Sentenza 10 maggio 2016
Massime • 1
Nel caso di restituzione degli atti al P.M. a seguito di dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. al difensore dell'imputato, non è dovuta la rinnovazione del predetto avviso nei confronti dell'imputato che ne sia stato in precedenza destinatario, in quanto già legalmente informato dell'esistenza del procedimento a suo carico, del contenuto dell'accusa e dell'intenzione del P.M. di promuovere l'azione penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2016, n. 32780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32780 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2016 |
Testo completo
32 7 8 0/ 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 10/05/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1468/2016 - Presidente MARIA VESSICHELLI REGISTRO GENERALE N.51116/2015ROSA PEZZULLO AN SETTEMBRE - Rel. Consigliere - ANGELO CAPUTO ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI CO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 16/06/2015 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 10/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere AN SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del IO FRATICELLI che ha concluso per Udit i difensor Avv.; ки Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. IO Fraticelli, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. - Udito, per la parte civile, l'avv. Paolo Palumbo in sostituzione dell'avv. TO Feraco, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. - Udito, per SI IL TO IO, l'avv. Francesco Diacovo, anche in sostituzione dell'avv. Carmine Furlano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. - Udito, per IA ME, l'avv. Carlo Morace, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. - Udito, per NO TO, l'avv. Pasquale Naccarato in sostituzione dell'avv. IO Migliano e dell'avv. Sardegna Silvano Paolo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. - Uditi, per ST IC, l'avv. Giuseppe Malvasi e l'avv. Guido Siciliano, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza confermata dalla Corte di appello di AT (salvo riduzione di pena per uno degli imputati), ha condannato: - ST IC e IA ME per falso ideologico in atto pubblico e per falso materiale in atto pubblico fidefacente per avere, in concorso tra loro, ST nell'esercizio delle funzioni di presidente della commissione di gara nominata con decreto della RP (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria) del 13/7/2004 per l'espletamento dell'appalto per lavori manutentivi dei locali ex PMP di Cosenza, IA quale componente della commissione suddetta, formando il verbale relativo alla gara sopra indicata, attestato falsamente che la commissione si era riunita con la presenza, oltre che degli stessi, della dott.ssa IA CH, quale ulteriore componente, invece assente (capo A, relativo a falso ideologico) e formato falsamente parte del verbale relativo alla gara sopra indicata apponendo la falsa sottoscrizione della dott.ssa CH (capo B, relativo a falso materiale); ST IC, IA ME, SI IL TO IO e NO TO per falso ideologico in atto pubblico fidefacente per avere, in concorso tra loro, ST nell'esercizio delle funzioni di presidente della commissione di gara per l'affidamento del servizio di pulizia presso il Servizio Chimico del Dipartimento provinciale di Cosenza, IA e SI quali componenti della commissione suddetta, NO TO quale segretario della commissione, formando in data 7/6/2004 il verbale relativo all'espletamento della gara sopra indicata, attestato falsamente che a tale gara erano state invitate le ditte SO IC e ET IO e che l'unica offerta 2 ли tempestivamente pervenuta era quella della SM snc (capo E, in questo assorbito il capo F); - IA ME per il reato di cui all'art. 319/quater cod. pen. perché, nella sua qualità di dirigente RP e di responsabile per l'osservanza della normativa antinfortunistica per conto della citata agenzia, contestando pretestuosamente a TT LO presunte irregolarità nella esecuzione dei lavori relative alla gara di cui al capo A), indotto quest'ultimo a consegnargli un assegno di euro 6.000, che restituiva solo dopo quattro anni e ad indagini penali avviate (capo D).
2. La responsabilità degli imputati è stata accertata: per i reati di cui ai capi A) e B), sulla base delle dichiarazioni di CH IA, che ha escluso di aver partecipato in data 13/7/2004 alla riunione della commissione, e in base a consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero;
per i reati di cui ai capi E)- F), in base alle verifiche effettuate sul protocollo del Dipartimento;
per il reato di cui al capo D), in base alla dichiarazioni di TT LO e alla documentazione bancaria acquisita.
3. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione tutti gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.
