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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 4211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4211 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Napoli
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 3854/2020, con ordinanza depositata il 23.6.2025, questa Corte disponeva che la causa venisse decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e che la relativa udienza, fosse sostituita dal deposito di note scritte, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., sino al 12.9.2025.
Lette le note scritte depositate in data 10.9.2025, dall'appellante,
, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed esaminati gli atti di Parte_1
causa, questa Corte, alle 12.45, orario successivo alla chiusura al pubblico della Cancelleria, decide la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3854/2020, avverso la sentenza n. 1874/2029, depositata in data 28.6.2019, non notificata, pronunziata dal Tribunale di S. M. Capua Vetere, pendente
TRA
(C.F.: , nella qualità di titolare Parte_1 CodiceFiscale_1
della omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'Avv.
Giovanni Russo (C.F.: e dall'Avv. Giacomo CodiceFiscale_2
Tartaglione (C.F.: ), giusta procura in calce CodiceFiscale_3
all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ); CP_1 CodiceFiscale_4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: pagamento corrispettivo contratto d'appalto.
Conclusioni: nelle note scritte ex art. 127 ter depositate in data
10.9.2025, l'appellante così concludeva: “annullare l'impugnata sentenza ovvero dichiararla nulla e di nessun effetto od anche revocarla nella parte in cui, sul presupposto che “il CTU Ing. ha provveduto CP_2
ad accertare il valore delle opere eseguite dalla ditta per L. Pt_1
758.850.386, pari ad €. 391.913,52 (cfr. pag. 50), e dunque per un valore effettivamente inferiore rispetto alle opere contabilizzate in citazione ed inferiore anche alle somme riconosciute quali ricevute da Pt_1
pag. 2/13 per €. 336.497,74” (cfr.: da rigo 28 a rigo 32 della pag. 4 della Parte_1
sentenza), ha così deciso “rigetta le domande attoree;
accoglie la domanda riconvenzionale per quanto ragione e nei limiti indicati in parte motiva e – per l'effetto - condanna titolare della Parte_1
omonima ditta al pagamento, in favore di , della somma di CP_1
€ 55.415,78 oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data del fatto e, quindi, anno per anno, ed a partire e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
rigetta le ulteriori domande;
dichiara compensate per metà le spese di lite e - per l'effetto - condanna
titolare della omonima ditta al pagamento della metà Parte_1
di quelle sostenute da;
metà che liquida in € 3.897,50 per CP_1
onorari, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge;
pone a carico di parte attrice le spese occorse per la stesura della relazione di Consulenza tecnica di ufficio” (cfr.: da rigo 8 a rigo 21 della pag. 8 della sentenza);
e, conseguentemente, considerato che , rispetto al Parte_1
corrispettivo dell'appalto così come quantificato dal c.t.u. ing.
[...]
in €. 391.913,52, ha ricevuto il minore importo di €. Per_1
336.497,74, voglia:
a. accogliere la domanda di pagamento formulata dall'appellante e, per
l'effetto, condannare l'appellato a corrispondere a questi la somma di €
55.415,78 (€. 391.913,52 - €. 336.497,74 = €. 55.415,78) oltre interessi al
pag. 3/13 tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data di maturazione del credito e, quindi, anno per anno, ed a partire e fino al momento della decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, oltre ancora ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
b. porre definitivamente a carico dell'appellato le spese occorse per la stesura della relazione di Consulenza tecnica di ufficio ammessa nel giudizio di primo grado;
c. emettere ogni altro e consequenziale provvedimento;
d. condannare l'appellato alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 17.11.2003, , premesso che, Parte_1
quale titolare dell'omonima impresa edile, aveva stipulato, in data
24.1.2000, con , un contratto di appalto per la CP_1
realizzazione di un parcheggio, di recinzioni e di un muro di cinta in
Via Regalone, Casagiove, evidenziato di avere eseguito lavori per complessivi euro 434.031,14 e di avere ricevuto in pagamento, a titolo di corrispettivo, euro 336.497,74, conveniva, dinanzi al Tribunale di
S.M. Capua Vetere, , per sentirne pronunciare la condanna CP_1
al pagamento del residuo importo di euro 97.533,40, oltre Iva, oltre interessi e rivalutazione dal 31.5.2001.
pag. 4/13 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto che, nel resistere all'avversa domanda, spiegava, a sua volta, domanda riconvenzionale, per ottenere la condanna dell'attore all'eliminazione dei vizi dell'opera, ovvero alla riduzione del prezzo di appalto in misura proporzionale al valore delle opere difettosamente eseguite, alla restituzione delle somme versate in eccedenza ed al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla difettosa esecuzione delle opere appaltate.
Istruita la causa mediante l'espletamento di una CTU e l'escussione dei testi, all'esito l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale rigettava la domanda principale, accoglieva, per quanto di ragione, la riconvenzionale, condannando, per l'effetto,
a pagare, in favore di , l'importo di euro Parte_1 CP_1
55.415,78, oltre agli interessi legali sul medesimo importo devalutato alla data del fatto ed anno per anno rivalutato fino alla pubblicazione della sentenza, oltre i successivi interessi dalla pubblicazione al soddisfo. Compensava le spese di lite tra le parti nella misura della metà, condannando alla rifusione del residuo 50%, Parte_1
oltre che a sopportare in via definitiva le spese di CTU.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., proponeva appello Parte_1
con atto di citazione notificato a in data 30.10.2020, nel CP_1
rispetto del termine annuale ex art. 327 c.p.c., ratione temporis vigente, che, maggiorato per la sospensione feriale e del periodo dal 9.3.2020 all'11.5.2020, per l'emergenza da Covid 19, ex art. art. 83, DL 18/2020, pag. 5/13 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, sarebbe venuto a scadere in data 2.11.2020.
, pur avendo ricevuto la rituale notifica dell'appello, CP_1
rimaneva contumace.
Con ordinanza del 2.12.2022, la Corte respingeva, per la ritenuta insussistenza del periculum in mora, l'istanza di sospensiva dell'appellante.
Quindi, disposta, in data 11.7.2025, la sostituzione del Consigliere relatore, sulle conclusioni rassegnate dall'appellante nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era posta alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Tribunale, per quanto ancora rileva, osservava che l'attore, a fondamento della domanda di pagamento, aveva prodotto il contratto di appalto del 24.1.2000, il resoconto dei lavori eseguiti e dei relativi prezzi, il riepilogo dei lavori eseguiti ed ancora da saldarsi. Dava, poi, conto dell'esito della disposta CTU, da cui emergeva che l'importo complessivo delle opere eseguite dal , stimato secondo il Pt_1
prezzario delle opere edili del 1990, da ritenersi secondo l'ausiliare congruo per l'anno 2000, ammontava ad euro 391.913,52.
Il Giudice respingeva, poi, la domanda riconvenzionale, di eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risarcimento dei danni per i pretesi vizi delle opere, proposta dal , evidenziando che, in base all'espletata CP_1
CTU, andava esclusa la sussistenza di qualsivoglia vizio o difetto delle opere.
pag. 6/13 Il Tribunale, tuttavia, sulla premessa che le opere effettivamente realizzate dall'attore erano state quantificate dal CTU in una cifra (pari ad euro 391.913,52), inferiore, non solo a quella che lo stesso attore, in citazione, aveva dedotto di avere eseguito, ma anche a quella che, sempre il , asseriva di avere ricevuto in pagamento Pt_1
(corrispondente ad euro 336.497,74), dopo avere respinto l'eccezione di pagamento del maggiore importo di complessivi euro 418.745,00, formulata dal , accoglieva la domanda di restituzione avanzata in CP_1
via riconvenzionale dal convenuto nella minor misura di euro
55.415,78.
Per l'effetto, condannava il a pagare, al , il suddetto Pt_1 CP_1
importo, a titolo di restituzione dell'eccedenza versata rispetto al valore delle opere eseguite, maggiorato di rivalutazione ed interessi, secondo quanto in precedenza riportato.
§ 4.
Con un unico motivo, , nell'impugnare il riportato capo Parte_1
di sentenza, lo censurava, sostenendo che il Giudice aveva errato nel ritenere versati dal importi maggiori rispetto al valore delle CP_1
opere eseguite, come quantificato dal CTU. Infatti, a fronte di lavori realizzati per euro 391.913,52, esso istante aveva ricevuto in pagamento la minor somma di euro 336.497,74, rimanendo creditore del residuo importo di euro 55.415,78.
§ 5.
Giova premettere che, in difetto di impugnazione incidentale ad opera del , sia coperto dal giudicato il capo di sentenza con cui il CP_1
Tribunale respingeva le domande riconvenzionali di condanna del pag. 7/13 alla riduzione del prezzo, all'eliminazione dei vizi ed al Pt_1
risarcimento dei danni. Del pari risulta coperto dal giudicato il capo di sentenza con cui veniva respinta l'eccezione, sollevata dal , di CP_1
pagamento della maggiore somma di complessivi euro 418.745,00.
Ciò posto, l'appello è fondato, avendo il Giudice chiaramente errato nell'accogliere la domanda riconvenzionale, di condanna del alla Pt_1
ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al valore delle opere eseguite.
Infatti, il primo Giudice, dopo avere, con statuizione in parte qua non censurata dal , fatto proprie le risultanze della CTU, che aveva Pt_1
quantificato in euro 391.913,52 il complesso di opere eseguite dall'attore, e dopo avere rilevato che questi aveva ricevuto in pagamento la somma di euro 336.497,74, essendosi rivelata infondata l'eccezione del convenuto di avvenuto versamento della maggiore somma di euro 418.745,00, avrebbe dovuto condannare il a CP_1
pagare il residuo importo di euro 55.415,78, corrispondente alla differenza tra valore delle opere eseguite ed importi versati dal committente.
Né, del resto, tale conclusione era avversata dall'essersi rivelata, in parte, infondata la pretesa creditoria dell'attore, avendo il CTU quantificato le opere eseguite in una misura inferiore, a quella di euro
434.031,14 indicata dall'attore in citazione. Infatti, è di tutta evidenza che la richiesta di pagamento della maggiore somma di euro 97.533,40, formulata dal , giustificava ampiamente il riconoscimento del Pt_1
minore importo, ritenuto dovuto, di euro 55.415,78.
pag. 8/13 Quindi, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza, CP_1
deve essere condannato a pagare, in favore di ,
[...] Parte_1
l'importo di euro 55.415,78.
Su tale importo, costituente debito di valuta, spettano gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. a decorrere dal 23.10.2002, data di recapito, secondo compiuta giacenza, della lettera di costituzione in mora inoltrata dall'avv. Giovanni Russo, per conto del
, al (cfr. copia di tale missiva allegata alla produzione Pt_1 CP_1
telematica dell'appellante) al sino al soddisfo.
Non può, invece, accogliersi la richiesta di rivalutazione della sorta capitale, pure formulata dall'attore, alla stregua del principio secondo cui “In tema di appalto, mentre la somma liquidata a favore del committente per la eliminazione dei vizi e difformità dell'opera - a titolo di risarcimento del danno o anche di riduzione del prezzo di cui all'art.
1668 cod.civ. - ha ad oggetto un debito di valore dell'appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta;
pertanto, in caso di inadempimento o ritardato adempimento della relativa obbligazione la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempreché il creditore alleghi e dimostri, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod.civ., l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali pag. 9/13 previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dal primo comma dell'art. 1224 cod.civ. Ne consegue che la rivalutazione monetaria del debito di valuta, sostituendosi al danno presunto costituito dagli interessi legali, è idonea a reintegrare totalmente il patrimonio del creditore, sicché non possono essere riconosciuti gli interessi sulla somma rivalutata, se non dal momento della sentenza con cui, a seguito e per effetto della liquidazione, il credito
- essendo divenuto liquido ed esigibile - produce interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1282 cod.civ.” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 11594 del
22/06/2004; Sez. 2, Sentenza n. 24301 del 15/11/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 12828 del 03/06/2009; Sez. 2, Sentenza n. 25015 del
06/11/2013).
Nella specie, non avendo l'attore operato alcuna specifica allegazione in merito all'inidoneità degli interessi legali, dovuti ex lege, a compensarlo del danno conseguente alla mancata disponibilità della somma ad esso spettante, la rivalutazione non è dovuta.
§ 6.
L'accoglimento dell'appello impone di modificare, d'ufficio, il regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'esito finale della lite.
Ciò posto, rileva la Corte che, nella specie, tenuto conto della riconosciuta, sia pure parziale, fondatezza della domanda proposta dal le spese di lite di entrambi i gradi debbano seguire la Pt_1
soccombenza del . CP_1
La liquidazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come pag. 10/13 aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, con applicazione per entrambi i gradi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00, tenuto conto del decisum, e riconoscimento dei compensi tabellari medi, ad eccezione delle fasi di trattazione/istruttoria e decisoria dell'appello, per le quali, stante la ridotta attività difensiva espletata, appare equo il riconoscimento dei minimi.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dei procuratori costituiti dell'appellante, dichiaratisi antistatari.
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese relative alla CTU, come liquidate dal Giudice di primo grado, debbono porsi a definitivo carico del . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con atto notificato a , in data 30.10.2020, Parte_1 CP_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna a pagare, in CP_1
favore di , l'importo di euro 55.415,78, oltre gli Parte_1
interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1 c.c. dal 23.10.2002 al soddisfo;
b) condanna alla rifusione, in favore dell'appellante, CP_1
delle spese processuali, che liquida, in relazione al giudizio di primo grado, in euro 420,5 per esborsi, euro 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella pag. 11/13 misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, in relazione al grado di appello, in euro 1.165,5 per esborsi, euro
9.603,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Giovanni Russo e
Giacomo Tartaglione;
c) pone le spese di CTU, come liquidate dal Giudice di primo grado,
a definitivo carico di;
CP_1
d) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12.9.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 12/13 pag. 13/13
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 3854/2020, con ordinanza depositata il 23.6.2025, questa Corte disponeva che la causa venisse decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e che la relativa udienza, fosse sostituita dal deposito di note scritte, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., sino al 12.9.2025.
Lette le note scritte depositate in data 10.9.2025, dall'appellante,
, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed esaminati gli atti di Parte_1
causa, questa Corte, alle 12.45, orario successivo alla chiusura al pubblico della Cancelleria, decide la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3854/2020, avverso la sentenza n. 1874/2029, depositata in data 28.6.2019, non notificata, pronunziata dal Tribunale di S. M. Capua Vetere, pendente
TRA
(C.F.: , nella qualità di titolare Parte_1 CodiceFiscale_1
della omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'Avv.
Giovanni Russo (C.F.: e dall'Avv. Giacomo CodiceFiscale_2
Tartaglione (C.F.: ), giusta procura in calce CodiceFiscale_3
all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ); CP_1 CodiceFiscale_4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: pagamento corrispettivo contratto d'appalto.
Conclusioni: nelle note scritte ex art. 127 ter depositate in data
10.9.2025, l'appellante così concludeva: “annullare l'impugnata sentenza ovvero dichiararla nulla e di nessun effetto od anche revocarla nella parte in cui, sul presupposto che “il CTU Ing. ha provveduto CP_2
ad accertare il valore delle opere eseguite dalla ditta per L. Pt_1
758.850.386, pari ad €. 391.913,52 (cfr. pag. 50), e dunque per un valore effettivamente inferiore rispetto alle opere contabilizzate in citazione ed inferiore anche alle somme riconosciute quali ricevute da Pt_1
pag. 2/13 per €. 336.497,74” (cfr.: da rigo 28 a rigo 32 della pag. 4 della Parte_1
sentenza), ha così deciso “rigetta le domande attoree;
accoglie la domanda riconvenzionale per quanto ragione e nei limiti indicati in parte motiva e – per l'effetto - condanna titolare della Parte_1
omonima ditta al pagamento, in favore di , della somma di CP_1
€ 55.415,78 oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data del fatto e, quindi, anno per anno, ed a partire e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
rigetta le ulteriori domande;
dichiara compensate per metà le spese di lite e - per l'effetto - condanna
titolare della omonima ditta al pagamento della metà Parte_1
di quelle sostenute da;
metà che liquida in € 3.897,50 per CP_1
onorari, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge;
pone a carico di parte attrice le spese occorse per la stesura della relazione di Consulenza tecnica di ufficio” (cfr.: da rigo 8 a rigo 21 della pag. 8 della sentenza);
e, conseguentemente, considerato che , rispetto al Parte_1
corrispettivo dell'appalto così come quantificato dal c.t.u. ing.
