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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17946 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55703 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di ROMA
Sezione XIV Civile in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Claudio Tedeschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 55703 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, assunta in decisione all'udienza dell'1.12.2025 e vertente
TRA
Parte_1 proc. n. 873/2021, in persona del curatore avv. Alessandro Lendvai, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Matteo Briasco;
ATTRICE
E in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa in forza di procura in atti dagli avv.ti Livia Schizzerotto e Selene
Casagrande;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da relative memorie depositate il 10.10.2025 da parte attrice e il 9.10.2025 da parte convenuta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente, la Parte_2
proc. n. 873/2021 - dichiarato con sentenza di questo
[...] tribunale del 21.12.2021- ha chiesto, ai sensi dell'art. 67 l. fall., dichiararsi la giuridica inefficacia dei pagamenti effettuati dalla società, poi dichiarata fallita, in favore di ' CP_1
pagina 1 di 6 ammontare di euro 114.897,25 e con Parte_3 conseguente condanna della società accipiente al pagamento, in proprio favore, del detto importo, incrementato di accessori di legge e spese processuali, a tale fine sostenendo:
-il loro intervento all'interno del c.d. periodo sospetto ex art. 67 comma 2 l. fall. –poiché effettuati: quanto ad euro 13.000,00 in data 13.07.2021 a saldo della fattura n. 664 del
10.02.2021 e in acconto della n. 993 del 23.02.2022, entrambe scadute il 31.05.2022; quanto ad euro 11.761,50 in data 20.09.2021 a saldo della fattura n. 1205 del 28.02.2021 scaduta il
30.06.2021; quanto ad euro 15.000,00 in data 2.11.2021 a saldo della fattura n. 3061 del
19.05.2021 e in acconto della fattura n. 3410 del 31.05.2021, entrambe 'scadute da diversi mesi'; quanto ad euro 15.000,00 in data 17.11.2021 a saldo della fattura n. 3410 del
31.05.2021 e in acconto della fattura n. 4718 del 27.07.2021, entrambe scadute;
quanto ad euro 15.000,00 in data 25.11.2021 a saldo parziale della fattura n. 4718 del 27.07.2021
'scaduta …ad ottobre 2021'; quanto ad euro 15.117,51 in data 9.12.2021 in acconto della fattura n. 5924 del 29.09.2021; di euro 15.000,00 in data 17.12.2021 a saldo della fattura n.
4718 del 27.07.2021 –'scaduta … a ottobre 2021' e in acconto della fattura n. n. 5434 del
23.09.2021; euro 15.000,00 in data 21.12.2021 senza imputazione alcuna- con conseguente pregiudizio per la par condicio creditorum;
-la ricorrenza, in capo alla società accipiente, della c.d. scientia decoctionis, tenuto conto: dei reiterati e costanti ritardi nei pagamenti che non avevano condotto all'integrale estinzione della complessiva debitoria e al conseguente soddisfo di crediti per il cui conseguimento la società loro titolare aveva presentato istanza di ammissione al passivo;
della idoneità della medesima creditrice poiché 'società di grandi dimensioni' ad avere contezza della ricorrenza, in capo alla debitrice, di 'elementi sintomatici dello stato di insolvenza' quali l'iscrizione di ipoteche da parte di Agenzia delle Entrate, la collocazione di 'molti dipendenti' in cassa integrazione già nell'anno 2015, il promuovimento di azioni esecutive da parte di creditori e la presentazione di istanze di fallimento successivamente rinunciate;
il fermo amministrativo dei relativi mezzi chiesto ed ottenuto da concessionaria per la riscossione dei tributi, la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Costituita in giudizio la convenuta ha contestato l'avversa Controparte_2 domanda, sostenendo: che le relazioni commerciali con la società poi fallita erano iniziate nell'anno 2015 e sin dall'origine il relativo rapporto–e ciò sicuramente quanto ai tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento, aveva costantemente registrato 'ritardi nei pagamenti' intervenuti oltre 'data in fattura' Pt_5 Parte_6
pagina 2 di 6 perentoria;
che nel periodo sospetto ex art. 62 comma 2 l. fall. aveva fornito alla società poi fallita materiale per complessivi corrispettivi euro 248.861,19 e che ulteriori ordinativi erano stati effettuati nel mese di dicembre dell'anno 2021 con relativa consegna il 9.12.201, dieci giorni prima della dichiarazione di fallimento;
che nel caso di specie doveva trovare applicazione la 'esenzione da azione revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a) della
Legge Fallimentare' poiché trattavasi di 'pagamenti effettuati nell'esercizio dell'attività
d'impresa nei termini d'uso' intervenuti con assegni bancari;
che le situazioni addotte dalla curatela per dare evidenza alla ricorrenza della propria scientia decoctionis non potevano ritenersi utili a tale fine sia perché risalenti nel tempo sia perché il rapporto commerciale era comunque continuato secondo le medesime modalità originarie;
ha conclusivamente chiesto il rigetto dell'avversa domanda, con salvezza di esborsi di lite.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e sulle conclusioni rassegnate in rispettive memorie depositate da parte attrice il 10.10.2025, dalla convenuta il 9.10 2025, all'udienza dell'1.12.2025 è stata riservata per la decisione.
