura, né della stessa P.G., poiché "di fatto nella disponibilità delle pp.oo." (attraverso la registrazione su supporti magnetici al cui ascolto si sarebbe proceduto soltanto in epoca successiva a quella della loro materiale consegna ad opera delle persone offese). Inoltre, altro motivo di inutilizzabilità doveva ravvisarsi nell'avere lasciato la strumentazione per l'attività di captazione dei dialoghi tra presenti presso le pp.oo., le quali, pertanto, avrebbero potuto accedervi nel corso delle operazioni. Né poi potevano recuperarsi i risultati della captazione mediante il ricorso alla giurisprudenza che ammette l'uso delle registrazioni fonografiche effettuate dalla p.o., in quanto effettuate d'intesa con la P.G. e con strumenti dalla stessa forniti. Infine, carente era la motivazione del decreto del P.M. laddove aveva richiamato soltanto le ragioni d'urgenza omettendo di dare compiutamente atto dell'inadeguatezza degli impianti.
1.4. Con il quarto motivo deduce l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 644 cod. pen. e il vizio di mancanza di motivazione. La doglianza attiene alla carenza della motivazione con cui la sentenza impugnata in una pagina ha confermato quella di prime cure, avendo la Corte di appello di Napoli omesso di affrontare i molteplici e specifici motivi che erano stati sollevati alle pagine 11/28 dell'atto di appello (riassunti nel ricorso alle pagine 19-28). In particolare, quanto alla prima parte del rapporto finanziario (2002-2006) difettava la prova che i prestiti effettuati dall'imputato in favore delle pp.00. fossero di natura usuraria e che per ciascun assegno poi versato all'incasso 3 dal ricorrente fossero stati trattenuti interessi di natura illecita. L'assunto accusatorio era ancorato esclusivamente alle dichiarazioni delle pp.oo., non munite di riscontri decisivi ed anzi confutate su più punti decisivi dalle ulteriori risultanze processuali (ad es. la verifica di quanti titoli versati fossero o meno tornati insoluti). Riguardo, poi, la parte finale del rapporto (2007) che sarebbe riscontrata dalle intercettazioni e relativa alla somma di € 30.000, emergeva come l'imputato avesse agito per consegnare il denaro ai soggetti da cui l'aveva a sua volta ricevuto, circostanza nota alle controparti. Sussisteva, quindi, la scriminante dello stato di necessità rispetto alle minacce provenienti dai veri finanziatori del prestito. In conclusione, l'apparato argomentativo posto a fondamento della sentenza impugnata era di carattere assertivo ed apodittico in quanto strutturato su affermazioni di principio già contenute nel provvedimento di primo grado e censurate con motivi specifici dalla difesa (vedi anche pagg. 32 e 33 ricorso) alle quali si era omesso di dare compiuta risposta.
1.5. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. ed il vizio di motivazione (mancanza). In particolare, la Corte di merito, a fronte dell'indicazione da parte della difesa di molteplici indici favorevoli su cui fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche, le aveva negate sul solo presupposto della gravità del fatto (peraltro da escludersi in ragione delle circostanze fattuali addotte dalla difesa), elemento non decisivo in quanto la concessione delle attenuanti generiche non implica necessariamente un giudizio di non gravità del fatto.
1.6. Con il sesto motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 644, comma 3, n. 4 cod. pen., nonché l'erronea applicazione e la mancanza di motivazione. La censura attiene alla misura dell'aumento di pena per l'aggravante, questione il cui esame era stato del tutto omesso dalla sentenza impugnata, tenuto conto che l'origine del prestito era da ricercarsi piuttosto che nell'esercizio dell'attività commerciale in un eccesso di timore della p.o. LI di non poter fare fronte al pericolo di protesto di un suo assegno.
