Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIV, sentenza 10/02/2026, n. 105
CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Cessata materia del contendere

    La Corte rigetta la richiesta di cessata materia del contendere in quanto l'ufficio non ha prodotto atti che comprovino l'adozione di un atto di autotutela, necessario per rimuovere le sentenze emesse e accertare l'avvenuto annullamento in autotutela dell'atto controverso.

  • Rigettato
    Incompetenza territoriale dell'ufficio che ha formato il ruolo

    La Corte ritiene corrette le argomentazioni del primo giudice circa l'incompetenza territoriale dell'ufficio che ha formato il ruolo. La competenza all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito del rilascio di un visto di conformità fiscale infedele è attribuita alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore (responsabile dell'assistenza fiscale). L'iscrizione a ruolo ad opera della Direzione Provinciale di Reggio Emilia è pertanto illegittima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIV, sentenza 10/02/2026, n. 105
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
    Numero : 105
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo