Versione
30 dicembre 1975
30 dicembre 1975
>
Versione
3 marzo 1983
3 marzo 1983
>
Versione
11 luglio 1990
11 luglio 1990
Art. 79. (((Pene accessorie) )) (( 1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 71, 71-bis, 73 e 76, il giudice puo' disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.
2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell' articolo 12 del codice penale , di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.
3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative nonche' quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi degli articoli precedenti dispone comunque la confisca delle sostanze )) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell' articolo 12 del codice penale , di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.
3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative nonche' quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi degli articoli precedenti dispone comunque la confisca delle sostanze )) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. pen., sez. IV, ordinanza 12/03/2021, n. 9852Provvedimento: […] con affermazione che merita di es- sere oggi ripresa e ribadita, «In tema di reati concernenti le sostan- ze stupefacenti, il ritiro della patente di guida, previsto dall'art. 79 della legge n. 685 del 1975, non è condizionato al fatto che l'autore di uno o più delitti previsti dal titolo VIII di detta legge si sia servito di un'auto o motoveicolo per porre in essere l'attività criminosa, ma solo alla valutazione che lo stesso soggetto sarà scoraggiato dal recidivare nel reato con l'adozione della sopra indicata misura sanzionatrice. (V mass n 180848)» (Sez. 6, n. 3114 del 13/10/1989, […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- concordato in appello·
- violazione di legge·
- art. 73 d.P.R. n. 309/1990·
- sospensione patente di guida·
- sanzione amministrativa accessoria·
- art. 610 cod. proc. pen.·
- art. 599-bis cod. proc. pen.