1.7. Con il settimo motivo deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 629 cod. pen., l'inosservanza di norme processuali riguardo gli artt. 125, 129 e 578 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione. La censura attiene alla declaratoria di prescrizione pronunciata con riferimento al reato estorsivo ed alla conseguente conferma delle statuizioni civili sul punto. La Corte di merito si era limitata, mediante un'erronea applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. pen., ad escludere che emergesse la prova dell'innocenza dell'imputato; invece in presenza della condanna pronunciata in primo grado sulle statuizioni civili avrebbe dovuto 4 affrontare il merito dell'impugnazione proposta dall'imputato, affrontandone compiutamente i motivi. In particolare avrebbe dovuto affrontare il tema relativo alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, essendosi l'imputato limitato ad avanzare una richiesta per quanto ripetitiva di pagamento non accompagnata da violenza e/o minaccia. Né la minaccia poteva ricavarsi dal riferimento che l'imputato avrebbe fatto ai personaggi di Giuliano, in quanto solamente volto a dimostrare che ad essere minacciati sarebbero stati l'imputato ed i suoi familiari e non la p.o. LI, in caso di mancata restituzione del prestito. Quanto, poi, all'affermata ingerenza del ricorrente nella gestione dell'attività commerciale delle pp.oo., si trattava di circostanza non emersa dalle intercettazioni ambientali, ma alla quale le pp.oo. avevano fatto riferimento solamente in una fase avanzata del dibattimento, laddove non ne era stata fatta mai menzione nelle precedenti occasioni in cui queste erano state scusse.
1.8. Con l'ottavo motivo deduce l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 644 u.c. cod. pen. ed il vizio di motivazione (mancanza). La censura attiene alla disposta confisca per equivalente di beni ed utilità nella misura di € 159.850,84, sul presupposto dell'avvenuto accertamento di interessi e vantaggi usurari sulla scorta della consulenza tecnica redatta dal dott. Matarazzo in quanto fondata unicamente sulle dichiarazioni delle pp.oo.. Sebbene la C.T, si fosse discostata con riguardo al quantum indicando una misura inferiore (a fronte di un pagamento di € 600.000 a titolo di interessi indicato dalle pp.oo.), non si era tenuto conto dell'ammontare degli assegni non andati a buon fine che le pp.oo. avevano versato all'imputato e del valore delle forniture di carne effettuate dal ricorrente negli anni 2006-2007. La Corte di merito, pronunciandosi esclusivamente sull'obbligatorietà della confisca, aveva tuttavia disatteso il tema introdotto con l'atto di appello e relativo alla situazione di sostanziale incertezza della somma corrisposta a titolo di interessi usurari quale condizione per l'adozione della misura.
2. In data 30/10/2019, la difesa dell'imputato ha presentato motivi nuovi.
2.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità sul rilievo che l'avviso di deposito della sentenza di appello non era stato notificato al co-difensore avv. Vincenzo Russo, ma ad altro avvocato omonimo ma con differente indirizzo di pec.
2.2. Con il secondo motivo ribadisce la censura di inosservanza di norme processuali e di vizio di motivazione già svolta a proposito della mancata notifica al difensore ricorrente dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, che la Corte di merito aveva rigettato sull'errato presupposto che fosse terzo difensore, 5 risultando invece l'imputato all'epoca assistito dal solo avv. Angelo Raucci. Peraltro, anche laddove si ritenesse, contrariamente all'accezione difensiva, che l'imputato all'epoca fosse assistito anche da un secondo difensore (l'avv. Scorpio che aveva fatto mera istanza di verifica ex art. 335 cod. proc. pen., senza ricevere alcun avviso riguardo al compimento di atti processuali quali l'interrogatorioo di garanzia e l'avviso dell'udienza dinanzi al tribunale del riesame, notificati al solo avv. Raucci), l'inattività da parte di tale legale sino al momento dell'emissione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. integrava l'ipotesi della revoca tacita della nomina del difensore rimasto estraneo al procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile essendo i motivi manifestamente infondati.