3.1. ST IC ricorre mezzo dell'avv. Giuseppe Malvasi e dell'avv. Guido Siciliano, che si avvalgono di cinque motivi.
3.1.1. Col primo lamentano in relazione al capo A) - l'erronea applicazione dell'art. 47 cod. pen.. I giudici di merito non hanno considerato secondo i - ricorrenti che, allorché si tenne la riunione del 13/7/2014, non era ancora - pervenuto ai commissari il provvedimento di nomina della commissione, né hanno tenuto conto della "esistenza, di fatto, in gara, di una sola ditta, quella di TT LO". In questo modo, aggiungono, "la Corte di appello calabrese posticipa la condotta criminosa di ST ad una fase successiva a quella tipizzata dalla contestazione del capo A, perché presuppone, ed in tal senso confonde le due contestazioni imputative di falso ideologico e materiale, che la realizzazione del falso materiale corrisponda pedissequamente alla realizzazione del falso ideologico". Non può escludersi, quindi, che "ST avesse percepito una realtà diversa da quella effettivamente narrata".
3.1.2. Col secondo lamentano "l'assenza di giustificazione motivazionale" in ordine alla dedotta innocuità del falso. Deducono, quanto al falso ideologico, che il verbale del 13/7/2004 non certifica la presenza della dott.ssa CH alla seduta di quel giorno, ma solo la nomina della stessa quale componente della commissione. Ciò posto, aggiungono, poiché il decreto di nomina della commissione non era ancora stato trasmesso ai commissari, allorché si tenne la seduta del 13 luglio 2004, "quanto descritto nel verbale non può che risultare 3 au veritiero e privo di censure". Inoltre, poiché l'unica ditta in grado di eseguire i lavori risultò essere quella di TT, "tecnicamente nessun ulteriore bene sarebbe stato anche ipoteticamente messo in pericolo nel caso di specie, laddove la nomina della commissione fosse effettivamente giunta prima della redazione del verbale". In conclusione - affermano - "il verbale incriminato, mancando dei suoi requisiti di validità la firma per approvazione del contenuto non era - - assolutamente in grado di dispiegare effetti" e, quindi, non era idoneo a ledere alcun bene giuridico.
3.1.3. Col terzo lamentano la "mancata assunzione di una prova decisiva", rappresentata dall'originale del decreto di nomina della commissione - presente agli atti solo come "straccio di carta fotocopiato con apposto la dicitura: conforme all'originale" e della "prova dell'avvenuta comunicazione di - quest'ultimo ai componenti IA e ST in data 13/7/2004". Mancanze che "legittimano dubbi anche sulla reale formazione della commissione di gara".
3.1.4. Col quarto lamentano il travisamento della prova, derivante dal fatto che i giudici hanno ritenuto esistente - rectius "completo" - il verbale del 13/7/2004, laddove lo stesso non recava le firme né del presidente né dei commissari ed era, quindi, "inefficace". Le sigle in calce al verbale furono infatti apposte dai tre imputati "al momento dell'interrogatorio, su sollecitazione degli ufficiali di P.G.", per dare all'atto un crisma di ufficialità.
3.1.5. Col quinto lamentano, in relazione alla gara per l'affidamento del servizio di pulizia presso il Servizio Chimico del Dipartimento provinciale di Cosenza, "manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova in riferimento alla contraddittoria valutazione, per i capi E ed F della rubrica, delle prove", in quanto dai protocolli (in entrata) dell'Ente emerge che le lettere di invito alle ditte ET e SO, come l'offerta della SM, erano realmente giunte all'attenzione dei commissari. Fatto, questo, provato anche dalle dichiarazioni di ET e SO, i quali hanno ammesso di aver preso parte alla gara e di aver ricevuto gli inviti.
3.2. Nell'interesse di IA ME è stato proposto ricorso dagli avvocati Gaetano Rizzo e Carlo Morace con motivi in rito e in merito.
3.2.1. Col primo motivo lamentano la violazione degli artt. 415/bis, 416 e 419 cod. proc. pen. perché, deducono, dopo che la prima richiesta di rinvio a giudizio era stata dichiarata nulla dal Giudice dell'udienza preliminare in ragione della mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini al difensore, avv. Morace, il Pubblico Ministero aveva notificato nuovamente l'avviso al solo avvocato Morace e non anche all'imputato e al codifensore avv. Rizzo.
3.2.2. Col secondo lamentano in relazione al reato di cui all'art. 319/quater - la -a loro giudizio - la violazione di plurime norme di legge derivante dal fatto che ли 4 posizione di TT LO era probatoriamente collegata a quella di IA, siccome entrambi imputati del reato di turbativa d'asta (capo C della rubrica, da cui IA era stato prosciolto per prescrizione e TT assolto per non aver commesso il fatto), sicché quest'ultimo avrebbe dovuto essere esaminato come teste assistito (invece, se ne deduce, che come testimone).
3.2.3. Col terzo lamentano sempre in relazione al capo D) - la violazione di plurime norme di legge processuale e sostanziale per la ragione che la sentenza si fonda sulle sole dichiarazioni di TT LO, nonostante la contraddittorietà del racconto reso da quest'ultimo, nonostante lo stesso non abbia confermato le originarie dichiarazioni rese in fase di indagine (circa la contestualità tra la contestazione dei lavori e la richiesta di denaro) e nonostante la legittimità delle contestazioni sia stata confermata dagli altri testi esaminati: fatti che escludono sia l'abuso da parte di IA della qualità rivestita sia la soggezione - psicologica di TT, sicché il reato avrebbe dovuto qualificarsi, al massimo, come corruzione e dichiararsi prescritto.
3.2.4. Col quarto svolgono argomentazioni che attengono sia al falso di cui ai capi A) e B) sia al falso di cui al capo E). Quanto ai capi A) e B), deducono che "la prova di aver attestato il falso non può desumersi dall'apposizione della firma, che anche se postuma non può implicare la consapevolezza che le operazioni di gara non siano avvenute come da verbale", e che la falsa attestazione di essere stato presente alla riunione del 13/7/2004 "non può far si che allo stesso si attribuisca la falsificazione della firma della dott.ssa CH". Quanto al capo E), "non si comprende come l'alterazione del protocollo di entrata dell'offerta SM possa ricondursi a titolo di concorso al dott. IA, semplice componente di gara" 3.2.5. Col quinto lamentano che non sia stata riconosciuta la continuazione tra i reati di cui ai capi A) e B), chiaramente avvinti nel disegno criminoso.
3.3. Nell'interesse di SI IL hanno proposto ricorso per cassazione gli avvocati Carmine Furlano e Francesco Diacovo, i quali censurano la sentenza - in relazione al capo E) - per illogicità e contraddittorietà della motivazione. Lamentano che la Corte d'appello abbia immotivatamente escluso la credibilità dei testi ET e SO i quali avevano dichiarato di aver ricevuto l'invito di partecipazione alla gara e di aver effettuato un sopralluogo presso i locali in cui dovevano eseguirsi i lavori e di non aver tenuto conto del carattere collegiale - dell'atto, che imponeva di effettuare un distinguo tra le posizioni dei partecipanti. Se ciò avessero fatto si sarebbero resi conto che solo il Presidente aveva proceduto alla verifica di quanto dichiarato in sede di gara. 5 ш 3.4. Nell'interesse di NO TO è stato proposto ricorso dagli avvocati IO Migliano e Silvano Paolo Sardegna i quali lamentano, con unico motivo, il travisamento della prova, nonché la sua contraddittorietà e illogicità. Vi è travisamento della prova perché il Tribunale ha ritenuto acquisito al procedimento il verbale di gara del 7 giugno 2004. In realtà, di un verbale di gara datato 7/6/2004 si parla solo nel verbale delle operazioni compiute dalla Guardia di Finanza il 18/7/2008, nel quale non si fa menzione della presenza di NO alla riunione della commissione nella data sopra indicata. L'illogicità della motivazione deriva dal fatto che la Corte d'appello ha ritenuto sufficiente per pronunciare la condanna una prova (il verbale di gara del 7/6/2004) che tale non è. Infatti, aggiungono, "il verbale della Guardia di Finanza del 7/6/2004 delle ore 15,00 da atto in modo inequivocabile che la gara d'appalto, contestata dalla Procura, è atto già definitivo di aggiudicazione delle pulizie alla ditta SM S.n.c. di Reggio Calabria e non risulta presente l'odierno ricorrente". La presenza di NO risulta, invece, apparentemente, nel verbale del 7/6/2004, delle ore 15,30, ma dallo stesso si evince che "e decisioni prese in quella sede erano decisioni di una semplice presa d'atto di una aggiudicazione già decisa, realizzata e assegnata mezz'ora prima". L'illogicità delle motivazione deriva anche dal fatto che la sottoscrizione di NO sul verbale delle ore 15,30, sopra specificato, è stata presunta, ma non dimostrata, dalla Corte d'appello, posto che nessuna domanda è stata rivolta, sul punto, al perito d'ufficio, al consulente di parte o allo stesso imputato;
nonché dal fatto che NO viene contraddittoriamente descritto dal giudice di primo grado - come soggetto che "non ha avuto a che fare con i falsi" e poi condannato, mentre "il Giudice relatore descrive il NO come un impiegato precario sostanzialmente soggetto ai desiderata dei funzionari titolari”. Infine, perché la Corte d'appello "fa una ricostruzione fantasiosa sui brogli presenti nei datari, sulle ricevute delle buste, sui protocolli per l'appalto sopra menzionato con data ritenute manifestamente ritoccate", sebbene avesse riconosciuto che la gestione dell'ARPACAL era talmente caotica da non consentire la celebrazione di una gara d'appalto del valore di appena 2000 euro. CONSIDERATO IN DIRITTO Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento;
tuttavia, il reato di cui al capo d) va dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.
1. Va preliminarmente disatteso il motivo in rito di IA ME, il quale lamenta che, a seguito di un primo annullamento del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica al difensore (avv. Morace) dell'avviso di cui all'art. 6 415/bis cod. proc. pen., il successivo avviso sia stato notificato solo a quest'ultimo. Invero, l'obbligo di notificazione - all'imputato e al suo difensore dell'avviso di cui all'art. 415/bis è servente rispetto all'esercizio del diritto di difesa, perché serve ad impedire che l'esercizio dell'azione penale possa avvenire senza la preventiva discovery degli atti in possesso dell'accusa e a porre la persona sottoposta alle indagini - informata, proprio in virtù dell'avviso a lui dato, della natura e dei motivi dell'accusa - in condizione di avvalersi della vasta gamma di perfomances difensive previste dai commi tre e quattro del medesimo articolo. Ne consegue che, proprio in considerazione delle finalità perseguite dalla norma suddetta, nessun avviso è dovuto in caso di - restituzione degli atti al Pubblico Ministero per nullità della citazione - alla parte che ne sia già stata, in precedenza, destinataria, siccome legalmente informata dell'esistenza del procedimento, del contenuto dell'accusa e dell'intenzione del Pubblico Ministero di promuovere l'azione penale nei suoi confronti.
2. Procedendo all'esame del merito delle imputazioni, si rileva, sotto il profilo metodologico, che la natura dei reati per cui è intervenuta condanna e la sostanziale sovrapponibilità dei ricorsi proposti dagli imputati (a parte alcune marginali differenze, di cui si darà conto nel prosieguo) impongono una trattazione "tematica" dei ricorsi stessi.
3. Per quanto riguarda la gara d'appalto per lavori manutentivi dei locali ex PMP di Cosenza in ordine alla quale sono state elevate imputazioni a carico di ST IC e IA ME per falso ideologico in atto pubblico e per falso materiale in atto pubblico fidefacente (capi A e B) va rilevata - immediatamente la sostanziale eccentricità dei motivi di ricorso proposti da entrambi gli imputati. Vale la pena ricordare che, per questa gara, è contestato ai due di aver attestato il falso nel verbale di gara del 13/7/2004, facendo figurare la presenza alla seduta di CH IA e apponendo sul verbale la falsa firma di quest'ultima, invece assente e non firmataria.
