Sentenza 8 maggio 2017
Massime • 1
Nel caso di restituzione degli atti al P.M., a seguito di dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. all'imputato, non è dovuta la rinnovazione del predetto avviso nei confronti del difensore del medesimo che ne sia stato in precedenza destinatario, in quanto già legalmente informato dell'esistenza del procedimento a suo carico, del contenuto dell'accusa e dell'intenzione del P.M. di promuovere l'azione penale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2017, n. 24475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24475 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2017 |
Testo completo
24475-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Udienza pubblica 08/05/2017 1316 Sentenza n. n. 030273/2016 Reg. gen. Composta da: Franco Fiandanese Presidente Consigliere relatore Adriano Iasillo Consigliere Lucia Aielli Giuseppe Coscioni Consigliere Giovanni Ariolli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti dall'Avvocato Ciro M. Paparo - quale difensore di DO PA (n. 1'11/08/1949) e dall'Avvocato Loris T. Panfili quale difensore di - - LQ AR (n. il 20/09/1974) e LC AS (n. il 10/08/1972) avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, VI Sezione penale, in data 14/01/2016. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Adriano Iasillo. Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Luigi Cuomo, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. OSSERVA: R Con sentenza del 30/06/2014, il Tribunale di Milano dichiarò PO LO, QI AR e AL IT responsabili dei reati di ricettazione contestati e - unificati i reati ex art. 81 del c.p. e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate recidive - condannò il PO alla pena di anni 5 di reclusione ed € 3.000,00 di multa e gli altri due imputati alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa ciascuno. Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame, ma la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 14/01/2016, confermò la sentenza impugnata. Ricorre per Cassazione il difensore di PO LO deducendo vizi motivazionali in ordine alla ritenuta penale responsabilità e la mancanza di prove. Il difensore del ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza. Ricorre per Cassazione il difensore di QI AR e AL IT reiterando l'eccezione di nullità per aver il P.M. omesso la rinnovazione della notifica dell'avviso ex art. 415 bis del c.p.p. al difensore (al quale era stato regolarmente notificato in precedenza), allorchè dopo la dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio lo stesso P.M. aveva proceduto alla notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. ai soli imputati ai quali in precedenza non era stata effettuata la predetta notifica. Deduce, poi, vizi motivazionali in ordine alla ritenuta penale responsabilità. Il difensore dei ricorrenti conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza. motivi della decisione 1. I ricorsi sono inammissibili. 1,1. Infatti, la Corte territoriale ha, in primo luogo, richiamato e fatta propria la condivisa motivazione del Giudice di primo grado per quanto riguarda il giudizio di colpevolezza degli imputati per i reati di ricettazione di cui sopra (sentenze di primo e secondo grado, senz'altro valutabili congiuntamente in presenza di una cd. "doppia conforme". Per quanto riguarda il richiamo della sentenza di primo grado si vedano le pagine 3 e 4 dell'impugnata sentenza). In proposito si deve osservare che in tema di motivazione della sentenza di appello, è consentita quella "per relationem", con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano, come nel caso di specie, elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso: il giudice del gravame non è infatti 2 tenuto a riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello che sia stata già risolta dal giudice di primo grado con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici (Sez. 6, Sentenza n. 31080 del 14/06/2004 Cc. - dep. 15/07/2004 - Rv. 229299; Sez. 2, Sentenza n. 16716 del 11/02/2005 Ud. - dep. 16/05/2006 - Rv. 234409; Sez. 2, Sentenza n. 19619 del 13/02/2014 Ud. dep. 13/05/2014 - Rv. 259929). Ma la Corte di appello non si è limitata ad un semplice richiamo per relationem della condivisa sentenza di primo grado, ma ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, affrontato tutte le generiche questioni poste con l'impugnazione e ha indicato tutti le ragioni dalle quali desume la piena responsabilità degli imputati per i reati di cui sopra (si vedano le pagine da 4 a 7 dell'impugnata sentenza).
2. Invero, la Corte di appello con motivazione incensurabile sottolinea tutte le ragioni per le quali conferma la riconosciuta penale responsabilità degli imputati. In particolare per quanto riguarda il PO: 1) le dichiarazioni confessorie di SO RO, la cui credibilità è stata attentamente valutata dai giudici di merito;
dichiarazioni corroborate dal contenuto delle intercettazioni effettuate e da quanto accertato dalla Polizia Giudiziaria. Né sull'attendibilità della chiamante in correità SO RO il difensore del ricorrente solleva alcuna contestazione;
infatti nel ricorso si dimentica completamente dell'esistenza di tali dichiarazioni ed afferma, genericamente, che la Corte non ha fornito risposte ai motivi di appello, invece ben affrontati (si vedano pagine 5 e 7 dell'impugnata sentenza); 2) contenuto delle conversazioni intercettate. Sulle intercettazioni il difensore si limita a dire che le stesse se non corroborate da altri elementi "non possono provare i fatti contestati". A prescindere dal rilevare che, come già detto, le conversazione intercettate confermano pienamente quanto riferito da SO RO sul PO e sull'intera vicenda (si veda quanto osserva la Corte di merito, sul punto, a pagina 5 dell'impugnata sentenza), si deve ricordare che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015 Ud. dep. 28/05/2015 Rv. 263714). Inoltre, il contenuto di intercettazioni - telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192 comma terzo, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 5, Sentenza n. 48286 del 12/07/2016 Cc. dep. 16/11/2016 - Rv. 268414). Significato delle - 3 conversazioni intercettate valutato logicamente dalla Corte di merito come emerge dalle pagine 5 e seguenti dell'impugnata sentenza e, tra l'altro, neppure oggetto di critica da parte del difensore dell'imputato. In proposito questa Suprema Corte ha affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016 Ud. - dep. 29/11/2016 - Rv. 268389; Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015 Ud. - dep. 28/05/2015 - Rv. 263715). Si deve, infine, rilevare l'assoluta genericità delle doglianze sui furti - reati presupposti delle ricettazioni e sugli autori degli stessi furti (si veda - pagina 4 del ricorso PO). Infatti il difensore del ricorrente oltre a non specificare nulla sul punto, non tiene assolutamente conto di quanto rilevato dai Giudici di merito in ordine alla genesi dell'indagine (serie di furti nel novarese e in varie altri parti dell'Italia del Nord, con arresti di cittadini georgiani e successiva effettuazione di intercettazioni;
si veda pagina 3 della sentenza impugnata e le pagine 4 e seguenti della sentenza di primo grado); né tiene conto di quanto affermato sul punto da questa Corte Suprema e cioè che l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, Sentenza n. 29685 del 05/07/2011 Ud. - dep. 25/07/2011 - Rv. 251028; Sez. 1, Sentenza n. 29486 del 26/06/2013 Ud. - dep. 10/07/2013 - Rv. 256108). 2,1. Le prove per quanto riguarda QI AR e AL IT: 1) contenuto intercettazioni;
2) dichiarazione teste Di GI, ritenute credibili da entrambi i giudici di merito;
3) accertamenti Polizia Giudiziaria ed esito sequestri (si vedano le pagine 6 e 7 dell'impugnata sentenza). In proposito si deve rilevare che il difensore degli imputati non propone alcuna specifica censura sul contenuto delle intercettazioni richiamate alle pagine 6 e 7 dell'impugnata sentenza. Ma in realtà il difensore dei ricorrenti non propone alcuna specifica censura neppure sulla credibilità della P.O. Di GI. Infatti, sia nell'appello sia nel ricorso non si indicano quali sarebbero gli elementi che fanno ritenere poco attendibili le dichiarazioni di una persona offesa del reato che riconosce degli oggetti a lei sottratti;
persona offesa della quale la stessa difesa degli imputati riconosce l'assoluta buona fede (si veda pagina 4 dei motivi di appello). E' evidente che non può ritenersi censura ammissibile un richiamo generico agli atti istruttori ° alle contestazioni in sede di esame testimoniale, senza 4 evidenziare, poi, neppure il perché si ritiene che tali elementi incidano sulla credibilità della teste. In proposito è opportuno ricordare che in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato (la Di GI è P.O. del reato di furto di alcune cose oggetto di ricettazione;
P.O. che non si è neppure costituita parte civile) è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni;
contraddizioni che nel caso di specie assolutamente non si ravvisano, vista l'esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione fornita dai giudici di merito (Sez. 2, Sentenza n. 7667 del 29/01/2015 Ud. - dep. 19/02/2015 - Rv. 262575). Inoltre, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. Questa Corte ha evidenziato che l'applicazione del principio di cui sopra è ancor più necessario laddove, come nel caso di specie, la sentenza di appello, al cospetto di motivi che si limitano a riproporre questioni già articolatamente esaminate e risolte dal primo giudice, rinvii per "relationem" alla sentenza di questi, poichè in tal caso l'onere deduttivo del ricorrente non può ritenersi assolto dolendosi di una tale fisiologica evenienza processuale, che diventa patologica solo allorquando la conforme valutazione dissimuli la totale mancanza di motivazione su questioni specifiche all'epoca eccepite in sede di appello e che vanno chiaramente allegate (Sez. 3, Sentenza n. 35964 del 04/11/2014 Ud. - dep. 04/09/2015 Rv. 264879). A proposito di quanto sopra rilevato si sottolinea che questa Suprema Corte ha, anche, affermato che in tema di ricorso per Cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte. Ma nel caso di specie, come detto, sia nell'atto di appello sia nel ricorso non sono state riportate neppure frasi o parte delle dichiarazioni della Di GI (si veda sul punto: Sez. 1, Sentenza n. 23308 del 18/11/2014 Ud. dep. - 29/05/2015 - Rv. 263601). Inoltre, il ricorso per cassazione, per difetto di L O5 motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, in quanto necessarie ai fini della verifica della corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione (Sez. F, Sentenza n. 32362 del 19/08/2010 Ud. - dep. 26/08/2010 - Rv. 248141; Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015 Ud. dep. 26/11/2015 - Rv. 265053). - Infine, è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (fattispecie nella quale il ricorrente, pur lamentando l'esistenza di due verbali relativi alla medesima udienza con indicazioni tra loro incompatibili, non ne aveva allegato copia;
Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013 Ud. - dep. 19/06/2013 - Rv. 256723; Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015 Ud. - dep. 26/11/2015 - Rv. 265053). Lo stesso identico discorso vale per quanto riguarda le altre generiche doglianze relative ad argomenti proposti con l'impugnazione alle quali, secondo la difesa dei ricorrenti, la Corte di merito non avrebbe risposto. Si deve, in proposito, premettere che questa Suprema Corte ha più volte, affermato il principio condiviso dal Collegio che la regola della "concisa esposizione dei motivi di - fatto e di diritto su cui la decisione è fondata", enunciata dall'art. 546, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., rende non configurabile il vizio di legittimità allorquando nella motivazione il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate. (Sez. 4, Sentenza n. 36757 del 04/06/2004 Ud. - dep. 17/09/2004 - Rv. 229688; Sez. 1, Sentenza n. 27825 del 22/05/2013 Ud. dep. 26/06/2013 - Rv. 256340). Si - deve, poi, osservare che, come già sopra evidenziato, il giudice del gravame non è tenuto a riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello che sia stata già risolta dal giudice di primo grado. La genericità della doglianza relativa alla presunta amicizia tra QI AR, AL IT e il D'UO è emblematica (si veda pagina 3 del ricorso). Infatti, seppure fosse stata provata tale amicizia tra i tre, non si comprende quale incidenza potesse avere tale circostanza sulla ritenuta commissione dei reati di cui sopra da parte dei ricorrenti. Invero un rapporto di amicizia non esclude che si possano commettere reati in concorso oppure che una persona acquisti beni di illecita provenienza da un suo amico. Né, per quanto sopra esposto, vi era un obbligo della Corte territoriale di rispondere all'osservazione della difesa che gli imputati avevano 6 riferito di aver acquistato ad una fiera il braccialetto di illecita provenienza, poi riconosciuto come suo dalla Di GI. Infatti l'assoluta genericità di tale affermazione equivale all'omessa indicazione della provenienza della cosa ricevuta. In proposito questa Corte ha più volte affermato il principio - condiviso dal Collegio che ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa -° non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 27/02/1997 Ud. - dep. 13/03/1997 - Rv. 207313; Sez. 2, Sentenza n. 16949 del 27/02/2003 Ud. dep. 10/04/2003 Rv. 224634; Sez. 2, Sentenza n. 53017 del - - 22/11/2016 Ud. - dep. 14/12/2016 - Rv. 268713). Identico discorso vale per le giustificazioni degli imputati - neppure specificate - sulle modalità di acquisto di un computer di illecita provenienza. 