Sentenza 27 ottobre 2017
Massime • 1
Integra il delitto di attentato contro i diritti politici del cittadino, previsto dall'art. 294 cod. pen., la condotta di chi, con violenza, minaccia o inganno, determini una persona eletta ad una carica pubblica a dimettersi, giacché detta condotta impedisce il concreto esercizio, da parte della medesima, del diritto elettorale passivo, che non si esaurisce nella mera partecipazione del cittadino all'elezione, ma si estende altresì al mantenimento della carica da parte di chi è risultato vincitore.
Commentari • 2
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Dopo 135 anni di onorato servizio nei codici Zanardelli e Rocco – tralasciando la legislazione pre-unitaria – l'abuso di ufficio, previsto dall'art. 323 del codice penale, non è più reato. La legge 9 agosto 2024, numero 114, lo ha abrogato. Il reato non esiste più, cancellato dalla Storia giudiziaria con un colpo di spugna, e le condanne inflitte cadranno nel nulla. Alla base, il convincimento del Ministro della giustizia Nordio che: “L'abuso d'ufficio era ed è ancora un reato così evanescente che complica soltanto le cose senza aiutare minimamente, anzi ostruendo le indagini perché intasano le procure della Repubblica di fascicoli inutili disperdendo le energie verso reati che invece …
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L'elemento oggettivo del reato di attentato contro i delitti politici del cittadino, previsto dall'art. 294 cod. pen., consiste, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in una condotta connotata da violenza, minaccia o inganno che si traduce nell'impedimento all'esercizio dei diritti politici, in senso stretto, correlati al diritto di elettorato attivo e passivo e non di qualsiasi manifestazione del pensiero che possa riguardare scelte politiche, il cui impedimento integra gli estremi della fattispecie generica e sussidiaria del reato di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen. Il diritto politico deve essere inteso quello del cittadino di partecipare, attraverso la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2017, n. 20755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20755 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2017 |
Testo completo
20755-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 27/10/2017 -Presidente- Sent. n. sez.1133/2017 MARIASTEFANIA DI TOMASSI FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE VINCENZO SIANI N.29415/2016 PALMA TALERICO N. 1 RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente JENTENZA sul ricorso proposto da: MU OG nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 03/12/2014 della CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso peel seguente SENSO: Il PG conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione ai fini penali e per il rigetto nel resto. Udita il difensore L'Avv. Antonio Avino Murgia difensore della parte civile costituita MU di DO deposita in udienza conclusioni, nota spese e verbale di deliberazione della Giunta e insiste per il rigetto del ricorso con conseguente condanna al pagamento delle ulteriori spese sostenute nel presente grado di giudizio. L'Avv. Francesco Trudu conclude per l'accoglimento del ricorso e in subordine per l'applicazione dell' art. 610 c.p. con dichiarazione di prescrizione di tutti i reati e di rinviare alla Corte di AppeLL in sede civile per le statuizioni civili. L' Avv. Mauro Podda conclude per l'accoglimento del ricorso. A questo punto alle ore 14.45 l'udienza pubblica viene sospesa per essere ripresa alle ore 15.35. 2 RITENUTO IN FATTO -26 aprile1. Con la sentenza in epigrafe, resa in data 3 dicembre 2014 2016, la Corte di appeLL di Cagliari ha parzialmente riformato quella emessa dal Tribunale di Cagliari in data 14 marzo - 16 settembre 2013 che aveva giudicato RO US. Costui era stato imputato, con altri: del delitto di cui all'art. 294 cod. pen., per avere, quale vice-sindaco del MU di DO, impedito al Sindaco di quel MU, RI MA, l'esercizio della carica elettiva e comunque per averla costretta a rassegnare le dimissioni il 4 aprile 2007 (capo A); - del delitto di cui agli artt. 56-629 cod. pen. per avere tentato di estorcere alla MA il rinnovo della concessione per lo sfruttamento della cava comunale di sabbia all'impresa di Paolo TT, fino al febbraio 2007 (capo B); del delitto di cui agli artt. 81-367 cod. pen. per avere simulato reati ai suoi danni, con false denunzie, il 27 aprile 2006, il 29 maggio 2006 e il 29 ottobre 2006 (capo C), del delitto di cui all'art. 595 cod. pen., per avere diffamato AV IS, OT BO e AR EI, in data 16 febbraio 2007 (capo D); - della contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen., per avere concorso a recare molestia telefonica ai componenti della famiglia della MA, in data 9 febbraio 2007 (capo E).
1.1. Il Tribunale aveva dichiarato il US responsabile dei primi tre reati, unificati in continuazione e, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione, mentre aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato sub D) per tardività della querela e in ordine al reato sub E), per essersi il reato estinto per prescrizione. Inoltre il US era stato condannato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili RI MA e MU di DO con la liquidazione, a tale titolo, dell'importo di euro 25.000,00 per ciascuna parte civile.
1.2. La Corte di appeLL accogliendo parzialmente l'impugnazione del US, i cui motivi avevano dedotto l'erronea valutazione delle risultanze processuali con riguardo a ciascuno dei reati per cui si era avuta condanna, prospettati come insussistenti in corrispondente parziale riforma della sentenza - di primo grado lo ha assolto dalla tentata estorsione sub B), per insussistenza del fatto, ed ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine ai fatti di simulazione di reato sub C) commessi in data 27 aprile 2006 e in data 29 maggio 2006, così scissa la relativa imputazione, essendosi tali reati estinti per 3 sopravvenuta prescrizione, riducendo la pena a lui inflitta a quella di anni due, mesi due di reclusione e condannandolo alla rifusione delle spese in favore delle parti civili RI MA e MU di DO.
1.3. Per quanto ancora d'interesse in questa sede, le condotte addebitate al US consistevano: - quanto al reato di cui all'art. 294, contestato al capo A), nell'avere, quale Vicesindaco del MU di DO, in concorso con OR SO, UI IN e TA GG, impedito alla MA, Sindaco deLL stesso MU, mediante minacce, l'esercizio di tale carica elettiva, comunque determinandola a esercitarlo in modo difforme dalla sua volontà fino a costringerla a rassegnare le dimissioni in data 4 aprile 2007, in particolare facendole rinvenire presso il di lei domicilio, in più occasioni, dei proiettili di arma da fuoco, simulando nel contempo l'invio da parte di ignoti di analoghe munizioni presso il suo domicilio, diffondendo in quel MU e facendo pervenire alla MA, a terzi e, fittiziamente, anche a se stesso scritti anonimi contenenti affermazioni minacciose e diffamatorie nei confronti del Sindaco e della Giunta, controllando i movimenti della stessa MA all'interno di quel centro abitato e facendo pervenire una telefonata intimidatoria anonima sempre alla MA;
- quanto al reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., sub B), nell'avere compiuto, quale Vicesindaco, atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere, mediante le minacce sopra richiamate e forti pressioni, la MA, all'epoca Sindaco, ad adoperarsi, contro la sua volontà, per il rinnovo da parte dell'Amministrazione da lei guidata della concessione per lo sfruttamento della casa di sabbia comunale all'impresa di Paolo TT, al fine di procurare a quest'ultimo un ingiusto profitto, non riuscendovi per cause indipendenti dalla propria volontà; - quanto al reato di cui agli artt. 81 e 367 cod. pen., di cui al capo C), nell'aver compiuto in tre diverse circostanze temporali altrettante simulazioni di reato sporgendo denunzie presso la locale Stazione dei Carabinieri aLL scopo di far aprire procedimenti penali contro ignoti, in particolare denunciando falsamente in data 26 aprile 2006 di avere ricevuto il 19 aprile deLL stesso anno una telefonata anonima dal contenuto minaccioso e di avere subito il danneggiamento di due pneumatici della sua autovettura, poi denunciando falsamente in data 29 maggio 2006 di aver rinvenuto il giorno precedente sulla sua automobile una bustina contenente un proiettile da caccia calibro 12 ed infine falsamente denunciando il 19 ottobre 2006 di avere trovato il giorno precedente presso la sua abitazione una busta contenente un proiettile per pistola calibro 7,65. 1.4. La prova della responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo A), a cui ha contribuito anche la dimostrazione della materiale realizzazione delle 4 ulteriori condotte oggetto di contestazione, pur non oggetto di condanna per ragioni di diritto (in ordine al reato di cui al capo B) e di decorso del tempo (in ordine ai primi due episodi del reato continuato sub C), si è fondata, secondo la concorde (sotto questo profilo) valutazione dei giudici di merito: innanzi tutto, sulla testimonianza di RI MA, ritenuta intrinsecamente credibile e coerente, oltre che estrinsecamente corroborata da altri elementi, e considerata l'asse portante del compendio probatorio: la persona offesa ha, per i giudici di merito, fornito un resoconto chiaro e genuino dell'intera vicenda che l'ha vista costretta a concludere in modo repentino il mandato sindacale con le dimissioni, vicenda che ha visto nella reiterata minaccia fatta pervenire alla MA mediante il recapito di proiettili, nella creazione di un clima di diffusa intimidazione attraverso le false denunzie, nonché nella propalazione di notizie diffamatorie, mediante la lettera anonima, nella telefonata anonima la perpetrazione da parte dell'imputato di una serie coordinata di attività volte a mettere in crisi la MA aLL scopo, alfine raggiunto, si farla dimettere dalla carica di Sindaco;
sulle intercettazioni telefoniche, esclusa quella del 29 ottobre 2000, acquisita da altro procedimento in violazione dell'art. 270 cod. proc. pen.; sugli altri apporti dichiarativi, fra cui queLL di UI IN e queLL del M.LL FA, con il conseguente ingresso nel quadro valutativo dell'esito delle indagini di polizia giudiziaria, che hanno condotto alla specifica ricognizione delle attività organizzate dal US, ivi incluse le false denunzie ed il fittizio ricevimento da parte sua di proiettili ed altri messaggi dal contenuto minatorio, ricognizione che, combinata agli elementi diacronicamente descritti dalla MA, ha condotto i giudici di merito e, conclusivamente, la Corte territoriale a ritenere assodata l'ascrivibilità all'imputato della complessiva condotta minatoria in danno della MA. Queste prove, secondo la Corte territoriale, hanno formato un quadro del tutto idoneo a dimostrare la responsabilità penale del US in ordine al delitto di attentato ai diritti politici della MA ex art. 294 cod. pen., in quanto la decisione della MA di dimettersi alfine assunta dopo avere appreso dai - Carabinieri dell'esistenza di un procedimento penale a carico deLL stesso US era stata la conseguenza diretta delle pressioni operate dall'imputato: la - MA, pervenuta al liveLL di non sopportabilità delle progressiva intimidazioni patite, aveva spiegato che la sua decisione anche sul piano politico era stata diretta a far sì che il MU avesse degli amministratori non condizionati. Circa le simulazioni di reato ex art. 367 cod. pen., secondo il computo dei giudici di appeLL, i primi due fatti erano comunque caduti in prescrizione e non sussisteva affatto la prova evidente dell'innocenza dell'imputato. Restava la 5 responsabilità penale per il terzo episodio, queLL - relativo alla denuncia del 19 ottobre 2016 di aver trovato il 18 ottobre 2016 una busta contenente un - proiettile cal. 7,65 presso la sua abitazione: la falsità della stessa si era chiaramente desunta dalla testimonianza di UI IN, combinata con quella dell'operante FA. Viceversa, per la Corte di appeLL, impregiudicata l'effettività dei rapporti personali molto buoni ed anche di natura clientelare fra il US e il TT, non era emersa prova sufficiente che gli atti prospettati come diretti a far conseguire la proroga della concessione all'impresa del TT fossero idonei alla scopo, così come non era certa la prefigurata ingiustizia del profitto derivante al TT dall'eventuale proroga e nemmeno che la proroga fosse contra legem, con conseguente esclusione della sussistenza della tentata estorsione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore del US chiedendone l'annullamento ed affidando l'impugnazione a sette motivi.
2.1 Con il primo motivo si prospettano violazione dell'art. 431 e dell'art 270 cod. proc. pen., in ordine all'omessa utilizzazione della conversazione del 29 ottobre 2000 tra il US e la MA captata in altro processo, prodotta all'udienza preliminare di questo procedimento ed entrata legittimamente nel fascicolo del dibattimento con l'accordo delle parti in sede di formazione del fascicolo stesso. La Corte territoriale aveva considerato corretta l'espunzione della conversazione da parte del Tribunale, perché disposta in diverso procedimento ed acquisita al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 270 cod. proc. pen.: aveva omesso, però, di considerare che l'atto era stato acquisito con il consenso delle parti, al momento della formazione del fascicolo del dibattimento. Né era stata fornita alcuna motivazione rispetto al dedotto carattere decisivo di quella prova per escludere il delitto di cui all'art. 294 cod. pen. Pertanto, considerata la legittima acquisizione della captazione, avrebbe dovuto stabilirsi per essa l'utilizzabilità ex art. 511 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in riferimento al riscontro dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 294 cod. pen., con conseguente vizio di motivazione. L'affermazione conclusiva secondo cui era evidente che la decisione delle dimissioni da parte della MA era intervenuta a seguito dell'avere ella appreso dell'esistenza di un procedimento penale a carico del US e per conseguenza diretta delle sue pressioni illecite era il risultato di una motivazione carente e priva di logica argomentativa. Nessuna considerazione risultava svolta circa la 6 personalità forte e decisa della MA, tale da affermare la propria soggettività anche nei confronti del US;
e, d'altro canto, la stessa testimone aveva affermato che RO US le aveva lasciato molto spazio e che le scelte amministrative erano collegiali. Né le diversità di opinioni su specifici temi, quale queLL della coltivazione delle cave, poteva essere configurarsi quale intromissione nell'esercizio della funzione pubblica altrui. Anche l'intervento dell'imputato nella vicenda dell'impresa TT non aveva avuto alcunché di illecito, avendo il US, anzi, insistito affinché l'imprenditore suddetto cedesse una parte del territorio in favore di altra ditta, la Meloni, come aveva precisato il teste Fiore, avendo d'altra parte il concessionario TT il diritto potestativo alla proroga contrattuale. Anche la deposizione dell'avv. Uras aveva confermato la liceità del comportamento del US nella vicenda, essendo stato l'avvocato del MU a proporre la scelta di transigere la vertenza con il TT, nel perseguimento del pubblico interesse. Peraltro l'assoluzione pronunziata dal giudice di appeLL con riferimento alla tentata estorsione finiva per confermare questo assunto. Il testimoniale escusso ed il documento rilasciato dall'Ing. TR avevano dimostrato, ancora, l'assenza di interferenze del US nella vicenda della ditta Zedda, rispetto alla quale si era avuta una normale e chiara discussione politica. Infine era stata la stessa MA a spiegare che si era dimessa per una sua scelta, in quanto sapeva che il US sarebbe rimasto consigliere e voleva che il paese avesse degli amministratori: senza che però si intravedesse una qualsiasi costrizione dell'imputato al riguardo, né alcuna violazione del diritto politico della stessa MA, la cui conduzione amministrativa non era stata soggetta a pressioni di sorta. Inattendibile si era rivelato anche il maresciaLL FA, la cui testimonianza era risultata ispirata a tesi preconcetta, come dimostravano le inesattezze riferite in ordine alla denuncia dell'arma da parte di SA US, figlio dell'imputato. Le stesse dichiarazioni del coimputato IN erano da disattendere, in quanto volte ad alleggerire la sua posizione. Pertanto, gli elementi valutati non costituivano affatto un quadro indiziario idoneo a sorreggere l'accusa inerente al delitto di cui all'art. 294 cod. pen., tenuto conto che nel dialogo politico le espressioni ed i toni usati potevano essere anche accesi, senza per questo potersi definire minacce o intimidazioni.
2.3. Con il terzo motivo è prospettata ancora violazione di legge nell'applicazione dell'art. 294 cod. pen. La norma non era riferita, quanto all'oggetto dell'attentato, anche ai diritti funzionali, quale era queLL all'esercizio del mandato sindacale, e non era 7 legittimo all'interprete forzare il carattere tassativo della disposizione ampliando l'individuazione del suo oggetto. In tal senso non poteva, in ogni caso, ritenersi violato l'art. 294 cod. pen. D'altro canto, anche a voler far rientrare il mantenimento della carica sindacale nell'ambito del diritto politico, avrebbe dovuto verificarsi la sussistenza del dolo sul corrispondente fatto costitutivo ed anche ammettersi l'errore sulla norma extrapenale, ex art. 47 cod. pen.
2.4. Con il quarto motivo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al reato di cui all'art. 367 cod. pen. contestato sub C). La Corte territoriale aveva, sul punto, trascurato le questioni relative all'inattendibilità del IN e del FA, in relazione alle quali aveva reso una motivazione del tutto carente. Il tutto era basato su una ricostruzione a posteriori, senza che alcun rilievo a carico del US fosse stato mosso al momento delle perquisizioni e della presentazione della denuncia. Contrariamente a quanto affermato in sentenza, invero, era risultato che il US aveva effettivamente ricevuto la telefonata denunciata così come si era realmente avuto il danneggiamento della sua autovettura. Del pari, era risultato chiarito il rapporto del US con il coimputato SO, in favore del quale egli era intervenuto per tutelarlo dal punto di vista lavorativo.
2.5. Con il quinto motivo sono lamentate violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'entità della pena applicata, la motivazione fornita al riguardo essendo stata del tutto carente ed in ogni caso non osservante dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., mentre nemmeno l'assoluzione dell'imputato dalla tentata estorsione aveva indotto la Corte di merito a trarre le doverose conseguenze in tema di quantificazione della pena.
2.6. Con il sesto motivo si deducono violazione dell'art. 185 cod. pen. e vizio di motivazione in tema di risarcimento e liquidazione dei danni. L'entità del danno riconosciuto a ciascuna parte civile era priva di fondamento, in quanto nessuno aveva dimostrato effettivamente quale fosse stato il pregiudizio patito da ciascuna di esse. Né risultava alcuna motivazione in merito. Il richiamo alla gravità del reato era del tutto insufficiente. La MA, pur essendosi costituita parte civile, non aveva allegato e dimostrato pregiudizio alcuno. Inoltre, pur avendo il primo giudice fatto riferimento alla dichiarazione di penale responsabilità del US con riguardo i reati sub A) e B) tenendone conto ai fini della liquidazione del danno, senza comunque indicare i criteri seguiti, la Corte di appeLL aveva assolto l'imputato dal reato di tentata estorsione sub B), ma non aveva rivisitato in alcun modo il danno risarcibile.
2.7. All'attualità, comunque, tutti i reati per cui si era registrata condanna erano da ritenersi prescritti, con tutte le conseguenze di legge. 8 3. A seguito di opinamento espresso sul punto dal Collegio all'udienza del 20 luglio 2017, la difesa del ricorrente ha depositato memoria dell'11 ottobre 2017 con cui ha evidenziato i profili giuridici per i quali nella fattispecie mancava il riscontro dell'evenienza sia degli elementi di natura oggettiva e soggettiva del delitto di cui all'art. 294 cod. pen, sia di quelli relativi al delitto di violenza privata aggravata dalla qualità delle persona offesa, fattispecie oggetto della sollecitazione giudiziale, ribadendo che il corretto scrutinio delle prove acquisite, ivi inclusa l'intercettazione illegittimamente pretermessa, dimostrava l'evidente erroneità della valutazione compiuta dai giudici di merito, salva restando, in subordine, la riqualificazione del fatto nei sensi sopra prefigurati.
4. Soltanto la parte civile MU di DO ha partecipato al giudizio di cassazione concludendo, anche per iscritto, per rigetto dell'impugnazione con il favore delle ulteriori spese.
5. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di estinzione dei residui reati per prescrizione ed il corrispondente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rigetto del ricorso ai restanti effetti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'analisi dell'impugnazione conduce al parziale accoglimento della stessa, con particolare riguardo al settimo motivo, con corrispondente annullamento della sentenza senza rinvio per la parte relativa agli effetti penali di essa. Il ricorso proposto dal US non può ritenersi inammissibile, per manifesta infondatezza od altre ragioni, con riferimento ai motivi attinenti all'evenienza ed alla qualificazione giuridica del fatto sub A), in relazione al quale anche la Corte, con ordinanza del 20 luglio 2017, ha sollecitato le parti ad esprimersi in ordine all'eventuale sussumibilità della corrispondente fattispecie sotto il modeLL giuridico previsto da diversa norma incriminatrice, e con riferimento alle critiche relative alla sufficienza ed alla logicità della motivazione relativa all'analisi delle prove dimostrative del fatto sub C). Tanto rileva perché, non vertendosi in tema di impugnazione in toto inammissibile per ciascuno dei residui reati oggetto di verifica e, dunque, essendosi formato un valido rapporto di impugnazione, non è precluso il potere- dovere di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., nella specie la prescrizione dei residui reati maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., 9 Rv. 217266; Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, AieLL, Rv. 268966).
