Sentenza 15 novembre 2016
Massime • 1
L'inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite in violazione del divieto sancito dall'art. 270 cod. proc. pen. può essere rilevata anche nell'ambito del giudizio abbreviato, trattandosi di ipotesi di c.d. inutilizzabilità patologica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2016, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2016 |
Testo completo
00542-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 15/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2861/2016 - Presidente - GERARDO SABEONE REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.14925/2016 FRANCESCA MORELLI - ROSSELLA CATENA PAOLO MICHELI ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE AN nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 10/12/2015 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI Udito il Procuratore Generale in persona del MARILIA DI NARDO che ha concluso per mrigetto صات ricorso Udit i difensor Avv. Monfudo Fiornont offersere of fact dill imputeto by si vidane I ricorso ed alle menore. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Salerno del 18.12.13 che aveva condannato NT DR alla pena di giustizia in quanto responsabile del delitto di minaccia in danno del dr.Spagnuolo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia.
1.1. La Corte d'Appello, ripercorse le risultanze processuali del giudizi di primo grado, pone in evidenza le prove che consentono di attribuire all'imputato, in veste di mandante, le minacce di morte indirizzate all'alto magistrato a mezzo di scritte comparse sui muri di una via di Vibo Valentia, precisamente: -le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, Lo VA SA, secondo cui il NT, con lui recluso, aveva mostrato un acceso risentimento nei confronti del dr.Spagnuolo, il quale gli aveva sequestrato l'azienda agricola e si era opposto al suo trasferimento agli arresti domiciliari presso una clinica, e gli aveva confidato di avere incaricato RÌ OM ( coimputato del NT e assolto in esito al giudizio di primo grado) di scrivere sul muro le frasi minacciose contro il giudice;
- il contenuto di una conversazione fra presenti, registrata nell'abitazione di un soggetto indagato nell'ambito di altro procedimento penale, nel corso della quale il padrone di casa, Pelle, dice ad altro soggetto che NT, per vendicarsi del sequestro dei beni subito, aveva fatto apparire scritte intimidatorie sui muri all'indirizzo del Procuratore Spagnolo.
2. Propone tempestivo ricorso il NT personalmente deducendo, con il primo motivo, la violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e carenze motivazionali con riguardo all'utilizzo, quale fonte di prova a suo carico, di una intercettazione disposta in un diverso procedimento e senza i presupposti di cui all'art.270 c.p.p.; ci troveremmo, secondo il ricorrente, in presenza di una inutilizzabilità di carattere "patologico" rilevabile anche nell'ambito del giudizio abbreviato. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, private del riscontro costituito dal contenuto della conversazione fra presenti sopra menzionata, sarebbero inidonee a fondare un giudizio di responsabilità.
2.1. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali essendo state valutate come prova a carico le affermazioni del collaboratore di giustizia nonostante si trattasse di una chiamata in correità de relato e priva di riscontri.
3. E' stata depositata una memoria difensiva, in data 28.10.16, in cui si chiede venga disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata onde consentire l'acquisizione e la valutazione delle dichiarazioni rese dal NT, il quale ha intrapreso una fattiva collaborazione con la DDA di Catanzaro, in merito ai fatti contestati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato;
deve essere, infatti, affermata la possibilità di rilevare l'inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite in violazione dell'arr.270 c.p.p. anche nell'ambito del giudizio abbreviato. Non è discutibile, nel caso in esame, che, procedendosi in ordine al reato di minaccia grave ed aggravata ex art.7 1.203/91 ( aggravante poi esclusa dal giudice di primo grado), i limiti edittali di pena non consentissero l'utilizzo di intercettazioni disposte nell'ambito di altro procedimento. Neppure è in discussione che il procedimento a carico di esponenti della 'ndrangheta, nell'ambito del quale furono disposte le intercettazioni, fosse "altro" rispetto a quello per minaccia a carico del NT.