[...]
in €. 391.913,52, ha ricevuto il minore importo di €. Per_1
336.497,74, voglia:
a. accogliere la domanda di pagamento formulata dall'appellante e, per
l'effetto, condannare l'appellato a corrispondere a questi la somma di €
55.415,78 (€. 391.913,52 - €. 336.497,74 = €. 55.415,78) oltre interessi al
pag. 3/13 tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data di maturazione del credito e, quindi, anno per anno, ed a partire e fino al momento della decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, oltre ancora ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
b. porre definitivamente a carico dell'appellato le spese occorse per la stesura della relazione di Consulenza tecnica di ufficio ammessa nel giudizio di primo grado;
c. emettere ogni altro e consequenziale provvedimento;
d. condannare l'appellato alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 17.11.2003, , premesso che, Parte_1
quale titolare dell'omonima impresa edile, aveva stipulato, in data
24.1.2000, con , un contratto di appalto per la CP_1
realizzazione di un parcheggio, di recinzioni e di un muro di cinta in
Via Regalone, Casagiove, evidenziato di avere eseguito lavori per complessivi euro 434.031,14 e di avere ricevuto in pagamento, a titolo di corrispettivo, euro 336.497,74, conveniva, dinanzi al Tribunale di
S.M. Capua Vetere, , per sentirne pronunciare la condanna CP_1
al pagamento del residuo importo di euro 97.533,40, oltre Iva, oltre interessi e rivalutazione dal 31.5.2001.
pag. 4/13 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto che, nel resistere all'avversa domanda, spiegava, a sua volta, domanda riconvenzionale, per ottenere la condanna dell'attore all'eliminazione dei vizi dell'opera, ovvero alla riduzione del prezzo di appalto in misura proporzionale al valore delle opere difettosamente eseguite, alla restituzione delle somme versate in eccedenza ed al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla difettosa esecuzione delle opere appaltate.
Istruita la causa mediante l'espletamento di una CTU e l'escussione dei testi, all'esito l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale rigettava la domanda principale, accoglieva, per quanto di ragione, la riconvenzionale, condannando, per l'effetto,
a pagare, in favore di , l'importo di euro Parte_1 CP_1
55.415,78, oltre agli interessi legali sul medesimo importo devalutato alla data del fatto ed anno per anno rivalutato fino alla pubblicazione della sentenza, oltre i successivi interessi dalla pubblicazione al soddisfo. Compensava le spese di lite tra le parti nella misura della metà, condannando alla rifusione del residuo 50%, Parte_1
oltre che a sopportare in via definitiva le spese di CTU.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., proponeva appello Parte_1
con atto di citazione notificato a in data 30.10.2020, nel CP_1
rispetto del termine annuale ex art. 327 c.p.c., ratione temporis vigente, che, maggiorato per la sospensione feriale e del periodo dal 9.3.2020 all'11.5.2020, per l'emergenza da Covid 19, ex art. art. 83, DL 18/2020, pag. 5/13 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, sarebbe venuto a scadere in data 2.11.2020.
, pur avendo ricevuto la rituale notifica dell'appello, CP_1
rimaneva contumace.
Con ordinanza del 2.12.2022, la Corte respingeva, per la ritenuta insussistenza del periculum in mora, l'istanza di sospensiva dell'appellante.
