Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2001, n. 4717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4717 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
, E E C › N , O A 1 I P 9 Z I 9 A 1 D R - 1 T E 1 S I - C 1 G I E 2 D . R REPUBBLICA ITALIA04717/0 1 L U A I 9 D G 3 E T E E N 6 N E . 4 S T . E S T I T ( POPOLO IT LIAN R 1 A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Vendita. Conclusione del Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: contratto. Valutarion prove Dott. Franco PONTORIERI - Presidente R.G.N. 19409/98 Cron. 10134 Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Rep. Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere Ud.15/01/01 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DALMASSON SEDIE DI DALMASSON GIANFRANCO C. I in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTIGARA 10, presso lo studio dell'avvocato FARRONATO L., difeso dall'avvocato KUNTZE FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
p
contro
RIVER INDUSTRIE VERNICI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;
intimato 2001 avverso la sentenza n. 13/98 del Giudice di pace di 50 SAN VITO AL TAGLIAMENTO, depositata il 17/07/98; -1- - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per del ricorso, in subordine per ill'inammissibilità rigetto. -2- 3 Svolgimento del processo La River srl chiedeva ed otteneva dal Giudice di pace di S. Vito al Tagliamento decreto ingiuntivo per L.488.910 per fornitura di merce nei confronti della snc SS DI, che proponeva rituale opposizione. In esito alla compiuta istruzione, il Giudice adito confermava, con sentenza resa secondo equità, in data 30.6/17.7.1998, il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali. Rilevava il giudicante che il provvedimento monitorio si basava su prova documentale e che, in ogni modo, dagli atti di causa emergeva che tra le parti erano stati raggiunti accordi per la compravendita di merce;
che detta merce era stata consegnata al vettore porto franco, esente da vizi;
che la vendita de qua non era sottoposta a condizione sospensiva, il che comportava l'obbligo del pagamento del prezzo. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la snc SS DI sulla base di tre motivi;
la società intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con tre motivi di ricorso, basati sostanzialmente tutti su asseritamente omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, rispettivamente riferiti alla dedotta nullità del contratto per inesistenza di accordo tra le parti, alla vendita a prova nonché alla difformità della qualità della merce rispetto al campione e ad un preteso difetto di rappresentanza, la Società ricorrente censura la sentenza del giudice di pace di S. Vito al Tagliamento. Con più sentenze susseguitesi conformemente ad un univoco orientamento questa Corte (v. recentemente Cass.5.10.2000, n. 13269) ha ritenuto che le sentenze pronunciate dal giudice di pace nelle controversie di valore non superiore ai due milioni di lire - sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità sono impugnabili in cassazione solo per violazione di norme processuali, costituzionali e comunitarie di rango superiore, nonché per inesistenza, apparenza o contraddittorietà della motivazione, essendo il controllo di legittimità limitato alla mera verifica esterna dell'esercizio dell'equità; ne consegue che non è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione nei confronti di dette sentenze, il rilievo della sola insufficienza dei motivi posti dal giudice di pace a base della propria decisione. Applicando alla fattispecie tale condiviso orientamento, il primo motivo نهر denuncia proprio una presunta insufficienza della motivazione adottata per ritenere concluso il contratto de quo, che si basa su elementi documentali e prove testimoniali. Il secondo mezzo propone una lettura diversa delle risultanze processuali in ordine alle caratteristiche della fornitura, su cui il giudicante ha concluso in modo difforme, basandosi su di una deposizione testimoniale. Il terzo motivo (difetto di rappresentanza) appare del tutto nuovo, non risultando né dalla sentenza impugnata né dal ricorso se e quando tale eccezione sia mai stata proposta nel giudizio di merito e ne consegue l'inammissibilità per tale ragione. Con il quarto motivo ci si duole di una pretesa “omessa ed insussistenza motivazione delle prove”, con ciò evidenziando un preteso contrasto tra gli elementi valorizzati dal giudicante ed altri;
è ovvio che tale tipo di censura rientra tra i rilievi concernenti la pretesa insufficienza dei motivi posti dal 2 giudice di pace a base della propria decisione che, per le ragioni già esposte, risulta inammissibile. Il ricorso deve essere pertanto rigettato;
non v'ha luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 2000 15 gennaio 2001 Il Presiden Il Consigliere estensore Murzatafulla in IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri DEPOSITATO BI CANCELLERIA 30 MAR. 2001 IL CANCELLIERE CI 4 O Roma 7 L ) L 3 . E O N B C , E 1 A E 9 P 9 N I 1 O - D I 1 Z 1 E - A 1 R C I 2 T S . D I L U G I 9 E 3 R G E A E D 6 N 4 . E . T T T N S T I E ( R S E A 3