1.1. Sulla nozione di inutilizzabilità "fisiologica" e "patologica" e sulla loro incidenza nell'ambito del giudizio abbreviato, si è così espressa la sentenza delle Sezioni Unite n. 16 del 21/06/2000, Rv. 216246 "Il giudizio abbreviato costituisce un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del "dibattimento". Tuttavia tale negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio. Ne consegue che in esso, mentre non rilevano ne' l'inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, cioè quella coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte "secundum legem", 2 ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'art. 526 cod. proc. pen., con i correlati divieti di lettura di cui all'art. 514 stesso codice (in quanto in tal caso il vizio-sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo), ne' le ipotesi di inutilizzabilità "relativa" stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, va attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta "patologica", inerente, cioè, agli atti probatori assunti "contra legem", la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito".
1.2. Il ritenere che l'utilizzazione di intercettazioni disposte nell'ambito di altro procedimento in difetto dei presupposti di cui all'art. 270 c.p.p. sia vietata in modo assoluto, in qualunque fase del procedimento e a prescindere dalla acquiescenza delle parti, risponde ai principi affermati nella sentenza della Corte Costituzionale n.63 del 10.2.94. Si è infatti sostenuto che la piena utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche nell'ambito di processi diversi da quello per il quale le stesse sono state legalmente autorizzate sarebbe contrastante con le garanzie poste dall'art. 15 Cost. a tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni, dal momento che trasformerebbe l'intervento del giudice, richiesto dal ricordato art. 15 per l'irrogazione in concreto di restrizioni alla predetta libertà, in un'inammissibile autorizzazione in bianco a disporre le intercettazioni, con conseguente lesione della sfera privata, legata al riconoscimento del diritto inviolabile di libertà di comunicazione e al connesso dovere di riservatezza incombente su tutti coloro che per ragioni d'ufficio vengano a conoscenza di fatti inerenti a quella sfera.
1.3. In ambito comunitario, le comunicazioni telefoniche sono comprese nella nozione di "vita privata" e "corrispondenza" e trovano tutela nell'art.8 CEDU, la cui violazione è stata ritenuta nel proc. Matheron c/Francia, definito con sentenza Corte EDU del 29.3.05, in quanto nei confronti del ricorrente erano state utilizzate intercettazioni effettuate nell'ambito di un diverso procedimento, in cui non era stato garantito.
1.4. La possibilità di rilevare l'inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite in violazione del disposto di cui all'art. 270 c.p., oltre ad essere desumibile dai principi di carattere generale sopra enunciati, è in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui: "La sanzione processuale dell'inutilizzabilità non rientra tra le questioni lasciate nella disponibilità esclusiva delle parti, essendo sempre rilevabile d'ufficio. 3 (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la decisione di rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche effettuate in altro procedimento penale sulla base del ritenuto valore sanante della richiesta di trascrizione)" Sez. 3, n. 32530 del 06/05/2010, Rv. 248220. 1.5. Altre pronunce della Corte di Cassazione, pur non sancendo espressamente il principio, lo hanno di fatto applicato, in quanto hanno approfondito la nozione di "altro procedimento" a fronte di una eccezione di inutilizzabilità per violazione dell'art.270 c.p.p.formulata nel corso di un giudizio abbreviato, con ciò implicitamente riconoscendo l'ammissibilità della questione pur nell'ambito di un rito che implica l'accettazione, da parte dell'imputato, degli atti d'indagine del Pubblico Ministero. Si tratta di: Sez. 2, n. 49930 del 11/12/2012 Rv. 25391601; Sez. 2, n. 43434 del 05/07/2013 Rv. 25783501; Sez. 3, n. 29473 del 09/05/2012 Rv. 25316101. 2. La fondatezza del primo motivo di ricorso ha carattere assorbente, in quanto deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli perché riesamini la vicenda alla luce del principio di diritto sopra enunciato, valutando poi se gli altri elementi di prova, compresa la chiamata in correità oggetto delle censure contenute nel secondo motivo di ricorso, siano idonei a determinare un giudizio di penale responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame. Così deciso il 15 novembre 2016 Il Presidente Gerardo SabeoneGerardo Il Consigliere estensore Francesca Morelli in Cancelleri a 5.GEN, 2017. F ran Grupiziario TAXELASQUAZI