Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2002, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA NO E DEI POPO11 5 68 /02 LA CORT SU REGIA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 9292/99 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron.4026 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep . Dott. Maura LA TERZA - Rel. Consigliere Ud. 08/11/01 - ConsigliereDott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI FABRIZIO, FONZO FABIO, giusta ANTONIETTA, CORRERA delega in atti;
- ricorrente
contro
EUROCOM CONCATO DI PACE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2001 in ROMA VIA SILLA 3, presso lo studio dell'avvocato 4304 -1- FERZI CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MENICHINO FILIPPO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6455/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 30/05/98 R.G.N. 712/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito l'Avvocato FERZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. F -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore del lavoro di Milano aveva ingiunto all'Inps di pagare alla srl Eurocom Concato Di Pace la somma di lire 1.496.573.302 sulla base di una sentenza passata in giudicato che riconosceva come indebiti i pagamenti fatti dalla medesima società; l'Inps proponeva opposizione senza contestare il debito, ma per eccepire l'inammissibilità dell'ingiunzione per illiquidità del credito azionato. Costituitasi la società, la quale chiedeva la condanna dell'Inps al pagamento degli interessi ex art. 1283 cod. civ., il Pretore, con sentenza del 27 febbraio 1997, preso atto che l'Inps aveva già restituito il capitale, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'Istituto al pagamento sia degli interessi legali dal giorno dei singoli versamenti indebiti, sia degli interessi anatocistici. Sull'appello dell'Inps, che si doleva solo in relazione alla condanna al p pagamento degli interessi anatocistici, il locale Tribunale, con sentenza del 30 maggio 1998, confermava la sentenza di primo grado, sul rilievo che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo apre una fase ordinaria, in cui l'opposto, nella specie la società Eurocom, poteva inserire anche domande diverse da quella relativa al credito capitale, purché con questa connesse. Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso affidato ad un unico motivo. La società ha depositato controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Eurocom perché nell'epigrafe del medesimo l'Inps dichiarava di agire in persona del presidente e legale rappresentante prof. Gianni Bilia, mentre la procura in calce all'atto fu rilasciata dal prof. Massimo Paci, presidente pro tempore, in quanto si è comunque al cospetto di incarico al difensore inequivocabilmente conferito, e rimane irrilevante la diversa indicazione risultante nell'epigrafe. L'Inps denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 645 cod proc. civ. in relazione all'art. 1283 cod. civ. e difetto di motivazione, perché la domanda diretta al pagamento degli interessi anatocistici, che è nuova rispetto a quella proposta per il pagamento degli interessi legali, era stata avanzata solo nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ed era quindi inammissibile, perché determinava un aumento della somma originariamente richiesta con l'ingiunzione e ciò in , contrasto con l'art. 414 cod. proc. civ., giacché nel procedimento di opposizione l'opposto riveste la condizione sostanziale di attore. Il ricorso merita accoglimento. Premesso che la domanda rivolta all'attribuzione degli interessi anatocistici è nuova rispetto a quella proposta nel ricorso per decreto ingiuntivo che atteneva agli interessi legali ( cfr. Cass. 1 febbraio 1985 n. 648 e 14 ottobre 1998 n. 10156) in quanto fondata su presupposti diversi ed ulteriori (la avvenuta scadenza e la debenza per almeno sei mesi), la possibilità per l'opposto, che è attore sostanziale, di richiederli in sede di comparsa di costituzione finirebbe con il violare l'art. 414 n. 3 cod. proc. civ., che impone all'attore di determinare l'oggetto della domanda con il primo atto difensivo, che nella specie è costituito dal ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. nello stesso senso Cass. 3114/2001). Ed infatti le esigenze di celerità e concentrazione che connotano il rito del lavoro sarebbero sostanzialmente frustrate ove fosse consentito all'opposto di ampliare la pretesa già formulata nel suo primo atto ossia nella richiesta di decreto ingiuntivo. D'altra parte anche nel rito ordinario è stato ritenuto (cfr. Cass. n. 813 del 1999, n. 4795 del 1988, n. 2875 del 1990, n. 3254 del 1995) che a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda fatta valere mediante il decreto, nel quale l'opposto 2 e l'opponente hanno la posizione sostanziale rispettivamente di attore e convenuto. Ne consegue che solo l'opponente puo' proporre domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 36 cod. proc. civ. qualora sia connessa con quella principale e non ecceda la competenza per valore del giudice dell'opposizione, laddove l'opposto, in ragione della sua qualita' sostanziale di attore, non puo' proporre domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso per ingiunzione. Ed invero non vi è ragione di consentire all'attore opposto un trattamento migliore di quello che gli sarebbe riservato ove avesse agito in sede ordinaria e non monitoria, posto che l'art. 163 n. 3 cod. proc. civ. gli impone di indicare nella citazione la “determinazione della cosa oggetto della domanda" che l'art. 183 dello stesso codice gli consente alla prima udienza di trattazione di W proporre solo le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto. Né è fondata la difesa della società controricorrente per cui la domanda di interessi anatocistici non avrebbe potuto in nessun caso essere proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo per mancanza di liquidità del credito, giacché la richiesta di ingiunzione presupponeva logicamente che il credito fosse liquido (art. 633 cod. proc. civ.) e d'altra parte questo derivava da una sentenza emessa nel 1994 in sede di rinvio dal Tribunale di Civitavecchia che aveva ritenuto indebiti i contributi versati dalla società all'Inps per i propri dirigenti, sia prima che dopo il 28.3.89. La sentenza impugnata - che riguarda solo il pagamento degli interessi anatocistici, giacché l'Inps ha impugnato la statuizione di primo grado esclusivamente su detto punto - va quindi cassata senza rinvio ex art. 382 cod. proc. civ. perché la domanda di anatocismo non poteva essere proposta in sede di memoria di costituzione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. 3 Ai sensi dell'art. 385 secondo comma cod. proc. civ.occorre provvedere sulle spese dei precedenti gradi del giudizio tenendo conto della definitiva soccombenza;
ed allora le spese di primo grado, liquidate per l'intero come da dispositivo, vengono compensate per un quarto tra le parti e poste a carico dell'Inps per i restanti tre quarti, mentre la società controricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio d'appello e del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa per 1/4 tra le parti le spese del giudizio di primo grado, che liquida pari od €4.131.66x per l'intero in lire otto milioni) di cui lire un milione e quattrocentomila per pore 001 €723.04* cinquecentomilage od € 3356.57 diritti e lire sei milioni e mes per onorari e pone i restanti ¾ a carico dell'Inps. Condanna la società controricorrente al pagamento delle spese a favore dell'Inps liquidate per il grado d'appello in lire un milione e 129.627 2774.694 ottocentomila, di cui lire un milione e cinquecentomila per onorari, e liquidate 10.33 ddper il presente giudizio in live 20000 por of €, oltre lire due milioni per onoraripau € 1032.91, нх Così deciso in Roma 1'8 novembre 2001. tine Marcu IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE, Mame le lup IL CANCELLIERE Depositato in pitaria oggi, ⑪CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI F R O REGISTRO, É DA OGNI SPESA, TASSA N O C стая O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533