2. Il computo dei termini prescrizionali va svolto come segue.
2.1. Muovendo anzitutto dal fatto ancora in imputazione di cui all'art. 367 cod. pen. ed operando la verifica del tempo trascorso dall'epoca della commissione deLL stesso, si rileva che il commesso reato risale al 19 ottobre 2006. Il termine di prescrizione, ex artt. 157 e ss. cod. pen., considerata la cornice edittale, è di anni sei, con riferimento a queLL ordinario, e di anni sette, mesi sei, con riferimento a queLL massimo. Quest'ultimo si sarebbe ordinariamente consunto il 19 aprile 2014. Vanno tuttavia computate le sospensioni del termine determinate all'udienza del 16 febbraio fino al 28 febbraio 2011 e, poi, dal 25 giugno 2012 al 14 marzo 2012, per più differimenti consecutivi determinati da esigenze difensive, per un lasso complessivo di mesi otto e giorni ventinove (come da rilevazioni svolte, in modo inoppugnato, dalla Corte di appeLL a pag. 41 della sua sentenza). Pertanto, la fattispecie ha visto maturare il termine massimo di prescrizione alla data del 17 gennaio 2015. 2.2. In ordine al reato di cui all'art. 294 cod. pen. sub A), ferma la qualificazione del fatto per le ragioni che si esporranno nel prosieguo, il tempo del commesso reato va fissato al 4 aprile 2007. Il termine di prescrizione, ex artt. 157 e ss. cod. pen., considerata la cornice edittale, è di anni sei, con riferimento a queLL ordinario, e di anni sette, mesi sei, con riferimento a queLL massimo. Quest'ultimo si sarebbe ordinariamente consunto il 4 ottobre 2014. Vanno però computate anche stavolta le già ricordate sospensioni del termine, per complessivi mesi otto e giorni ventinove, sicché questa fattispecie ha visto maturare il termine massimo di prescrizione alla data del 3 luglio 2015. 2.3. Di conseguenza, entrambi i reati suddetti si sono, alla data della presente decisione, estinti per prescrizione. La declaratoria di estinzione dei reati deve, aLLra, essere adottata in questa sede, posto che: la difesa dell'imputato ha sollecitato espressamente tale pronunzia, non segnalando (anzi, così implicitamente escludendo) l'eventuale sussistenza della formalizzazione della volontà di rinunciare alla causa estintiva da parte dell'assistito; il ricorso per ciascuno dei reati cumulativamente ascritti al US non può considerarsi inammissibile;
non sussistono (come risulterà chiaro daLL scrutinio degli ulteriori motivi) le condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per questa parte. 10 2.4. Peraltro, vertendosi in giudizio di impugnazione, la declaratoria di estinzione del reato, essendosi avuta da parte della pronuncia impugnata condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore delle due indicate parti civili, permane, ai sensi del'art. 578 cod. proc. pen., il potere-dovere della Corte di accertare la sussistenza del fatto e la responsabilità dell'imputato ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili, non essendo sufficiente, aLL scopo deLL scrutinio delle doglianze che si riflettono sulla condanna al risarcimento del danno, dare atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
3. Ripercorrendo al precisato fine il catalogo delle doglianze articolate dal US e premesso che la Corte territoriale ha individuato le prove ritenute determinanti per l'accertamento dei fatti nella testimonianza dl RI MA, considerata corroborata dalle intercettazioni telefoniche, esclusa quella del 29 ottobre 2000, e nelle altre testimonianze, ivi inclusa quella del M.LL FA, va esaminata la questione processuale sollevata dal ricorrente con il primo motivo, avente ad oggetto la censurata inutilizzabilità della captazione 29 ottobre 2000, siccome acquisita da altro procedimento in violazione del limite fissato dall'art. 270 cod. proc. pen. La decisione assunta dai giudici di appeLL sul punto, in via confermativa di quanto aveva stabilito il Tribunale, non si profila censurabile. Fuori questione essendo che l'intercettazione avvenuta tra il US e la MA è stata captata in relazione ad altro procedimento, i giudici di merito hanno rilevato che l'art. 270 cod. proc. pen. fissa il principio secondo cui i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le captazioni sono state disposte, con l'eccezione dell'ipotesi in cui essi risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza: sicché l'intercettazione in parola, acquisita in altro procedimento, non poteva essere utilizzata in questa sede già per il solo fatto che il reato per il quale si procedeva (art. 294 cod. pen.) consentiva il solo arresto facoltativo in flagranza (la verifica avrebbe avuto lo stesso esito ove l'imputazione si fosse diretta verso l'alternativa configurazione del fatto ai sensi dell'art. 610 cod. pen.). Decidendo nel senso indicato, dunque, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l'inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 270 cod. proc. pen., in relazione all'alterità del procedimento, è da ritenersi di natura definita patologica, siccome inerente ad atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento (Sez. 5, n. 542 del 11 15/11/2016, dep. 2017, Mantella, Rv. 269020; sulla configurazione della inutilizzabilità patologica in generale Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246). Il ricorrente ha prospettato l'utilizzabilità della conversazione ritenendo - il relativo atto acquisito con il consenso, siccome inserito fra quelli indicati nella formazione del fascicolo per il dibattimento. Sennonché va obiettato che la mera allegazione di un atto o di un documento al fascicolo previsto dall'art. 431 cod. proc. pen. assolve ad una funzione soltanto strumentale rispetto alla formazione della prova e non equivale all'acquisizione del contenuto dell'atto o del documento medesimo, in quanto è al momento in cui il giudice ne dispone la lettura oppure manifesta in altro modo - la determinazione di avvalersene che deve farsi riferimento per verificare la correttezza o meno dell'inserzione dell'atto nel fascicolo per il dibattimento e per la concreta attuazione del principio della formazione della prova al dibattimento nel contraddittorio delle parti. D'altro canto, la sanzione processuale dell'inutilizzabilità non rientra tra le questioni lasciate nella disponibilità esclusiva delle parti, essendo sempre rilevabile d'ufficio (Sez. n. 32530 del 06/05/2010, H., Rv. 248220). Pertanto, i giudici di primo grado e, poi, quelli di appeLL hanno escluso in modo giuridicamente ineccepibile quella prova dal novero delle prove utilizzabili.
