Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2011, n. 47303
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Sentenza 29 novembre 2011

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Al difensore di fiducia, regolarmente nominato che non abbia svolto alcuna attività nel corso del giudizio, deve essere comunque riconosciuto il diritto di ricevere, almeno per tutti i giudizi di merito, la notifica degli atti destinati alla difesa, salvo che gli sia espressamente revocato il mandato ovvero sia sostituito da altro difensore, giacché non è prevista da alcuna norma la revoca tacita dell'incarico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2011, n. 47303
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47303
    Data del deposito : 29 novembre 2011

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