Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/2017, n. 39403
CASS
Sentenza 23 giugno 2017

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In tema di intercettazioni ambientali, le operazioni di collocazione e disinstallazione del materiale tecnico necessario per eseguire le captazioni costituiscono atti materiali rimessi alla contingente valutazione della polizia giudiziaria, non essendo compito del pubblico ministero indicare le modalità dell'intrusione negli ambiti e luoghi privati ove verrà svolta l'intercettazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa documentazione delle operazioni svolte dalla polizia giudiziaria non dà luogo ad alcuna nullità od inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali).

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    Per scaricare il pdf della sentenza clicca su Cass. Sez. IV, n. 32428 del 24.9.2020 1. La sentenza in commento si contraddistingue per la scarsa sensibilità sul rispetto della libertà domiciliare e della segretezza delle comunicazioni, messe ormai in ulteriore pericolo dal ricorso incontrollabile al virus trojan. La pronuncia, purtroppo, si allinea a quell'indirizzo giurisprudenziale che considera il captatore informatico una semplice diversa modalità di intercettazione, dimenticando la pervasività del malware, nonostante la stessa sentenza riporti le parole delle Sezioni unite Scurato sulla forza intrusiva del nuovo congegno[1]. Infatti, diversi sono i profili dell'impiego del captatore …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/2017, n. 39403
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39403
Data del deposito : 23 giugno 2017

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