4. In ordine al secondo motivo, con cui la sentenza impugnata viene criticata per la contraddittoria e carente valutazione del quadro probatorio posto dai giudici di merito alla base dell'accertamento della responsabilità del US per il reato, di cui al capo A), di attentato contro i diritti politici del cittadino, nella persona della MA, è da rilevare che la Corte territoriale ha considerato le prove costituite dalla testimonianza di RI MA, dal contributo dichiarativo del IN, dall'esito degli accertamenti di polizia giudiziaria, corroborati dalle intercettazioni telefoniche (esclusa, come si è visto, quella del 29 ottobre 2000), tali da formare una piattaforma del tutto idonea a dimostrare la responsabilità penale dell'imputato. La Corte di appeLL ha fissato gli snodi essenziali della vicenda vissuta dalla MA nella sua breve esperienza di Sindaco di DO, che si era dipanata dalla prima seduta del Consiglio comunale del 21 maggio 2005, dopo le elezioni del 10 maggio 2005, fino alle dimissioni del 4 aprile 2007: convinta daLL stesso US, compagno di schieramento e vecchio amico di famiglia, a candidarsi nel suo schieramento, di cui l'imputato era stato leader di prima grandezza, per essere stato eletto sindaco nelle due consiliature antecedenti (e quindi, ostandovi la disciplina vigente, impossibilitato ad ascendere per la terza volta consecutiva 12 al seggio sindacale), la MA era stata eletta sindaco ed il US, quale consigliere comunale, era stato designato vicesindaco, nel rispetto dell'accordo elettorale stabilito. Intanto il US era stato eletto consigliere provinciale. Infatti, a meno di due anni dall'inizio del mandato, a cagione dell'azione orchestrata dal US - che aveva organizzato progressivamente atti intimidatori pesanti ai danni della MA, combinati a lettere e telefonate anonime tese ad isolare sempre più la donna, nonché aveva denunciato in modo falso di aver subito un danneggiamento, al fine di rendere più credibili e non a lui ascrivibili gli atti intimidatori che venivano messi in essere in modo anonimo contro il Sindaco (salvo poi a lasciarsi andare in pubbliche riunioni ad altre pesanti intimidazioni), onde pervenire aLL scopo di farla dimettere, per poter nuovamente ripresentarsi quale candidato Sindaco di DO ed essere, dopo l'interregno, nuovamente eletto e, così, continuare a coltivare la commistione fra interessi pubblici e privati che il corredo intercettivo aveva fatto emergere - la MA il 4 aprile 2007 aveva rassegnato le dimissioni irrevocabili dalla carica sindacale. Ella si era risolta a tale scelta una volta appreso che a carico del US era stato iniziato procedimento penale, sostanzialmente ritenendo di essere stata oramai posta dall'imputato, in forza dell'attuazione del disegno da lui organizzato, nelle condizioni di non potere svolgere la funzione per la quale era stata eletta. Le critiche mosse dal ricorrente non forniscono ragioni persuasive per porre in crisi la motivata valutazione compiuta dai giudici di merito che hanno ritenuto la ricostruzione dei vari passaggi esposti dalla MA inerenti alle varie intimidazioni, alla loro portata, ai relativi effetti e, conclusivamente, alla loro provenienza frutto di dichiarazioni dettagliate, coerenti e del tutto credibili, non - soltanto sotto il profilo intrinseco, ma anche sotto queLL estrinseco, siccome sono risultate supportate da numerose altre prove che hanno confermato anche i dettagli della sua narrazione. I giudici di appeLL hanno sottolineato che le altre prove orali e le intercettazioni (quale quella costituita dalla telefonata tra il US ed il SO) hanno fornito un quadro esauriente del coinvolgimento dell'imputato nelle intimidazioni messe in essere in danno della MA, corroborate dalla condotta del US che risulta aver simulato atti intimidatori nei suoi confronti in contestuale corrispondenza con quelli patiti effettivamente dalla MA, per rendere ancora più credibili quelli effettivamente destinati alla persona offesa. Nel considerare il complesso di elementi valutato dalla sentenza impugnata, non si scorgono ragioni concrete per ritenere iLLgica o contraddittoria la valutazione della prova costituita dalle dichiarazioni del coimputato UI IN, circa la versione fornitagli in ordine alla conoscenza da parte dell'imputato del 13 calibro del proiettile contenuto della busta mostratagli dal US e, soprattutto, della giustificazione fornita dal US circa tale sua conoscenza, ossia di aver visionato il contenuto della busta con il M.LL FA: versione in sé inverosimile e poi smentita dal sottufficiale, il quale aveva confermato al IN che mai avrebbe potuto restituire un corpo di reato. La posizione assunta dal M.LL FA è risultata, a sua volta, confermata, oltre che dalla ordinaria affidabilità da annettere alle dichiarazioni del pubblico ufficiale operante, dal rilievo dei giudici di merito secondo cui dalla denuncia acquisita agli atti del giudizio era risultato che il M.LL FA aveva appreso del rinvenimento del proiettile alle ore 07:30 del mattino, ossia dopo che il US aveva già parlato con IN. Da tale rigorosa verifica e dalle restanti considerazioni svolte dalla sentenza impugnata si trae il corollario che le dichiarazioni del IN e vieppiù quelle del FA, che ha riferito un quadro significativo e coerente degli indicativi risultati delle indagini compiute, sono state apprezzate in modo congruo e senza cadute logiche dalla sentenza impugnata. Né integra un rilevante elemento di contraddizione nel tessuto della motivazione della sentenza di appeLL il fatto che la Corte di merito abbia ritenuto giuridicamente insussistente la tentata estorsione (rubricata sub B) relativa all'attività finalizzata dal US a far ottenere al TT la proroga della concessione per lo sfruttamento della cava di sabbia comunale: il fatto che non siano stati ritenuti adeguatamente configurati l'idoneità dei relativi atti e nemmeno, nella situazione giuridica derivante dalla concessione in atto, l'ingiustizia dell'obiettivo costituito dalla proroga stessa non ha impedito alla Corte territoriale di ribadire la mutata, rispetto al passato, qualità dei rapporti fra il US e quell'imprenditore, rapporti confidenziali in base ai quali l'imputato aveva assicurato al TT il suo sostegno amministrativo supportando le sue posizioni e frenando le iniziative degli altri amministratori contrarie agli interessi del medesimo imprenditore. In siffatta situazione, è restato anche sotto questo profilo intatto lo sfondo fattuale nel quale si è inscritta la condotta antigiuridica ascritta al US sub B). Del pari la progressione intimidatoria che ha costretto il Sindaco alle dimissioni è stata analizzata anche tenendo conto della personalità della MA ed ha considerato, reputandoli ormai relegati nell'ambito delle esperienze definite, i pregressi rapporti personali fra imputato e persona offesa. In definitiva, la valutazione delle prove analizzate ha condotto la Corte di appeLL a ribadire, con ragionamento immune da vizi logici, la conclusione per cui la decisione della MA di dimettersi, infine assunta dopo avere appreso dai Carabinieri dell'esistenza di un procedimento penale a carico deLL stesso US, 14 era stata la conseguenza diretta delle pressioni orchestrate ed operate dall'imputato: la situazione determinata dal US ne aveva condizionato il comportamento in modo determinante fino al punto che ella, ritenendosi relegata in una situazione che le impediva di esercitare in modo libero ed effettivo il mandato sindacale, aveva ritenuto ineludibile la sua decisione, dando atto che ne aveva colto la necessità anche sul piano politico, siccome la sua uscita di scena avrebbe potuto far sì che il MU potesse avere degli amministratori non condizionati. Pertanto, espunta dalla complessiva doglianza quella parte di essa che sollecita inammissibile interpretazioni alternative del fatto, nessuna delle critiche mosse sotto il profilo della valutazione della prova con il secondo motivo si dimostra fondata.
5. Le considerazioni svolte valgono a far ritenere infondato anche il quarto motivo, relativo alla contestazione inerente alla condanna per simulazione di reato sub C), quanto al residuo episodio del 19 ottobre 2006. I giudici di appeLL, dopo aver rilevato che i primi due fatti contestati ex art. 367 cod. pen. erano comunque caduti in prescrizione, hanno mantenuto ferma la responsabilità penale per il terzo episodio, queLL relativo alla denuncia del 19 - ottobre 2016 di aver trovato il 18 ottobre 2016 una busta contenente un - proiettile cal. 7,65 presso la sua abitazione. Come si è in precedenza evidenziato nell'ambito della più ampia analisi relativa al delitto di attentato (in relazione al quale anche questa condotta simulatoria integrata dal US conserva la sua portata probatoria), la falsità della denuncia stessa era stata chiaramente desunta dalla testimonianza di UI IN, combinata con quella dell'operante FA, la valutazione della cui attendibilità è stata, come si è visto, ineccepibilmente affermata. Pertanto, ferma l'accertata maturazione della prescrizione anche con riguardo al terzo fatto di simulazione di reato, deve constatarsi pure sotto l'angolo visuale dell'art. 367 cod. pen. e per quanto rileva agli effetti civili - l'adeguatezza e logicità del ragionamento compiuto dai giudici di merito in ordine alla valutazione della prova del relativo fatto che ha concorso all'accertamento di queLL, più ampio, concretante il reato di cui all'art. 294 cod. pen.
6. Infondato è anche il terzo motivo, riguardante la configurabilità e sussistenza del reato sub B), con cui il ricorrente denunzia che l'art. 294 cod. pen. non è riferibile, quanto all'oggetto dell'attentato, anche ai diritti funzionali, quale ritiene sia queLL all'esercizio del mandato sindacale, sicché non sarebbe da ritenersi legittimo che l'interprete forzi il carattere tassativo della disposizione 15 ampliando l'individuazione del suo oggetto. E prospetta, in via subordinata, che in ogni caso, se si fosse fatto rientrare il mantenimento della carica sindacale nell'ambito del diritto politico, avrebbe dovuto verificarsi la sussistenza del dolo sul corrispondente fatto costitutivo ed anche ammettersi l'errore sulla norma extrapenale, ex art. 47 cod. pen. Al proposito è opportuno brevemente ricordare che l'art. 294 cod. pen. punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà. Consolidata e condivisa è l'osservazione che l'elemento oggettivo del reato di attentato contro i delitti politici del cittadino, di cui all'art. 294 cod. pen., consiste in una condotta connotata da violenza, minaccia o inganno che si traduce nell'impedimento all'esercizio dei diritti politici in senso stretto, correlati al diritto di elettorato attivo e passivo, e non invece di qualsiasi manifestazione del pensiero che possa riguardare scelte politiche, il cui impedimento integra gli estremi della fattispecie generica e sussidiaria del reato di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen. (Sez. 6, n. 51722 del 09/11/2016, Camilletti, Rv. 268621). Fra i diritti politici, l'impedimento all'esercizio dei quali ricade nel fuoco dell'incriminazione dell'art. 294 cod. pen., vanno tuttavia sicuramente annoverati il diritto all'elettorato, attivo e passivo (art. 51 Cost.), il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.), il diritto di rivolgere petizioni alle Camere (art. 50 Cost.), il diritto di esercizio dell'iniziativa legislativa (art. 71, secondo comma, Cost.), il diritto di referendum (artt. 75, 123, 132 Cost. e art. 138, secondo comma, Cost.). Il concetto di diritto politico, che sta alla base deLL schema descrittivo dell'art. 294 c.p., inerisce - nell'ordinamento democratico vigente, con l'impianto costituzionale che ne determina le linee portanti a una serie di facoltà - inviolabili riconosciute al cittadino il cui libero esercizio è coordinato al suo concorso all'organizzazione ed al funzionamento deLL Stato che da esso promana. Posto ciò, è assodato che il sistema costituzionale distingue i diritti politici dalle libertà costituzionali, essendo, i primi, riconosciuti in via originaria quali strumenti garantiti a ciascuno per la sua essenziale partecipazione alla vita costituzionale ed amministrativa deLL Stato;
afferendo, le seconde, alla - titolarità ed all'esercizio di quei diritti personali dell'individuo con i quali egli esprime in modo infungibile la sua personalità. Né può dubitarsi, come anticipato, che fra diritti politici vada annoverato queLL di elettorato passivo. L'art. 51 Cost. stabilisce che tutti i cittadini dell'uno 16 o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Anche l'elettorato amministrativo è considerato diritto politico del cittadino perché anche con esso si esercitano facoltà riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento di Regioni, Province e Comuni, le cui strutture partecipano con rilevanza incontestabile all'organizzazione istituzionale promanante dall'ordinamento costituzionale. In questa direzione si è chiarito che diritti politici, nell'attuale assetto costituzionale, sono quelli che permettono al cittadino di partecipare all'organizzazione ed al funzionamento deLL Stato e degli altri enti di rilevanza costituzionale, come le Regioni, le Province e i Comuni, ai quali è attribuita la funzione di indirizzo politico in relazione ad un determinato aggregato di persone stanziate su una parte del territorio, e che, nel novero dei diritti politici rientra, pertanto, queLL di elettorato passivo configurabile in riferimento alla carica di consigliere comunale (Sez. 1, n. 11055 del 14/10/1993, Renna, Rv. 197545). E' però contestato che nell'ambito dei diritti politici in senso proprio vadano inclusi i diritti politici definiti "funzionali", da alcuni intendendosi con tale locuzione quei diritti che hanno per oggetto non solo l'esercizio dei poteri derivanti dalle pubbliche funzioni, ma anche, in senso lato, l'investitura di pubbliche funzioni e il mantenimento di esse. Non mancano, infatti, opinioni che, muovendo dalla categoria dei diritti funzionali, ne individua il carattere saliente nella tutela, attraverso il loro esercizio, dell'interesse al buon andamento della pubblica Amministrazione: interesse rispetto al quale degraderebbe l'interesse di natura politica, queLL al funzionamento ed all'organizzazione deLL Stato, sicché la loro violazione, determinando in via diretta la lesione di un interesse amministrativo deLL Stato, esulerebbe dall'area di applicazione dell'art. 294 cod. pen. In tal senso si valorizza l'indicazione fornita dalla Relazione ministeriale al progetto del codice penale lì dove evidenzia che quando il cittadino sia già investito di pubbliche funzioni le ipotesi di impedimento, con violenza o con - minaccia, dell'esercizio delle funzioni medesime, al pari delle ipotesi di costringimento ad esercitarle in modo difforme dalla sua volontà, esulano dalla sfera di applicazione dell'art. 294 cod. pen., essendo invece applicabili le norme di diritto comune, relative alla tutela del pubblico ufficiale dalla violenza o dalla minaccia. Nell'esegesi pratica della norma si è, quindi, evidenziato, in particolare, che l'elemento materiale del reato di attentato contro i delitti politici del cittadino, previsto dall'art. 294 cod. pen., consiste in una condotta esplicantesi in violenza, minaccia o inganno che si traduce nell'impedimento all'esercizio di un diritto 17 politico o nella determinazione del cittadino stesso ad esercitarlo in maniera difforme dalla sua volontà (v Sez. 1, ord., n. 17333 del 21/04/2005, Cammisuli, Rv. 231103; Sez. 1, n. 11835 del 26/06/1989, Celentano, Rv. 182017). E in ciò sta la differenza rispetto alla fattispecie configurata dall'art. 610 cod. pen., che prevede il reato di violenza privata e delinea una fattispecie generica e sussidiaria, sicché questa è destinata ad essere assorbita in quella specifica di cui all'art. 294 cod. pen., in virtù del principio di specialità fissato dall'art. 15 cod. pen. ciò, in fattispecie connotata dalla minaccia nei confronti di un candidato alla carica di consigliere comunale, al fine di costringerlo a ritirare la candidatura (Sez. 1, n. 11055 del 14/10/1993, Renna, cit.). Quel che pare certo è, però, che la tutela penale apprestata dall'art. 294 cod. pen. del diritto di elettorato passivo non può ricondursi al solo momento, per così dire, "genetico" inerente al suo esercizio. Significativo, in questo senso, è che, nella giurisprudenza costituzionale, non si è mai dubitato che gli effetti di atti o leggi che colpiscano l'eletto nel corso del mandato ottenuto a seguito del positivo esercizio del diritto di elettorato passivo, determinandone a qualsivoglia titolo la decadenza o le dimissioni, influiscano direttamente suLL stesso diritto di elettorato, inteso come diritto al