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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del
15/01/2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni venti per il deposito della comparsa conclusionale, nella causa avente n. 7369/2018 R.G.;
TRA
in qualità di erede di , elettivamente Parte_1 Persona_1 domiciliata in Pontecagnano Faiano (SA), via Montegrappa n. 14, presso lo studio dell'avv.
Ernesto Russomando dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
, , e Controparte_1 Controparte_1 CP_2
Controparte_3
OPPOSTI CONTUMACI
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso regolarmente depositato, ha spiegato opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato, in data 3/08/2018, ad istanza di Controparte_4 sulla scorta del titolo esecutivo costituito dalla ordinanza di convalida di sfratto per
[...] finita locazione emessa dal Tribunale di Salerno per il rilascio dell'immobile sito in
Pontecagnano, via Arena e Pezzuto, già via Carlo Pisacane n. 38.
In particolare l'opponente ha dedotto la nullità del precetto per omessa sottoscrizione del difensore, rilevando altresì la falsità delle firme apposte in calce alla procura alle liti rilasciata in favore dello stesso dalle parti intimanti per (asseritamente) evidente difformità di tali sottoscrizioni con quelle apposte, dalle medesime parti, in calce alla procura rilasciata in favore del difensore investito del mandato alle liti per il procedimento per convalida di sfratto.
Nel presente giudizio, sebbene regolarmente evocate, non si sono costituite le parti convenute: di queste ultime deve, pertanto, essere dichiarata la contumacia.
Espletati gli incombenti di rito e rigettata la richiesta di concessione di termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. per incompatibilità con il mutato rito del lavoro, la causa è stata rinviata all'udienza del 15/01/25, con assegnazione alla sola parte costituita dei termini per gli scritti conclusionali.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, giova anzitutto osservare che le contestazioni formulate da parte ricorrente integrano un motivo di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, primo comma, c.p.c.: esse, infatti, concernendo il profilo della omessa sottoscrizione del precetto, investono la regolarità formale dell'intimazione e, dunque, il quomodo della minacciata esecuzione.
Così qualificata la domanda, l'opposizione – benchè tempestivamente proposta avuto riguardo al termine previsto dall'art. 617 c.p.c. – è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito precisate.
Si è visto come l'opponente abbia contestato la nullità del precetto per omessa sottoscrizione del difensore: pacificamente, una omissione di tal fatta determinerebbe l'inesistenza dell'atto o la sua insanabile nullità. È infatti noto che l'atto di precetto debba contenere l'intimazione, l'indicazione del titolo esecutivo da cui scaturisce l'obbligo del debitore, la previsione di un termine entro il quale adempiere all'obbligo, l'avvertimento della imminente esecuzione forzata in caso di mancato adempimento entro il termine e naturalmente la sottoscrizione del creditore intimante, sia dell'originale del precetto che delle copie da notificare.
Orbene, trattandosi di un atto avente carattere stragiudiziale, per la giurisprudenza largamente maggioritaria tale sottoscrizione può provenire dalla parte personalmente ovvero dal difensore del creditore - quale procuratore ad negotia di quest'ultimo - in forza, si badi, di una rappresentanza non già processuale, bensì sostanziale.
In altri e più chiari termini, due sono le modalità attraverso le quali il precetto può essere sottoscritto: direttamente, dal creditore ovvero indirettamente, dal difensore - anche non munito di procura (salvo ratifica, in tal caso, attraverso il conferimento della procura per la costituzione nel successivo giudizio di opposizione) quale rappresentante sostanziale del primo.
Nel caso di specie, secondo la prospettazione di parte opponente, difetterebbe tanto la sottoscrizione del creditore quanto quella del difensore, risultando il corpo dell'intimazione priva di firma.
A parere di questo Giudice, tale doglianza non può essere condivisa.
Invero, dalla piana lettura dell'atto di precetto nella sua integralità, emerge in maniera inequivoca come gli opposti creditori abbiano rilasciato al difensore una procura ad hoc per la notifica dell'intimazione posta in calce allo stesso atto e debitamente sottoscritta dalle parti: ciò che, per consolidata giurisprudenza, equivale a sottoscrizione personale dell'atto di precetto a cura della parte procedente.
Né vale ad infirmare tale conclusione la circostanza che le sottoscrizioni, ancora nella prospettazione attorea, non sarebbero genuine.
In proposito non pare fuor luogo ricordare che “l'autografia attestata dal difensore esplicitamente
o implicitamente, con la firma dell'atto recante la procura a margine o in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui richiede la sua certificazione della autografia della sottoscrizione del conferente: la procura, infatti, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato
(mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell'ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della firma, compie un negozio di diritto pubblico e riveste, perciò, la qualità di pubblico ufficiale.
Per la contestazione, non sussiste alcuna preclusione temporale, secondo l'interpretazione del II comma dell'art. 182 cod. proc. civ., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2 (applicabile ratione temporis), perché il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione
“deve” promuovere la sanatoria in qualsiasi fase e grado del giudizio e, indipendentemente dalle cause del predetto difetto, deve assegnare un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (cfr. Corte di Cass. sent. del 19 luglio 2024, n. 19965). Tuttavia, pur avendo parte deducente correttamente individuato lo strumento processuale per fare valere la asserita apocrifia delle firme, la querela di falso formulata sin dalle note scritte per l'udienza del 12/12/20 è risultata inammissibile per due ordini di ragioni:
• in primo luogo, per la assoluta genericità della formulazione essendosi parte querelante limitata a quanto segue: “si eccepisce la non corrispondenza tra i mandati conferiti per finita locazione e quelli conferiti in tale sede, per cui si chiede ammettersi la querela di falso” senza in alcun modo precisare l'oggetto della invocata falsità mediante individuazione specifica delle firme effettivamente ritenute aprocrife
(genericamente indicate, nel ricorso, in “almeno due firme diverse”);
• in secondo ed assorbente luogo, per la mancanza di procura speciale in capo al difensore del querelante. Al riguardo è, infatti, sufficiente osservare che per costante indirizzo pretorio “la procura speciale alle liti, conferita ai sensi dell'art. 83, comma
3, c.p.c. è idonea ad attribuire il potere di proporre querela di falso anche in via incidentale, purché dalla stessa sia desumibile l'attribuzione di detto potere e la medesima rechi l'espressa indicazione dell'attività da compiere” (cfr. ex multis, Cass., ord. del 21/01/2021, n. 1058); elementi non ravvisabili nella procura rilasciata nel caso di specie dall'odierna parte opponente in favore del procuratore costituitosi nel presente procedimento.
Alla luce delle considerazioni svolte deve, pertanto, escludersi l'esistenza di un vizio idoneo a porre nel nulla il precetto opposto da ritenersi, pertanto, nei limiti dei motivi di doglianza regolarmente sottoscritto e come tale valido ed efficace.
§ 3. Nulla sulle spese stante la contumacia delle parti vittoriose.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione.
• NULLA sulle spese.
11/04/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del
15/01/2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni venti per il deposito della comparsa conclusionale, nella causa avente n. 7369/2018 R.G.;
TRA
in qualità di erede di , elettivamente Parte_1 Persona_1 domiciliata in Pontecagnano Faiano (SA), via Montegrappa n. 14, presso lo studio dell'avv.
Ernesto Russomando dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
, , e Controparte_1 Controparte_1 CP_2
Controparte_3
OPPOSTI CONTUMACI
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso regolarmente depositato, ha spiegato opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato, in data 3/08/2018, ad istanza di Controparte_4 sulla scorta del titolo esecutivo costituito dalla ordinanza di convalida di sfratto per
[...] finita locazione emessa dal Tribunale di Salerno per il rilascio dell'immobile sito in
Pontecagnano, via Arena e Pezzuto, già via Carlo Pisacane n. 38.
In particolare l'opponente ha dedotto la nullità del precetto per omessa sottoscrizione del difensore, rilevando altresì la falsità delle firme apposte in calce alla procura alle liti rilasciata in favore dello stesso dalle parti intimanti per (asseritamente) evidente difformità di tali sottoscrizioni con quelle apposte, dalle medesime parti, in calce alla procura rilasciata in favore del difensore investito del mandato alle liti per il procedimento per convalida di sfratto.
Nel presente giudizio, sebbene regolarmente evocate, non si sono costituite le parti convenute: di queste ultime deve, pertanto, essere dichiarata la contumacia.
Espletati gli incombenti di rito e rigettata la richiesta di concessione di termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. per incompatibilità con il mutato rito del lavoro, la causa è stata rinviata all'udienza del 15/01/25, con assegnazione alla sola parte costituita dei termini per gli scritti conclusionali.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, giova anzitutto osservare che le contestazioni formulate da parte ricorrente integrano un motivo di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, primo comma, c.p.c.: esse, infatti, concernendo il profilo della omessa sottoscrizione del precetto, investono la regolarità formale dell'intimazione e, dunque, il quomodo della minacciata esecuzione.
Così qualificata la domanda, l'opposizione – benchè tempestivamente proposta avuto riguardo al termine previsto dall'art. 617 c.p.c. – è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito precisate.
Si è visto come l'opponente abbia contestato la nullità del precetto per omessa sottoscrizione del difensore: pacificamente, una omissione di tal fatta determinerebbe l'inesistenza dell'atto o la sua insanabile nullità. È infatti noto che l'atto di precetto debba contenere l'intimazione, l'indicazione del titolo esecutivo da cui scaturisce l'obbligo del debitore, la previsione di un termine entro il quale adempiere all'obbligo, l'avvertimento della imminente esecuzione forzata in caso di mancato adempimento entro il termine e naturalmente la sottoscrizione del creditore intimante, sia dell'originale del precetto che delle copie da notificare.
Orbene, trattandosi di un atto avente carattere stragiudiziale, per la giurisprudenza largamente maggioritaria tale sottoscrizione può provenire dalla parte personalmente ovvero dal difensore del creditore - quale procuratore ad negotia di quest'ultimo - in forza, si badi, di una rappresentanza non già processuale, bensì sostanziale.
In altri e più chiari termini, due sono le modalità attraverso le quali il precetto può essere sottoscritto: direttamente, dal creditore ovvero indirettamente, dal difensore - anche non munito di procura (salvo ratifica, in tal caso, attraverso il conferimento della procura per la costituzione nel successivo giudizio di opposizione) quale rappresentante sostanziale del primo.
Nel caso di specie, secondo la prospettazione di parte opponente, difetterebbe tanto la sottoscrizione del creditore quanto quella del difensore, risultando il corpo dell'intimazione priva di firma.
A parere di questo Giudice, tale doglianza non può essere condivisa.
Invero, dalla piana lettura dell'atto di precetto nella sua integralità, emerge in maniera inequivoca come gli opposti creditori abbiano rilasciato al difensore una procura ad hoc per la notifica dell'intimazione posta in calce allo stesso atto e debitamente sottoscritta dalle parti: ciò che, per consolidata giurisprudenza, equivale a sottoscrizione personale dell'atto di precetto a cura della parte procedente.
Né vale ad infirmare tale conclusione la circostanza che le sottoscrizioni, ancora nella prospettazione attorea, non sarebbero genuine.
In proposito non pare fuor luogo ricordare che “l'autografia attestata dal difensore esplicitamente
o implicitamente, con la firma dell'atto recante la procura a margine o in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui richiede la sua certificazione della autografia della sottoscrizione del conferente: la procura, infatti, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato
(mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell'ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della firma, compie un negozio di diritto pubblico e riveste, perciò, la qualità di pubblico ufficiale.
Per la contestazione, non sussiste alcuna preclusione temporale, secondo l'interpretazione del II comma dell'art. 182 cod. proc. civ., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2 (applicabile ratione temporis), perché il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione
“deve” promuovere la sanatoria in qualsiasi fase e grado del giudizio e, indipendentemente dalle cause del predetto difetto, deve assegnare un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (cfr. Corte di Cass. sent. del 19 luglio 2024, n. 19965). Tuttavia, pur avendo parte deducente correttamente individuato lo strumento processuale per fare valere la asserita apocrifia delle firme, la querela di falso formulata sin dalle note scritte per l'udienza del 12/12/20 è risultata inammissibile per due ordini di ragioni:
• in primo luogo, per la assoluta genericità della formulazione essendosi parte querelante limitata a quanto segue: “si eccepisce la non corrispondenza tra i mandati conferiti per finita locazione e quelli conferiti in tale sede, per cui si chiede ammettersi la querela di falso” senza in alcun modo precisare l'oggetto della invocata falsità mediante individuazione specifica delle firme effettivamente ritenute aprocrife
(genericamente indicate, nel ricorso, in “almeno due firme diverse”);
• in secondo ed assorbente luogo, per la mancanza di procura speciale in capo al difensore del querelante. Al riguardo è, infatti, sufficiente osservare che per costante indirizzo pretorio “la procura speciale alle liti, conferita ai sensi dell'art. 83, comma
3, c.p.c. è idonea ad attribuire il potere di proporre querela di falso anche in via incidentale, purché dalla stessa sia desumibile l'attribuzione di detto potere e la medesima rechi l'espressa indicazione dell'attività da compiere” (cfr. ex multis, Cass., ord. del 21/01/2021, n. 1058); elementi non ravvisabili nella procura rilasciata nel caso di specie dall'odierna parte opponente in favore del procuratore costituitosi nel presente procedimento.
Alla luce delle considerazioni svolte deve, pertanto, escludersi l'esistenza di un vizio idoneo a porre nel nulla il precetto opposto da ritenersi, pertanto, nei limiti dei motivi di doglianza regolarmente sottoscritto e come tale valido ed efficace.
§ 3. Nulla sulle spese stante la contumacia delle parti vittoriose.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione.
• NULLA sulle spese.
11/04/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco