Articolo 23 bis della Legge 13 settembre 1982, n. 646
Articolo 23Articolo 25
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7 aprile 1990
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13 maggio 1991
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13 ottobre 2011
Art. 23-bis. 1. Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all' articolo 416-bis del codice penale o del delitto di cui all' articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , il pubblico ministero ne da' senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica ((presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona)) per il promuovimento, qualora non sia gia' in corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 .
2. Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli segreti.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 152 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 203 .
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 152 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 203 .
Entrata in vigore il 13 ottobre 2011
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