Esaminati gli atti, ritiene il decidente che la domanda vada rigettata, dovendosi ritenersi fondata l'eccezione sollevata dalla società convenuta e relativa all'operatività dell'esimente ex art. 67, comma 3, lett. a) l. fall..
Va, al riguardo, premesso, in sintonia con la condivisibile esegesi della Corte di Cassazione elaborata nella corretta lettura del dato normativo di riferimento, che la richiamata disposizione esclude la possibilità di dichiarazione di giudiziale inefficacia di pagamenti intervenuti in costanza del c.d. periodo sospetto, ossia nel semestre antecedente la dichiarazione di fallimento del solvens e che, sebbene attuati con tempi e modalità differenti da quanto contrattualmente previsto, sono comunque a conformi a 'pratiche commerciali in precedenza invalse tra le medesime parti' riferimento . (v Cass. 22.11.2024 n. 30127). In tal modo viene data prevalenza alla 'prassi consolidata e stabile', ritenuta idonea a 'rendere
“esatto” anche l'adempimento apparentemente “inesatto”, per il ritardo nel pagamento' ( v.
Cass. n. 27939/2020). Non opererà, tale esimente, nel caso in cui la pratica operativa difforme da quella convenzionalmente stabilita non sia in concreto riscontrabile perché il pagamento investito dalla richiesta di declaratoria di inefficacia riguarda forniture effettuate per la prima volta o regolate in maniera difforme da quanto in precedenza accaduto, evenienza nella quale la portata della disciplina convenzionale riespande la propria portata applicativa esclusiva. Deve, poi, trattarsi di pagamenti di 'forniture', quindi di contratti immediatamente espressivi dell'esercizio dell'attività d'impresa o comunque riferibili pagina 3 di 6 all'oggetto tipico dell'attività dell'imprenditore, con esclusione delle operazioni che con quell'attività non abbiano 'un nesso diretto' (cfr. Cass. n. 8900/2024)
Ciò posto, va, quindi, osservato che la società convenuta ha reso analitica indicazione delle forniture di materiale complessivamente effettuate alla società poi fallita, come attestate dalle pertinenti fatture, oltre che dei tempi di intervento dei relativi pagamenti in raffronto alle scadenze contrattualmente convenute (v. allegati 2 e 3 relativo fascicolo).
Tali situazioni in fatto, poiché non contestate dalla procedura attrice, devono ritenersi processualmente dimostrate ai sensi dell'art. 115 comma 2 cod. proc. civ..
Tanto premesso, deve quindi rilevarsi che -in sintonia con quanto dalla medesima dedotto nella comparsa di costituzione in seno al presente procedimento- la convenuta ha costantemente conseguito dalla società, poi fallita, il corrispettivo per le forniture di merci effettuate in suo favore con costante ritardo rispetto alle scadenze riportate in ciascuna fattura, ritardo che risulta aver avuto differente ampiezza temporale, in alcuni casi anche ultrannuale (come per la fattura n. 419/2000 il cui saldo, rispetto alla originaria scadenza del
30.04.2020 interveniva il 15.06.2021) senza che ciò, però, abbia negativamente inciso la prosecuzione del pertinente rapporto negoziale poiché tali adempimenti sono stati accettati dal creditore e ritenuti idonei al soddisfo del proprio sotteso interesse, sebbene divergenti in punto di tempistica dalle pattuizioni intercorse.
