CASS
Sentenza 9 maggio 2023
Sentenza 9 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/05/2023, n. 12409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12409 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11241/2014 R.G. proposto da: US NC, elettivamente domiciliato in Roma, Largo Messico, 7, presso lo studio dell’Avv. Piero SO che lo rappresenta e difende, – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, – intimata – EQUITALIA SUD S.P.A., – intimata – EQUITALIA ETR S.P.A., IRPEF PREAVVVISO FERMO AMMINISTRATIVO Civile Sent. Sez. 5 Num. 12409 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: ANGARANO ROSANNA Data pubblicazione: 09/05/2023 2 – intimata – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PUGLIA n. 83/2013, depositata il 4 dicembre 2013; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2023 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Rosanna Angarano;
dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, Fulvio Troncone, ha chiesto dichiararsi inammissibile o infondato il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. CO SO ricorre, con motivi da I a LVIII nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, di QU UD s.p.a. e di Equtalia ETR s.p.a., che non hanno svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha solo parzialmente accolto l’appello del contribuente proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Bari che, invece, aveva rigettato il ricorso proposto avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 00000201101400016162 emesso in ragione della cartella di pagamento 01420100121356828000 e per l’accertamento dell’inesistenza dell’obbligo di versamento delle imposte, a titolo di Irpef 2006, di cui a detta ultima. 2. La C.t.r. rilevava che il giudice tributario adito avrebbe potuto pronunciarsi solo sulla pretesa avente ad oggetto l’Irpef e non sulle infrazioni al Codice della Strada che, invece, rientravano nella giurisidzione del giudice ordinario. Per l’effetto, riteneva fondata, in questi limiti, l’eccezione di difetto di giurisdizione;
rigettava per il resto il ricorso ritenendo che tutte le eccezioni fossero «pretestuose e non idonee ad intaccare la sentenza impugnata». Aggiungeva che le eccezioni avanzate nei confronti della cartella de qua, quale atto presupposto del preavviso di fermo amministrativo, non potevano 3 essere fatte valere nel giudizio perché andavano propsote impugnando la cartella, in quanto ritualmente notificata. 3. L’Agenzia delle Entrate ha depositato «atto di costituzione», dando espressamente atto di non essersi costituita in tempo, al solo dicharato fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ. 3. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. poc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I motivi oggetto del ricorso sono così testualmente rubricati: I) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 75 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per ii giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale dell'asserito delegato dell'Agenzia delle Entrate. II) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Difetto di iegittimazione processuale sotto diverso profilo III) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Violazione di legge: artt. 182 c.p.c. e 183 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Sul difetto di legittimazione processuale di Agenzia delle Entrate. IV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: artt. 1324 c.c. e 1392 c.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Difetto di 4 legittimazione processuale dell'asserito delegato dell'Agenzia delle Entrate sotto diverso ed ulteriore profilo. V) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 182 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Sul difetto di legittimazione processuale. VI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Difetto di rappresentanza sostanziale e formale. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, r. 1, n. 5). Sul difetto di legittimazione processuale del Funzionario dell’Agenzia delle Entrate. VII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 75 c.p.c. e 77 c.p.c. Violazione di legge: art. 182 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). difetto di legittimazione processuale passiva VIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 75 c.p.c. e 77 c.p.c. e 182 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale passiva sotto diverso ed ulteriore profilo. Difetto di titoli abilitativi del funzionario dell’Agenzia delle Entrate firmatario e sostituto processuale nei giudizi di primo e secondo grado. IX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, 5 n. 5). Violazione di legge: art. 75 c.p.c. e 77 c.p.c. Violazione di legge: art. 182 c.p.c. difetto di legittimazione processuale passiva X) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Sugli effetti giuridici del difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo XI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Violazione di legge: art. 75 c.p.c. e 77 c.p.c. Violazione di legge: art. 182 c.p.c. difetto di legittimazione processuale dell’asserito procuratore e rappresentante di QU UD s.p.a. XII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). difetto di legittimazione processuale sotto diverso profilo XIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 75 c.p.c. e 77 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo XIV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: artt. 1324 c.c. e 1392 c.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo XV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 182 c.p.c. Omesso 6 esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Sul difetto di legittimazione processuale. XVI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 132 c.p.c. Violazione di legge: art. 287 c.p.c. Violazione di legge: artt. 166 e 167 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per ii giudizio the a stato oggetto di discussions tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Eccesso di potere per illogicita manifesta. Eccesso di potere per travisamento del fatti. Eccesso di potere per contraddittorieta interna. Eccesso di potere per contraddittorieta esterna. Difetto di legittimazione passiva di QU UD S.p.A. XVII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 32 D. Lgs. 546 del 1992. Violazione di legge: art. 300 c.p.c.. Violazione di legge: art. 182 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Sulla mancata costituzione in giudizio di QU UD S.p.A . XVIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 75 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Sul difetto di legittimazione processuale di QU Etr S.p.A. XIX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Sul difetto di legittimazione processuale di QU Etr S.p.A. XX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Omesso 7 esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Difetto di legittimazione processuale sotto diverso profilo. XXI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per H giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Difetto di legittimazione processuale sotto diverse ed ulteriore profilo. XXII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: artt. 1324 c.c. e 1392 c.c . Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo. XXIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione art. 182 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per i giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Sul difetto di legittimazione processuale. XXIV) Violazione falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di iegge: artt. 1324 c.c. e 1392 c.c . Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo. XXV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: artt. 77 c.p.c. e 100 c.p.c. Difetto di iegittimazione processuaie sotto diverso profilo. Difetto di rappresentanza in senso sostanziale. 8 XXVI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Legittimazione ed interesse ad agire: necessaria coincidenza del potere processuale e di quello sostanziale — Difetto di legittimazione ad agire in giudizio del rappresentante ad litem munito di mandato che gli conferisce solo poteri processuali e non gia sostanziali — Cass. SS. UU., 4699/1998; Tribunale di Milano Sez. VI civ., 15-22 marzo 2006, n. 3682 — Pres. S. Di Blasi, Rel. A. Simonetti. XXVII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale sotto diverso profile. XXVIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Sul difetto di legittimazione processuale passiva. invalidità, nullità, inefficacia della procura. IX) [sic] Violazione art. 182 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale passiva sotto diverso ed ulteriore profilo. Difetto di rappresentanza sostanziale. Assenza di delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione di QU UD. Difetto di volonta del dominus. XXIX) Violazione ejo falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5. 9 X) [sic] Difetto di titoli abilitativi del sedicente procuratore speciale di QU UD (e di QU Etr). Assenza delibera del Consiglio di Amministrazione di QU UD (ed QU Etr), in spregio dell'art. 18 dello statuto. XXX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 2909 c.c . Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Contrasto tra giudicati. XXXI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. SU asserita regolare notifica del preavviso di fermo amministrativo. Violazione di legge: artt. 58 e 60 D.P.R. 600 del 1973. XXXII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Sulla asserita regolare notifica del preavviso di fermo amministrativo. Violazione di legge: art.60 D.P.R. 600 del 1973. Violazione di legge: art. 26 D.P.R. 602 del 1973. Illegittimita, nullita e/o inesistenza della notifica degli atti presupposti e del provvedimento di fermo amministrativo. XXXIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: art. 214 c.p.c. Violazione di legge: art. 216 c.p.c. Violazione di legge: art. 215 c.p.c. Sul disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento e sulla contestazione della conformità all'originale della copia ex adverso prodotta. XXXIV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per 10 il giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. lnesistenza notifica del preavviso di fermo amministrativo e degli ati presupposti perche effettuata da soggetti non abilitati. Violazione di legge: art. 26 D.P.R. 602 del 1973. XXXV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Sulla contestazione della conformità agli originali delle copie degli avvisi di ricevimento afferenti le pretese impositive impugnate depositati ex adverso. Sul disconoscimento della firma appostavi. Sull'omessa istanza di verificazione. Sulla proposizione di querela di falso. Sull'omessa sospensione del processo. Sulromesso interpello. Violazione di legge: artt. 22 e 39 D. Lgs. 546 del 1992. Violazione di legge: art. 216 c.p.c. XXXVI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: artt. 50 bis c.p.c., 220 c.p.c., 223 c.p.c. e 225 c.p.c. XXXVII) Violazione falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: art. 86 c. 2 del D.P.R. 602 del 1973. SU asserita regolare notifica. NuIlita ed irritualita della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo. XXXVIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per H giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Nullità per difetto di notifica;
violazione di legge: art. 139 c.p.c. Violazione di legge: art. 50 c. 1 del D.P.R. 602 del 1973. 11 Violazione di legge: art. 6 c. 5 L. 212 del 2000. Sulla asserita irregolarita della notifica avvenuta a mezzo posta. Nullità della cartella di pagamento e di ogni atto impositivo presupposto e consequenziale.Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. XXXIX) Violazione eta falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Nullità per difetto di notifica;
