Art. 6.
In sede di prima applicazione della presente legge puo' essere riservato, in occasione del primi pubblico concorso per esami, non oltre il 30 per cento dei posti disponibili nella qualifica iniziale della carriera di concetto delle imposte di fabbricazione (vice procuratori) a favore di quegli impiegati della carriera esecutiva delle imposte di fabbricazione i quali, anche se sforniti del diploma di perito industriale previsto dal regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962 sono ammessi a partecipare a detto concorso, purche' in possesso del diploma di licenza di un istituto medio di 2° grado o di titolo equipollente. Resta fermo quanto disposto in materia di riserva di posti e preferenze dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Per i suddetti impiegati la partecipazione al concorso e' subordinata al parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
In sede di prima applicazione della presente legge puo' essere riservato, in occasione del primi pubblico concorso per esami, non oltre il 30 per cento dei posti disponibili nella qualifica iniziale della carriera di concetto delle imposte di fabbricazione (vice procuratori) a favore di quegli impiegati della carriera esecutiva delle imposte di fabbricazione i quali, anche se sforniti del diploma di perito industriale previsto dal regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962 sono ammessi a partecipare a detto concorso, purche' in possesso del diploma di licenza di un istituto medio di 2° grado o di titolo equipollente. Resta fermo quanto disposto in materia di riserva di posti e preferenze dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Per i suddetti impiegati la partecipazione al concorso e' subordinata al parere favorevole del Consiglio di amministrazione.