E' , poi, fuor di dubbio che la merce fornita cui detti pagamenti avevano causale riferimento – come si rileva dalle richiamate fatture, trattavasi in netta prevalenza di lamiere- avesse immediata e diretta riferibilità all'attività imprenditoriale della società acquirente che (come esplicitato in termini ammissivi in citazione) operava nel 'settore della carpenteria e delle lavorazioni meccaniche, costruzioni di carpenteria, montaggi e manutenzione di impianti industriali'.
Atteso, inoltre, che ai fini dell'operatività della richiamata esimente deve aversi riferimento
'alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti' e anche alla 'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute' (v. Cass. 18.03.2019 n. 7580), contrariamente all'assunto della procedura attrice compendiato nei relativi scritti difensivi deve ritenersi estranea, alla sua portata precettiva, le necessità di individuazione di una esatta tempistica di adempimento da apprezzare come alternativa a quella formalmente convenuta.
pagina 4 di 6 Deve, pertanto, ritenersi che ai fatti dedotti in giudizio, riscontrata la sussistenza dei pertinenti presupposti, si applichi la previsione del richiamato art. 67 comma 3 lett. a) della legge fallimentare che ne esclude l'assoggettamento a giudiziale inefficacia.
Sotto alternativa e concorrente prospettiva motiva va, poi, evidenziato che le medesime situazioni darebbero rilievo all'insussistenza, in capo alla società accipiente, della consapevolezza della condizione di insolvenza della propria debitrice all'atto della ricezione dei pagamenti investiti dalla domanda attorea, pure richiesta dal richiamato disposto normativo di riferimento.
Posto che, come processualmente ricostruita, la relazione commerciale tra la società poi fallita e la convenuta ha registrato costantemente una prassi adempitiva, in punto di tempistica, difforme da quella convenzionalmente espressa nelle relative fatture e senza che ciò abbia mai negativamente inciso –sino all'intervento della dichiarazione di fallimento- sul suo fisiologico prosieguo da parte di entrambi i soggetti ad essa interessati, per quel che concerne i pagamenti dedotti in giudizio non si riscontra elemento peculiarizzante alcuno idoneo, in ipotesi, a farli ritenere, al di là del mero ritardo, espressivi di condizione di insolvenza del solvens.
Nè utili a tale verifica potrebbero ritenersi le circostanze sul punto indicate dalla procedura attrice e riassuntivamente riportate nella superiore narrativa in quanto trattasi, tutte, di situazioni che, oggettivamente considerate, potrebbero ritenersi rivelatrici di decozione ma delle quali non può affermarsene la sicura conoscenza in capo alla società convenuta che non è risultata promotrice di atto alcuno esecutivo verso la debitrice, né ha proceduto all'iscrizione, sui suoi beni, di garanzia alcuna, né, comunque, è stato provato avesse avuto o potuto avere di esse contezza, quali la messa in cassa integrazione dei dipendenti ovvero la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi della Banca d'Italia a seguito del mancato pagamento di titoli emessi in proprio favore.
Tale conoscenza in capo alla società convenuta, infine, contrariamente all'assunto di parte attrice, non potrebbe inferirsi perché si tratterebbe di 'società di grandi dimensioni' poiché trattasi di argomento di stampo meramente presuntivo che, in difetto di ulteriori di corroboro aventi analoga significanza dimostrativa (e che non si riscontrano) non consente di attivare il meccanismo conoscitivo e probatorio ex art. 2729 cod. civ..
La domanda va, pertanto, rigettata.
pagina 5 di 6 Il governo delle spese processuali segue la soccombenza, con loro addebito alla procedura attrice e liquidazione, in dispositivo, in favore della società convenuta in applicazione dei parametri del d.m. n. 55/2014 e ss.mm.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta dalla
[...]
proc. n. 873/2021 nei Parte_2 confronti di ' Controparte_1
-condanna la procedura attrice al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta e che determina in euro 14.100,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014.