violazione di legge: art. 139 c.p.c. Eccesso di potere per illogicita ed insussistenza dei presupposti. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. XXXIX) [sic] Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Violazione di legge: art. 139 comma 2 c.p.c. XLI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. NuIlita della notifica sotto diverso ed ulteriore profilo. Sulla mancata produzione dell'avviso di ricevimento afferente Ia cartella di pagamento, I'avviso di accertamento, I'avviso bonario ed il preavviso di fermo amministrativo. XLII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Sulla asserita regolare notifica del provvedimento di fermo amministrativo. Violazione di legge: art. 139 4° c. c.p.c. Nullità della notifica del provvedimento gravato e degli atti presupposti sotto diverso ed ulteriore profilo. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. 12 XXXIV) [sic] Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia Inesistenza della notifica del preavviso di fermo amministrativo e degli atti presupposti. Violazione di legge: art. 6 L. 212 del 2000. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. XLIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Sulla asserita regolarita della notifica del preavviso di fermo amministrativo. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Rilevanza dell'inesistenza della notifica dell'atto gravato e degli atti presupposti. Sulla irrilevanza della dicotomia nullità/inesistenza della notifica dell'accertamento. XLIV) Vioiazione eio falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Sull'asserito effetto sanante del raggiungimento dello scopo. XLV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. SuII'asserita regolare notifica del preavviso di fermo amministrativo. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. XLVI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5., Violazione di legge: art. 2719 c.c . Violazione di legge: art. 2712 c.c. Violazione di legge;
artt. 214 e ss. c.p.c.Violazione di legge: art. 22 D. Lgs. 546 del 1992. Eccesso di potere per illogicita manifesta. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per contraddittorieta interna. Eccesso di potere per contraddittorieta esterna. 13 XLVII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio the a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: art. 112. c.p.c. Violazione di legge: art. 115 c.p.c. Violazione del principio di non contestazione. Nullità /inesistenza della notifica del provvedimento di preavviso di fermo amministrativo e degli atti presupposti. XLVIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per iI giudizio the a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Nullità/inesistenza del preavviso di fermo amministrativo. Violazione e/o false applicazione degli artt. 3 e 21 septies L. 241 del 1990. Violazione e/o false applicazione degli artt. 1, 6, 7, 10, 17 L n. 212/2000. Violazione art. 24 Costituzione. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione di legge: art. 61 D.P.R. 600 del 1973. Violazione di legge: art. 36 L. 31 del 2008.Violazione di legge: art. 12 D.P.R. 602 del 1973. Violazione di legge: artt. 125 e 480 c.p.c. XLIX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5. SU asserita infondatezza della eccezione sulla indeterminatezza della cartella. Violazione art. 6 D.M. 321 del 1999. Violazione di legge: art. 36 L. 31 del 2008. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. L) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: artt. 3 e 7 L. 212 del 2000. LI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, il 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il 14 giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: art. 86 D.P.R. n. 602/1973 cosi come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. n. 193 27.04.2001. Omessa previsione normativa in ordine alle " modalità - termini -procedure" del fermo. Violazione di legge: artt. 23 e 25 della Costituzione. Violazione art. 112 c.p.c. LII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio the a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione artt. 24 e 97 della Costituzione. Violazione art. 112 c.p.c. LIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Eccesso di potere per insussistenza e travisamento dei presupposti. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Ma non solo. LIV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: art. 64 D.P.R. 602 del 1973. Eccesso di potere. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. LV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 10, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Eccesso di potere per illogicita manifesta. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per contraddittorieta interna. Eccesso di potere per contraddittorieta esterna. LVI) Violazione e/o false applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art 295 c.p.c. Violazione di legge: art. 39 D. Lgs. 546 del 1992. Omesso esame circa 15 un fatto decisivo per il giudizio the 6 stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Sulfa asserita irrilevanza delle eccezioni avanzate nei confronti della cartella 014 2010 0121356828000 quale atto presupposto del preavviso di fermo amministrativo. Sentenza 65.02.13 della CTP di Bari, depositata in data 17.04.2013 che annulla la cartella summenzionata. Successivo provvedimento di sgravio della Agenzia delle Entrate. lnsussistenza del presupposto impositivo. Condotta vessatoria dell'Ente creditore e dell'Agente della riscossione. LVII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Insussistenza del presupposto impositivo. Violazione art. 112 c.p.c. LVIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Risarcimento danni per lite temeraria. 2. Il ricorso va dichiarato complessivamente inammissibile per plurimi profili. 2.1. Il ricorrente ha riferito in ricorso che sulla pretesa tributaria oggetto del presente giudizio, era già intervenuto, precisamente in data 27 luglio 2013 provvedimento di sgravio (emesso in riferimento alla sentenza n. 65 del 2013 resa dalla C.t.p. nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento prodoromica al preavviso di fermo) e che con sentenza n. 180 del 28 ottobre 2013 la C.t.p. innanzi alla quale era stato impugnato l’atto impositivo aveva dichiarato cessata la materia del contendere. Va, pertanto, rilevato il difetto di interesse del ricorrente a riproporre questioni relative alla legittimità dell’atto impositivo e, conseguentemente, del preavviso di fermo. Va rammentato, infatti, 16 che l’impugnazione del preavviso di fermo introduce un giudizio di accertamento negativo del credito (Cass. Sez. U. 22/07/2015, n. 15354, Cass. 30/09/2022, n. 28509) 2.2. In base all'art. 366, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata;
ciò comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il decisum della sentenza gravata. (Cass. 21/07/2020, n. 15517). L'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità (Cass. 20/10/2016, n. 21296). Si è, altresì, preciato che il mancato rispetto di tali requisiti, cui consegue la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, non consente la valorizzazione dello scopo del processo, volto, da un lato, ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nell'ambito dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU e, dall'altro, ad evitare di 17 gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui. Detta violazione, infatti, pregiudica l’intelligibilità delle questioni sottoposte all'esame della Corte, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e quindi, in definitiva, ridonda nella violazione delle prescrizioni assistite dalla sanzione testuale di inammissibilità, di cui ai nn. 3 e 4 dell'articolo 366 c.p.c. (Cass. 27/09/2021, n. 26161) Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ. (Cass. 14/05/2018, n. 11603). 2.3. I motivi articolati nel ricorso non rispondono a questi principi. Questi, infatti, prescindono dal contenuto della sentenza impugnata che resta ignorata nella sua integralità, sicché il ricorso appare, per la sua gran parte come l’indistinta riproduzione delle questioni poste nei giudizi di merito senza nemmeno distinguere tra primo e secondo grado e senza che si tenga in conto alcuno quanto statuito o non statuito dalla C.t.r. Il ricorrente prospetta plurime violazioni di legge ed omesso esami di fatti decisivi senza, tuttavia, ancorararli alle vicende processuali dei gradi merito. 2.4. La Corte, con giurisprudenza costante, ha altresì, statuito che l’esposizione cumulativa delle questioni non è consentita ove rimetta al giudice di legittimità il compito dì isolare le singole censure teoricamente proponibili;
viceversa la formulazione del motivo deve 18 permettere di cogliere con chiarezza le doglianze cumulate, sicché queste devono essere prospettate in maniera tale da consentirne l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi (Cass. 17/04/2023, n. 10214, Cass. 06/09/2022, n. 26213, Cass. 23/10/2018, n. 26790). 2.5. In dispregio a tale principio, tutti i mezzi di gravame risultano indistintamente proposti sia ai sensi del disposto di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. che ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
5. cod. proc. civ. Al di là della rubrica, anche l’eslplicitazione dei motivi è cumulativa in quanto le censure mosse non risutano nel corpo dell’atto ricondotte all’uno o all’altro mezzo di impugnazione. Di conseguenza, non è possibile valutare a quale dei vizi cumulativamente denunziati si riferiscano le crtiche formulate dal ricorrente, ancora una volta, in violazione del principio secondo cui il giudizio di cassazione è a critica vincolata. Le censure, infatti, risultano esposte con modalità che superano il limite stabilito dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 06/05/2015, n. 9100). Dalla lettura dei motivi, in particolare, non è dato desumere se il ricorrente contesti al giudice di merito di aver errato nell’individuazione della norma regolatrice della controverisa o di non aver esaminato un fatto storico determinato. 2.6. Ancora, con riferimento al vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., questa Corte ha chiarito che il medesimo dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese, motivatamente, a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata 19 debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata. (Cass. Sez. U. 28/10/2020, n. 23745, Cass. 25/07/2022, n. 23233 Cass. 29/11/2016, n.24298). 2.7. Il ricorso, per come è formulato, non risponde nemmeno a detto ulteriore principio. I motivi, anche con riferimento alle norme che si assumono violate, sono formulati sotto una molteplicità di profili tra loro confusi, inestricabilmente combinati, in gran parte non riconducibili ad alcuna specifica violazione o falsa applicazione di norme di diritto. I medesimi, per altro, non tengono in alcun conto il decisum della C.t.r. e prescindono dalle motivazioni ivi spese, mancando di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice di merito. 2.8. Con riferimento al vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., va premesso che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 04/12/2013, sicché trova applicazione l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione novellata dal comma 1, lett. b), dell’art. 54, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 20 2012, n. 134, in relazione alle sentenze d’appello pubblicate dall’11/09/2012, donde l’inammissibilità delle censure prospettate secondo la precedente disciplina del vizio di motivazione. La Corte, a sezioni unite, (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053), ha chiarito che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività (tra le tante, Cass. 13/06/2022 n. 19049). 2.9. Il ricorso in esame difetta totalmente dell’indicazione di tali elementi. Nonostante tutti i motivi proposti lamentino l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nessuno di essi contienene indicazione alcuna degli elementi essenziali sopra individuati. 3. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. 4. Non deve provvedersi sulle spese in mancanza di attività difensiva da parte delle intimate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1,-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo 21 unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1,-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, 07 febbraio 2023.
dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, Fulvio Troncone, ha chiesto dichiararsi inammissibile o infondato il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. CO SO ricorre, con motivi da I a LVIII nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, di QU UD s.p.a. e di Equtalia ETR s.p.a., che non hanno svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha solo parzialmente accolto l’appello del contribuente proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Bari che, invece, aveva rigettato il ricorso proposto avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 00000201101400016162 emesso in ragione della cartella di pagamento 01420100121356828000 e per l’accertamento dell’inesistenza dell’obbligo di versamento delle imposte, a titolo di Irpef 2006, di cui a detta ultima. 2. La C.t.r. rilevava che il giudice tributario adito avrebbe potuto pronunciarsi solo sulla pretesa avente ad oggetto l’Irpef e non sulle infrazioni al Codice della Strada che, invece, rientravano nella giurisidzione del giudice ordinario. Per l’effetto, riteneva fondata, in questi limiti, l’eccezione di difetto di giurisdizione;
rigettava per il resto il ricorso ritenendo che tutte le eccezioni fossero «pretestuose e non idonee ad intaccare la sentenza impugnata». Aggiungeva che le eccezioni avanzate nei confronti della cartella de qua, quale atto presupposto del preavviso di fermo amministrativo, non potevano 3 essere fatte valere nel giudizio perché andavano propsote impugnando la cartella, in quanto ritualmente notificata. 3. L’Agenzia delle Entrate ha depositato «atto di costituzione», dando espressamente atto di non essersi costituita in tempo, al solo dicharato fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ. 3. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. poc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I motivi oggetto del ricorso sono così testualmente rubricati: I) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 75 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per ii giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale dell'asserito delegato dell'Agenzia delle Entrate. II) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Difetto di iegittimazione processuale sotto diverso profilo III) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Violazione di legge: artt. 182 c.p.c. e 183 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Sul difetto di legittimazione processuale di Agenzia delle Entrate. IV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: artt. 1324 c.c. e 1392 c.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Difetto di 4 legittimazione processuale dell'asserito delegato dell'Agenzia delle Entrate sotto diverso ed ulteriore profilo. V) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 182 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Sul difetto di legittimazione processuale. VI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Difetto di rappresentanza sostanziale e formale. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, r. 1, n. 5). Sul difetto di legittimazione processuale del Funzionario dell’Agenzia delle Entrate. VII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 75 c.p.c. e 77 c.p.c. Violazione di legge: art. 182 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). difetto di legittimazione processuale passiva VIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 75 c.p.c. e 77 c.p.c. e 182 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Difetto di legittimazione processuale passiva sotto diverso ed ulteriore profilo. Difetto di titoli abilitativi del funzionario dell’Agenzia delle Entrate firmatario e sostituto processuale nei giudizi di primo e secondo grado. IX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, 5 n. 5). Violazione di legge: art. 75 c.p.c. e 77 c.p.c. Violazione di legge: art. 182 c.p.c. difetto di legittimazione processuale passiva X) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Sugli effetti giuridici del difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo XI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Violazione di legge: art. 75 c.p.c. e 77 c.p.c. Violazione di legge: art. 182 c.p.c. difetto di legittimazione processuale dell’asserito procuratore e rappresentante di QU UD s.p.a. XII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). difetto di legittimazione processuale sotto diverso profilo XIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 75 c.p.c. e 77 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo XIV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: artt. 1324 c.c. e 1392 c.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo XV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 182 c.p.c. Omesso 6 esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5). Sul difetto di legittimazione processuale. XVI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 132 c.p.c. Violazione di legge: art. 287 c.p.c. Violazione di legge: artt. 166 e 167 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per ii giudizio the a stato oggetto di discussions tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Eccesso di potere per illogicita manifesta. Eccesso di potere per travisamento del fatti. Eccesso di potere per contraddittorieta interna. Eccesso di potere per contraddittorieta esterna. Difetto di legittimazione passiva di QU UD S.p.A. XVII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 32 D. Lgs. 546 del 1992. Violazione di legge: art. 300 c.p.c.. Violazione di legge: art. 182 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Sulla mancata costituzione in giudizio di QU UD S.p.A . XVIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 75 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Sul difetto di legittimazione processuale di QU Etr S.p.A. XIX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Sul difetto di legittimazione processuale di QU Etr S.p.A. XX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Omesso 7 esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Difetto di legittimazione processuale sotto diverso profilo. XXI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per H giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Difetto di legittimazione processuale sotto diverse ed ulteriore profilo. XXII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: artt. 1324 c.c. e 1392 c.c . Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo. XXIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione art. 182 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per i giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Sul difetto di legittimazione processuale. XXIV) Violazione falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di iegge: artt. 1324 c.c. e 1392 c.c . Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Difetto di legittimazione processuale sotto diverso ed ulteriore profilo. XXV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: artt. 77 c.p.c. e 100 c.p.c. Difetto di iegittimazione processuaie sotto diverso profilo. Difetto di rappresentanza in senso sostanziale. 8 XXVI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Legittimazione ed interesse ad agire: necessaria coincidenza del potere processuale e di quello sostanziale — Difetto di legittimazione ad agire in giudizio del rappresentante ad litem munito di mandato che gli conferisce solo poteri processuali e non gia sostanziali — Cass. SS. UU., 4699/1998; Tribunale di Milano Sez. VI civ., 15-22 marzo 2006, n. 3682 — Pres. S. Di Blasi, Rel. A. Simonetti. XXVII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale sotto diverso profile. XXVIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: art. 77 c.p.c. Sul difetto di legittimazione processuale passiva. invalidità, nullità, inefficacia della procura. IX) [sic] Violazione art. 182 c.p.c. Difetto di legittimazione processuale passiva sotto diverso ed ulteriore profilo. Difetto di rappresentanza sostanziale. Assenza di delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione di QU UD. Difetto di volonta del dominus. XXIX) Violazione ejo falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5. 9 X) [sic] Difetto di titoli abilitativi del sedicente procuratore speciale di QU UD (e di QU Etr). Assenza delibera del Consiglio di Amministrazione di QU UD (ed QU Etr), in spregio dell'art. 18 dello statuto. XXX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art. 2909 c.c . Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Contrasto tra giudicati. XXXI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. SU asserita regolare notifica del preavviso di fermo amministrativo. Violazione di legge: artt. 58 e 60 D.P.R. 600 del 1973. XXXII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Sulla asserita regolare notifica del preavviso di fermo amministrativo. Violazione di legge: art.60 D.P.R. 600 del 1973. Violazione di legge: art. 26 D.P.R. 602 del 1973. Illegittimita, nullita e/o inesistenza della notifica degli atti presupposti e del provvedimento di fermo amministrativo. XXXIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: art. 214 c.p.c. Violazione di legge: art. 216 c.p.c. Violazione di legge: art. 215 c.p.c. Sul disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento e sulla contestazione della conformità all'originale della copia ex adverso prodotta. XXXIV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per 10 il giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. lnesistenza notifica del preavviso di fermo amministrativo e degli ati presupposti perche effettuata da soggetti non abilitati. Violazione di legge: art. 26 D.P.R. 602 del 1973. XXXV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Sulla contestazione della conformità agli originali delle copie degli avvisi di ricevimento afferenti le pretese impositive impugnate depositati ex adverso. Sul disconoscimento della firma appostavi. Sull'omessa istanza di verificazione. Sulla proposizione di querela di falso. Sull'omessa sospensione del processo. Sulromesso interpello. Violazione di legge: artt. 22 e 39 D. Lgs. 546 del 1992. Violazione di legge: art. 216 c.p.c. XXXVI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: artt. 50 bis c.p.c., 220 c.p.c., 223 c.p.c. e 225 c.p.c. XXXVII) Violazione falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: art. 86 c. 2 del D.P.R. 602 del 1973. SU asserita regolare notifica. NuIlita ed irritualita della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo. XXXVIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per H giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Nullità per difetto di notifica;
violazione di legge: art. 139 c.p.c. Violazione di legge: art. 50 c. 1 del D.P.R. 602 del 1973. 11 Violazione di legge: art. 6 c. 5 L. 212 del 2000. Sulla asserita irregolarita della notifica avvenuta a mezzo posta. Nullità della cartella di pagamento e di ogni atto impositivo presupposto e consequenziale.Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. XXXIX) Violazione eta falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Nullità per difetto di notifica;
violazione di legge: art. 139 c.p.c. Eccesso di potere per illogicita ed insussistenza dei presupposti. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. XXXIX) [sic] Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti. Violazione di legge: art. 139 comma 2 c.p.c. XLI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. NuIlita della notifica sotto diverso ed ulteriore profilo. Sulla mancata produzione dell'avviso di ricevimento afferente Ia cartella di pagamento, I'avviso di accertamento, I'avviso bonario ed il preavviso di fermo amministrativo. XLII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Sulla asserita regolare notifica del provvedimento di fermo amministrativo. Violazione di legge: art. 139 4° c. c.p.c. Nullità della notifica del provvedimento gravato e degli atti presupposti sotto diverso ed ulteriore profilo. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. 12 XXXIV) [sic] Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia Inesistenza della notifica del preavviso di fermo amministrativo e degli atti presupposti. Violazione di legge: art. 6 L. 212 del 2000. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. XLIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Sulla asserita regolarita della notifica del preavviso di fermo amministrativo. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Rilevanza dell'inesistenza della notifica dell'atto gravato e degli atti presupposti. Sulla irrilevanza della dicotomia nullità/inesistenza della notifica dell'accertamento. XLIV) Vioiazione eio falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Sull'asserito effetto sanante del raggiungimento dello scopo. XLV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. SuII'asserita regolare notifica del preavviso di fermo amministrativo. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. XLVI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5., Violazione di legge: art. 2719 c.c . Violazione di legge: art. 2712 c.c. Violazione di legge;
artt. 214 e ss. c.p.c.Violazione di legge: art. 22 D. Lgs. 546 del 1992. Eccesso di potere per illogicita manifesta. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per contraddittorieta interna. Eccesso di potere per contraddittorieta esterna. 13 XLVII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio the a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: art. 112. c.p.c. Violazione di legge: art. 115 c.p.c. Violazione del principio di non contestazione. Nullità /inesistenza della notifica del provvedimento di preavviso di fermo amministrativo e degli atti presupposti. XLVIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per iI giudizio the a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Nullità/inesistenza del preavviso di fermo amministrativo. Violazione e/o false applicazione degli artt. 3 e 21 septies L. 241 del 1990. Violazione e/o false applicazione degli artt. 1, 6, 7, 10, 17 L n. 212/2000. Violazione art. 24 Costituzione. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione di legge: art. 61 D.P.R. 600 del 1973. Violazione di legge: art. 36 L. 31 del 2008.Violazione di legge: art. 12 D.P.R. 602 del 1973. Violazione di legge: artt. 125 e 480 c.p.c. XLIX) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n. 5. SU asserita infondatezza della eccezione sulla indeterminatezza della cartella. Violazione art. 6 D.M. 321 del 1999. Violazione di legge: art. 36 L. 31 del 2008. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. L) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: artt. 3 e 7 L. 212 del 2000. LI) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, il 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il 14 giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: art. 86 D.P.R. n. 602/1973 cosi come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. n. 193 27.04.2001. Omessa previsione normativa in ordine alle " modalità - termini -procedure" del fermo. Violazione di legge: artt. 23 e 25 della Costituzione. Violazione art. 112 c.p.c. LII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio the a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione artt. 24 e 97 della Costituzione. Violazione art. 112 c.p.c. LIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Eccesso di potere per insussistenza e travisamento dei presupposti. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Ma non solo. LIV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Violazione di legge: art. 64 D.P.R. 602 del 1973. Eccesso di potere. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. LV) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 10, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Eccesso di potere per illogicita manifesta. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per contraddittorieta interna. Eccesso di potere per contraddittorieta esterna. LVI) Violazione e/o false applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Violazione di legge: art 295 c.p.c. Violazione di legge: art. 39 D. Lgs. 546 del 1992. Omesso esame circa 15 un fatto decisivo per il giudizio the 6 stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Sulfa asserita irrilevanza delle eccezioni avanzate nei confronti della cartella 014 2010 0121356828000 quale atto presupposto del preavviso di fermo amministrativo. Sentenza 65.02.13 della CTP di Bari, depositata in data 17.04.2013 che annulla la cartella summenzionata. Successivo provvedimento di sgravio della Agenzia delle Entrate. lnsussistenza del presupposto impositivo. Condotta vessatoria dell'Ente creditore e dell'Agente della riscossione. LVII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Insussistenza del presupposto impositivo. Violazione art. 112 c.p.c. LVIII) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che a stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, c. 1, n.