Quindi, disposta, in data 11.7.2025, la sostituzione del Consigliere relatore, sulle conclusioni rassegnate dall'appellante nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era posta alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Tribunale, per quanto ancora rileva, osservava che l'attore, a fondamento della domanda di pagamento, aveva prodotto il contratto di appalto del 24.1.2000, il resoconto dei lavori eseguiti e dei relativi prezzi, il riepilogo dei lavori eseguiti ed ancora da saldarsi. Dava, poi, conto dell'esito della disposta CTU, da cui emergeva che l'importo complessivo delle opere eseguite dal , stimato secondo il Pt_1
prezzario delle opere edili del 1990, da ritenersi secondo l'ausiliare congruo per l'anno 2000, ammontava ad euro 391.913,52.
Il Giudice respingeva, poi, la domanda riconvenzionale, di eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risarcimento dei danni per i pretesi vizi delle opere, proposta dal , evidenziando che, in base all'espletata CP_1
CTU, andava esclusa la sussistenza di qualsivoglia vizio o difetto delle opere.
pag. 6/13 Il Tribunale, tuttavia, sulla premessa che le opere effettivamente realizzate dall'attore erano state quantificate dal CTU in una cifra (pari ad euro 391.913,52), inferiore, non solo a quella che lo stesso attore, in citazione, aveva dedotto di avere eseguito, ma anche a quella che, sempre il , asseriva di avere ricevuto in pagamento Pt_1
(corrispondente ad euro 336.497,74), dopo avere respinto l'eccezione di pagamento del maggiore importo di complessivi euro 418.745,00, formulata dal , accoglieva la domanda di restituzione avanzata in CP_1
via riconvenzionale dal convenuto nella minor misura di euro
55.415,78.
Per l'effetto, condannava il a pagare, al , il suddetto Pt_1 CP_1
importo, a titolo di restituzione dell'eccedenza versata rispetto al valore delle opere eseguite, maggiorato di rivalutazione ed interessi, secondo quanto in precedenza riportato.
§ 4.
Con un unico motivo, , nell'impugnare il riportato capo Parte_1
di sentenza, lo censurava, sostenendo che il Giudice aveva errato nel ritenere versati dal importi maggiori rispetto al valore delle CP_1
opere eseguite, come quantificato dal CTU. Infatti, a fronte di lavori realizzati per euro 391.913,52, esso istante aveva ricevuto in pagamento la minor somma di euro 336.497,74, rimanendo creditore del residuo importo di euro 55.415,78.
§ 5.
Giova premettere che, in difetto di impugnazione incidentale ad opera del , sia coperto dal giudicato il capo di sentenza con cui il CP_1
Tribunale respingeva le domande riconvenzionali di condanna del pag. 7/13 alla riduzione del prezzo, all'eliminazione dei vizi ed al Pt_1
risarcimento dei danni. Del pari risulta coperto dal giudicato il capo di sentenza con cui veniva respinta l'eccezione, sollevata dal , di CP_1
pagamento della maggiore somma di complessivi euro 418.745,00.
Ciò posto, l'appello è fondato, avendo il Giudice chiaramente errato nell'accogliere la domanda riconvenzionale, di condanna del alla Pt_1
ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al valore delle opere eseguite.
Infatti, il primo Giudice, dopo avere, con statuizione in parte qua non censurata dal , fatto proprie le risultanze della CTU, che aveva Pt_1
quantificato in euro 391.913,52 il complesso di opere eseguite dall'attore, e dopo avere rilevato che questi aveva ricevuto in pagamento la somma di euro 336.497,74, essendosi rivelata infondata l'eccezione del convenuto di avvenuto versamento della maggiore somma di euro 418.745,00, avrebbe dovuto condannare il a CP_1
pagare il residuo importo di euro 55.415,78, corrispondente alla differenza tra valore delle opere eseguite ed importi versati dal committente.
Né, del resto, tale conclusione era avversata dall'essersi rivelata, in parte, infondata la pretesa creditoria dell'attore, avendo il CTU quantificato le opere eseguite in una misura inferiore, a quella di euro
434.031,14 indicata dall'attore in citazione. Infatti, è di tutta evidenza che la richiesta di pagamento della maggiore somma di euro 97.533,40, formulata dal , giustificava ampiamente il riconoscimento del Pt_1
minore importo, ritenuto dovuto, di euro 55.415,78.
pag. 8/13 Quindi, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza, CP_1
deve essere condannato a pagare, in favore di ,
[...] Parte_1
l'importo di euro 55.415,78.
Su tale importo, costituente debito di valuta, spettano gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. a decorrere dal 23.10.2002, data di recapito, secondo compiuta giacenza, della lettera di costituzione in mora inoltrata dall'avv. Giovanni Russo, per conto del
, al (cfr. copia di tale missiva allegata alla produzione Pt_1 CP_1
telematica dell'appellante) al sino al soddisfo.
Non può, invece, accogliersi la richiesta di rivalutazione della sorta capitale, pure formulata dall'attore, alla stregua del principio secondo cui “In tema di appalto, mentre la somma liquidata a favore del committente per la eliminazione dei vizi e difformità dell'opera - a titolo di risarcimento del danno o anche di riduzione del prezzo di cui all'art.
1668 cod.civ. - ha ad oggetto un debito di valore dell'appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta;
pertanto, in caso di inadempimento o ritardato adempimento della relativa obbligazione la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempreché il creditore alleghi e dimostri, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod.civ., l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali pag. 9/13 previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dal primo comma dell'art. 1224 cod.civ. Ne consegue che la rivalutazione monetaria del debito di valuta, sostituendosi al danno presunto costituito dagli interessi legali, è idonea a reintegrare totalmente il patrimonio del creditore, sicché non possono essere riconosciuti gli interessi sulla somma rivalutata, se non dal momento della sentenza con cui, a seguito e per effetto della liquidazione, il credito
- essendo divenuto liquido ed esigibile - produce interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1282 cod.civ.” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 11594 del
22/06/2004; Sez. 2, Sentenza n. 24301 del 15/11/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 12828 del 03/06/2009; Sez. 2, Sentenza n. 25015 del
06/11/2013).
Nella specie, non avendo l'attore operato alcuna specifica allegazione in merito all'inidoneità degli interessi legali, dovuti ex lege, a compensarlo del danno conseguente alla mancata disponibilità della somma ad esso spettante, la rivalutazione non è dovuta.
§ 6.
L'accoglimento dell'appello impone di modificare, d'ufficio, il regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'esito finale della lite.
Ciò posto, rileva la Corte che, nella specie, tenuto conto della riconosciuta, sia pure parziale, fondatezza della domanda proposta dal le spese di lite di entrambi i gradi debbano seguire la Pt_1
soccombenza del . CP_1
La liquidazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come pag. 10/13 aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, con applicazione per entrambi i gradi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00, tenuto conto del decisum, e riconoscimento dei compensi tabellari medi, ad eccezione delle fasi di trattazione/istruttoria e decisoria dell'appello, per le quali, stante la ridotta attività difensiva espletata, appare equo il riconoscimento dei minimi.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dei procuratori costituiti dell'appellante, dichiaratisi antistatari.
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese relative alla CTU, come liquidate dal Giudice di primo grado, debbono porsi a definitivo carico del . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con atto notificato a , in data 30.10.2020, Parte_1 CP_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna a pagare, in CP_1
favore di , l'importo di euro 55.415,78, oltre gli Parte_1
interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1 c.c. dal 23.10.2002 al soddisfo;
b) condanna alla rifusione, in favore dell'appellante, CP_1
delle spese processuali, che liquida, in relazione al giudizio di primo grado, in euro 420,5 per esborsi, euro 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella pag. 11/13 misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, in relazione al grado di appello, in euro 1.165,5 per esborsi, euro
9.603,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Giovanni Russo e
Giacomo Tartaglione;
c) pone le spese di CTU, come liquidate dal Giudice di primo grado,
a definitivo carico di;
CP_1
d) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12.9.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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