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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/02/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11957/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11957/2023
Oggi 27 febbraio 2025 ad ore 12.15 innanzi al dott. Angelica Castellani, sono comparsi: per parte opponente l'avv. Francesca Milana in sostituzione dell'avv. Ciro Napoletano;
per parte opposta Francesco Vanzo.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Milana si riporta al contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
l'avv.
Vanzo precisa le conclusioni come da nota depositata il 15.2.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11957/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ciro Napoletano Parte_1 C.F._1
attore - opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Mario Vanzo, Controparte_1 P.IVA_1
Francesco Vanzo e Vittorio Vanzo convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. del 13.7.2023, la premessa la stipulazione in Controparte_1
data 25.8.2017 con la società Movipack s.r.l. del contratto di mutuo chirografario n. 81618 per l'importo di € 145.000,00 (assistito da garanzia MCC s.p.a. ex lege 662/1996) e il contestuale rilascio da parte dell'amministratore unico della società finanziata, signor , di garanzia Parte_1 personale specifica sino a concorrenza dell'importo di € 29.000,00, premesso altresì di essere receduta dal predetto rapporto - in ragione dell'omesso pagamento da parte della mutuataria di sette rate scadute
- mediante comunicazione del giugno del 2023, con la quale la Banca ha altresì dichiarato Movipack
s.r.l. decaduta dal beneficio del termine, premessa l'esistenza di pericolo nel ritardo comprovato dalla notificazione alla banca di due pignoramenti presso terzi a carico della società debitrice, ha chiesto al
Tribunale di Brescia di ingiungere alla predetta società e al fideiussore il pagamento solidale senza pagina 2 di 7 dilazione in proprio favore dei rispettivi importi di € 45.298,63 (pari al debito residuo del mutuo chirografario) e di € 29.000,00 (pari al limite garantito dalla fideiussione specifica), oltre interessi e spese di procedura.
Con decreto provvisoriamente esecutivo n. 2760 del 19.7.2023 il g.des. del Tribunale di Brescia ha ingiunto a Movipack s.r.l. e il pagamento solidale immediato in favore di Parte_1 [...] dell'importo di € 45.298,63, oltre interessi e spese di procedura. Controparte_1
Avverso il provvedimento monitorio notificatogli in data 25.7.2023 ha proposto rituale opposizione
, eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in Parte_1
favore del Tribunale di Nocera Inferiore, quale foro inderogabile del consumatore nonché in ragione dell'asserita abusività della clausola derogativa della competenza territoriale inserita nel contratto di fideiussione e della ritenuta non liquidità dell'obbligazione, con conseguente asserita inapplicabilità del combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c.; sempre in via pregiudiziale l'opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda avversaria per omesso esperimento del tentativo di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Nel merito, l'attore ha dedotto l'“inesistenza della pretesa” avversaria per “mancata allegazione del titolo legittimante l'azione” nonché invocato la “nullità/abusivita e vessatorietà del contratto di fideiussione” per asserita violazione della normativa antitrust, deducendo la conformità del contratto sottoscritto dal al “modello ABI dell'anno 2003 … sanzionato nel 2005 dalla Banca d'Italia” in Pt_1 riferimento alle clausole “di reviviscenza (di cui all'articolo 2 del modello), … di rinuncia al termine di decadenza previsto dall'articolo 1957 del codice civile (di cui all'articolo 6 del modello) e … di sopravvivenza (di cui all'articolo 8 del modello”.
L'opponente ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo formulando istanza di sospensione della provvisoria esecutività ex art. 649 c.p.c.
Si è costituita in giudizio l'opposta replicando puntualmente alle avversarie eccezioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa reiezione dell'istanza di sospensione.
Con ordinanza del 19.9.2024, resa a scioglimento della riserva assunta in udienza in pari data, il g.i., ritenuta infondata l'eccezione di incompetenza territoriale e ricordato che ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n.
28/2010 la condizione di procedibilità non opera sino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, ha accolto l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. sul rilievo che “i debitori sono stati ingiunti di pagare solidalmente alla l'importo di € 45.298.63, CP_1
senza alcuna distinzione e/o precisazione con riferimento al fideiussore, nonostante il pacifico limite della garanzia dallo stesso prestata al minor importo di € 29.000,00”, ritenendo “che il chiaro tenore
pagina 3 di 7 dell'ingiunzione impedisca di “interpretala” alla luce della domanda contenuta nel ricorso monitorio
e che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non ha il potere di correggere l'ipotetico errore materiale contenuto nel provvedimento monitorio”.
È stato, quindi, assegnato alle parti termine di legge per l'avvio della procedura di mediazione.
Stante l'esito negativo di tale tentativo, chiesta da entrambe le parti la rimessione della causa in decisione, il g.i., ritenuta la stessa matura per la decisione, ha fissato l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e contestuale decisione ex art. 281-sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per brevi note conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza.
Premesso che l'opponente non ha depositato le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. né la nota conclusiva autorizzata, vanno, in punto di competenza, confermate le determinazioni assunte con ordinanza del 19.9.2024, ove si è rilevato che il ruolo di amministratore rivestito dall'opponente fideiussore nella società debitrice principale all'epoca del rilascio della garanzia ne esclude la qualifica di consumatore, con conseguente pacifica inoperatività del foro inderogabile invocato, e si è esclusa la sussistenza di elementi di presunta “abusività” della clausola derogativa della competenza pattuita nel contratto di fideiussione, fermo restando che la competenza territoriale del Tribunale di Brescia sussiste ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, co. III, c.c., stante l'indubbia natura liquida dell'obbligazione dedotta.
Nel merito, il debito principale non è specificamente contestato ed è in ogni caso documentato dai titoli negoziali (contratto di mutuo chirografario n. 81618 e contratto di fideiussione specifica), dal piano di ammortamento aggiornato al passaggio a sofferenza, con indicazione delle rate pagate, dei relativi importi nonché dell'imputazione delle somme a capitale, interessi e oneri, oltre che dalla certificazione ex art. 50 t.u.b. di conformità del credito alle risultanze delle scritture contabili della
[...]
è, nondimeno, il limite della garanzia prestata dall'opponente all'importo di € 29.000,00, tanto CP_2
è vero che entro detto importo è stata correttamente contenuta la richiesta monitoria svolta dalla banca nei confronti del fideiussore. CP_1
Il decreto va, dunque, revocato unicamente in ragione dello scollamento tra importo ingiunto (€
45.298.63) e importo garantito (€ 29.000,00), non potendosi, come già rilevato con ordinanza del
19.9.2024, interpretare il chiaro dispositivo dell'ingiunzione alla luce della domanda contenuta nel ricorso monitorio e non avendo il giudice dell'opposizione il potere di correggere l'errore materiale contenuto nel provvedimento monitorio.
Le ulteriori ragioni di doglianza fatte valere dall'opponente sono, invece, infondate.
Come già affermato in diversi precedenti di questo Tribunale, laddove la garanzia personale prestata si riferisca, come nella specie, ad una specifica operazione di finanziamento, non può ritenersi applicabile pagina 4 di 7 sotto il profilo oggettivo, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e il conseguente regime di prova privilegiata dell'illecito antitrust derivante da tale accertamento.
Come risulta dal chiaro tenore della declaratoria di nullità ivi contenuta (“gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”),
l'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale da parte dell'Autorità di Vigilanza ha riguardato le condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus (come risultanti dallo schema dell'associazione di categoria del 2002-2003), ossia di quella particolare garanzia personale in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o assumerà, entro un limite massimo predeterminato ex art. 1938 c.c.
La fideiussione specifica si differenzia dal suddetto schema per oggetto e funzione, essendo prestata con riferimento ad un'unica e determinata obbligazione già esistente.