5. Risarcimento danni per lite temeraria. 2. Il ricorso va dichiarato complessivamente inammissibile per plurimi profili. 2.1. Il ricorrente ha riferito in ricorso che sulla pretesa tributaria oggetto del presente giudizio, era già intervenuto, precisamente in data 27 luglio 2013 provvedimento di sgravio (emesso in riferimento alla sentenza n. 65 del 2013 resa dalla C.t.p. nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento prodoromica al preavviso di fermo) e che con sentenza n. 180 del 28 ottobre 2013 la C.t.p. innanzi alla quale era stato impugnato l’atto impositivo aveva dichiarato cessata la materia del contendere. Va, pertanto, rilevato il difetto di interesse del ricorrente a riproporre questioni relative alla legittimità dell’atto impositivo e, conseguentemente, del preavviso di fermo. Va rammentato, infatti, 16 che l’impugnazione del preavviso di fermo introduce un giudizio di accertamento negativo del credito (Cass. Sez. U. 22/07/2015, n. 15354, Cass. 30/09/2022, n. 28509) 2.2. In base all'art. 366, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata;
ciò comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il decisum della sentenza gravata. (Cass. 21/07/2020, n. 15517). L'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità (Cass. 20/10/2016, n. 21296). Si è, altresì, preciato che il mancato rispetto di tali requisiti, cui consegue la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, non consente la valorizzazione dello scopo del processo, volto, da un lato, ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nell'ambito dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU e, dall'altro, ad evitare di 17 gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui. Detta violazione, infatti, pregiudica l’intelligibilità delle questioni sottoposte all'esame della Corte, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e quindi, in definitiva, ridonda nella violazione delle prescrizioni assistite dalla sanzione testuale di inammissibilità, di cui ai nn. 3 e 4 dell'articolo 366 c.p.c. (Cass. 27/09/2021, n. 26161) Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ. (Cass. 14/05/2018, n. 11603). 2.3. I motivi articolati nel ricorso non rispondono a questi principi. Questi, infatti, prescindono dal contenuto della sentenza impugnata che resta ignorata nella sua integralità, sicché il ricorso appare, per la sua gran parte come l’indistinta riproduzione delle questioni poste nei giudizi di merito senza nemmeno distinguere tra primo e secondo grado e senza che si tenga in conto alcuno quanto statuito o non statuito dalla C.t.r. Il ricorrente prospetta plurime violazioni di legge ed omesso esami di fatti decisivi senza, tuttavia, ancorararli alle vicende processuali dei gradi merito. 2.4. La Corte, con giurisprudenza costante, ha altresì, statuito che l’esposizione cumulativa delle questioni non è consentita ove rimetta al giudice di legittimità il compito dì isolare le singole censure teoricamente proponibili;
viceversa la formulazione del motivo deve 18 permettere di cogliere con chiarezza le doglianze cumulate, sicché queste devono essere prospettate in maniera tale da consentirne l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi (Cass. 17/04/2023, n. 10214, Cass. 06/09/2022, n. 26213, Cass. 23/10/2018, n. 26790). 2.5. In dispregio a tale principio, tutti i mezzi di gravame risultano indistintamente proposti sia ai sensi del disposto di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. che ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
5. cod. proc. civ. Al di là della rubrica, anche l’eslplicitazione dei motivi è cumulativa in quanto le censure mosse non risutano nel corpo dell’atto ricondotte all’uno o all’altro mezzo di impugnazione. Di conseguenza, non è possibile valutare a quale dei vizi cumulativamente denunziati si riferiscano le crtiche formulate dal ricorrente, ancora una volta, in violazione del principio secondo cui il giudizio di cassazione è a critica vincolata. Le censure, infatti, risultano esposte con modalità che superano il limite stabilito dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 06/05/2015, n. 9100). Dalla lettura dei motivi, in particolare, non è dato desumere se il ricorrente contesti al giudice di merito di aver errato nell’individuazione della norma regolatrice della controverisa o di non aver esaminato un fatto storico determinato. 2.6. Ancora, con riferimento al vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., questa Corte ha chiarito che il medesimo dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese, motivatamente, a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata 19 debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata. (Cass. Sez. U. 28/10/2020, n. 23745, Cass. 25/07/2022, n. 23233 Cass. 29/11/2016, n.24298). 2.7. Il ricorso, per come è formulato, non risponde nemmeno a detto ulteriore principio. I motivi, anche con riferimento alle norme che si assumono violate, sono formulati sotto una molteplicità di profili tra loro confusi, inestricabilmente combinati, in gran parte non riconducibili ad alcuna specifica violazione o falsa applicazione di norme di diritto. I medesimi, per altro, non tengono in alcun conto il decisum della C.t.r. e prescindono dalle motivazioni ivi spese, mancando di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice di merito. 2.8. Con riferimento al vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., va premesso che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 04/12/2013, sicché trova applicazione l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione novellata dal comma 1, lett. b), dell’art. 54, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 20 2012, n. 134, in relazione alle sentenze d’appello pubblicate dall’11/09/2012, donde l’inammissibilità delle censure prospettate secondo la precedente disciplina del vizio di motivazione. La Corte, a sezioni unite, (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053), ha chiarito che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività (tra le tante, Cass. 13/06/2022 n. 19049). 2.9. Il ricorso in esame difetta totalmente dell’indicazione di tali elementi. Nonostante tutti i motivi proposti lamentino l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nessuno di essi contienene indicazione alcuna degli elementi essenziali sopra individuati. 3. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. 4. Non deve provvedersi sulle spese in mancanza di attività difensiva da parte delle intimate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1,-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo 21 unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1,-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, 07 febbraio 2023.