Sentenza 20 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/01/2003, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 27659/01 UD. 02.10.2002 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRIMA CASSAZIONE DI 0 0 7 39/0 3 2a CIVIL Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Cron. 1583 Dott. AR SPADONE Пер 282 Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 27659/01 proposto Oggetto: Acquisto immobile da per usucapione. TONIOLO INES, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste n. 88 presso lo studio dell'Avv. Giorgio Recchia che LIRE 1500 unitamente all'Avv. Roberto Russo la difende come da procura CANCELLER a margine del ricorso. RICORRENTE
contro
A105524 菠 A105525 COMUNE DI LIVORNO, in persona del Sindaco p.t., eletti- vamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46, 1272/02 こ presso lo studio dell'Avv. Gian Marco Grez, difeso dall'Avv. Paolo Macchia come da procura in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Fi- renze n. 793/01 del 16.03.2001 / 23.04.2001. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consi- glio del 02.10.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen.le Dott. Rosario Gio- vanni Russo che ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. Considerato in fatto 1. Il Tribunale di Livorno (con sentenza n. 44/97), in acco- glimento della domanda proposta (con atto di citazione 23.11. 1991) da AR RL nei confronti del Comune di Livorno, dichiarava che l'RL aveva acquistato per usucapione un immobile, con annessa corte e giardino, sito in quel Comune, loc. Banditella, Via Mondolfi n. 126; ed essendo deceduto nel corso del giudizio l'RL, la proprietà di tali beni era stata acquistata per successione dall'unica erede ES LO.
2. Il gravame proposto dal Comune di Livorno veniva accolto а dalla Corte d'appello di Firenze, la quale, nella sentenza (n. 793/01 del 16.03.2001 / 23.04.2001) ora impugnata, osserva- va che l'RL deteneva l'immobile quale conduttore e non aveva fornito alcuna prova dell'interversione di questo titolo in 2 quello di possessore esclusivo, in contrapposizione al diritto domenicale degli aventi diritto (le Cayes e da ultimo il Comu- ne). Al riguardo l'interversione del possesso non poteva desu- mersi dalle circostanze dedotte dall'RL: a) che egli, uni- tamente al proprio dante causa, aveva eseguito radicali lavori di ristrutturazione dell'immobile; b) che aveva cessato di paga- re i canoni di locazione;
c) che vi era stato disinteresse dei vari proprietari succedutosi nel tempo. Infatti la prima circostanza non era di per sé indicativa della conclamata trasformazione della detenzione qualificata in possesso animo proprio perché l'immobile aveva subito gravi danni in seguito agli eventi belli- ci ed era divenuto inagibile, per cui il conduttore, per poter continuare il godimento del bene, aveva interesse a renderlo nuovamente abitabile. Il mancato pagamento dei canoni rap- presentava mero inadempimento al preesistente vincolo obbli- gatorio e poteva trovare giustificazione in una sorta di com- pensazione per le eseguite opere di risanamento dell'immobile. L'assoluto disinteresse dei proprietari non sussisteva perché era emerso che, a seguito degli eventi bellici, le Cayes, di con- certo con il locatore, si erano immediatamente attivate per far dichiarare l' inagibilità del fabbricato, mentre i successivi pro- prietari avevano compiuto atti solitamente riferibili al titolare del diritto dominicale, pagando costantemente le imposte e i tributi, provvedendo alla trasformazione della PA 3 IC (che comprendeva anche l'immobile in questione) in s.p.a. C.A.T., all'incorporazione nella società Siedi e infine alla vendita al Comune di Livorno.".
5. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Firenze ES LO ha proposto ricorso per cassazione in base a un solo motivo, articolato in quattro punti. Il Comune di Livorno ha resistito con controricorso. Considerato in diritto 1. Con unico complesso motivo, deducendo violazione dell' art. 360 n. 5 c.p.c., la ricorrente censura l'impugnata sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostiene la ricorrente che la Corte fiorentina avrebbe erroneamente valutato l'omesso pa- gamento dei canoni di locazione;
immotivatamente avrebbe escluso il disinteresse dei proprietari;
infine non avrebbe attri- buito il giusto valore al fatto che erano stati compiuti lavori di ristrutturazione e il cambio di destinazione. Tutte queste cir- costanze erano più che sufficienti ai fini dell'interversione del possesso e, quindi, dell'acquisto dell'immobile per usucapione.
2. Il motivo non merita accoglimento perché l'insieme delle doglianze su elencate, sia pure sotto la veste di un labile e po- co convincente vizio motivazionale, impinge diffusamente ed intensamente nel merito della controversia e tenta di accredi- tare una suggestiva e personale ricostruzione dei fatti contra- stante con quella adottata dalla Corte d'appello, previo esame e valutazione degli elementi di causa, adducendo, quale difetto di motivazione, una differente valutazione degli stessi elementi esaminati dalla Corte e proponendo una diversa interpretazio- ne sulla base di ipotetiche considerazioni desumibili dagli stessi fatti. Si tratta, pertanto, di censura che nel suo com- plesso investe l'accertamento del fatto in ordine alla insussi- stenza di una situazione di interversione del possesso: accer- tamento che in quanto correttamente eseguito dal giudice di - merito - è insuscettibile di sindacato in sede di legittimità.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga- ф mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in 65,30 oltre Euro 1.500,00 per onora- complessivi Euro rio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 2 ottobre 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Antonino Правни IL CANCEL VIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IL CANCELLERIA Roma 2.0 GEN 2003 IL CANCELLIERE C1 France