Così deciso in Roma il 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Claudio Tedeschi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di ROMA
Sezione XIV Civile in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Claudio Tedeschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 55703 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, assunta in decisione all'udienza dell'1.12.2025 e vertente
TRA
Parte_1 proc. n. 873/2021, in persona del curatore avv. Alessandro Lendvai, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Matteo Briasco;
ATTRICE
E in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa in forza di procura in atti dagli avv.ti Livia Schizzerotto e Selene
Casagrande;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da relative memorie depositate il 10.10.2025 da parte attrice e il 9.10.2025 da parte convenuta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente, la Parte_2
proc. n. 873/2021 - dichiarato con sentenza di questo
[...] tribunale del 21.12.2021- ha chiesto, ai sensi dell'art. 67 l. fall., dichiararsi la giuridica inefficacia dei pagamenti effettuati dalla società, poi dichiarata fallita, in favore di ' CP_1
pagina 1 di 6 ammontare di euro 114.897,25 e con Parte_3 conseguente condanna della società accipiente al pagamento, in proprio favore, del detto importo, incrementato di accessori di legge e spese processuali, a tale fine sostenendo:
-il loro intervento all'interno del c.d. periodo sospetto ex art. 67 comma 2 l. fall. –poiché effettuati: quanto ad euro 13.000,00 in data 13.07.2021 a saldo della fattura n. 664 del
10.02.2021 e in acconto della n. 993 del 23.02.2022, entrambe scadute il 31.05.2022; quanto ad euro 11.761,50 in data 20.09.2021 a saldo della fattura n. 1205 del 28.02.2021 scaduta il
30.06.2021; quanto ad euro 15.000,00 in data 2.11.2021 a saldo della fattura n. 3061 del
19.05.2021 e in acconto della fattura n. 3410 del 31.05.2021, entrambe 'scadute da diversi mesi'; quanto ad euro 15.000,00 in data 17.11.2021 a saldo della fattura n. 3410 del
31.05.2021 e in acconto della fattura n. 4718 del 27.07.2021, entrambe scadute;
quanto ad euro 15.000,00 in data 25.11.2021 a saldo parziale della fattura n. 4718 del 27.07.2021
'scaduta …ad ottobre 2021'; quanto ad euro 15.117,51 in data 9.12.2021 in acconto della fattura n. 5924 del 29.09.2021; di euro 15.000,00 in data 17.12.2021 a saldo della fattura n.
4718 del 27.07.2021 –'scaduta … a ottobre 2021' e in acconto della fattura n. n. 5434 del
23.09.2021; euro 15.000,00 in data 21.12.2021 senza imputazione alcuna- con conseguente pregiudizio per la par condicio creditorum;
-la ricorrenza, in capo alla società accipiente, della c.d. scientia decoctionis, tenuto conto: dei reiterati e costanti ritardi nei pagamenti che non avevano condotto all'integrale estinzione della complessiva debitoria e al conseguente soddisfo di crediti per il cui conseguimento la società loro titolare aveva presentato istanza di ammissione al passivo;
della idoneità della medesima creditrice poiché 'società di grandi dimensioni' ad avere contezza della ricorrenza, in capo alla debitrice, di 'elementi sintomatici dello stato di insolvenza' quali l'iscrizione di ipoteche da parte di Agenzia delle Entrate, la collocazione di 'molti dipendenti' in cassa integrazione già nell'anno 2015, il promuovimento di azioni esecutive da parte di creditori e la presentazione di istanze di fallimento successivamente rinunciate;
il fermo amministrativo dei relativi mezzi chiesto ed ottenuto da concessionaria per la riscossione dei tributi, la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Costituita in giudizio la convenuta ha contestato l'avversa Controparte_2 domanda, sostenendo: che le relazioni commerciali con la società poi fallita erano iniziate nell'anno 2015 e sin dall'origine il relativo rapporto–e ciò sicuramente quanto ai tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento, aveva costantemente registrato 'ritardi nei pagamenti' intervenuti oltre 'data in fattura' Pt_5 Parte_6
pagina 2 di 6 perentoria;
che nel periodo sospetto ex art. 62 comma 2 l. fall. aveva fornito alla società poi fallita materiale per complessivi corrispettivi euro 248.861,19 e che ulteriori ordinativi erano stati effettuati nel mese di dicembre dell'anno 2021 con relativa consegna il 9.12.201, dieci giorni prima della dichiarazione di fallimento;
che nel caso di specie doveva trovare applicazione la 'esenzione da azione revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a) della
Legge Fallimentare' poiché trattavasi di 'pagamenti effettuati nell'esercizio dell'attività
d'impresa nei termini d'uso' intervenuti con assegni bancari;
che le situazioni addotte dalla curatela per dare evidenza alla ricorrenza della propria scientia decoctionis non potevano ritenersi utili a tale fine sia perché risalenti nel tempo sia perché il rapporto commerciale era comunque continuato secondo le medesime modalità originarie;
ha conclusivamente chiesto il rigetto dell'avversa domanda, con salvezza di esborsi di lite.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e sulle conclusioni rassegnate in rispettive memorie depositate da parte attrice il 10.10.2025, dalla convenuta il 9.10 2025, all'udienza dell'1.12.2025 è stata riservata per la decisione.
