Sentenza 13 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di confisca per equivalente, la "disponibilità" del bene, quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà.
Commentario • 1
- 1. Il terzo formale proprietario del bene può subire la confisca per equivalente? No, se è estraneo al reato (Cass. Pen., n. 23954/2023)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 aprile 2025
La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III penale, 27 giugno 2023, n. 23954, affronta un tema di assoluta rilevanza pratica e teorica: la legittimità della confisca per equivalente nei confronti del terzo formale proprietario del bene, in un procedimento per reati tributari, nella specie per omessa dichiarazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000. Il caso consente una riflessione ampia sul rapporto tra titolarità formale e sostanziale del bene, nonché sull'effettiva prova dell'estraneità del terzo rispetto all'illecito. Il fatto Il Tribunale, pronunciando in primo grado in tema di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, disponeva la confisca per equivalente di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2018, n. 4887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4887 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2018 |
Testo completo
0488 7-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 2880 Sent. n. - Presidente - Giovanni Liberati 13/12/2018 Di Stasi Antonella CC - Relatore - Stefano Corbetta R.G.N. 35802/2018 Emanuela Gai Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De SI LO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/07/2018 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. ѝ RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, la Corte d'appello di Milano rigettava l'opposizione interposta da LO De SI, quale proprietario del 50% delle quote della RA IA SR (d'ora in poi RA), con sede a Milano, avverso l'ordinanza pronunciata il 13 ottobre 2017, che aveva respinto la domanda di restituzione del bene confiscato in danno di De SI, confermando così la confisca, tra l'altro, del 50% delle quote della RA, intestate al predetto, disposta dal Procuratore Generale in sede esecutiva a carico della coniuge del De SI, MA LL, ai sensi degli artt. 1, comma 143, I. n. 244 del 2007 e 322 ter cod. pen., fino alla concorrenza di 7.289.742, quale profitto dei reati di frode fiscale per i quali la LL era stata definitivamente condannata con sentenza della Corte d'appello di Milano in data 1 ottobre 2014, irrevocabile il 23 giugno 2015. 2. Avverso l'indicata ordinanza, LO De SI, per il tramite del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce l'abnormità del provvedimento di confisca adottato, in sede di esecuzione, dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 322 ter cod. pen., 676, commi 1 e 2, cod. proc. pen. in relaziona all'art. 263, comma 3, cod. proc. pen., nonché dell'art. 178, lett. a) cod. proc. pen., in relazione anche all'art. 33 cod. proc. pen., e vizio motivazionale. Il ricorrente censura l'ordinanza impugnata, laddove, quanto alla denunciata abnormità della confisca adottata dal Procuratore Generale, si è limitata ad affermare che l'incidente di esecuzione sarebbe uno strumento adeguato per tutelare le ragioni del terzo attinto dal provvedimento ablatorio, senza considerare che: a) la selezione dei beni da sottoporre a confisca, da parte del p.m., in fase esecutiva, cagiona una lesione definitiva del diritto di proprietà del terzo;
b) non sarebbe estensibile alla fase esecutiva la giurisprudenza di legittimità elaborata in tema di sequestri preventivi e conservativi;
c) trattandosi di confisca di valore, al terzo viene applicata una sanzione penale senza previo accertamento della sua responsabilità; d) la reale disponibilità delle cose da confiscare deve essere rigorosamente provata;
e) trattandosi di quote societarie, la prova dovrebbe riguardare la qualifica di amministratore di fatto dell'imputato. Per tali motivi, ad avviso del ricorrente, il Procuratore Generale avrebbe esercitato un potere che non è previsto dall'ordinamento in quanto riservato alla competenza del giudice di merito;
del resto, le sentenze indicate nel provvedimento impugnato si р 2 riferirebbero ai casi di sequestri preventivi ovvero di sequestri conservativi, in cui Verificata la titolarità dei beni viene compiuta nel giudizio di merito. Tale conclusione troverebbe conferma, sia nell'orientamento di legittimità a proposito della confisca ex art. 12 sexies d.l. n. 36 del 1992, che esclude la possibilità, in capo al p.m., di confiscare beni acquisiti dopo la sentenza di condanna;
sia nell'art. 676 cod. proc. pen., secondo cui il giudice deve rimettere la controversia al giudice civile in caso di contestazione sulla proprietà dei beni confiscati, a dimostrazione del fatto che nemmeno il giudice penale dell'esecuzione -e a fortiori il p.m. può provvedere in ordine in ordine all'accertamento della - proprietà della res.
2.2. Con il secondo motivo si deduce questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 143 I. n. 244 del 2007, 322 ter cod. pen. e 655 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117 Cost., quest'ultimo con riferimento agli artt. 6, comma 1, e 13 CEDU e 1 protocollo addizionale CEDU, nella parte in cui consentono al pubblico ministero di eseguire la confisca a carico di soggetti terzi senza un provvedimento del giudice di merito. Premesso che la questione è rilevante nel caso in esame, essendo la confisca stata disposta in sede esecutiva dal P.G., in punto di non manifesta infondatezza il ricorrente fa proprie le argomentazioni, ampiamente riportate nel ricorso, contenute nell'ordinanza n. 8137/216 della Prima Sezione Penale di questa Corte, che ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 573, 579, comma 3, e 593 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, nella parte in cui non si prevede, a favore di terzi incisi nel diritto di proprietà per effetto della sentenza di primo grado, la facoltà di proporre appello sul solo capo contenente la statuizione di confisca. In particolare, nel caso in esame, De SI, da un lato, non ha potuto esercitare alcun contraddittorio e, dall'altro, sia il provvedimento del Procuratore Generale, sia l'ordinanza impugnata hanno risentito delle valutazione operata, rispetto alla quote oggetto di confisca, dalla sentenza irrevocabile di condanna.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza dagli artt. 125, comma 1, e 546, comma 1, cod. proc. pen. e relativo vizio motivazionale con riferimento alla disponibilità della quote della RA. Ad avviso del ricorrente, la motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alla "disponibilità" delle quote societarie in capo alla LL sarebbe, per un verso, apodittica, perché si limita ad affermare che la LL avrebbe esercitato, negli anni 2007-2009, i poteri di partecipazione alle assemblee in luogo del marito, senza specificare quando ciò sarebbe accaduto, e, per altro verso, contraddittoria, perché si ammette che De SI 3 of olella abbia partecipato personalmente alle assemblee società di cui era, peraltro, anche amministratore unico. La motivazione, inoltre, sarebbe censurabile anche con riguardo al finanziamento della RA, illogicamente ritenuto una condotta in cui si manifesta il potere di fatto sulla società, in quanto il finanziamento del socio non si distingue da altri tipi di finanziamento cui normalmente può beneficiare le società. In ogni caso, De SI avrebbe finanziato personalmente la società con oltre 800 mila euro erogati nel periodo 2003-2004, circostanza, questa, risultante dalla consulenza e che la Corte territoriale ha del tutto pretermesso;
sotto altro profilo, gli investimenti immobiliari sono stati effettuati con finanziamenti provenienti da De SI e dalla moglie, i quali, peraltro, hanno utilizzato la villa di Incisa Scapaccino, a riprova della signoria di fatto e della riferibilità alla sfera degli interessi economici inerenti alla società ad entrambi i coniugi.
2.4. Con il quarto motivo si eccepisce inosservanza di norme processuali con riferimento all'omessa trasmissione degli atti al giudice civile, ai sensi degli artt. 263, comma 3, e 676 cod. proc. pen. e relativo vizio motivazionale. Assume il ricorrente che la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha negato l'invocata trasmissione degli atti al giudice civile, sarebbe apodittica, perché il giudice civile è competente su ogni questione relativa alla restituzione del bene sequestrato, e illogica, perché esclude la rilevanza della decisione del giudice civile sulla simulazione negoziale. Il Procuratore generale, si sostiene, avrebbe potuto e dovuto farsi parte diligente ed esercitare l'azione civile di accertamento o di simulazione al fine di aggredire la disponibilità di un bene rientrante nella disponibilità del reo.
3. In data 27 novembre 2018 il difensore del Di SI ha depositato memoria con cui articola "motivi nuovi". Dopo aver ricapitolato l'iter procedimentale, il ricorrente, per un verso, richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 6 dicembre 2017, evidenziando come in quella decisione non sia stata affrontata la questione della "qualità" dell'incidente di esecuzione rispetto alla tutela dei diritti del terzo, la cui compressione sarebbe ancora più grave, in quanto, stante la definitività della sentenza, il terzo non può accedere ai rimedi previsti per la fase cautelare;
per altro verso, evoca la sentenza della Grande Camera della Corte EDU nella causa G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia del 28 giugno 2018, con la quale si è ribadito il principio secondo cui non possono essere applicate misure sostanzialmente penali nei confronti di soggetti che non dispongano di adeguati strumenti di tutela. 4 и Il ricorrente, pertanto, insiste nell'illegittimità del provvedimento adottato dal Procuratore Generale, specie considerando la parallela disciplina civilistica della "opposizione del terzo all'esecuzione", ai sensi degli artt. 616 e 619, comma 3, cod. proc. civ. Ove si assumesse la legittimità del provvedimento del Procuratore Generale, il ricorrente insiste nell'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 322 ter cod. pen. e 655 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 42, 111, 117 Cost. in relazione agli artt. 6, comma 1, 7, 13 CEDU e 1 Protocollo addizionale CEDU;
infine, aggiunge il ricorrente, tale contrasto potrebbe essere superato ove si preveda, in capo al p.m. che procede all'esecuzione della confisca, il dovere di trasmettere gli atti al competente giudice civile.
4. In data 7 dicembre 2018 il difensore del Di SI ha depositato memoria di replica alla requisitoria del P.G., con cui insiste nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere di conseguenza rigettato.
2. I primi due motivi, che possono essere congiuntamente trattati stante la correlazione logica e giuridica delle questioni dedotte, sono infondati.