mantenimento della carica. Si richiama, per tutte, l'analisi di Corte cost., sent. n. 276 del 2016, che (dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'istituto della sospensione dalle cariche elettive locali prevista dall'art. 8 d.lgs. n. 235 del 2012, che stabilisce, fra l'altro, al comma 1, che sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettere a, be c) ne ha valutato la natura movendo dal presupposto che la stessa fosse idonea ad incidere sul diritto di elettorato passivo del soggetto interessato, sebbene la ritenuta natura non penale e non punitiva, nel senso più ampio affermato dalla Corte EDU, abbia condotto il Giudice delle leggi a considerare legittima la sospensione stessa. NeLL stesso senso Corte cost., sent. n. 236 del 2015, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 235 del 2012, nella parte in cui dispone che sono sospesi di diritto dalle cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati dall'art. 10, lett. a), b) e c), stesso d.lgs., in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97, secondo comma, Cost. D'altronde, l'attenzione della giurisprudenza costituzionale alla verifica del vaglio e degli effetti delle questioni di incompatibilità, in relazione a quelle di 18 ineleggibilità, pure in rapporto alle peculiarità degli ordinamenti regionali, muove da un concetto di elettorato passivo che rinviene il dispiegarsi della corrispondente posizione soggettiva sicuramente anche in momento successivo rispetto a queLL della elezione. Così Corte cost., sent. n. 235 del 1988 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli art. 3 e 51 cost., l'art. 175, primo comma, d. leg. pres. Sicilia 29 ottobre 1955, n. 6, nella parte in cui prevede, per le cause di incompatibilità preesistenti all'elezione, la sanzione della nullità dell'elezione stessa, anziché quella della decadenza dalla carica, così come previsto dall'art. 6 legge 23 aprile 1981, n. 154. In questa ed in altre occasioni la Corte costituzionale ha evidenziato la portata del diritto di elettorato passivo quale diritto politico fondamentale che l'art. 51 Cost. riconosce e garantisce ad ogni cittadino con i caratteri propri dell'inviolabilità (ex art. 2 Cost.), diritto che, essendo intangibile nel suo contenuto di valore, è suscettibile di essere disciplinato unicamente da leggi generali che possono limitarlo al solo fine di realizzare altri interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali, senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadino e cittadino, qualunque sia la regione o il luogo di appartenenza. Con esso, dunque, si impone un vincolo costituzionale, comune a tutti i diritti dell'uomo e del cittadino, di carattere inviolabile. Si è, in definitiva, reiteratamente affermato che è proprio il principio di cui all'art. 51 Cost. a svolgere il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto a ogni cittadino con i caratteri dell'inviolabilità ex art. 2 Cost. (Corte cost., sent., n. 288 del 2007; Corte cost., sent, n. 539 del 1990), e che il diritto di elettorato passivo si riferisce al mantenimento della carica così come al diritto di essere eletto. Non appare secondario rilevare, inoltre, che anche dall'analisi della giurisprudenza civile si desume la considerazione che il diritto di elettorato passivo non si esaurisce con la partecipazione all'elezione, ma si estende all'effettivo mantenimento della carica alla quale cittadino è stato eletto (Sez. U, civ., n. 11131 del 28/05/2015, Rv. 635364, in tema di provvedimento di sospensione della carica di sindaco). Tale affermazione, resa anch'essa nell'interpretazione della disciplina introdotta dal già citato d.lgs. n. 235 del 2012, è di notevole interesse anche per la presente analisi, lì dove segnala come l'elezione alla carica di sindaco determini l'assunzione di funzioni pubbliche e lo svolgimento di dette funzioni costituisca elemento da valutarsi alla luce del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Invero, una volta che il cittadino sia eletto, le vicende soggettive che lo riguardano e che sono tali da incidere sulla possibilità di continuare a svolgere le funzioni per le quali egli è stato eletto, dispiegano effetti 19 rilevanti non solo dal punto di vista del diritto di elettorato passivo, del quale anche l'esercizio delle funzioni elettive costituisce manifestazione, ma anche dal punto di vista del buon andamento dell'ente locale.
7. Le considerazioni svolte, confermando l'immanenza del diritto di elettorato passivo pur dopo il momento dell'avvenuta elezione, inducono a ritenere, senza per questo addivenire ad alcuna alterazione della tipicità formale della fattispecie in parola, che la protezione assicurata dalla norma incriminatrice di cui all'art. 294 cod. pen. al diritto di elettorato passivo, così come agli altri diritti politici, se coLLca la sua sfera applicativa anzitutto nella fase corrispondente all'esercizio deLL stesso in vista dell'elezione del cittadino, non esaurisce l'intero ambito di detta sfera in quella fase. In effetti - essendo volta a sanzionare anche l'esercizio del diritto in modo difforme dalla volontà del titolare essa ha ad oggetto anche quelle condotte - che, pur successivamente alla fase in cui attraverso il suo esercizio il cittadino abbia avuto accesso alla pubblica funzione, la condotta violenta, intimidatoria o decettiva messa in essere ai suoi danni persegua e determini il radicale abbandono da parte sua della pubblica funzione elettivamente conseguita, in tal senso vanificando, a posteriori, ma in modo parimenti incisivo, l'esercizio del diritto politico. E', dunque, vero che altre norme prevedono e puniscono gli attentati (non all'esercizio dei diritti politici del cittadino, bensì) al libero esercizio delle pubbliche attività funzionali, essendo evidente il rinvio, al riguardo, agli artt. 289, 336, 337, 339 e 339 cod. pen. Ed è corretto ritenere che l'ipotesi di cui all'art. 294 cod. pen. non riguarda l'esercizio di specifiche attività funzionali che, ove incise da condotte violente, minatorie o ingannatrici nei confronti dell'esercente pubblica funzione, vanno ricondotte alle norme penali che tutelano, appunto, l'espletamento delle pubbliche funzioni. Ma nettamente distinto da quest'ultimo ambito è queLL relativo, non già all'espletamento delle singole attività funzionali, bensì al mantenimento stesso della carica, ovverosia al persistente esercizio del diritto politico, nella specie del diritto di elettorato passivo, quando la condotta censurata risulti mirata, attraverso violenza, minaccia od inganno, alla sua eradicazione, pur postuma rispetto alla fase dell'elezione, ma in guisa tale che, perseguendo e conseguendo l'obiettivo delle dimissioni dell'eletto dalla funzione, impedisca di fatto il compiuto esercizio del diritto politico stesso. In quest'ultimo caso che è queLL di fatto accertato dai giudici di merito la lesione non afferisce alla mera sfera funzionale delle prerogative assegnate al 20 cittadino eletto, ma al suo stesso diritto di elettorato passivo, il cui esercizio, a cagione del comportamento antigiuridico dell'imputato, è stato posto nel nulla mediante il costringimento della persona eletta ad abbandonare la carica a cui l'esercizio del succitato diritto politico l'aveva, con l'elezione, assegnata. Né merita censura la Corte territoriale per avere considerato, nel quadro indicato, sussistente il reato di cui all'art. 294 cod. pen. anche per quanto concerne il relativo elemento soggettivo: premessa, invero, la necessità del riscontro dalla consapevolezza e volontà della condotta costituente l'elemento materiale con lo scopo di cagionare l'evento previsto dalla legge come vulnus all'esercizio del diritto politico del cittadino, ossia nel caso in esame le dimissioni della MA, la contestazione della sua evenienza formulata dal ricorrente non si confronta con lo specifico accertamento compiuto sul punto da giudici di merito i quali hanno chiarito, in modo del tutto insuperato, che il US non faceva mistero che il suo scopo era queLL di far aLLntanare la MA dalla carica di Sindaco ed andare a nuove elezioni prima possibile. Infine, sempre sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la caratura e l'esperienza politica del US, già due volte egli stesso Sindaco, rende assolutamente inverosimile la prospettazione di un suo errore circa la natura del diritto inciso. Fermo restando che, in ogni caso, non si richiede la consapevolezza in capo all'agente che il diritto conculcato con la propria condotta sia un diritto politico, posto che questo identifica l'oggetto della tutela penale, per cui l'eventuale (e peraltro soltanto predicato) errore sul punto sarebbe restato irrilevante, per gli effetti di cui all'art. 47 cod. pen. Conseguentemente, il terzo motivo del ricorso deve essere rigettato.
