Sentenza 23 giugno 2017
Massime • 1
In tema di intercettazioni ambientali, le operazioni di collocazione e disinstallazione del materiale tecnico necessario per eseguire le captazioni costituiscono atti materiali rimessi alla contingente valutazione della polizia giudiziaria, non essendo compito del pubblico ministero indicare le modalità dell'intrusione negli ambiti e luoghi privati ove verrà svolta l'intercettazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa documentazione delle operazioni svolte dalla polizia giudiziaria non dà luogo ad alcuna nullità od inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali).
Commentari • 3
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Per scaricare il pdf della sentenza clicca su Cass. Sez. IV, n. 32428 del 24.9.2020 1. La sentenza in commento si contraddistingue per la scarsa sensibilità sul rispetto della libertà domiciliare e della segretezza delle comunicazioni, messe ormai in ulteriore pericolo dal ricorso incontrollabile al virus trojan. La pronuncia, purtroppo, si allinea a quell'indirizzo giurisprudenziale che considera il captatore informatico una semplice diversa modalità di intercettazione, dimenticando la pervasività del malware, nonostante la stessa sentenza riporti le parole delle Sezioni unite Scurato sulla forza intrusiva del nuovo congegno[1]. Infatti, diversi sono i profili dell'impiego del captatore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/2017, n. 39403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39403 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2017 |
Testo completo
39403-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 961 Giovanni Conti UP 23/06/2017 Anna Petruzzellis Stefano Mogini R.G.N. 46820/2016 motivazione semplificata Ersilia Calvanese Relatore - Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. IL TO, nato a [...] il [...] 2. LA TO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/06/2016 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. RITENUTO IN FATTO 1. TO IL e TO LA ricorrono per l'annullamento della sentenza, sopra indicata, che ha parzialmente confermato la sentenza che li aveva condannati, all'esito di giudizio abbreviato, per più imputazioni di detenzione e spaccio di cocaina di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Nei ricorsi, proposti dal difensore con atto congiunto, si deducono i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: 6 - vizio di motivazione e la violazione dell'art. 267, comma 4, cod. proc. pen., in ordine alle intercettazioni nel domicilio e ambientali autorizzate sull'autovettura, per le quali non risultano documentate le relative operazioni di installazione, disinstallazione e ritiro del materiale, così da non consentire il controllo sul rispetto della disposizione ora richiamata circa gli esecutori delle operazioni captative e le modalità intrusive per la allocazione delle microspie;
con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni, siccome consentite fuori dei casi consentiti dalla legge;
-violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla prova dei reati contestati, trattandosi di «droga parlata» senza riscontri, sorretta da motivazione carente e in alcuni punti anche vistosamente erronea e dubitativa;
vizio di motivazione e la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, avendo escluso la qualificazione dei fatti nella ipotesi lievi, pur non avendo elementi certi per stabilire il dato ponderale e l'entità delle somme riscosse dagli imputati, la misura della diffusione degli stupefacenti tra i vari assuntori (tenuto conto dei limiti edittali della fattispecie lieve, i reati sarebbero prescritti); violazione degli artt. 81 e 132 cod. pen., avendo applicato erroneamente applicato le regole in tema di reato continuato, sia non applicando alla pena unica la riduzione di un terzo per il rito;
sia calcolando per tutti i reati satelliti un unico ed indistinto incremento della pena per la continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati, lambendo in alcuni punti l'inammissibilità.
