Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/11/1993, n. 2798
CASS
Sentenza 12 novembre 1993

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I proventi del reato non costituiscono "reddito", sicché le norme che al "reddito" o ai "redditi" collegano il prelievo fiscale non sono ad essi applicabili. Tuttavia quando si tratti di cose ricomprese nell'ambito di operatività dell'istituto della confisca facoltativa, le stesse, qualora la confisca non sia disposta o perché il giudice si è avvalso del potere discrezionale spettantegli al riguardo ovvero per l'esistenza di un divieto posto dalla legge (come accade nell'ipotesi di patteggiamento), perdono il carattere di illiceità ed in quel momento diventano ricchezza lecita aggredibile dal fisco, con le conseguenti implicazioni, quali, ad esempio, la necessità di dichiararla e di rispettare le disposizioni sulla "trasparenza", previste dal comma sesto dell'art. 1 del D.L. n. 429 del 1982, convertito in legge n. 516 del 1982. (Fattispecie in cui il P.M. ricorrente assumeva che l'imputato, accusato del reato di riproduzione abusiva di musicassette, avrebbe dovuto rispondere anche della contravvenzione prevista dalla norma summenzionata per non aver tenuto in relazione alla predetta attività, le scritture contabili obbligatorie indicate nella detta norma; la Cassazione ha respinto il ricorso sulla scorta del principio di cui in massima e sul rilievo che le musicassette, costituenti l'unica "ricchezza" conseguente all'attività illecita, erano state confiscate).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/11/1993, n. 2798
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2798
    Data del deposito : 12 novembre 1993

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