Sentenza 10 settembre 2015
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza con cui il giudice, previa declaratoria di nullità di atti concernenti la posizione di taluni imputati, disponga la restituzione degli atti al P.M. anche in relazione alle posizioni soggettive non attinte dalle predette nullità, determinando così un'indebita regressione del procedimento, in contrasto con il principio di irretrattabilità dell'azione penale e con il principio logico che non consente di ripetere atti già validamente e utilmente compiuti. (Fattispecie relativa a nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di uno degli imputati).
Commentario • 1
- 1. Art. 416 c.p.p. - Presentazione della richiesta del pubblico ministerohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/09/2015, n. 46640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46640 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2015 |
Testo completo
TRAS_ 46640/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: : - Presidente SENTENZA MARIO GENTILE Dott. - : N. 1600 - Rel. Consigliere - Dott. UGO DE CRESCIENZO REGISTRO GENERALE - Consigliere - GEPPINO RAGO Dott. N. 15464/2015 - Consigliere - GIOVANNA VERGA Dott. - Consigliere - Dott. FABRIZIO DI MARZIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA nei confronti di: RR LA N. IL 02/08/1991 AL NC N. IL 30/07/1980 avverso l'ordinanza n. 50/2015 TRIBUNALE di SAVONA, del 13/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 45:01 GALL: her he cliendo l'all calle memo tenga lindis al прошестлисибо л ириобо всей к билимите "telle fofitiouere dall' exceputure (ASM: Francesco Udit i difensor Avv.; MOTIVI DELLA DECISIONE Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza 13.3.2015 con la quale lo stesso Tribunale, in composizione monocratica, nel procedimento penale n. 4877/2013 RgNr (Procura Savona) a carico di RR LA e AL NC, ha ordinato la restituzione degli atti all'Ufficio della Procura della Repubblica rilevando la nullità del decreto di cita- zione a giudizio per omessa notificazione dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. al difensore dell'imputata RR LA. L'Ufficio ricorrente chiede l'annullamento della suddetta ordinanza denunciandone l'abnormità nella parte in cui ha disposto la restitu- zione degli atti anche in riferimento alla posizione processuale dell'imputata AL NC, avendo così determinato un'indebita regressione del procedimento di quella posizione proces- suale, alterandone la sequenza logico giuridica in un caso non previsto dalla legge, ed imponendo un nuovo ed improcedibile esercizio dell'azione penale nei confronti della stessa AL con conseguente stasi del procedimento stesso vista l'impossibilità per il Pubblico mi- nistero di rinnovare un atto con conseguente sua nullità rilevabile nel corso del processo. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di cui al dispositivo. Va infatti confermato il principio per il quale è abnorme l'ordinanza con la quale il Tribunale - previa declaratoria di nullità di atti concernenti taluni imputati – disponga per motivi di opportunità, connessi alla ri- - tenuta inscindibilità delle posizioni di tutti gli imputati, la restituzione degli atti al Pubblico Ministero anche per le posizioni soggettive non attinte dalle predette nullità, determinando così un'indebita regressio- ne del nel procedimento non solo nei confronti di questi ultimi. Siffat- to provvedimento infatti, contrasta con il principio di irretrattabilità dell'azione penale nonché con il principio logico che non consente di ripetere atti già validamente ed utilmente compiuti [Cass. n. 610/2011]; mentre deve riconoscersi la correttezza dell'ordinanza in relazione alla posizione della RR LA, posto che l'omessa adempimento di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. costituisce una nul- lità a regime intermedio (tempestivamente dedotta) che determina ex art. 185 cod. proc. pen. la regressione del procedimento allo stato e nel grado in cui l'atto nullo è stato compiuto [Cass. n. 1566/2013]. Per le suddette ragioni, in accoglimento anche delle conclusioni espresse nel corso del presente giudizio dall'Ufficio della Procura Ge- nerale di questa Corte, va annullata senza rinvio l'ordinanza 13.3.2015 del Tribunale di Savona limitatamente alla posizione processuale di AL NC e va disposta la trasmissione degli atti al medesi- mo Tribunale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla posizione processuale di AL NC e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Savona. Così deciso in Roma il 10.9.2015 il Presidente Il giudice estensore Промо делла Dr. Ugo D escienzo T DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 25 NOV. 2015 REMAD CANCELLIERE Claudia Pianelli