Esaminati gli atti, ritiene il decidente che la domanda vada rigettata, dovendosi ritenersi fondata l'eccezione sollevata dalla società convenuta e relativa all'operatività dell'esimente ex art. 67, comma 3, lett. a) l. fall..
Va, al riguardo, premesso, in sintonia con la condivisibile esegesi della Corte di Cassazione elaborata nella corretta lettura del dato normativo di riferimento, che la richiamata disposizione esclude la possibilità di dichiarazione di giudiziale inefficacia di pagamenti intervenuti in costanza del c.d. periodo sospetto, ossia nel semestre antecedente la dichiarazione di fallimento del solvens e che, sebbene attuati con tempi e modalità differenti da quanto contrattualmente previsto, sono comunque a conformi a 'pratiche commerciali in precedenza invalse tra le medesime parti' riferimento . (v Cass. 22.11.2024 n. 30127). In tal modo viene data prevalenza alla 'prassi consolidata e stabile', ritenuta idonea a 'rendere
“esatto” anche l'adempimento apparentemente “inesatto”, per il ritardo nel pagamento' ( v.
Cass. n. 27939/2020). Non opererà, tale esimente, nel caso in cui la pratica operativa difforme da quella convenzionalmente stabilita non sia in concreto riscontrabile perché il pagamento investito dalla richiesta di declaratoria di inefficacia riguarda forniture effettuate per la prima volta o regolate in maniera difforme da quanto in precedenza accaduto, evenienza nella quale la portata della disciplina convenzionale riespande la propria portata applicativa esclusiva. Deve, poi, trattarsi di pagamenti di 'forniture', quindi di contratti immediatamente espressivi dell'esercizio dell'attività d'impresa o comunque riferibili pagina 3 di 6 all'oggetto tipico dell'attività dell'imprenditore, con esclusione delle operazioni che con quell'attività non abbiano 'un nesso diretto' (cfr. Cass. n. 8900/2024)
Ciò posto, va, quindi, osservato che la società convenuta ha reso analitica indicazione delle forniture di materiale complessivamente effettuate alla società poi fallita, come attestate dalle pertinenti fatture, oltre che dei tempi di intervento dei relativi pagamenti in raffronto alle scadenze contrattualmente convenute (v. allegati 2 e 3 relativo fascicolo).
Tali situazioni in fatto, poiché non contestate dalla procedura attrice, devono ritenersi processualmente dimostrate ai sensi dell'art. 115 comma 2 cod. proc. civ..
Tanto premesso, deve quindi rilevarsi che -in sintonia con quanto dalla medesima dedotto nella comparsa di costituzione in seno al presente procedimento- la convenuta ha costantemente conseguito dalla società, poi fallita, il corrispettivo per le forniture di merci effettuate in suo favore con costante ritardo rispetto alle scadenze riportate in ciascuna fattura, ritardo che risulta aver avuto differente ampiezza temporale, in alcuni casi anche ultrannuale (come per la fattura n. 419/2000 il cui saldo, rispetto alla originaria scadenza del
30.04.2020 interveniva il 15.06.2021) senza che ciò, però, abbia negativamente inciso la prosecuzione del pertinente rapporto negoziale poiché tali adempimenti sono stati accettati dal creditore e ritenuti idonei al soddisfo del proprio sotteso interesse, sebbene divergenti in punto di tempistica dalle pattuizioni intercorse.