3. Preliminarmente va disattesa, per carenza di interessa, l'eccezione di nullità della notifica dell'estratto della sentenza di appello al co-difensore avv. Vincenzo Russo, sollevata nei motivi aggiunti. Invero, seppur omissione vi è stata, essendo la notifica stata effettuata a legale omonimo, trattasi tuttavia di adempimento dal quale non è conseguita per l'imputato alcuna violazione del diritto di difesa, essendo il ricorso per cassazione stato presentato nel suo interesse dall'altro legale avv. Stefano Vaiano ed essendo preclusa detta facoltà all'avvocato pretermesso in quanto non cassazionista.
3.1. Manifestamente infondata è, altresì, l'eccezione - riproposta anche nei motivi aggiunti di omessa notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle - indagini preliminari, sul rilievo che l'indagato non fosse all'epoca della notifica già ritualmente assistito da due difensori e che la sua nomina, seppur intervenuta successivamente, non avesse effetto in mancanza di revoca espressa di uno dei precedenti. In particolare, ad avviso del ricorrente, nessun effetto preclusivo alla validità della sua nomina potrebbe ricondursi a quella in precedenza effettuata dall'imputato ad altro legale al solo fine di verificare, ai sensi del comma 3 dell'art. 335 cod. proc. pen., se fosse stato iscritto nel registro degli indagati. Al riguardo, va evidenziato come la disposizione censurata stabilisca che "le iscrizioni delle notizie di reato relative a procedimenti penali ostensibili sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori ove ne facciano richiesta". Pertanto, la verifica della pendenza di un procedimento penale presuppone l'esistenza di un mandato defensionale che sia ad esso funzionale. In tanto, infatti, possono esplicarsi le potestà attribuite dalla legge al difensore, in quanto lo stesso sia munito di una nomina che faccia 6 specifico riferimento ad una notizia di reato ed al relativo procedimento che ne consegue o ne potrebbe conseguire. L'accesso alla conoscenza dell'iscrizione del procedimento trova infatti la sua disciplina nell'ambito delle indagini preliminari e, in particolare, nel titolo relativo all'acquisizione della notizia di reato e, determinando una vera e propria discovery processuale, è strumentale alle attività difensive che il legale è autorizzato a compiere, a prescindere dal compimento da parte dell'autorità giudiziaria di atti c.d. garantiti (si pensi alla svolgimento dell'attività di investigazione difensiva, alla presentazione di memorie, alla nomina di consulenti di parte, ecc.). Ciò del resto è altresì confermato anche dal mandato rilasciato per l'attività investigativa preventiva ove la nomina, a pena di inefficacia, deve sempre contenere l'indicazione - seppur sommaria - dei fatti di reato ai quali si riferisce rispetto ai quali si è aperto o sta per aprirsi un procedimento penale di cui si è avuta notizia. La nomina del difensore, in virtù di quanto stabilito dall'art. 96, comma 2, cod. proc. pen. e 27 disp. att. cod. proc. pen., non può essere quindi limitata ad un solo atto del procedimento;
ciò si ricava anche dallo stesso terzo comma dell'art. 97 cod. proc. pen., a mente del quale la nomina disposta dall'autorità giudiziaria in ragione del compimento di un atto garantito, produce effetto in un'ottica di tutela del diritto di difesa - per l'intero procedimento, salvo revoca da parte dell'indagato o dell'imputato. E' assorbente quindi il rilievo che il nostro sistema non prevede alcuna rilevanza esterna in ordine ad un ipotetico mandato circoscritto ad acta, prevedendo solo per gli atti personalissimi che alla nomina ad litem si accompagni la procura speciale (ad es. in tema di richiesta di applicazione della pena). Pertanto, eventuali limitazioni del munus difensivo sono profili che attengono al rapporto interno difensore-cliente e non possono produrre effetto nell'ambito del procedimento penale ove prevale l'esigenza di certezza con riguardo all'individuazione del difensore e al doveroso assolvimento di tutti i compiti che a tale incarico professionale fanno capo secondo quanto stabilito dal codice di rito.
3.1.1. Né la censura sollevata può accogliersi sul diverso profilo, evidenziato nei motivi aggiunti, di ritenere operante una sorta di revoca tacita del precedente difensore perché poi rimasto "estraneo" al procedimento (peraltro il ricorrente una volta ricevuto l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. provvedeva a revocare i due precedenti difensori nominando l'avvocato ricorrente il quale presenziava all'udienza preliminare ed alle successive fasi processuali). Trattasi di prospettazione che non si confronta e per tale ragione inammissibile con - l'orientamento di questa Corte secondo cui al difensore di fiducia, regolarmente nominato che non abbia svolto alcuna attività nel corso del giudizio, 7 deve essere comunque riconosciuto il diritto di ricevere, almeno per tutti i giudizi di merito, la notifica degli atti destinati alla difesa, salvo che gli sia espressamente revocato il mandato ovvero sia sostituito da altro difensore, giacché non è prevista da alcuna norma la revoca tacita dell'incarico (Sez. 1, n. 47303 del 29/11/2011, Rv. 251408, Sez. 6, n. 18725 del 3/5/2001, Rv. 219502).
3.1.2. Peraltro, un ulteriore profilo di manifesta infondatezza dell'eccezione di nullità deriva anche dal fatto processuale dell'avvenuta presentazione, dopo la modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., della richiesta di rito abbreviato da parte dell'imputato. Questa Corte ha, infatti, al riguardo affermato che l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari determina una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, la quale rimane sanata dalla presentazione da parte dell'imputato della richiesta di giudizio abbreviato (Sez. 3, n. 7336 del 3171/2014, Rv. 258813; sull'effetto а sanante di nullità processuali verificatesi prima dell'ammissione al rito abbreviato, vedi anche Sez. 3, n. 19454 del 27/3/2014, Rv. 260377).
3.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente omette di confrontarsi con le motivazioni spese dalla Corte di merito per rigettare l'eccezione di nullità della notifica del verbale di udienza contenente la modifica dell'imputazione. Per quanto osservato dalla Corte di appello, infatti, l'eccezione, oltre che infondata, in quanto all'atto risulterebbero allegati entrambi i bollettini di notifica, è tardiva, poiché formulata successivamente alla prima udienza utile. Invero, questa Corte ha affermato, con orientamento che il Collegio condivide e con cui il ricorrente ha omesso di confrontarsi, che in tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione riguardante un elemento accessorio del fatto qual è la data del commesso reato oppure il termine iniziale o finale di un - reato permanente a "contestazione chiusa" non accompagnata dalla notifica dell'estratto del verbale dibattimentale all'imputato contumace o assente, determina una nullità assoluta qualora l'elemento modificato, incidendo sul nucleo essenziale del fatto, abbia impedito il pieno esercizio dei diritti difensivi;
qualora, invece, la modifica non investa il nucleo sostanziale dell'addebito e non reca pregiudizio al diritto dell'imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli, l'omessa notificazione del verbale di udienza contenente tale modifica, determina una nullità relativa, non deducibile con l'impugnazione della sentenza se non eccepita dal difensore presente all'udienza successiva (Sez. 2, n. 46342 del 26/10/2016, Rv. 268320).
3.3. Parimenti inammissibile è anche il terzo motivo. 8 3.3.1. Quanto alla violazione del diritto di difesa che avrebbe patito il ricorrente per essere stati i supporti utilizzati per le registrazioni ambientali nella disponibilità "di fatto" delle persone offese, trattasi di doglianza dedotta solo genericamente: si è infatti omesso di precisare se da tale disponibilità sia o meno derivata un'alterazione del contenuto di quanto captato.
