Articolo 10 della Legge 19 marzo 1990, n. 55
Articolo 9Articolo 11
Versione
7 aprile 1990
Art. 10.
1. Nel primo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n.
646 , dopo le parole "ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 ," sono inserite le seguenti: "in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge,"; nello stesso comma le parole "di residenza" sono sostituite dalle seguenti: "di dimora abituale", e la parola "procede" e' sostituita dalle seguenti:
"puo' procedere".
2. Nel secondo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , le parole "elencati nel secondo comma dell'articolo 2-bis nel secondo comma dell'articolo 10-ter" sono sostituite dalle seguenti: "elencati nel comma 3 dell'articolo 2-bis e nel comma 4 dell'articolo 10".
3. Nel quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , le parole "dal terzo comma dell'articolo 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 6 dell'articolo 2-bis".
4. Dopo il quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , e' aggiunto il seguente:
"La revoca del provvedimento con il quale e' stata disposta una misura di prevenzione, non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del primo comma".
Entrata in vigore il 7 aprile 1990
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