Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17946
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Applicabilità dell'esimente di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) l. fall.

    Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione della convenuta, applicando l'esimente di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) l. fall. poiché i pagamenti, sebbene effettuati in ritardo rispetto alle scadenze contrattuali, erano conformi alla prassi commerciale precedentemente invalsa tra le parti e riguardavano forniture rientranti nell'attività d'impresa. La Corte di Cassazione ha affermato che la pratica consolidata e stabile rende 'esatto' anche l'adempimento apparentemente 'inesatto' per ritardo nel pagamento.

  • Accolto
    Insussistenza della scientia decoctionis

    Il Tribunale ha ritenuto che le circostanze addotte dalla curatela per dimostrare la scientia decoctionis non fossero sufficienti a provare la conoscenza in capo alla società convenuta, la quale non aveva promosso azioni esecutive né iscritto garanzie, e la cui conoscenza di eventi come la cassa integrazione o le segnalazioni in Centrale Rischi non era provata. La qualità di 'società di grandi dimensioni' non è di per sé sufficiente a inferire tale conoscenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17946
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 17946
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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