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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13683 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g.13683/2024 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. Luttati Claudia, in virtù di procura speciale Parte_1 in atti;
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Arato Simonetta, in virtù di procura speciale in Controparte_1 atti;
resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: (come da verbale di udienza del 22.01.2025):
“il padre corrisponderà con decorrenza dalla data odierna a titolo di contributo per il mantenimento Per_ della figlia la somma di E 600,00 mensili, entro il 25 di ogni mese, importo onnicomprensivo e annualmente rivalutabile in base agli indici Istat;
il padre si obbliga a versare altresì la somma di E 2.000,00 a saldo delle cure dentistiche per la figlia Per_
di cui al preventivo del 09.05.2024 a firma del dr. impegnandosi a Persona_2 corrisponderle direttamente al dentista a richiesta del medesimo;
la sig,ra rinuncia a richiedere alla controparte il rimborso delle spese straordinarie per la CP_1 figlia, maturate sino alla data odierna;
le parti concordemente confermano l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre e con facoltà per la ragazza di incontrare il padre secondo il libero gradimento della stessa.
Spese di lite compensate”. Per il P.M.:
nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.07.2024 NONES adiva il Tribunale, chiedendo la Parte_1 modifica di quanto concordato in sede di conciliazione nel 2011 relativamente al contributo al mantenimento dovuto alla figlia minore.
Con comparsa depositata il 19.12.2024 si costitutiva in giudizio opponendosi Controparte_1 alla domanda formulata da controparte e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 22.01.2025 avanti al Giudice Relatore le parti comparivano personalmente e venivano sentite. Le stesse raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza nei termini di cui al verbale di udienza.
Il Giudice invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito, il Giudice disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi ed evidenziato che la minore a breve conseguirà la maggiore età. Per_1
Le spese di lite sono compensate in conformità al raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto ed in conformità all'accordo delle parti, in parziale modifica del verbale di conciliazione di cui al doc. 1 attoreo, così provvede:
DISPONE che il padre corrisponda, con decorrenza dalla data dell'udienza del 22.1.2025, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma di E 600,00 mensili, entro il 25 di ogni Per_1 mese, importo onnicomprensivo e annualmente rivalutabile in base agli indici Istat;
DISPONE che il padre si obblighi a versare altresì la somma di E 2.000,00 a saldo delle cure dentistiche per la figlia di cui al preventivo del 09.05.2024 a firma del dr. Per_1 Persona_2 impegnandosi a corrisponderle direttamente al dentista a richiesta del medesimo;
DÀ ATTO che la dichiara la rinuncia a richiedere alla controparte il rimborso delle spese CP_1 straordinarie per la figlia, maturate sino alla data odierna;
DÀ ATTO che le parti concordemente confermano l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre e con facoltà per la ragazza di incontrare il padre secondo il libero gradimento della stessa;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g.13683/2024 promosso da:
con il patrocinio dell'avv. Luttati Claudia, in virtù di procura speciale Parte_1 in atti;
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Arato Simonetta, in virtù di procura speciale in Controparte_1 atti;
resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: (come da verbale di udienza del 22.01.2025):
“il padre corrisponderà con decorrenza dalla data odierna a titolo di contributo per il mantenimento Per_ della figlia la somma di E 600,00 mensili, entro il 25 di ogni mese, importo onnicomprensivo e annualmente rivalutabile in base agli indici Istat;
il padre si obbliga a versare altresì la somma di E 2.000,00 a saldo delle cure dentistiche per la figlia Per_
di cui al preventivo del 09.05.2024 a firma del dr. impegnandosi a Persona_2 corrisponderle direttamente al dentista a richiesta del medesimo;
la sig,ra rinuncia a richiedere alla controparte il rimborso delle spese straordinarie per la CP_1 figlia, maturate sino alla data odierna;
le parti concordemente confermano l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre e con facoltà per la ragazza di incontrare il padre secondo il libero gradimento della stessa.
Spese di lite compensate”. Per il P.M.:
nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.07.2024 NONES adiva il Tribunale, chiedendo la Parte_1 modifica di quanto concordato in sede di conciliazione nel 2011 relativamente al contributo al mantenimento dovuto alla figlia minore.
Con comparsa depositata il 19.12.2024 si costitutiva in giudizio opponendosi Controparte_1 alla domanda formulata da controparte e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 22.01.2025 avanti al Giudice Relatore le parti comparivano personalmente e venivano sentite. Le stesse raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza nei termini di cui al verbale di udienza.
Il Giudice invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito, il Giudice disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi ed evidenziato che la minore a breve conseguirà la maggiore età. Per_1
Le spese di lite sono compensate in conformità al raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto ed in conformità all'accordo delle parti, in parziale modifica del verbale di conciliazione di cui al doc. 1 attoreo, così provvede:
DISPONE che il padre corrisponda, con decorrenza dalla data dell'udienza del 22.1.2025, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma di E 600,00 mensili, entro il 25 di ogni Per_1 mese, importo onnicomprensivo e annualmente rivalutabile in base agli indici Istat;
DISPONE che il padre si obblighi a versare altresì la somma di E 2.000,00 a saldo delle cure dentistiche per la figlia di cui al preventivo del 09.05.2024 a firma del dr. Per_1 Persona_2 impegnandosi a corrisponderle direttamente al dentista a richiesta del medesimo;
DÀ ATTO che la dichiara la rinuncia a richiedere alla controparte il rimborso delle spese CP_1 straordinarie per la figlia, maturate sino alla data odierna;
DÀ ATTO che le parti concordemente confermano l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre e con facoltà per la ragazza di incontrare il padre secondo il libero gradimento della stessa;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento