Art. 22. (( (Proposta di misure di prevenzione e sequestro dei beni) )) (( 01. L' articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , gia' sostituito dall' articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone di cui all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi e' stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e successive modificazioni.
2. Quando ricorrono eccezionali esigenze di tutela sociale o di tutela dell'incolumita' della persona interessata, il questore o il procuratore nazionale antimafia o il procuratore della Repubblica possono chiedere al tribunale, con la proposta di cui al comma 1, o anche successivamente, di disporre l'obbligo di soggiorno in una localita' specificatamente indicata dal questore ed avente idonee caratteristiche territoriali e di sicurezza.
3. Sulla richiesta di cui al comma 2 e su quella di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e successive modificazioni, il tribunale provvede entro dieci giorni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 della predetta legge n. 1423".
02. Al comma 4 dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 , introdotto dall' articolo 14 della legge 13 dicembre 1982, n. 646 , e successivamente modificato dall' articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 , il secondo periodo e' soppresso. )) 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e' aggiunto il seguente periodo: "A richiesta del procuratore della Repubblica, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro e' disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non e' convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.".
(( 1-bis. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a provvedere agli oneri di carattere sanitario, assistenziale e di prima sistemazione derivanti dall'esecuzione del presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero. Per i servizi aggiuntivi e gli investimenti predisposti dai comuni, per le opere relative all'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'interno e' autorizzato a effettuare erogazioni straordinarie a favore dei comuni medesimi e puo' autorizzare gli stessi ad avvalersi, in deroga alle disposizioni vigenti, del fondo di incentivazione degli investimenti, nell'ambito degli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. ))
"Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone di cui all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi e' stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e successive modificazioni.
2. Quando ricorrono eccezionali esigenze di tutela sociale o di tutela dell'incolumita' della persona interessata, il questore o il procuratore nazionale antimafia o il procuratore della Repubblica possono chiedere al tribunale, con la proposta di cui al comma 1, o anche successivamente, di disporre l'obbligo di soggiorno in una localita' specificatamente indicata dal questore ed avente idonee caratteristiche territoriali e di sicurezza.
3. Sulla richiesta di cui al comma 2 e su quella di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e successive modificazioni, il tribunale provvede entro dieci giorni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 della predetta legge n. 1423".
02. Al comma 4 dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 , introdotto dall' articolo 14 della legge 13 dicembre 1982, n. 646 , e successivamente modificato dall' articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 , il secondo periodo e' soppresso. )) 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e' aggiunto il seguente periodo: "A richiesta del procuratore della Repubblica, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro e' disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non e' convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.".
(( 1-bis. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a provvedere agli oneri di carattere sanitario, assistenziale e di prima sistemazione derivanti dall'esecuzione del presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero. Per i servizi aggiuntivi e gli investimenti predisposti dai comuni, per le opere relative all'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'interno e' autorizzato a effettuare erogazioni straordinarie a favore dei comuni medesimi e puo' autorizzare gli stessi ad avvalersi, in deroga alle disposizioni vigenti, del fondo di incentivazione degli investimenti, nell'ambito degli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. ))