3. Quanto alla dedotta abnormità del provvedimento adottato dal Procuratore Generale, è agevole osservare che, secondo il chiaro disposto dell'art. 655, comma 1, cod. proc. pen., "il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 cura di ufficio l'esecuzione dei provvedimenti". Orbene, il provvedimento adottato dal Procuratore Generale di Milano ufficio - competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 655, comma 1, e 665, comma 2, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'ultima sentenza irrevocabile è stata emessa dalla Corte di appello, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado - non è perciò affatto abnorme, essendo stato esercitato un potere espressamente previsto dalla legge, dovendo il titolare della pubblica accusa curare d'ufficio, tra le diverse statuizioni contenute nella sentenza irrevocabile di condanna, anche quella concernente la disposta confisca. Si tratta, quindi, di una competenza funzionale attribuita dalla legge al pubblico ministero, ciò che esclude la sussistenza della dedotta abnormità dell'atto emesso dal titolare della pubblica accusa. 5 W Va, inoltre ricordato che, ai sensi dell'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, «nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale». Orbene, si osserva per un verso, che, trattandosi di un'ipotesi di confisca obbligatoria, non deve essere necessariamente preceduta dal sequestro preventivo;
per altro verso che, ai sensi dell'art. 322-ter, comma 3, cod. pen., a cui rinvia il citato art. 1, comma 143, il giudice, con la sentenza di condanna, anziché individuare i beni assoggettati a confisca, può indicare il valore corrispondente al profitto del reato, e, in tal caso, è proprio il pubblico ministero come nella vicenda in esame - a - eseguire la confisca sui beni non individuati nel giudizio di merito perché non - oggetto di sequestro di cui l'imputato abbia la disponibilità, per un valore - corrispondente a quello indicato nella sentenza di condanna irrevocabile.
4. Altro e diverso profilo è quello concernente la tutela delle ragioni del terzo, formale proprietario del bene e rimasto estraneo al processo di merito, che viene attinto dal provvedimento ablativo emesso in sede esecutiva dal pubblico ministero, non in quanto destinatario diretto della confisca, ma in quanto il bene di cui il terzo medesimo risulta essere formale proprietario è nella disponibilità del condannato, nei cui confronti è stata disposta la confisca in sede di giudizio di merito. In casi del genere, l'ordinamento vigente consente al terzo di far valere le proprie ragioni in maniera adeguata attraverso il rimedio dell'incidente di esecuzione, che, nelle sue articolazioni (istanza, opposizione al rigetto e ricorso per cassazione), è lo strumento che consente al terzo, pur rimasto estraneo al giudizio di cognizione, di tutelare efficacemente il suo diritto di proprietà in relazione a beni oggetto di confisca disposta si ripete nei confronti del - condannato. Nella vicenda in esame, infatti, il ricorrente dapprima ha adito la Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, per chiedere la restituzione delle quote sociali di cui risultava formale intestatario;
quindi ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso il provvedimento di rigetto, allegando anche una consulenza al fine di dimostrare l'effettiva disponibilità delle quote sociali e, in ogni caso prendendo posizione, nel merito, rispetto agli atti utilizzati dal P.G. per sostenere l'affettiva disponibilità delle quote della RA in capo alla LL, così provocando una nuova decisione del giudice dell'esecuzione, contro la quale ha potuto proporre ricorso per cassazione a tutela delle proprie ragioni. Tenuto anche conto dell'oggetto, assai circoscritto, dell'accertamento - ossia l'effettiva disponibilità delle quote sociali della RA - il 6 p ricorrente ha perciò potuto esercitare in pienezza tutti i diritti e le facoltà al fine di tutelare il diritto di proprietà sostanziale. Ne segue che la dedotta questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.
5. Infine, non pertinenti sono i richiami alle sentenze n. 253 del 2017 della Corte Costituzionale e G.I.E.M. e altri c. Italia della Corte Edu, stante la radicale diversità delle situazioni dedotte rispetto a quella che viene in rilievo nel presente procedimento. Invero, quelle decisioni - che pure affrontavano questioni tra loro differenti - erano accomunate da un dato fattuale, ossia che il terzo, rimasto estraneo al giudizio di merito, era il soggetto destinatario della confisca;
una situazione del genere, invece, come si è più volte ribadito, non è ravvisabile nel procedimento in esame, in cui la confisca è stata disposta non nei confronti del terzo (come, appunto, nelle vicende esaminate con le sentenze appena indicate), ma nei confronti dell'imputato; nel caso che ci occupa, il terzo è attinto dat indirettamente dal provvedimento ablativo perché il bene, formalmente intestato al terzo medesimo, risulta essere nella disponibilità del condannato, nei cui confronti è stato emessa la confisca. In altri termini, il destinatario della confisca rimane sempre il condannato, il quale può vedersi espropriato di beni di cui abbia comunque la disponibilità, sebbene formalmente intestati a terzi. E in tal caso, il terzo, come detto, può adeguatamente tutelare le proprie ragioni, dimostrando l'effettività del contenuto del diritto di proprietà, mediante lo strumento dell'incidente di esecuzione.
6. Il quarto motivo, la cui trattazione precede logicamente quella del terzo, è manifestamente infondato. Invero, ai fini della confisca disposta ai sensi dell'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, «si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale», e, tra queste, rileva il disposto del comma 1, ultima parte, a tenore del quale la confisca è sempre ordinata con riferimento ai beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale presso o profitto». In relazione alla confisca in esame, pertanto, rileva non la proprietà ma, appunto, la disponibilità del bene, e, come già chiarito da questa Corte, "con tale locuzione, la legge ha inteso indubbiamente designare la relazione effettuale del condannato col bene, connotata dall'esercizio di poteri di fatto, corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà, in forza dei quali egli può determinare autonomamente la destinazione, l'impiego e il godimento del bene stesso. La disponibilità coincide, cioè, con la signoria di fatto sulla res, 7 indipendentemente e al di fuori delle categorie delineate dal diritto privato: e se ad una di tale categorie vuoi farsi proprio riferimento, il richiamo più appropriato risulta essere quello riferito al possesso nella definizione che ne da l'art. 1140 cod. civ." (Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005 - dep. 24/03/2005, De Masi ed altro, Rv. 231390). La nozione di "disponibilità" evocata dall'art. 322 ter, comma 1, cod. pen., pertanto, coincide non con la nozione civilista di “proprietà” ma con quella del "possesso": essa ricomprende tutte quelle situazioni nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi (Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012 - dep. 20/04/2012, Costagliola e altri, Rv. 252378), e si estrinseca in una relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013 dep. 23/05/2013, Ucci e altri, Rv. 255950). Di conseguenza, non vi è alcuna necessità, da parte del giudice dell'esecuzione, di rimettere gli atti al giudice civile ai sensi dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen. norma a cui rinvia il comma 2 dell'art. 676 cod. proc. pen. -, proprio perché non si trattava di deliberare in ordine a una controversia sulla proprietà delle cose confiscate - anzi, la formale proprietà è proprio in capo al terzo ma di accertarne la disponibilità in capo alla LL, la quale, peraltro - ben difficilmente potrebbe avere interesse a "rivendicare", in sede civile, un bene non più suo perché oggetto di confisca. Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, l'azione di simulazione non sarebbe pertinente proprio perché, lo si ribadisce, alla base della confisca vi è la prova in ordine all'effettività disponibilità della res da parte della condannata: situazione assai differente dall'accertamento di un complessivo assetto giuridico diverso da quello risultante dall'apparenza formale. E, come si è detto, l'odierno ricorrente, formale intestatario del 50% delle quote della RA, ha avuto la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti al giudice dell'esecuzione. Del resto, e per concludere sul punto, la trasmissione degli atti al giudice civile a norma dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen. norma espressamente - richiamata, quanto alla fase esecutiva, dall'art. 676, comma 2, cod. proc. pen., è imposta in pendenza di una lite in senso civilistico (Sez. 2, n. 29933 del 04/04/2013 - dep. 12/07/2013, P.O. in proc. Mantovani, Rv. 256350; Sez. 2, n. 26914 del 06/06/2013 - dep. 20/06/2013, Liberatore, Rv. 255747; Sez. 2, n. 12445 del 18/03/2008 - dep. 20/03/2008, P.O. in proc. D'Attoma, Rv. 239763) - anche solo potenziale, secondo alcune decisioni (Sez. 2, n. 44960 del 30/09/2014 - dep. 29/10/2014, Simec Spa e altri, Rv. 260318; Sez. 1, n. 23333 del 16/04/2014 dep. 04/06/2014, Pedotti, Rv. 259917; Sez. 5, n. 5056 del 8 21/10/1999 dep. 15/11/1999, Meoni, Rv. 215630) "1 in ogni caso presupponendo la sussistenza di due o più soggetti privati che reclamano la proprietà del bene oggetto di provvedimento ablativo. Si tratta, pertanto, di una situazione assai diversa da quella dedotta nel presente giudizio, in cui, si ripete, non è ravvisabile una lite in senso civilistico, ma unicamente il diritto del proprietario del bene, il quale, a fronte di un provvedimento di confisca disposto nei confronti del condannato, che si assume avere, per interposta persona, la disponibilità di quel bene, rivendichi l'effettività della situazione giuridica corrispondente al diritto di proprietà.
7. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Come già affermato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 35771 del 20/01/2017 - dep. 20/07/2017, Akhmedova e altri, Rv. 270798; Sez. 3, n. 36530 del 12/05/2015 - dep. 10/09/2015, Oksanych, Rv. 264763) pur in relazione al sequestro preventivo, provvedimento funzionale alla confisca, anche e a - fortiori nel caso di confisca per equivalente avente ad oggetto beni formalmente intestati a persona estranea al reato, incombe sul giudice una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi;
a tal fine, non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo al terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della riferibilità concreta degli stessi al condannato. Nel caso in esame, la Corte d'appello ha fornito, con logica motivazione, una dimostrazione rigorosa in relazione alla effettiva disponibilità, in capo alla LL, del 50% delle quote sociali della RA formalmente intestate al marito, facendo leva sugli accertamenti contabili e bancari svolti dall'amministratore giudizio e dalla p.g. delegata. In particolare, si è appurato che: a) negli anni 2007-2009 le operazioni di finanziamento della RA SR sono avvenute pressocchè integralmente per il tramite di conti correnti effettivamente cointestati ai coniugi, per un ammontare di circa 900 mila euro, ma alimentati con somme provenienti esclusivamente da conti di Open Job scarl e Jop Center s.coop., ossia le società impiegate dalla LL per la commissione del reato tributario di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione alla quale è stata definitivamente condannata, e considerando che, nel periodo in esame, i redditi dell'odierno ricorrente erano di gran lunga inferiori agli importi dei finanziamenti erogati;
b) il patrimonio immobiliare della RA SR è costituito, da una lato, da immobili ceduti in locazione a società cooperative riconducibili alla LL e, dall'altro, dalla villa di famiglia dei coniugi, ristrutturata con ingenti somme societarie proprie negli anni della commissione dei reati tributari. Si tratta di п elementi da cui la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto l'intestazione di comodo delle quote societarie formalmente intestata al De SI in favore della LL, elementi che consentono di ritenere ampiamente superata anche l'obiezione circa la mancata prova in ordine a chi fosse l'amministratore di fatto della società.
8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/12/2018. Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Liberati Stefano Corbetta жи Ehilenas DEPOSITATA ING 31 GEN 2019 IL CANCELLIERE Mariani 10 04887-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 2880 Sent. n. Giovanni Liberati -- Presidente - Di Stasi Antonella CC 13/12/2018 - R.G.N. 35802/2018 Relatore - Stefano Corbetta Emanuela Gai Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De SI LO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/07/2018 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. ѝ RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, la Corte d'appello di Milano rigettava l'opposizione interposta da LO De SI, quale proprietario del 50% delle quote della RA IA SR (d'ora in poi RA), con sede a Milano, avverso l'ordinanza pronunciata il 13 ottobre 2017, che aveva respinto la domanda di restituzione del bene confiscato in danno di De SI, confermando così la confisca, tra l'altro, del 50% delle quote della RA, intestate al predetto, disposta dal Procuratore Generale in sede esecutiva a carico della coniuge del De SI, MA LL, ai sensi degli artt. 1, comma 143, I. n. 244 del 2007 e 322 ter cod. pen., fino alla concorrenza di 7.289.742, quale profitto dei reati di frode fiscale per i quali la LL era stata definitivamente condannata con sentenza della Corte d'appello di Milano in data 1 ottobre 2014, irrevocabile il 23 giugno 2015. 2. Avverso l'indicata ordinanza, LO De SI, per il tramite del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce l'abnormità del provvedimento di confisca adottato, in sede di esecuzione, dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 322 ter cod. pen., 676, commi 1 e 2, cod. proc. pen. in relaziona all'art. 263, comma 3, cod. proc. pen., nonché dell'art. 178, lett. a) cod. proc. pen., in relazione anche all'art. 33 cod. proc. pen., e vizio motivazionale. Il ricorrente censura l'ordinanza impugnata, laddove, quanto alla denunciata abnormità della confisca adottata dal Procuratore Generale, si è limitata ad affermare che l'incidente di esecuzione sarebbe uno strumento adeguato per tutelare le ragioni del terzo attinto dal provvedimento ablatorio, senza considerare che: a) la selezione dei beni da sottoporre a confisca, da parte del p.m., in fase esecutiva, cagiona una lesione definitiva del diritto di proprietà del terzo;
b) non sarebbe estensibile alla fase esecutiva la giurisprudenza di legittimità elaborata in tema di sequestri preventivi e conservativi;
c) trattandosi di confisca di valore, al terzo viene applicata una sanzione penale senza previo accertamento della sua responsabilità; d) la reale disponibilità delle cose da confiscare deve essere rigorosamente provata;
e) trattandosi di quote societarie, la prova dovrebbe riguardare la qualifica di amministratore di fatto dell'imputato. Per tali motivi, ad avviso del ricorrente, il Procuratore Generale avrebbe esercitato un potere che non è previsto dall'ordinamento in quanto riservato alla competenza del giudice di merito;
del resto, le sentenze indicate nel provvedimento impugnato si of riferirebbero ai casi di sequestri preventivi ovvero di sequestri conservativi, in cui Vecificata la titolarità dei beni viene compiuta nel giudizio di merito. Tale conclusione troverebbe conferma, sia nell'orientamento di legittimità a proposito della confisca ex art. 12 sexies d.l. n. 36 del 1992, che esclude la possibilità, in capo al p.m., di confiscare beni acquisiti dopo la sentenza di condanna;
sia nell'art. 676 cod. proc. pen., secondo cui il giudice deve rimettere la controversia al giudice civile in caso di contestazione sulla proprietà dei beni confiscati, a dimostrazione del fatto che nemmeno il giudice penale dell'esecuzione -e a fortiori il p.m. può provvedere in ordine in ordine all'accertamento della - proprietà della res.
