Sentenza 6 giugno 2013
Massime • 1
In relazione alla richiesta di restituzione di cose sequestrate, il giudice penale deve rimettere gli atti al giudice civile e mantenere il sequestro solo se è già pendente tra le parti una causa civile avente ad oggetto la controversia sulla proprietà dei beni se, invece, non vi è alcun procedimento in sede civile, il giudice penale può direttamente restituire le cose al soggetto al quale le stesse risultino legittimamente appartenere alla stregua degli elementi fattuali fino ad allora accertati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2013, n. 26914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26914 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Domenico - Presidente - del 06/06/2013
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 1337
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 1920/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IB MA nato il [...];
avverso l'ordinanza del 09/10/2012 del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pescara;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAGO Geppino;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Dott. Viola Alfredo Pompeo che ha concluso per l'annullamento del decreto con rinvio per nuovo esame al giudice per le indagini preliminari. FATTO
1. Con ordinanza del 09/10/2012, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, rigettava l'opposizione proposta da IB MA avverso il decreto con il quale, in data 13/03/2012, il P.M. aveva disposto la restituzione della moto Aprilia 1000R tg CV 88147 a favore di RR IA - acquirente in buona fede da tale AR - una volta che il procedimento a carico del suddetto RR per ricettazione era stato archiviato.
2. Avverso la suddetta ordinanza, il BE, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 263 c.p.p., comma 3 per avere il giudice per le indagini preliminari disposto la restituzione del bene al RR nonostante vi fosse controversia sulla proprietà del bene sequestrato a causa della quale il giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto rimettere la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado. Non era, infatti, competenza del giudice per le indagini preliminari decidere a quale delle parti appartenesse il bene in questione. Peraltro, essendo il procedimento penale per ricettazione ancora pendente nei confronti del AR presso altro Tribunale (di Sulmona), il giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto comunque spogliarsi del procedimento in quanto, essendo stato il procedimento a carico del RR archiviato, era diventato competente il giudice del Tribunale di Sulmona.
3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del decreto con rinvio per nuovo esame al giudice per le indagini preliminari.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
2. Preliminarmente va disattesa la doglianza seconda la quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pescara era divenuto incompetente a pronunciarsi.
Sul punto, deve ritenersi condivisibile quanto osservato dal P.G. nella requisitoria scritta e cioè che la competenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pescara permaneva "sia per essere stato emesso il decreto di restituzione dal P.M. presso il citato Tribunale, sia per essere stato disposto il sequestro probatorio nell'ambito del procedimento in esame".
3. Sulla base dell'ordinanza e dello stesso ricorso, in punto di fatto deve ritenersi accertato quanto segue:
a) il BE consegnava al AR - titolare della Motornakk - la propria moto Aprilia, in conto vendita;
b) il AR vendeva la suddetta moto al RR che la pagava ad un prezzo adeguato al valore di mercato;
c) sul suddetto fatto, venivano aperti due procedimenti penali: 1) il primo, presso il Tribunale di Pescara, a carico del RR per ricettazione;
2) il secondo, presso il tribunale di Sulmona, a carico del AR, per appropriazione indebita e truffa;
d) nell'ambito del primo procedimento penale, il P.M. disponeva il sequestro probatorio della moto;
e) una volta che il procedimento penale a carico del RR venne archiviato, stante l'assenza di profili penali a lui ascrivibili, il P.M., dispose la restituzione della moto al suddetto RR.
Sia il ricorrente che il P.G. ritengono che il giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto mantenere il sequestro e trasmettere gli atti al giudice civile competente in quanto la proprietà del bene era controversa.
4. La questione devoluta a questa Corte può essere enunciata in questi termini: "in quali ipotesi il giudice debba restituire le cose sequestrate e, in particolare, quale significato debba attribuirsi all'art. 263 c.p.p., comma 3 a norma del quale in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile".
5. L'art. 263 cod. proc. pen. prende in esame due ipotesi:
a) quando non vi sia dubbio sull'appartenenza delle cose sequestrate:
in tal caso, il giudice, a norma dell'art. 623 c.p.p., comma 1, ne ordina la restituzione all'avente diritto;
b) quando vi sia "controversia sulla proprietà delle cose sequestrate": in tal caso, il giudice mantiene il sequestro e rimette la risoluzione della controversia al giudice civile del luogo competente in primo grado.