E' , poi, fuor di dubbio che la merce fornita cui detti pagamenti avevano causale riferimento – come si rileva dalle richiamate fatture, trattavasi in netta prevalenza di lamiere- avesse immediata e diretta riferibilità all'attività imprenditoriale della società acquirente che (come esplicitato in termini ammissivi in citazione) operava nel 'settore della carpenteria e delle lavorazioni meccaniche, costruzioni di carpenteria, montaggi e manutenzione di impianti industriali'.
Atteso, inoltre, che ai fini dell'operatività della richiamata esimente deve aversi riferimento
'alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti' e anche alla 'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute' (v. Cass. 18.03.2019 n. 7580), contrariamente all'assunto della procedura attrice compendiato nei relativi scritti difensivi deve ritenersi estranea, alla sua portata precettiva, le necessità di individuazione di una esatta tempistica di adempimento da apprezzare come alternativa a quella formalmente convenuta.
pagina 4 di 6 Deve, pertanto, ritenersi che ai fatti dedotti in giudizio, riscontrata la sussistenza dei pertinenti presupposti, si applichi la previsione del richiamato art. 67 comma 3 lett. a) della legge fallimentare che ne esclude l'assoggettamento a giudiziale inefficacia.
Sotto alternativa e concorrente prospettiva motiva va, poi, evidenziato che le medesime situazioni darebbero rilievo all'insussistenza, in capo alla società accipiente, della consapevolezza della condizione di insolvenza della propria debitrice all'atto della ricezione dei pagamenti investiti dalla domanda attorea, pure richiesta dal richiamato disposto normativo di riferimento.
Posto che, come processualmente ricostruita, la relazione commerciale tra la società poi fallita e la convenuta ha registrato costantemente una prassi adempitiva, in punto di tempistica, difforme da quella convenzionalmente espressa nelle relative fatture e senza che ciò abbia mai negativamente inciso –sino all'intervento della dichiarazione di fallimento- sul suo fisiologico prosieguo da parte di entrambi i soggetti ad essa interessati, per quel che concerne i pagamenti dedotti in giudizio non si riscontra elemento peculiarizzante alcuno idoneo, in ipotesi, a farli ritenere, al di là del mero ritardo, espressivi di condizione di insolvenza del solvens.
Nè utili a tale verifica potrebbero ritenersi le circostanze sul punto indicate dalla procedura attrice e riassuntivamente riportate nella superiore narrativa in quanto trattasi, tutte, di situazioni che, oggettivamente considerate, potrebbero ritenersi rivelatrici di decozione ma delle quali non può affermarsene la sicura conoscenza in capo alla società convenuta che non è risultata promotrice di atto alcuno esecutivo verso la debitrice, né ha proceduto all'iscrizione, sui suoi beni, di garanzia alcuna, né, comunque, è stato provato avesse avuto o potuto avere di esse contezza, quali la messa in cassa integrazione dei dipendenti ovvero la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi della Banca d'Italia a seguito del mancato pagamento di titoli emessi in proprio favore.
Tale conoscenza in capo alla società convenuta, infine, contrariamente all'assunto di parte attrice, non potrebbe inferirsi perché si tratterebbe di 'società di grandi dimensioni' poiché trattasi di argomento di stampo meramente presuntivo che, in difetto di ulteriori di corroboro aventi analoga significanza dimostrativa (e che non si riscontrano) non consente di attivare il meccanismo conoscitivo e probatorio ex art. 2729 cod. civ..
La domanda va, pertanto, rigettata.
pagina 5 di 6 Il governo delle spese processuali segue la soccombenza, con loro addebito alla procedura attrice e liquidazione, in dispositivo, in favore della società convenuta in applicazione dei parametri del d.m. n. 55/2014 e ss.mm.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta dalla
[...]
proc. n. 873/2021 nei Parte_2 confronti di ' Controparte_1
-condanna la procedura attrice al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta e che determina in euro 14.100,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014.
Così deciso in Roma il 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Claudio Tedeschi
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