2.2. Con il secondo motivo si deduce questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 143 1. n. 244 del 2007, 322 ter cod. pen. e 655 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117 Cost., quest'ultimo con riferimento agli artt. 6, comma 1, e 13 CEDU e 1 protocollo addizionale CEDU, nella parte in cui consentono al pubblico ministero di eseguire la confisca a carico di soggetti terzi senza un provvedimento del giudice di merito. Premesso che la questione è rilevante nel caso in esame, essendo la confisca stata disposta in sede esecutiva dal P.G., in punto di non manifesta infondatezza il ricorrente fa proprie le argomentazioni, ampiamente riportate nel ricorso, contenute nell'ordinanza n. 8137/216 della Prima Sezione Penale di questa Corte, che ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 573, 579, comma 3, e 593 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, nella parte in cui non si prevede, a favore di terzi incisi nel diritto di proprietà per effetto della sentenza di primo grado, la facoltà di proporre appello sul solo capo contenente la statuizione di confisca. In particolare, nel caso in esame, De SI, da un lato, non ha potuto esercitare alcun contraddittorio e, dall'altro, sia il provvedimento del Procuratore Generale, sia l'ordinanza impugnata hanno risentito delle valutazione operata, rispetto alla quote oggetto di confisca, dalla sentenza irrevocabile di condanna.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza dagli artt. 125, comma 1, e 546, comma 1, cod. proc. pen. e relativo vizio motivazionale con riferimento alla disponibilità della quote della RA. Ad avviso del ricorrente, la motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alla "disponibilità" delle quote societarie in capo alla LL sarebbe, per un verso, apodittica, perché si limita ad affermare che la LL avrebbe esercitato, negli anni 2007-2009, i poteri di partecipazione alle assemblee in luogo del marito, senza specificare quando ciò sarebbe accaduto, e, per altro verso, contraddittoria, perché si ammette che De SI 3 of olella abbia partecipato personalmente alle assemblee società di cui era, peraltro, anche amministratore unico. La motivazione, inoltre, sarebbe censurabile anche con riguardo al finanziamento della RA, illogicamente ritenuto una condotta in cui si manifesta il potere di fatto sulla società, in quanto il finanziamento del socio non si distingue da altri tipi di finanziamento cui normalmente può beneficiare le società. In ogni caso, De SI avrebbe finanziato personalmente la società con oltre 800 mila euro erogati nel periodo 2003-2004, circostanza, questa, risultante dalla consulenza e che la Corte territoriale ha del tutto pretermesso;
sotto altro profilo, gli investimenti immobiliari sono stati effettuati con finanziamenti provenienti da De SI e dalla moglie, i quali, peraltro, hanno utilizzato la villa di Incisa Scapaccino, a riprova della signoria di fatto e della riferibilità alla sfera degli interessi economici inerenti alla società ad entrambi i coniugi.
2.4. Con il quarto motivo si eccepisce inosservanza di norme processuali con riferimento all'omessa trasmissione degli atti al giudice civile, ai sensi degli artt. 263, comma 3, e 676 cod. proc. pen. e relativo vizio motivazionale. Assume il ricorrente che la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha negato l'invocata trasmissione degli atti al giudice civile, sarebbe apodittica, perché il giudice civile è competente su ogni questione relativa alla restituzione del bene sequestrato, e illogica, perché esclude la rilevanza della decisione del giudice civile sulla simulazione negoziale. Il Procuratore generale, si sostiene, avrebbe potuto e dovuto farsi parte diligente ed esercitare l'azione civile di accertamento o di simulazione al fine di aggredire la disponibilità di un bene rientrante nella disponibilità del reo.
3. In data 27 novembre 2018 il difensore del Di SI ha depositato memoria con cui articola "motivi nuovi". Dopo aver ricapitolato l'iter procedimentale, il ricorrente, per un verso, richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 6 dicembre 2017, evidenziando come in quella decisione non sia stata affrontata la questione della "qualità" dell'incidente di esecuzione rispetto alla tutela dei diritti del terzo, la cui compressione sarebbe ancora più grave, in quanto, stante la definitività della sentenza, il terzo non può accedere ai rimedi previsti per la fase cautelare;
per altro verso, evoca la sentenza della Grande Camera della Corte EDU nella causa G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia del 28 giugno 2018, con la quale si è ribadito il principio secondo cui non possono essere applicate misure sostanzialmente penali nei confronti di soggetti che non dispongano di adeguati strumenti di tutela. и Il ricorrente, pertanto, insiste nell'illegittimità del provvedimento adottato dal Procuratore Generale, specie considerando la parallela disciplina civilistica della "opposizione del terzo all'esecuzione", ai sensi degli artt. 616 e 619, comma 3, cod. proc. civ. Ove si assumesse la legittimità del provvedimento del Procuratore Generale, il ricorrente insiste nell'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 322 ter cod. pen. e 655 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 42, 111, 117 Cost. in relazione agli artt. 6, comma 1, 7, 13 CEDU e 1 Protocollo addizionale CEDU;
infine, aggiunge il ricorrente, tale contrasto potrebbe essere superato ove si preveda, in capo al p.m. che procede all'esecuzione della confisca, il dovere di trasmettere gli atti al competente giudice civile.
4. In data 7 dicembre 2018 il difensore del Di SI ha depositato memoria di replica alla requisitoria del P.G., con cui insiste nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere di conseguenza rigettato.
2. I primi due motivi, che possono essere congiuntamente trattati stante la correlazione logica e giuridica delle questioni dedotte, sono infondati.
3. Quanto alla dedotta abnormità del provvedimento adottato dal Procuratore Generale, è agevole osservare che, secondo il chiaro disposto dell'art. 655, comma 1, cod. proc. pen., "il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 cura di ufficio l'esecuzione dei provvedimenti". Orbene, il provvedimento adottato dal Procuratore Generale di Milano ufficio - competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 655, comma 1, e 665, comma 2, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'ultima sentenza irrevocabile è stata emessa dalla Corte di appello, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado - non è perciò affatto abnorme, essendo stato esercitato un potere espressamente previsto dalla legge, dovendo il titolare della pubblica accusa curare d'ufficio, tra le diverse statuizioni contenute nella sentenza irrevocabile di condanna, anche quella concernente la disposta confisca. Si tratta, quindi, di una competenza funzionale attribuita dalla legge al pubblico ministero, ciò che esclude la sussistenza della dedotta abnormità dell'atto emesso dal titolare della pubblica accusa. 5 W Va, inoltre ricordato che, ai sensi dell'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, «nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale». Orbene, si osserva per un verso, che, trattandosi di un'ipotesi di confisca obbligatoria, non deve essere necessariamente preceduta dal sequestro preventivo;
per altro verso che, ai sensi dell'art. 322-ter, comma 3, cod. pen., a cui rinvia il citato art. 1, comma 143, il giudice, con la sentenza di condanna, anziché individuare i beni assoggettati a confisca, può indicare il valore corrispondente al profitto del reato, e, in tal caso, è proprio il pubblico ministero come nella vicenda in esame - a - eseguire la confisca sui beni non individuati nel giudizio di merito perché non - oggetto di sequestro di cui l'imputato abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a quello indicato nella sentenza di condanna irrevocabile.