3.3.2. Quanto, poi, all'ulteriore questione che si appunta sulla motivazione del decreto con cui il P.M. ha disposto d'urgenza le operazioni di intercettazione ambientale, la doglianza muove anzitutto da un presupposto non dimostrato con certezza, ossia che le intercettazioni tra presenti fossero state autorizzate ed eseguite a mezzo di apparecchi differenti da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica, posto che il verbale di conferimento dell'incarico da parte della P.G. all'ausiliario della ditta privata (allegato al ricorso) fa riferimento alle operazioni di installazione delle apparecchiature (e all'assistenza tecnica per l'esecuzione delle intercettazioni ambientali eseguite dalla P.G.), ma non prova che trattasi di 4 apparecchiature non in uso alla stessa Procura della Repubblica. Pertanto, ricondurre il riferimento "agli apparecchi in uso alla Procura della Repubblica di SMCV" contenuto nella parte motiva del decreto di urgenza, all'esecuzione delle operazioni di intercettazione telefonica, piuttosto che a quelle ambientali, come invece pare piuttosto ritenersi dall'uso della congiunzione "e" che si lega con le ragioni per cui tali operazioni debbano compiersi con apposita installazione presso il locale in uso alle persone offese, è motivo assertivo, soprattutto se poi si considera che le intercettazioni telefoniche vennero svolte presso la sala ascolti della stessa Procura della Repubblica e, quindi, non vi era necessità di motivare alcuna deroga sul punto (vedi verbale di inizio operazioni allegato al ricorso). Inoltre, la censura non tiene conto che questa Corte ha affermato, con orientamento che il Collegio condivide, che le questioni relative alla legittimità degli impianti diversi da quelli in dotazione della Procura della Repubblica non possono essere ricondotte nell'alveo dell'inutilizzabilità patologica: come tali, al di là delle asserite violazioni, si è in presenza di acquisizioni probatorie pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato (Sez. 6, n. 33750 dell'11/5/2005, Rv. 232042; Sez. 2, n. 3606 del 14/1/2014, Rv. 258541; Sez. 2, n. 10134 del 24/2/2016, Rv, 266195). Nel caso in esame, poi, il riferimento comunque presente nel decreto di intercettazione censurato alle ragioni di urgenza che sorreggono le operazioni di intercettazione delle conversazioni tra presenti che si sarebbero tenute presso l'esercizio commerciale delle persone offese, renderebbe semmai il provvedimento censurabile per difetto di motivazione e, dunque, al di fuori della categoria della c.d. inutilizzabilità patologica che attiene al diverso profilo della mancanza di 9 autorizzazione (o di proroga) delle intercettazioni ovvero all'assenza di motivazione (Sez. 1, n. 472 del 3/11/2015, dep. 2016, Rv. 265853). Peraltro, sul punto va altresì richiamato l'orientamento di questa Corte secondo cui in tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la motivazione sulle ragioni di eccezionale urgenza per l'uso di impianti in dotazione della polizia giudiziaria, a norma dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., è assorbente rispetto ai profili tecnici di inidoneità funzionale degli impianti della procura della Repubblica, sicché, in tal caso, l'omessa indicazione specifica dei precisati aspetti tecnici non è causa di nullità o inutilizzabilità del decreto di intercettazione (Sez. 5, n. 49040 del 23/6/2107, Rv. 271852).
3.3.3. Parimenti, manifestamente infondata risulta l'ulteriore censura attinente all'affidamento alla polizia giudiziaria della scelta delle modalità operative. Il ricorrente, infatti, non si confronta con quanto affermato da questa Corte, secondo cui in tema di intercettazioni ambientali, le operazioni di 4 collocazione e disinstallazione del materiale tecnico necessario per eseguire le captazioni costituiscono atti materiali rimessi alla contingente valutazione della polizia giudiziaria, non essendo compito del pubblico ministero indicare le modalità dell'intrusione negli ambiti e luoghi privati ove verrà svolta l'intercettazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa documentazione delle operazioni svolte dalla polizia giudiziaria non dà luogo ad alcuna nullità od inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali - Sez. 6, n. 39403 del 23/6/2017, Rv. 270941; Sez. 6, n. 41514 del 25/9/2012, Rv. 253805).