2. Il primo motivo è all'evidenza privo di fondamento. Anche a voler tacere della genericità con cui i ricorrenti hanno illustrato la rilevanza della questione proposta in ordine al compendio probatorio, va ribadito quanto già affermato da questa Corte di legittimità in tema di intercettazioni telefoniche, ovvero che la previsione dell'art. 267 cod. proc. pen., secondo cui «il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria», si riferisce unicamente alle operazioni previste dal precedente art. 266, ossia le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazioni, con la conseguenza che qualsiasi altra «operazione» diversa, ancorché correlata, dalle suddette non rientra nella previsione normativa evocata e legittimamente, dunque, può essere svolta da personale civile (tra tante, Sez. 4, n. 3307 del 01/12/2016, dep. 2017, Agnotelli, Rv. 269012; Sez. 3, n. 11116 del 07/01/2014, Vita, Rv. 259744). 2 де G Relativamente in particolare alle operazioni di collocazione e disinstallazione del materiale tecnico per procedere alle intercettazioni ambientali, è già inoltre stato condivisibilmente affermato che le stesse comportano di necessità, e per ragioni assolutamente funzionali al risultato che si intende conseguire, la violazione, non solo della riservatezza delle relazioni interpersonali, ma anche la materiale intrusione, per la collocazione dei necessari strumenti di rilevazione, negli ambiti e nei luoghi privati oggetto di tali mezzi di ricerca della prova e che non è compito del magistrato che procede dare alla polizia giudiziaria operante regole di condotta sulle modalità di intrusione» nel luogo destinato all'attività di captazione, trattandosi di atti materiali, che rientrano nella contingente valutazione dinamica da parte della p.g. della concreta situazione, non sempre prevedibile nel suo sviluppo ed implicazioni pratiche (tra tante, Sez. 6, n. 41514 del 25/09/2012, Adamo, Rv. 253805), le cui modalità di documentazione, a norma dell'art. 357 cod. proc. pen., non determinano alcuna nullità o inutilizzabilità. Da quanto premesso, ne discende che, alla luce dei limiti di deducibilità e rilevabilità delle nullità o inutilizzabilità di elementi di prova acquisiti durante le indagini preliminari nel giudizio abbreviato (per tutte, Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246), che nessuna ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità cosiddetta «patologica», inerente, cioè, agli atti probatori assunti contra legem nessun vizio discende dalle critiche formulate sul tema dai ricorrenti.
2. Il secondo motivo articola deduzioni generiche e non consentite in questa sede. Va premesso che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento, la prova dei reati di traffico e di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti può essere desunta non soltanto dal sequestro o dal rinvenimento delle sostanze, ma anche da altre fonti probatorie, quali il contenuto di intercettazioni (per tutte, Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263544). Nel caso in esame, la natura del traffico realizzato dai ricorrenti era stato anche riscontrato dal sequestro di cocaina di gr. 49 grammi (con principio attivo pari al 54, 17%, dalle quali erano estraibili 200 dosi medie), operato a carico di costoro dagli investigatori, all'esito delle intercettazioni, che avevano monitorato il loro viaggio a Palermo per rifornirsi di cocaina (per il quale i ricorrenti erano stati giudicati separatamente).
2.1. Relativamente alla motivazione per il capo 5), i ricorrenti, estrapolando suggestivamente dal testo espressioni che non riguardano la ratio decidendi, ал 3 non si correlano con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, finendo per formulare critiche aspecifiche. E' sufficiente rilevare che la Corte di appello ha evidenziato che la ricostruzione della vicenda emergeva in modo chiaro, evidente ed inequivocabile dalle conversazioni intervenute tra i ricorrenti e il Corbo: in una prima, nel discutere dei loro crediti verso quest'ultimo, indicano le forniture di stupefacente già attivate, che questi dovrà fargli sotto prezzo per compensare i suoi debiti;
in una successiva, era emersa la prova dell'avvenuta cessione verso i ricorrenti di una quantità rilevante di droga da parte del Corbo, posto che costui dava atto della cessione sottocosto della droga, per rientrare dai debiti nei loro confronti, evidenziando le modalità di taglio della cocaina. Per il resto i ricorrenti formulano sul punto argomentazioni di precluso merito sull'apprezzamento delle suddette prove, che non risultando affetto da illogicità manifeste o errori di diritto, risulta incensurabile in questa sede (tra tante, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389).
2.2. Per i restanti capi le critiche risultano generiche, in quanto le uniche deduzioni specificamente argomentate attengono ai soli capi 10) e 15). Relativamente al capo 10), ancora una volta i ricorrenti analizzano in modo segmentato e non coerente il ragionamento giustificativo della sentenza impugnata. Invero, la Corte di appello, nell'analizzare la sequenza di conversazioni, ha evidenziato, con motivazione priva dei dedotti vizi, come gli interlocutori si riferissero al traffico di cocaina (i ricorrenti prima di incontrare il GR si consultano sulla necessità che questi paghi le precedenti forniture, stante la loro necessità di pagare a loro volta i loro fornitori;
poco dopo LA e GR si incontrano per una fornitura di droga, dimostrando nelle successive conversazioni, di essere che questi era loro cliente abituale;
successivamente i ricorrenti, nel discutere della sostanza stupefacente detenuta, si accordano del prossimo incontro con il GR per regolare la sua morosità, differendogli la consegna di altre forniture;
di seguito LA e GR, ricorrendo ad un linguaggio apparentemente criptico, affrontano le difficoltà di quest'ultimo di reperire denaro per pagare i fornitori). Quanto al capo 15), il dedotto travisamento della prova, oltre ad essere rappresentato in modo generico, non risulta aver disarticolato l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato probatorio (tra tante, Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774). Invero, la natura dei pagamenti intercorsi tra LL AR e i ricorrenti stata è desunta dalla Corte di appello non dalla circostanza che i questi ultimi non avessero altre attività lecite in corso, bensì da 4 una serie di elementi tratti dalle conversazioni adeguatamente illustrate nel corpo della motivazione dedicata al suddetto capo, nelle quali si era fatto riferimento a forniture che non riguardavano di certo l'attività di commercio di autovetture. Gli interlocutori, secondo la Corte di appello, avevano fatto riferimento a forniture di cocaina, sottolineandone la impellente necessità e la qualità con il LL AR, del quale era stata accertata un'autonoma attività di traffico di stupefacente.
