Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2013, n. 26914
CASS
Sentenza 6 giugno 2013

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In relazione alla richiesta di restituzione di cose sequestrate, il giudice penale deve rimettere gli atti al giudice civile e mantenere il sequestro solo se è già pendente tra le parti una causa civile avente ad oggetto la controversia sulla proprietà dei beni se, invece, non vi è alcun procedimento in sede civile, il giudice penale può direttamente restituire le cose al soggetto al quale le stesse risultino legittimamente appartenere alla stregua degli elementi fattuali fino ad allora accertati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2013, n. 26914
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26914
    Data del deposito : 6 giugno 2013

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