3.1. Questi fatti, nemmeno contestati nella loto materialità, integrano sicuramente i reati ravvisati dai giudici di merito, posto che entrambi gli imputati erano pubblici ufficiali, l'attestazione contenuta nel verbale non era veritiera (CH non era presente) e la firma apposta sul verbale non è quella di CH. Rispetto a questa ricostruzione si ripete, non contestata, dai - ricorrenti non ha nessun rilievo il fatto che, allorché si tenne la riunione del - 13/7/2014, non era ancora pervenuto ai commissari (così sostengono i ricorrenti) il provvedimento di nomina della commissione, dal momento che, se quel decreto non era conosciuto dai commissari, non doveva proprio procedersi alla formazione del verbale di gara, stante la mancanza di legittimazione dei 7 verbalizzanti, e non doveva darsi presente la dott.ssa CH, pacificamente assente, né i presenti erano autorizzati ad apporre sul verbale la falsa firma di quest'ultima. Sotto detti profili non ha nessun senso invocare l'errore di fatto, posto che ai verbalizzanti si imponeva come obbligo giuridico la semplice rappresentazione della situazione effettiva, come direttamente percepita, e non quella ipotizzata;
meno che mai i due erano abilitati a vergare, sull'atto, la firma di una persona assente. La Corte d'appello non ha, quindi, operato nessuna confusione tra il falso materiale e il falso ideologico, né ha desunto l'esistenza dell'uno dall'accertamento dell'altro, ma ha solo preso atto della falsità dell'attestazione e della falsità della firma.
3.2. Il fatto che all'invito di gara rispose il solo TT LO è ugualmente indifferente in funzione della valutazione dell'errore "di fatto" invocato, nonché in funzione della valutazione della offensività della condotta (primo e secondo motivo di Buocristiano, che sfrutta l'argomento in entrambe le direzioni). L'interesse pubblico tutelato dai reato di falso (sicuramente dai reati contemplati dagli artt. 476 e 479 cod. pen.) attiene, infatti, (quantomeno) alla "genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti" (Cass., SU, n. 46982 del 25/10/2007), per l'affidamento che è in essi riposto dalla collettività, sicché rileva unicamente la rispondenza della rappresentazione alla situazione effettiva. Del tutto indifferente per giudicare della offensività del falso - è, pertanto, il - fatto che alla gara partecipasse un solo concorrente, come sono indifferenti tutte le altre condizioni e modalità di svolgimento della gara stessa. Irricevibili sono, poi, le deduzioni in ordine alla "interpretazione" del verbale di gara del 13/7/2004, posto che si tratta di compito esclusivo del giudice di merito e posto che la lettura dell'atto stesso sollecitata dal ricorrente col ricorso e - non evidenzia alcunaccompagnata dalla produzione del relativo verbale "travisamento" della prova da parte del Tribunale e della Corte d'appello (nel verbale si dice come esattamente ritenuto in sede di merito - chi sono i - componenti della commissione e quali sono i soggetti presenti all'atto). "Eccentrica" è anche la deduzione che si trattasse di atto inidoneo a produrre effetti, posto che proprio il suddetto verbale è alla base dell'aggiudicazione effettuata a favore di TT.
3.3. L'insufficienza istruttoria è causa di nullità della sentenza allorché riguardi un atto di decisiva rilevanza per la risoluzione della re-iudicanda. Nella specie, nessun argomento significativo è stato speso per provare la "decisività" in - funzione del giudizio di falsità del verbale di gara - del decreto di nomina della commissione, ovvero della prova della sua comunicazione agli imputati. Si è già detto, infatti, che se ST e IA non sapevano chi fossero i membri nominati, dovevano semplicemente astenersi dal porre in essere le attività che KE sostenuto dai sono loro contestate. Del tutto irrilevante è, pertanto, il fatto 8 -ricorrenti che il decreto in questione non compaia tra quelli prodotti dal Pubblico Ministero, il fatto che il suddetto decreto non fosse presente in originale agli atti, il fatto che non fosse stato comunicato ai commissari di gara. Tanto, senza considerare che i ricorrenti non deducono nemmeno di aver chiesto ai giudici di merito l'acquisizione del decreto suddetto, né di aver ottenuto, da essi, risposta negativa.
3.4. Assertiva e irrilevante è la censura sollevata da ST col quarto motivo di ricorso, sia perché nessuna prova è stata fornita dell'assunto (il fatto che il verbale fu firmato dagli imputati solo al momento della consegna dello stesso alla polizia giudiziaria), sia perché non è contestato che il verbale suddetto provenga dagli imputati, né è contestato che quel verbale, firmato o meno in calce, sia alla base dell'aggiudicazione pronunciata a favore di TT. Gli stessi imputati danno atto, del resto, che sul verbale figurano le loro firme, sebbene in parte diversa del documento;
il che elide ogni dubbio, se ce ne fosse bisogno, sulla sua provenienza e sulla sua rilevanza penale.
3.5. Privo di senso logico è l'unico rilievo mosso da IA alla ricostruzione operata dal giudicante (quarto motivo di ricorso): la prova della falsità è stata logicamente desunta sia dalla firma apposta sul verbale da entrambi gli imputati, sia dal contenuto del verbale, che attesta cose contrarie alle verità, come è stato più volte sottolineato. Contrariamente all'assunto del ricorrente, la "prova di aver attestato il falso" si desume proprio dall'apposizione della firma sul verbale, come si desume da tutte le altre circostanze sopra richiamate. Inoltre, l'attribuibilità a IA del falso materiale rappresenta logica conseguenza della sua partecipazione all'atto, che non poteva essere licenziato nel modo in cui è avvenuto se non con la sua partecipazione alla falsificazione, indipendentemente dal fatto che siano stati altri a vergare sull'atto la firma della dott.ssa CH. Correttamente è stato ritenuto, pertanto, il suo concorso nel reato.
4. Passando all'esame del secondo falso, attribuito a ST, SI, IA e NO (capi E ed F), emerge evidente che tutti i ricorrenti svolgono censure in fatto, sottratte alla valutazione del giudice di legittimità. La sentenza impugnata si è diffusa in una puntuale disamina delle prove acquisite, evidenziando che negli atti di gara non v'è traccia delle lettere di invito indirizzate alle ditte ET e SO, mentre nel protocollo della corrispondenza dell'ente risulta annotata solo la lettera di invito inviata alla ditta ET. Inoltre, dallo stesso protocollo emerge chiaramente che l'offerta della SM è successiva all'espletamento delle operazioni di gara. Né i giudici hanno mancato di prendere in considerazione le dichiarazioni di ET e SO, per rilevarne la sostanziale inaffidabilità, data l'inverosimiglianza delle circostanze riferite. Nella ricostruzione della Corte di merito vi è, quindi, una esaustiva e logica valutazione del 9 сим materiale probatorio, rispetto a cui le doglianze dei ricorrenti si sostanziano in una inammissibile richiesta di diversa valutazione delle prove, senza addurre specifici ed intrinseci vizi della motivazione stessa, il che le pone fuori dell'area consentita dall'art. 606 cod. proc. pen.; d'altra parte, il loro reale fondamento non potrebbe essere vagliato senza un esame diretto e completo del materiale istruttorio di cui si tratta: il che esula dai poteri del giudice di legittimità.
4.1. L'ulteriore doglianza in merito a detto reato di IA è anch'essa senza - - fondamento. All'imputato non è contestata, infatti, l'alterazione del protocollo dell'ente, ma il falso ideologico nel verbale di gara: l'alterazione del protocollo e le incongruenze tra risultanze del protocollo e contenuto del verbale di gara non costituiscono, infatti, l'oggetto della contestazione, ma un elemento della complessa indagine, che ha consentito l'accertamento del falso. Frutto di una lettura fuorviata dell'imputazione è, pertanto, la censura mossa dall'imputato a questa parte della decisione.
4.2. Ugualmente infondata è l'ulteriore doglianza di SI, con la quale si tende ad addebitare al solo presidente di commissione la falsa attestazione contenuta nel verbale. Sebbene sia esatta l'osservazione che le posizioni si presidente e commissario siano diverse e che per i reati commessi da organi collegiali debbano distinguersi le posizioni dei vari membri, dovendo indagarsi, per ognuno, quale sia stato il contributo dato al fatto di reato e quale l'atteggiamento psicologico da essi avuto, si rileva che tale indagine è stata correttamente svolta dai giudici di merito, laddove è stato evidenziato che il verbale di gara contiene attestazioni macroscopicamente rilevabili da tutti i membri della commissione (il fatto che alla gara erano state invitate nella - stessa giornata del 7/6/2004 - quattro ditte;
il fatto che si attestava l'apertura di una busta - quella della SM - certamente insussistente), sicché incensurabile è anche la deduzione fatta da entrambi i giudici di merito - che SI - partecipò coscientemente alla confezione del falso.
4.3. NO ripropone le censure formulate dinanzi al giudice d'appello e da questi disattese con motivazione ampia, congrua e logica, laddove è stato fatto rilevare che il verbale di gara del 7/6/2004, ore 15,30 è presente agli atti, perché allegato al verbale delle operazioni eseguite dalla Guardia di Finanza e prodotto in giudizio dal Pubblico Ministero;
che il verbale di gara delle ore 15,30 costituisce integrazione di quello redatto alle ore 15,00 - nella parte in cui attesta che alla gara sono state invitate le ditte SO e ET - ed ha, pertanto, il medesimo valore di quest'ultimo; che la riferibilità a NO della firma apposta sul verbale incriminato è stata accertata mediante comparazione con quella rilasciata in sede di consulenza grafologica. Infine, che l'annotazione dell'offerta SM al n. 1640 del protocollo dell'8/6/2004, conforme al timbro apposto sul plico, esclude che il ritocco sia frutto di errore materiale (pag. 7). ни 10 ш Peraltro, l'osservazione - in sé corretta - che il segretario di una commissione di gara si limita a dare atto dello svolgimento delle operazioni e delle attestazioni dei suoi membri è contrastata dal rilievo pure contenuto in sentenza che il - - falso nel verbale di gara è stato reso possibile dall'alterazione del registro di protocollo, a cui NO era principalmente addetto;
pertanto, solo la sua partecipazione o condiscendenza ha reso possibile il confezionamento del falso. Nella motivazione del giudice d'appello vi è – quindi - esaustiva e logica risposta a tutte le doglianze e deduzioni formulate dall'appellante, sicché inammissibile - perché rivolto a contestare, senza pertinenti argomenti, i dati di fatto posti dal giudicante a fondamento della decisione - è il ricorso da lui proposto.
5. Le doglianze in punto di pena, formulate dal solo ST, sono infondate, giacché non corrisponde a verità che sia stato applicato, per lui, il cumulo materiale delle pene. La lettura della sentenza di primo grado (pag. 11) rende palese che i tre reati a lui addebitati sono stati ritenuti in continuazione e che per essi è stato disposto - sulla pena base - un contenuto aumento di pena (mesi tre di reclusione) per ciascun reato. Smentita per tabulas è, pertanto, l'affermazione che non sia stata riconosciuta la continuazione tra i reati di cui ai capi A) e B).
6. Quanto, infine, al reato di cui all'art. 319/quater, addebitato a IA ME, ne va rilevata l'intervenuta prescrizione ad agosto del 2015, pur considerato il periodo di sospensione di mesi dieci intervenuto nella fase di merito. Le considerazioni svolte dal Tribunale e dalla Carte d'appello in ordine a detto reato e la condanna pronunciata in entrambi i gradi di giudizio escludono l'esistenza di una ipotesi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., per cui ne va dichiarata l'estinzione. Di conseguenza, gli atti vanno trasmessi al giudice a quo per la rideterminazione della pena.
7. In definitiva, la sentenza va annullata in relazione al capo D) per intervenuta prescrizione del reato;
va rigettato nel resto, siccome infondato, il ricorso di IA ME. I ricorsi di ST, SI e NO vanno invece dichiarati inammissibili, sicché gli stessi vanno condannati al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo quantificare in euro mille ciascuno. IA e ST vanno anche condannati alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile, che si liquidano in dispositivo. 11
P.Q.M.
- Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IA ME limitatamente al reato di cui al capo D), per essere lo stesso estinto per prescrizione e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di AT per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto il ricorso di detto imputato. Dichiara inammissibili i ricorsi di ST IC, NO TO e SI IL TO IO che condanna, singolarmente, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende, nonché, i soli IA e ST, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in complessivi euro, 1.500, oltre accessori come per legge. Così deciso il 10/5/2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente (TO Settembre)し (Maria Vessichelli) DEPOSITATA IN CANCELLERIA add 27 LUG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmila Lor 24 wn 12