Nel caso di specie, la garanzia prestata dall'opponente non ha ad oggetto operazioni bancarie future e indeterminate, bensì unicamente il debito derivante dal contratto di mutuo chirografario, di cui risultano esattamente individuati importo finanziato e oneri a carico della parte mutuataria, senza possibili future oscillazioni della misura della garanzia, salvo la variazione contrattualmente prevista del tasso d'interesse indicizzato.
Ora, l'istruttoria condotta dalla Banca d'Italia onde verificare l'esistenza della prassi anticoncorrenziale diffusa presso gli istituti di credito, ha riguardato unicamente le fideiussioni bancarie omnibus, e non ogni forma di garanzia personale accessoria a qualsivoglia rapporto di credito.
Nello stesso parere della sulla base del quale è stato adottato il provvedimento della Banca CP_3
d'Italia, ricorrono ampi riferimenti al carattere “omnibus” della fideiussione, che rivelano come le peculiarità di tale garanzia non sono state indifferenti ai fini della valutazione dell'illiceità dell'intesa a monte.
A quanto sopra va aggiunto che la fideiussione di cui è causa risulta rilasciata circa dodici anni dopo l'accertamento e il conseguente provvedimento della Banca d'Italia, senza che la difesa opponente abbia offerto elementi di sorta a sostegno di un'ipotetica permanenza dell'intesa anticoncorrenziale segnalata. Anche per tale assorbente ragione deve ritenersi inoperante la presunzione di invalidità derivata che l'opponente pretende ricavare dalla menzionata decisione del 2005.
Fermo quanto sopra, è nella specie assorbente che, quand'anche si ritenesse estendibile alla fideiussione specifica rilasciata dal la tutela derivante dal provvedimento della Banca d'Italia, Pt_1
pagina 5 di 7 l'ipotetica nullità parziale del contratto non sarebbe comunque idonea a paralizzare il credito vantato dalla Banca.
Omessa da parte dell'opponente l'allegazione del verificarsi dei presupposti applicativi delle clausole di reviviscenza e sopravvivenza, nell'eventualità di ritenuta nullità della deroga pattizia dell'art. 1957
c.c., il termine decadenziale operante in virtù della riespansione del precetto normativo risulta, in ogni caso, rispettato.
Tale termine, che decorrerebbe dalla scadenza dell'ultima rata di mutuo, vertendosi in ipotesi di recesso anticipato per inadempimento della parte mutuataria, decorre nella presente fattispecie dalla data di recesso dal rapporto e revoca dell'affidamento comunicati con pec e raccomandata trasmesse rispettivamente a società mutuataria e fideiussore in data 6.3.2023 e 7.3.2023; non avendo ottenuto alcunché, in data 14.7.2023, dunque entro il semestre previsto dall'art. 1957 c.c., la Banca ha depositato ricorso monitorio, ottenendo nei confronti tanto della debitrice principale quanto del fideiussore l'emissione del decreto ingiuntivo in data 18.7.2023.
L'opponente va, pertanto, condannato al pagamento in favore dell'opposta dell'importo garantito di €
29.000,00 oltre agli interessi moratori che, a mente della clausola 7 delle condizioni generali di contratto, sono dovuti dal fideiussore inadempiente “nella stessa misura e alle stesse condizioni previste contrattualmente a carico del debitore”. Tali interessi sono stati correttamente richiesti dalla
– senza contestazione avversaria – nel tasso del 4% semplice in ragione d'anno a decorrere dal CP_1
21.4.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sul minor importo oggetto di condanna facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed €
52.000,00 relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate, con riduzione al 50% delle fasi istruttoria e decisionale stante la natura documentale della lite e il deposito di una sola comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, revoca il decreto ingiuntivo n. 2760/2023 emesso dal Tribunale di Brescia in data 18-
19.7.2023 e condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
dell'importo di € 29.000,00 oltre interessi al tasso del 4% in ragione d'anno decorrenti dal 21.4.2023 al pagamento effettivo;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in €
5.260,50, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa come per legge.
pagina 6 di 7 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Brescia, 27 febbraio 2025
Il Giudice dott. Angelica Castellani
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11957/2023
Oggi 27 febbraio 2025 ad ore 12.15 innanzi al dott. Angelica Castellani, sono comparsi: per parte opponente l'avv. Francesca Milana in sostituzione dell'avv. Ciro Napoletano;
per parte opposta Francesco Vanzo.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Milana si riporta al contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
l'avv.
Vanzo precisa le conclusioni come da nota depositata il 15.2.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11957/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ciro Napoletano Parte_1 C.F._1
attore - opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Mario Vanzo, Controparte_1 P.IVA_1
Francesco Vanzo e Vittorio Vanzo convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. del 13.7.2023, la premessa la stipulazione in Controparte_1
data 25.8.2017 con la società Movipack s.r.l. del contratto di mutuo chirografario n. 81618 per l'importo di € 145.000,00 (assistito da garanzia MCC s.p.a. ex lege 662/1996) e il contestuale rilascio da parte dell'amministratore unico della società finanziata, signor , di garanzia Parte_1 personale specifica sino a concorrenza dell'importo di € 29.000,00, premesso altresì di essere receduta dal predetto rapporto - in ragione dell'omesso pagamento da parte della mutuataria di sette rate scadute
- mediante comunicazione del giugno del 2023, con la quale la Banca ha altresì dichiarato Movipack
s.r.l. decaduta dal beneficio del termine, premessa l'esistenza di pericolo nel ritardo comprovato dalla notificazione alla banca di due pignoramenti presso terzi a carico della società debitrice, ha chiesto al
Tribunale di Brescia di ingiungere alla predetta società e al fideiussore il pagamento solidale senza pagina 2 di 7 dilazione in proprio favore dei rispettivi importi di € 45.298,63 (pari al debito residuo del mutuo chirografario) e di € 29.000,00 (pari al limite garantito dalla fideiussione specifica), oltre interessi e spese di procedura.
Con decreto provvisoriamente esecutivo n. 2760 del 19.7.2023 il g.des. del Tribunale di Brescia ha ingiunto a Movipack s.r.l. e il pagamento solidale immediato in favore di Parte_1 [...] dell'importo di € 45.298,63, oltre interessi e spese di procedura. Controparte_1
Avverso il provvedimento monitorio notificatogli in data 25.7.2023 ha proposto rituale opposizione
, eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in Parte_1
favore del Tribunale di Nocera Inferiore, quale foro inderogabile del consumatore nonché in ragione dell'asserita abusività della clausola derogativa della competenza territoriale inserita nel contratto di fideiussione e della ritenuta non liquidità dell'obbligazione, con conseguente asserita inapplicabilità del combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c.; sempre in via pregiudiziale l'opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda avversaria per omesso esperimento del tentativo di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Nel merito, l'attore ha dedotto l'“inesistenza della pretesa” avversaria per “mancata allegazione del titolo legittimante l'azione” nonché invocato la “nullità/abusivita e vessatorietà del contratto di fideiussione” per asserita violazione della normativa antitrust, deducendo la conformità del contratto sottoscritto dal al “modello ABI dell'anno 2003 … sanzionato nel 2005 dalla Banca d'Italia” in Pt_1 riferimento alle clausole “di reviviscenza (di cui all'articolo 2 del modello), … di rinuncia al termine di decadenza previsto dall'articolo 1957 del codice civile (di cui all'articolo 6 del modello) e … di sopravvivenza (di cui all'articolo 8 del modello”.
L'opponente ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo formulando istanza di sospensione della provvisoria esecutività ex art. 649 c.p.c.
Si è costituita in giudizio l'opposta replicando puntualmente alle avversarie eccezioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa reiezione dell'istanza di sospensione.
Con ordinanza del 19.9.2024, resa a scioglimento della riserva assunta in udienza in pari data, il g.i., ritenuta infondata l'eccezione di incompetenza territoriale e ricordato che ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n.