8. Il quinto motivo, riguardando questioni sulla pena, non va esaminato, data l'accertata prescrizione dei reati.
9. In ordine al sesto motivo, relativo alla mancata risposta in ordine al carattere eccessivo ed immotivato dalla liquidazione dei danni ed alla mancata considerazione dell'assoluzione del tentativo di estorsione sub B), la verifica della motivazione fornita dai giudici di merito non appare censurabile sotto i profili dedotti. In effetti, l'esame della motivazione della sentenza di primo grado, confermata da quella di appeLL, rende chiaro che alla base dell'accertamento del pregiudizio ritenuto patito con riferimento a queLL morale (o, meglio, non patrimoniale), da un lato, dal MU di DO e, dall'altro, dalla MA sono stati posti, in via generale, la considerazione della natura dolosa della condotta antigiuridica del US e poi, per un verso, la valutazione del pregiudizio e del 21 discredito patiti dal MU suddetto, costretto al commissariamento ed a nuove elezioni anticipate, e, dall'altro, il rilievo della sofferenza personale e familiare patita dalla MA nonché delle conseguenze ulteriori di natura permanente o comunque duratura subite dalla medesima parte civile, costretta ad abbandonare la carica sindacale e la politica attiva, anche in tal caso in diretta dipendenza dell'azione minatoria e molesta riconducibile all'imputato. Quanto alla liquidazione, essa è avvenuta, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., secondo criterio equitativo alla stregua dei suindicati fattori.
9.1. Orbene, assodato in premessa che anche i danni non patrimoniali, rappresentati da turbamenti morali della collettività, sono risarcibili a favore degli enti pubblici esponenziali di essa, deve ribadirsi il principio secondo cui la liquidazione di questa categoria di danno è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito il quale ha, peraltro, il dovere di dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base della decisione, senza che debba, tuttavia, indicare in modo analitico i calcoli in base ai quali ha determinato il quantum del risarcimento (Sez. 6, n. 20279 del 30/03/2017, Foglia, n. m.; Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli, Rv. 263450). I giudici di merito si sono attenuti a tale principio enucleando con sufficiente precisione le circostanze di fatto che sono state poste, con discorso giustificativo congruo, alla base dell'accertamento e della quantificazione dei danni patiti dall'ente territoriale, per un verso, e dalla MA, dall'altro.
9.2. Emerge, poi, con nettezza che è stata la complessiva attività antigiuridica ascritta al US in relazione al reato di cui all'art. 294 cod. pen. a fornire ai giudici di merito gli elementi su cui l'attività di accertamento e liquidazione equitativa si è poi dispiegata. La denunciata incongruenza della mancanza di un intervento modificatore in diminuzione dell'importo risarcitorio a seguito dell'avvenuta assoluzione dell'imputato dal reato di cui agli artt. 56-629 cod. pen., di cui al capo B), non si rivela effettivamente sussistente. E' vero che il US è stato assolto dalla sentenza di appeLL dal reato sub B) per insussistenza del fatto, senza alcuna riliquidazione del danno. Tuttavia, l'analisi della condotta che sostanzia la tentata estorsione sub B) indirizza in modo piano verso la conclusione che essa riguarda fatti che, non idonei a configurare il reato di tentata estorsione, risultano poi sussunti anche nell'ambito dell'imputazione di cui al capo A), quali comportamenti che hanno avuto rilievo nella complessiva, effettuale condotta intimidatoria che ha integrato la fattispecie ex art. 294 cod. pen. Questo rilievo impone di concludere nel senso che il danno conseguenza del 22 reato sub B), pur considerato dalla sentenza che lo ha liquidato, si identifica con lo stesso pregiudizio determinato da queLL sub A), secondo le chiare indicazioni desumibili dalla richiamata motivazione. 10. In definitiva, agli effetti civili, l'impugnazione non merita di essere accolta. Il rigetto di essa determina, quanto al regolamento delle spese processuali del grado relativo alla posizione della parte civile MU di DO (l'unica che ha svolto attività processuale in questa sede). Tali spese sono da porre a carico del US, anche qui soccombente rispetto all'azione civile proposta nei suoi confronti, e vanno adeguatamente liquidate, tenendo conto dell'attività effettivamente prestata, nell'opportuna misura di euro 4.000,00, secondo la seguente specificazione. Fase di studio € 700,00 Fase introduttiva € 1.400,00 Fase decisionale € 1.900,00 Totale 4.000,00 Ai compensi professionali non va aggiunto alcun ristoro di spese borsuali, non richiesto. Spetta invece alla suddetta parte civile, ex art. 2 d.m. n. 55 del 2014, il rimborso delle spese forfettarie nella - giusta misura del 15%, oltre all'IVA ed al contributo per la Cassa Previdenziale, da computarsi sull'imponibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. Rigetta il ricorso nel resto e agli effetti civili. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della parte civile MU di DO, delle spese sostenute nel grado, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori (spese generali, Iva e Cpa) come per legge. Così deciso il 27 ottobre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente MariaStefania Di Tomassi Vincenzo Siani 14 Timous DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 MAG 2018 IL GANGELLIERE Stefania FAIELLA