2,2. Generica è anche la doglianza con la quale il difensore di QI AR e AL IT ripropone l'eccezione di nullità per aver omesso il P.M. la rinnovazione della notifica dell'avviso ex art. 415 bis del c.p.p. al difensore, allorchè il procedimento era stato restituito al P.M. per omessa notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. ai soli imputati. Infatti la Corte di appello ha richiamato la sentenza n. n. 46640 del 10/09/2015 di questa Sezione unicamente per ribadire che sarebbe stato inutile ripetere la notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. al difensore al quale era, già, stata effettuata regolarmente tale notifica (sul principio logico che non consente di ripetere atti già validamente e utilmente compiuti si veda, appunto, la sentenza Sez. 2, - dep. 25/11/2015 - Sentenza n. 46640 del 10/09/2015 Cc. Rv. 265204). Inoltre, questa Corte ha affermato che nel caso di restituzione degli atti al P.M. a seguito di dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. al difensore dell'imputato, non è dovuta la rinnovazione del predetto avviso nei confronti dell'imputato che ne sia stato in precedenza destinatario, in quanto già legalmente informato dell'esistenza del procedimento a suo carico, del contenuto dell'accusa e dell'intenzione del P.M. di promuovere l'azione penale (Sez. 5, Sentenza n. 32780 del 10/05/2016 Ud. dep. 27/07/2016 - Rv. 267397). Nella - motivazione della predetta sentenza si afferma: "Invero, l'obbligo di notificazione - all'imputato e al suo difensore - dell'avviso di cui all'art. 415/bis è servente rispetto all'esercizio del diritto di difesa, perché serve ad impedire che l'esercizio dell'azione penale possa avvenire senza la preventiva discovery degli atti in possesso dell'accusa e a porre la persona sottoposta alle indagini - informata, proprio in virtù dell'avviso a lui dato, della natura e dei motivi dell'accusa - in a 7 condizione di avvalersi della vasta gamma di perfomances difensive previste dai commi tre e quattro del medesimo articolo. Ne consegue che, proprio in considerazione delle finalità perseguite dalla norma suddetta, nessun avviso è dovuto in caso di restituzione degli atti al Pubblico Ministero per nullità della - citazione - alla parte che ne sia già stata, in precedenza, destinataria, siccome legalmente informata dell'esistenza del procedimento, del contenuto dell'accusa e dell'intenzione del Pubblico Ministero di promuovere l'azione penale nei suoi confronti".
3. In relazione a quanto sopra evidenziato questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004 - rv 230634; Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012 Ud. dep. 16/05/2012 - Rv. 253849; Sez. 5, Sentenza n. 28011 del 15/02/2013 Ud. - dep. 26/06/2013 - Rv. 255568; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Ud. - dep. 13/03/2014 - Rv. 259425). Inoltre, in tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 Ud. dep. - 27/11/2015 Rv. 265482). Si deve, infine, osservare che il principio "dell'oltre il ragionevole dubbio", introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto come nel caso di specie - di attenta disamina da parte del giudice dell'appello (Sez. 5, Sentenza n. 10411 del 28/01/2013 Ud. - dep. 06/03/2013 Rv. 254579; Sez. 1, Sentenza n. 53512 del 11/07/2014 Ud. - dep. 23/12/2014 - Rv. 261600).
4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al 0 08 Q pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di 1.500,00 euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'08/05/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Adriano Iasillo Franco Fiandanese شده شده Issillä pancs fand any DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 17 MAG. 2017 DICASS CANCELLIERE UD PI I N E O Z A 9