3. Il terzo motivo non ha fondamento. La sentenza impugnata ha infatti escluso la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla base di un ragionamento giustificativo privo di vizi logico-giuridici. Sono state infatti valorizzate dai Giudici di merito, in senso ostativo, le modalità e le circostanze della condotta, protratta dai ricorrenti per molti mesi e nei quali avevano ceduto stupefacente costantemente ad un numero elevato di tossicodipendenti, che trovavano in loro sicura e stabile fonte di rifornimento. Secondo la Corte di appello, il volume del traffico illecito svolto dai ricorrenti, anche per i quantitativi conseguentemente complessivamente trattati, portava ad escludere un'attività di minore portata. Secondo infatti un principio ormai consolidato, l'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, cit. non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, stesso d.P.R. (per tutte, Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016, Tropeano, Rv. 268171; Sez. F, n. 39844 del 13/08/2015, Bannour, Rv. 264678), dovendosi invece verificare se la condotta, pur connotata dalla predisposizione dei mezzi e dalla programmazione delle modalità esecutive, cioè da un'organizzazione, presenti contorni fattuali (ad esempio, per il breve periodo dell'attività, per lo scarno numero di clienti o per la scarsa professionalità, ecc.) che consentano di ritenere minima l'offesa al bene giuridico protetto dalla norma, che si connette al rischio di diffusività delle sostanze stupefacenti (Sez. 6, n. 14882 del 25/01/2017, Fonzo, in motivazione).
4. Non è fondato neppure l'ultimo motivo. Nessun vizio si rinviene nel calcolo della pena. La Corte di appello, tra l'altro accogliendo le istanze difensive versate negli appelli (cfr. pag. 9 appello IL e pag. pag. 9 appello LA), nel rideterminare complessivamente la pena anche per applicare la continuazione con altro reato giudicato separatamente con rito ordinario, ha indicato come S pena-base quella stabilita per il reato giudicato con la sentenza passata in giudicato, ritenuta la violazione più grave. Invero, come stabilito da questa Corte, nel caso di continuazione tra reati in parte decisi con sentenza definitiva ed in parte sub iudice, la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni deve essere compiuta confrontando la pena irrogata per i fatti già giudicati con quella irroganda per i reati al vaglio del decidente, attesa la necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e, nello stesso tempo, di rapportare grandezze omogenee (tra tante, Sez. 2, n. 935 del 23/09/2015, dep. 2016, Vella, Rv. 265733). Quanto agli aumenti, per i restanti reati in continuazione, ha rideterminato la pena, apportando, come per il primo grado, un unico aumento di pena. Relativamente alla misura dell'aumento, la Corte di appello ha adeguatamente motivato la dosimetria della pena, ancorandola ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. E solo a tale aumento la Corte di appello ha poi correttamente applicato la riduzione del rito (per tutte, Sez. 1, n. 17890 del 14/02/2017, Zagaria, Rv. 270012). Relativamente alle critiche in ordine alla determinazione di un unico aumento per plurimi reati, va osservato che, trattandosi di violazioni omogenee, deve ritenersi che la Corte di appello abbia operato frazioni di aumento identiche per ognuno dei reati, come d'altronde aveva già determinato la pena il primo giudice (i ricorrenti non avevano infatti sottoposto a critica tale metodo nei loro appelli).
5. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/06/2017. CANCELLERIA Il Consigliere estensore Il Presidente Ersilia Calvanesecalvapese IN Giovanni Conti DEPOSITATO 2017 GIUDIZIARIO! GO A 4 IL FUNZIONARY 2 spusto IL Piera 6