4. Altro e diverso profilo è quello concernente la tutela delle ragioni del terzo, formale proprietario del bene e rimasto estraneo al processo di merito, che viene attinto dal provvedimento ablativo emesso in sede esecutiva dal pubblico ministero, non in quanto destinatario diretto della confisca, ma in quanto il bene di cui il terzo medesimo risulta essere formale proprietario è nella disponibilità del condannato, nei cui confronti è stata disposta la confisca in sede di giudizio di merito. In casi del genere, l'ordinamento vigente consente al terzo di far valere le proprie ragioni in maniera adeguata attraverso il rimedio dell'incidente di esecuzione, che, nelle sue articolazioni (istanza, opposizione al rigetto e ricorso per cassazione), è lo strumento che consente al terzo, pur rimasto estraneo al giudizio di cognizione, di tutelare efficacemente il suo diritto di proprietà in relazione a beni oggetto di confisca disposta si ripete - nei confronti del - condannato. Nella vicenda in esame, infatti, il ricorrente dapprima ha adito la Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, per chiedere la restituzione delle quote sociali di cui risultava formale intestatario;
quindi ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso il provvedimento di rigetto, allegando anche una consulenza al fine di dimostrare l'effettiva disponibilità delle quote sociali e, in ogni caso prendendo posizione, nel merito, rispetto agli atti utilizzati dal P.G. per sostenere l'affettiva disponibilità delle quote della RA in capo alla LL, così provocando una nuova decisione del giudice dell'esecuzione, contro la quale ha potuto proporre ricorso per cassazione a tutela delle proprie ragioni. Tenuto anche conto dell'oggetto, assai circoscritto, dell'accertamento - ossia l'effettiva disponibilità delle quote sociali della RA - il 6 ricorrente ha perciò potuto esercitare in pienezza tutti i diritti e le facoltà al fine di tutelare il diritto di proprietà sostanziale. Ne segue che la dedotta questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.
5. Infine, non pertinenti sono i richiami alle sentenze n. 253 del 2017 della Corte Costituzionale e G.I.E.M. e altri c. Italia della Corte Edu, stante la radicale diversità delle situazioni dedotte rispetto a quella che viene in rilievo nel presente procedimento. Invero, quelle decisioni che pure affrontavano questioni tra loro differenti - erano accomunate da un dato fattuale, ossia che il terzo, rimasto estraneo al giudizio di merito, era il soggetto destinatario della confisca;
una situazione del genere, invece, come si è più volte ribadito, non è ravvisabile nel procedimento in esame, in cui la confisca è stata disposta non nei confronti del terzo (come, appunto, nelle vicende esaminate con le sentenze appena indicate), ma nei confronti dell'imputato; nel caso che ci occupa, il terzo è attinto dal indirettamente dal provvedimento ablativo perché il bene, formalmente intestato al terzo medesimo, risulta essere nella disponibilità del condannato, nei cui confronti è stato emessa la confisca. In altri termini, il destinatario della confisca rimane sempre il condannato, quale può vedersi espropriato di beni di cui abbia comunque la disponibilità, sebbene formalmente intestati a terzi. E in tal caso, il terzo, come detto, può adeguatamente tutelare le proprie ragioni, dimostrando l'effettività del contenuto del diritto di proprietà, mediante lo strumento dell'incidente di esecuzione.