28/2010 la condizione di procedibilità non opera sino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, ha accolto l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. sul rilievo che “i debitori sono stati ingiunti di pagare solidalmente alla l'importo di € 45.298.63, CP_1
senza alcuna distinzione e/o precisazione con riferimento al fideiussore, nonostante il pacifico limite della garanzia dallo stesso prestata al minor importo di € 29.000,00”, ritenendo “che il chiaro tenore
pagina 3 di 7 dell'ingiunzione impedisca di “interpretala” alla luce della domanda contenuta nel ricorso monitorio
e che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non ha il potere di correggere l'ipotetico errore materiale contenuto nel provvedimento monitorio”.
È stato, quindi, assegnato alle parti termine di legge per l'avvio della procedura di mediazione.
Stante l'esito negativo di tale tentativo, chiesta da entrambe le parti la rimessione della causa in decisione, il g.i., ritenuta la stessa matura per la decisione, ha fissato l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e contestuale decisione ex art. 281-sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per brevi note conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza.
Premesso che l'opponente non ha depositato le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. né la nota conclusiva autorizzata, vanno, in punto di competenza, confermate le determinazioni assunte con ordinanza del 19.9.2024, ove si è rilevato che il ruolo di amministratore rivestito dall'opponente fideiussore nella società debitrice principale all'epoca del rilascio della garanzia ne esclude la qualifica di consumatore, con conseguente pacifica inoperatività del foro inderogabile invocato, e si è esclusa la sussistenza di elementi di presunta “abusività” della clausola derogativa della competenza pattuita nel contratto di fideiussione, fermo restando che la competenza territoriale del Tribunale di Brescia sussiste ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, co. III, c.c., stante l'indubbia natura liquida dell'obbligazione dedotta.
Nel merito, il debito principale non è specificamente contestato ed è in ogni caso documentato dai titoli negoziali (contratto di mutuo chirografario n. 81618 e contratto di fideiussione specifica), dal piano di ammortamento aggiornato al passaggio a sofferenza, con indicazione delle rate pagate, dei relativi importi nonché dell'imputazione delle somme a capitale, interessi e oneri, oltre che dalla certificazione ex art. 50 t.u.b. di conformità del credito alle risultanze delle scritture contabili della
[...]
è, nondimeno, il limite della garanzia prestata dall'opponente all'importo di € 29.000,00, tanto CP_2
è vero che entro detto importo è stata correttamente contenuta la richiesta monitoria svolta dalla banca nei confronti del fideiussore. CP_1
Il decreto va, dunque, revocato unicamente in ragione dello scollamento tra importo ingiunto (€
45.298.63) e importo garantito (€ 29.000,00), non potendosi, come già rilevato con ordinanza del
19.9.2024, interpretare il chiaro dispositivo dell'ingiunzione alla luce della domanda contenuta nel ricorso monitorio e non avendo il giudice dell'opposizione il potere di correggere l'errore materiale contenuto nel provvedimento monitorio.
Le ulteriori ragioni di doglianza fatte valere dall'opponente sono, invece, infondate.
Come già affermato in diversi precedenti di questo Tribunale, laddove la garanzia personale prestata si riferisca, come nella specie, ad una specifica operazione di finanziamento, non può ritenersi applicabile pagina 4 di 7 sotto il profilo oggettivo, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e il conseguente regime di prova privilegiata dell'illecito antitrust derivante da tale accertamento.
Come risulta dal chiaro tenore della declaratoria di nullità ivi contenuta (“gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”),
l'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale da parte dell'Autorità di Vigilanza ha riguardato le condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus (come risultanti dallo schema dell'associazione di categoria del 2002-2003), ossia di quella particolare garanzia personale in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o assumerà, entro un limite massimo predeterminato ex art. 1938 c.c.
La fideiussione specifica si differenzia dal suddetto schema per oggetto e funzione, essendo prestata con riferimento ad un'unica e determinata obbligazione già esistente.
Nel caso di specie, la garanzia prestata dall'opponente non ha ad oggetto operazioni bancarie future e indeterminate, bensì unicamente il debito derivante dal contratto di mutuo chirografario, di cui risultano esattamente individuati importo finanziato e oneri a carico della parte mutuataria, senza possibili future oscillazioni della misura della garanzia, salvo la variazione contrattualmente prevista del tasso d'interesse indicizzato.
Ora, l'istruttoria condotta dalla Banca d'Italia onde verificare l'esistenza della prassi anticoncorrenziale diffusa presso gli istituti di credito, ha riguardato unicamente le fideiussioni bancarie omnibus, e non ogni forma di garanzia personale accessoria a qualsivoglia rapporto di credito.
Nello stesso parere della sulla base del quale è stato adottato il provvedimento della Banca CP_3
d'Italia, ricorrono ampi riferimenti al carattere “omnibus” della fideiussione, che rivelano come le peculiarità di tale garanzia non sono state indifferenti ai fini della valutazione dell'illiceità dell'intesa a monte.
A quanto sopra va aggiunto che la fideiussione di cui è causa risulta rilasciata circa dodici anni dopo l'accertamento e il conseguente provvedimento della Banca d'Italia, senza che la difesa opponente abbia offerto elementi di sorta a sostegno di un'ipotetica permanenza dell'intesa anticoncorrenziale segnalata. Anche per tale assorbente ragione deve ritenersi inoperante la presunzione di invalidità derivata che l'opponente pretende ricavare dalla menzionata decisione del 2005.
Fermo quanto sopra, è nella specie assorbente che, quand'anche si ritenesse estendibile alla fideiussione specifica rilasciata dal la tutela derivante dal provvedimento della Banca d'Italia, Pt_1
pagina 5 di 7 l'ipotetica nullità parziale del contratto non sarebbe comunque idonea a paralizzare il credito vantato dalla Banca.
Omessa da parte dell'opponente l'allegazione del verificarsi dei presupposti applicativi delle clausole di reviviscenza e sopravvivenza, nell'eventualità di ritenuta nullità della deroga pattizia dell'art. 1957
c.c., il termine decadenziale operante in virtù della riespansione del precetto normativo risulta, in ogni caso, rispettato.
Tale termine, che decorrerebbe dalla scadenza dell'ultima rata di mutuo, vertendosi in ipotesi di recesso anticipato per inadempimento della parte mutuataria, decorre nella presente fattispecie dalla data di recesso dal rapporto e revoca dell'affidamento comunicati con pec e raccomandata trasmesse rispettivamente a società mutuataria e fideiussore in data 6.3.2023 e 7.3.2023; non avendo ottenuto alcunché, in data 14.7.2023, dunque entro il semestre previsto dall'art. 1957 c.c., la Banca ha depositato ricorso monitorio, ottenendo nei confronti tanto della debitrice principale quanto del fideiussore l'emissione del decreto ingiuntivo in data 18.7.2023.
L'opponente va, pertanto, condannato al pagamento in favore dell'opposta dell'importo garantito di €
29.000,00 oltre agli interessi moratori che, a mente della clausola 7 delle condizioni generali di contratto, sono dovuti dal fideiussore inadempiente “nella stessa misura e alle stesse condizioni previste contrattualmente a carico del debitore”. Tali interessi sono stati correttamente richiesti dalla
– senza contestazione avversaria – nel tasso del 4% semplice in ragione d'anno a decorrere dal CP_1
21.4.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sul minor importo oggetto di condanna facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed €
52.000,00 relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate, con riduzione al 50% delle fasi istruttoria e decisionale stante la natura documentale della lite e il deposito di una sola comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, revoca il decreto ingiuntivo n. 2760/2023 emesso dal Tribunale di Brescia in data 18-
19.7.2023 e condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
dell'importo di € 29.000,00 oltre interessi al tasso del 4% in ragione d'anno decorrenti dal 21.4.2023 al pagamento effettivo;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in €
5.260,50, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa come per legge.
pagina 6 di 7 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Brescia, 27 febbraio 2025
Il Giudice dott. Angelica Castellani
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