Il punto controverso di quest'ultima ipotesi, consiste nello stabilire cosa debba intendersi per "controversia sulla proprietà delle cose sequestrate", locuzione che si trova riproposta anche nell'art. 324 c.p.p., comma 8. Nella giurisprudenza di questa Corte si registrano due orientamenti. Secondo il primo, non è necessaria l'attualità della pretesa tra due soggetti contendenti, essendo invece sufficiente la semplice potenzialità all'insorgere di una lite in senso civilistico: Cass. 1414/1998 riv 211268; Cass. 5056/1999 riv 215630;
Si è, infatti, in proposito osservato, in fattispecie similari a quella per cui è processo, che "ogni qual volta sorga una controversia sulla proprietà della "cosa", il giudice penale, al quale venga richiesta la restituzione delle cose sequestrate, anche dopo aver accertato la buona fede dell'indagato, ha l'obbligo di rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia, mantenendo il sequestro;
infatti una cosa è la buona fede ai fini penalistici, altra è la nozione di buona fede nel diritto civile, in quanto la prima, se è idonea ad escludere la sussistenza di reati, potrebbe non essere sufficiente per acquisire la proprietà del bene mediante il possesso": Cass. 10871/2005 riv 230966; Cass. 12445/2008 riv 239763. Secondo, invece, un'altra tesi, il principio per il quale, nel caso di contestazione della proprietà, il giudice penale rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro, deve essere inteso nel senso che il giudice ha l'onere di accertare, "in limine", l'esistenza di una controversia che deve essere effettiva e, quindi, già instaurata oppure instauranda in ordine alla proprietà del bene sottoposto al vincolo ed, a tal fine, non è sufficiente la mera constatazione di una controversia sul bene dedotta dai meri rilievi difensivi: Cass. 221/2003 riv 227863; Cass. 41879/2007 riv 237939; Cass. sez. 2, 24/01/2013, Rubiola.
6. Questa Corte ritiene di adeguarsi a quest'ultimo indirizzo giurisprudenziale per le ragioni di seguito indicate. Le considerazioni dalle quali partire per un corretto approccio alla problematica, sono le seguenti:
a) il sequestro è disposto in sede penale per fini che riguardano il procedimento penale: nella specie, fini probatori;
b) la parte che ritenga di vantare diritti sulla cosa sequestrata ad un terzo, può sempre agire, indipendentemente dal procedimento penale e dalle misure cautelari che siano disposte nel suddetto procedimento, in sede civile a tutela delle proprie ragioni. Ora, è chiaro che, una volta che il procedimento penale nell'ambito del quale il sequestro è stato disposto, si concluda - come nella fattispecie in esame - addirittura per archiviazione, viene automaticamente meno anche il sequestro proprio perché, essendosi esaurita anche la funzione del giudice penale, non avrebbe alcuna ragione d'essere ne' fattuale ne' giuridica il mantenimento di un sequestro disposto per determinati fini processuali di natura penalistica.
Costituisce, infatti, principio generale che, una volta che il titolo giuridico per il quale il sequestro è stato disposto, venga meno, il bene sequestrato dev'essere restituito all'avente diritto: art. 262 c.p.p., comma 2 - art. 323 c.p.p., comma 1.
È, poi, del tutto ovvio che il processo penale, perseguendo il fine suo proprio che consiste nell'accertare se un determinato soggetto sia o no colpevole di un determinato reato, non ha certo come scopo anche quello di accertare la proprietà del bene sequestrato essendo una questione che involge problematiche fattuali e giuridiche di chiara natura civilistica e, quindi, non di competenza del giudice penale.
Infatti, il processo penale ed il processo civile sono improntati a logiche diverse e rispondono a differenti criteri: è, quindi, condivisibile l'affermazione secondo la quale "una cosa è la buona fede ai fini penalistici, altra è la nozione di buona fede nel diritto civile, in quanto la prima, se è idonea ad escludere la sussistenza di reati, potrebbe non essere sufficiente per acquisire la proprietà del bene mediante il possesso": Cass. 10871/2005 cit. Ma, è proprio tenendo presente tale peculiarità del processo penale, che s'impone la conclusione secondo la quale il bene sequestrato va restituito alla parte alla quale, in quel momento, secondo quanto si è fino ad allora accertato in sede penale, risulti appartenere legittimamente il bene sequestrato: il che non significa che il giudice civile, eventualmente investito della controversia sulla proprietà del bene, non possa giungere a diversa conclusione. In altri termini, l'art. 263 cod. proc. pen. va letto ed interpretato alla luce dei principi del sistema penale: il legislatore, cioè, ha voluto che il bene sequestrato nell'ambito di un determinato procedimento penale, una volta che venga meno il titolo giuridico per il quale è stato disposto il sequestro, debba essere restituito a quella parte alla quale, in quel momento, il bene risulti legittimamente appartenere, secondo quanto si è potuto accertare. Unica eccezione a tale meccanismo è costituita dal fatto che vi sia "controversia sulla proprietà delle cose sequestrate": la ratio è chiara e va individuata nella circostanza che il legislatore, sia al fine di evitare che il bene possa essere sottratto definitivamente all'effettivo avente diritto, sia al fine di evitare una duplicazione di procedimenti incidentali anche in sede civile (ossia procedimenti cautelari sul bene in questione), ha disposto il mantenimento del sequestro trasferendo tutta la controversia in sede civile. Si verifica, quindi, una peculiare situazione giuridica per cui, sebbene il sequestro sia mantenuto dal giudice penale, di fatto, diventa esclusivamente funzionale al processo civile il cui esito diventa determinante sia al fine di stabilire a quale delle parti il bene dev'essere restituito sia a quale di essa devono essere addebitate le eventuali spese di custodia e mantenimento del bene in sequestro.
È chiaro, quindi, che tutto il suddetto meccanismo ha una sua ragion d'essere nella sola ipotesi in cui vi sia già in atto tra le parti una controversia perché, in caso contrario, non avrebbe alcun senso giuridico rimettere la soluzione ad un giudice civile non ancora adito da alcuna parte.
Non potrebbe, infatti, a sostegno della tesi contraria, invocarsi l'istituto della riassunzione di cui al processo civile (art. 50 cod. proc. civ. e art. 125 disp. att. cod. proc. civ.) perché la riassunzione della causa presuppone l'esistenza di un processo che, appunto, ove non venga riassunto, è destinato ad essere dichiarato estinto: ma, se un processo non esiste, non solo non si vede quale processo dovrebbe essere riassunto ma potrebbe profilarsi una concreta ed irrisolvibile impasse processuale ove nessuna delle parti promuova la causa civile con la conseguenza che il bene rischierebbe di rimanere confinato in una sorta di anomalo limbo processuale che non è ne' quello penale ne' quello civile.
Neppure invocabili sono il D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 151 - 155 - il cui art. 299 ha abrogato gli artt. 264 e 265 cod. proc. pen. - in quanto le suddette norme prendono in considerazione la situazione dell'"avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria" che è "ignoto o irreperibile": nella fattispecie in esame, invece, proprio perché la proprietà è controversa, non è ipotizzabile un soggetto "avente diritto alla restituzione".
Deve, pertanto, concludersi che non è configurabile un sequestro che sia mantenuto senza alcun titolo - essendo quello penale venuto meno - nell'ipotetica attesa che una parte inizi la causa civile. Nel caso di specie, è pacifico che non esiste alcun processo pendente fra le parti in ordine alla controversia del bene: di conseguenza, bene ha fatto il giudice per le Indagini preliminari a non rimettere la soluzione al giudice civile e a decidere a quale delle parti restituire il bene, sulla base della situazione processuale e fattuale che, in quel momento, a lui constava. Quanto alla decisione del giudice per le indagini preliminari di restituire il bene al terzo acquirente in buona fede (RR IA) e non al proprietario (il ricorrente BE MA), va osservato che il ricorrente non ha ritenuto di dedurre alcuno dei vizi motivazionali di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) (in terminis SSUU 9857/2008 Rv. 242290 che hanno affermato il seguente principio di diritto: "l'ordinanza del G.i.p., che a norma dell'art. 263 c.p.p., comma 5, provvede sull'opposizione degli interessati avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle "cose" in sequestro o di rilascio di copie autentiche di documenti, è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1").
Ciò comporta, pertanto, che il ricorrente, ove lo ritenga, dovrà promuovere un giudizio civile dove potrà fare valere tutte le sue ragioni e nell'ambito del quale, potrà, eventualmente, richiedere, a sua tutela, nuovamente le misure cautelari previste nel processo civile.
In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato alla stregua del seguente principio di diritto: "ove venga meno il titolo per il quale il sequestro di un bene è stato disposto, il suddetto bene dev'essere restituito all'avente diritto. Nell'ipotesi in cui, sorga controversia sulla proprietà, il giudice, pur mantenendo il sequestro, deve rimettere la causa al giudice civile davanti al quale sia già pendente fra le parti la controversia sulla proprietà. In caso contrario, il giudice deve restituire il bene alla parte alla quale il bene risulti legittimamente appartenere alla stregua degli elementi fattuali fino ad allora accertati".
Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013