6. Il quarto motivo, la cui trattazione precede logicamente quella del terzo, è manifestamente infondato. Invero, ai fini della confisca disposta ai sensi dell'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, «si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale», e, tra queste, rileva il disposto del comma 1, ultima parte, a tenore del quale la confisca è sempre ordinata con riferimento ai beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale presso o profitto». In relazione alla confisca in esame, pertanto, rileva non la proprietà ma, appunto, la disponibilità del bene, e, come già chiarito da questa Corte, "con tale locuzione, la legge ha inteso indubbiamente designare la relazione effettuale del condannato col bene, connotata dall'esercizio di poteri di fatto, corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà, in forza dei quali egli può determinare autonomamente la destinazione, l'impiego e il godimento del bene stesso. La disponibilità coincide, cioè, con la signoria di fatto sulla res, 7 indipendentemente e al di fuori delle categorie delineate dal diritto privato: e se ad una di tale categorie vuoi farsi proprio riferimento, il richiamo più appropriato risulta essere quello riferito al possesso nella definizione che ne da l'art. 1140 cod. civ." (Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005 - dep. 24/03/2005, De Masi ed altro, Rv. 231390). La nozione di "disponibilità" evocata dall'art. 322 ter, comma 1, cod. pen., pertanto, coincide non con la nozione civilista di "proprietà" ma con quella del "possesso": essa ricomprende tutte quelle situazioni nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi (Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012 - dep. 20/04/2012, Costagliola e altri, Rv. 252378), e si estrinseca in una relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013 - dep. 23/05/2013, Ucci e altri, Rv. 255950). Di conseguenza, non vi è alcuna necessità, da parte del giudice dell'esecuzione, di rimettere gli atti al giudice civile ai sensi dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen. norma a cui rinvia il comma 2 dell'art. 676 cod. proc. pen. -, proprio perché non si trattava di deliberare in ordine a una controversia sulla proprietà delle cose confiscate - anzi, la formale proprietà è proprio in capo al terzo - ma di accertarne la disponibilità in capo alla LL, la quale, peraltro ben difficilmente potrebbe avere interesse a "rivendicare", in sede civile, un bene non più suo perché oggetto di confisca. Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, l'azione di simulazione non sarebbe pertinente proprio perché, lo si ribadisce, alla base della confisca vi è la prova in ordine all'effettività disponibilità della res da parte della condannata: situazione assai differente dall'accertamento di un complessivo assetto giuridico diverso da quello risultante dall'apparenza formale. E, come si è detto, l'odierno ricorrente, formale intestatario del 50% delle quote della RA, ha avuto la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti al giudice dell'esecuzione. Del resto, e per concludere sul punto, la trasmissione degli atti al giudice civile a norma dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen. norma espressamente richiamata, quanto alla fase esecutiva, dall'art. 676, comma 2, cod. proc. pen., è imposta in pendenza di una lite in senso civilistico (Sez. 2, n. 29933 del 04/04/2013 - dep. 12/07/2013, P.O. in proc. Mantovani, Rv. 256350; Sez. 2, n. 26914 del 06/06/2013 - dep. 20/06/2013, Liberatore, Rv. 255747; Sez. 2, n. 12445 del 18/03/2008 - dep. 20/03/2008, P.O. in proc. D'Attoma, Rv. 239763) - anche solo potenziale, secondo alcune decisioni (Sez. 2, n. 44960 del 30/09/2014 - dep. 29/10/2014, Simec Spa e altri, Rv. 260318; Sez. 1, n. 23333 del 16/04/2014 - dep. 04/06/2014, Pedotti, Rv. 259917; Sez. 5, n. 5056 del 8 р 21/10/1999 dep. 15/11/1999, Meoni, Rv. 215630) -, in ogni caso presupponendo la sussistenza di due o più soggetti privati che reclamano la proprietà del bene oggetto di provvedimento ablativo. Si tratta, pertanto, di una situazione assai diversa da quella dedotta nel presente giudizio, in cui, si ripete, non è ravvisabile una lite in senso civilistico, ma unicamente il diritto del proprietario del bene, il quale, a fronte di un provvedimento di confisca disposto nei confronti del condannato, che si assume avere, per interposta persona, la disponibilità di quel bene, rivendichi l'effettività della situazione giuridica corrispondente al diritto di proprietà.
7. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Come già affermato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 35771 del 20/01/2017 - dep. 20/07/2017, Akhmedova e altri, Rv. 270798; Sez. 3, n. 36530 del 12/05/2015 - dep. 10/09/2015, Oksanych, Rv. 264763) pur in relazione al sequestro preventivo, provvedimento funzionale alla confisca, anche e a fortiori nel caso di confisca per equivalente avente ad oggetto beni - formalmente intestati a persona estranea al reato, incombe sul giudice una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi;
a tal fine, non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo al terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della riferibilità concreta degli stessi al condannato. Nel caso in esame, la Corte d'appello ha fornito, con logica motivazione, una dimostrazione rigorosa in relazione alla effettiva disponibilità, in capo alla LL, del 50% delle quote sociali della RA formalmente intestate al marito, facendo leva sugli accertamenti contabili e bancari svolti dall'amministratore giudizio e dalla p.g. delegata. In particolare, si è appurato che: a) negli anni 2007-2009 le operazioni di finanziamento della RA SR sono avvenute pressocchè integralmente per il tramite di conti correnti effettivamente cointestati ai coniugi, per un ammontare di circa 900 mila euro, ma alimentati con somme provenienti esclusivamente da conti di Open Job scarl e Jop Center s.coop., ossia le società impiegate dalla LL per la commissione del reato tributario di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione alla quale è stata definitivamente condannata, e considerando che, nel periodo in esame, i redditi dell'odierno ricorrente erano di gran lunga inferiori agli importi dei finanziamenti erogati;
b) il patrimonio immobiliare della RA SR è costituito, da una lato, da immobili ceduti in locazione a società cooperative riconducibili alla LL e, dall'altro, dalla villa di famiglia dei coniugi, ristrutturata con ingenti somme societarie proprie negli anni della commissione dei reati tributari. Si tratta di п elementi da cui la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto l'intestazione di comodo delle quote societarie formalmente intestata al De SI in favore della LL, elementi che consentono di ritenere ampiamente superata anche l'obiezione circa la mancata prova in ordine a chi fosse l'amministratore di fatto della società.
8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/12/2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Liberati Stefano Corbetta жи Shk ak DEPOSITATA ING 31 GEN 2019 IL CANCELLIERE Luana Mariani 10