3.4. Manifestante infondato è anche il quarto motivo di ricorso che attiene all'affermazione di responsabilità e, in particolare, alla natura del rapporto usurario intrattenuto dal ricorrente con le parti offese (delitto di cui al capo A, non prescritto): difatti viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l'esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell'imputato in ordine al fatto ascrittogli;
in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie costituite non solo dalle precise e circostanziate dichiarazioni delle persone offese, 10 ma anche dalla documentazione acquisita e dal contenuto dell'attività di intercettazione disposta. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità, stante anche la presenza di una doppia conforme (Sez. Un., n. 12 del 31/5/2000, Rv. 216260; Sez. Un. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074; Sez. 5, n. 18975 del 13/2/2017, Rv. 269906).
3.5. Quanto al trattamento sanzionatorio, va ribadito il principio secondo cui, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi ex multis: Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie - non ricorre, essendosi - richiamati molteplici indici fattuali ostativi relativi tanto alla gravità del reato che alla pericolosità sociale che rendono logicamente recessivi gli elementi favorevoli addotti dal ricorrente.
3.6. Quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui al n. 4 del comma 5 dell'art. 644 cod. pen., la circostanza risulta essere stata correttamente ricavata dal giudice di merito tanto dall'essere stato il fatto commesso in danno di chi esercitava attività commerciale ed a cagione di tale esercizio. La censura difensiva che muove dalla individuazione di una causale differente finisce quindi per prospettare alla Corte di legittimità un motivo alternativo di merito, non consentito in questa sede.
3.7. Nessun vizio tanto di violazione di legge che di motivazione risulta, poi, ravvisabile a proposito della declaratoria di prescrizione del reato di estorsione di cui al capo b) della rubrica, con conseguente conferma delle statuizioni civili. Il giudice di appello, infatti, anche mediante l'espresso il richiamo alla motivazione di primo grado, pur riferendosi alla mancanza di prova dell'innocenza del ricorrente ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., risulta avere nella sostanza esaminato in modo compiuto i motivi di impugnazione proposti dalla difesa sul punto, compiendo un esauriente apprezzamento in ordine alla responsabilità del IE anche in ordine a tale delitto, già riqualificato dal giudice di primo grado nella forma tentata. Quanto, poi, alla valenza intimidatrice della richiesta si è rilevato come il riferimento "agli amici di NO, dei quali era implicita e notoria l'appartenenza all'ambito criminale, fosse elemento idoneo a imprimere in modo obiettivo alla richiesta una maggiore forza intimidatoria, in ossequio 11 all'orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Rv. 261632).
3.8. Inammissibile è anche la doglianza, peraltro genericamente formulata, in punto di disposta confisca obbligatoria. Invero, non dimostrata per quanto asseverato dai giudici di merito - è la dedotta errata quantificazione del quantum confiscato e la circostanza che a tali fini non si sia tenuto conto dell'ammontare degli assegni non andati a buon fine e del valore delle forniture di carne comunque corrisposte dal ricorrente, posto che la sentenza di primo grado ha evidenziato, sulla scorta della consulenza tecnica disposta dal P.M. (vedi anche pagg. 13 e 14 della sentenza di primo grado), come l'entità del debito usurario sia stata quantificata proprio in ragione dei prestiti e al di fuori delle richiamate transazioni commerciali, e ciò in ragione sia della modalità con cui venivano indicate le cifre sui titoli relativi tanto al rapporto illecito che a quello distinto di carattere civilistico sia delle rispettive modalità di incasso. La motivazione resa, pertanto, dai giudici di merito in ordine all'effettivo ammontare degli interessi usurari, risulta pertanto congrua e scevra da vizi logici e, dunque, idonea a supportare la disposta misura reale obbligatoria.
4. Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, condannandosi il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e lite in favore delle parti civili costituite nella misura indicata in dispositivo che tiene conto della notule, dell'attività concretamente svolta e della natura della causa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese delle costituite parti civili LI IN e BI LE che liquida in complessivi euro 4.212,00, oltre 15% rimborso forfettario, CPA ed IVA. Così deciso, il 19/11/2019 Il consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Geppino Rago Giovanni Arioli 10.1.7020 IL CANCELLIERE ELLIERE CASSA IRC E T O I Z E N A R O C