Articolo 11 della Legge 19 marzo 1990, n. 55
Articolo 10Articolo 12
Versione
7 aprile 1990
Art. 11. 1. Il primo comma dell'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , e' sostituito dal seguente:
"Le persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all' articolo 416-bis del codice penale o gia' sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 , in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entita' e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono altresi' tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire.
Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani".
Entrata in vigore il 7 aprile 1990
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