Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2008, n. 12445
CASS
Sentenza 18 marzo 2008

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Ogni qual volta sorga una controversia sulla proprietà della "cosa", il giudice penale, al quale venga richiesta la restituzione delle cose sequestrate, anche dopo aver accertato la buona fede dell'indagato, ha l'obbligo di rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia, mantenendo il sequestro; infatti una cosa è la buona fede ai fini penalistici, altra è la nozione di buona fede nel diritto civile, in quanto la prima, se è idonea ad escludere la sussistenza di reati, potrebbe non essere sufficiente per acquisire la proprietà del bene mediante il possesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2008, n. 12445
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12445
    Data del deposito : 18 marzo 2008

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