Sentenza 29 novembre 2011
Massime • 1
Al difensore di fiducia, regolarmente nominato che non abbia svolto alcuna attività nel corso del giudizio, deve essere comunque riconosciuto il diritto di ricevere, almeno per tutti i giudizi di merito, la notifica degli atti destinati alla difesa, salvo che gli sia espressamente revocato il mandato ovvero sia sostituito da altro difensore, giacché non è prevista da alcuna norma la revoca tacita dell'incarico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2011, n. 47303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47303 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 29/11/2011
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 1512
Dott. MAZZEI Antonella Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 6371/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO OR N. IL 03/05/1937;
avverso la sentenza n. 288/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del 21/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona.
Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso ed i motivi nuovi;
Udita la requisitoria del S. Procuratore generale, Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udito il difensore della parte civile, avv. Francioso Giovanni, nonché il difensore dell'imputato, avv. Gianvito Lillo che hanno concluso rispettivamente l'uno per il rigetto, l'altro per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
- 1- ME OR ricorre per cassazione avverso la sentenza 21.5/5.8.2010 della corte di appello di Lecce che confermava la pregressa decisione del tribunale di Brindisi ,sez. distaccata di Ostuni in data 3.7.2008 - di condanna alla pena complessiva di anni uno e mesi undici di reclusione per i reati di porto di pistola e minaccia grave in continuazione e di detenzione abusiva di un fucile - solo modificandola con la concessione della sospensione condizionale della pena.
In breve il fatto come ricostruito dai giudici di merito in base alle deposizioni testimoniali delle persone offese LE US, ZU NT e MB CE: una serie di pregressi contrasti incorsi tra l'imputato e LE US per rapporti contrattuali andati a male, il 17.12 2005 il fuoristrada del ME sbarra la strada alla auto del LE, su cui prendevano posto ZU ed MB, l'imputato discende dalla sua macchina con una pistola "Smit and Wesson" cal. 38 in pugno che rivolgeva verso i tre occupanti dell'altra autovettura, denuncia immediata dei tre, perquisizione presso l'agenzia di assicurazioni sita in Carovegno e nell'abitazione dell'imputato, sequestro, nel primo luogo perquisito, della pistola, nel secondo di un fucile già appartenuto al padre deceduto del ME da costui non denunciato. Da qui l'imputazione e la condanna per i reati L. n. 497 del 1974, ex artt.10, 12 e 14 e art. 612 cpv. c.p..
-2- I motivi di ricorso nell'ordine: a) nullità dell'ordinanza collegiale emessa il 21.5.201 per omessa notifica al co-difensore, avv. Pepe, dell'udienza per il giudizio di appello;
b) nullità della sentenza per l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 197 c.p.p. delle dichiarazione rese dalle persone offese e che erano state denunciate dal ME per il delitto di minaccia datato 4.12.2005; c) nullità ancora della sentenza per manifesta illogicità della motivazione conseguente alla inattendibilità delle deposizioni testimoniali, lacunose e contraddittorie, con riferimento al delitto di manaccia aggravata dall'uso della arma, e conseguente alla omessa valutazioni delle giustificazione, con riferimento alla detenzione del fucile, dell'imputato nel senso che l'arma era depositata in/un magazzino in uso a più persone.
-3 - Il ricorso merita accoglimento in rito, rimanendo precluse, perché assorbite, le altre ragioni di doglianza.
Dagli atti, puntualmente richiamati nel ricorso, risulta che l'avv. Nicola Pepe è stato nominato co-difensore dell'imputato fin dall'abbrivio del procedimento e che tale è stato indicato in tutte le fasi del giudizio di primo grado, non risulta poi essere mai intervenuta una rinuncia al mandato ne' una revoca da parte del difeso. Peraltro l'omesso avviso dell'udienza in grado di appello è stata tempestivamente eccepita al giudice del gravame. Ne consegue, per il principio di immanenza del mandato difensivo, almeno per tutti i giudizi di merito, che il co-difensore, anche se non ha partecipato attivamente alla fase del giudizio di merito, deve considerarsi presente ed immanente nel giudizio e come tale deve ricevere l'avviso della udienza del merito in secondo grado. È pur vero che Cass. Sez. 5 9. 7./13. 8/1998, Petronelli ha ritenuto che nel caso in cui, l'imputato, senza revocare espressamente il precedente difensore, nomini durante il giudizio d'appello altro difensore di fiducia, e solo di questi in concreto si avvalga, concentrando su di esso la propria scelta, a lui affidando la propria difesa in ogni atto, adempimento o parte del procedimento di secondo grado, di guisa che il difensore prescelto, e solo questi in modo personale, diretto e autonomo abbia espletato l'incarico affidatogli, deve ritenersi per "facta concludentia" ed inequivocabilmente, l'intento dell'imputato stesso di affidare le attività defensionali al solo difensore che lo ha effettivamente assistito, e quindi, in sostanza, di revocare il mandato all'altro difensore. E con più consapevolezza, perché con riferimento al giudizio di cassazione, si è anche detto che se solo uno dei due difensori nominati dal ricorrente ha sottoscritto il ricorso e l'altro sia rimasto del tutto assente nel giudizio di appello, si deve ritenere che quest'ultimo abbia tacitamente rinunciato al mandato, con la conseguente perdita della rappresentanza processuale e del diritto dell'avviso di udienza (Sez. 4, 25.3/7.5.2010, Bosi, Rv 247091). Ma la giurisprudenza prevalente (v, per tutte, Sez. 6, 3.5/8.5.2001, Desiderato, Rv. 219502; Sez. 3, 19.11.1997/5.3.1998, Tommasello D., Rv 209816) alla quale questa Corte ritiene di aderire, è nel senso contrario, valorizzando le garanzie in tema di diritto alla difesa, espresse nel consentire la difesa, per l'appunto, di due difensori, ex art. 97 c.p.p., comma 1 e rilevando che l'indirizzo minoritario non rinviene nel sistema alcun puntello normativo, imprescindibile ai fini di un possibile depotenziamento delle garanzie. Invero nel vigente ordinamento processuale penale non è ammessa la rinuncia tacita all'incarico da parte del difensore nominato: la stessa invero non può desumersi dalla condotta processuale tenuta dal difensore poiché non compete, di certo, all'autorità giudiziaria, in difetto di una espressa disposizione di legge, sindacare, al di là delle ipotesi del tutto particolari di abbandono o di rifiuto della difesa previste dall'art.105 cod. proc. pen., le scelte difensive, espressioni di esercizio libero, autonomo ed inviolabile del diritto di difesa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011