Sentenza 16 aprile 2014
Massime • 2
È impugnabile con ricorso per Cassazione il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 263, comma terzo, cod.proc. pen., dal giudice penale quale giudice dell'esecuzione quando, in relazione ad un procedimento ormai definito (nella specie, per archiviazione), rigetta la richiesta di restituzione di beni sequestrati e rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, in assenza di lite pendente davanti a quest'ultimo, atteso che, in tale ipotesi, in ragione dell'impossibilità per l'interessato di ricevere "aliunde" tutela da parte dell'autorità giudiziaria, deve escludersi la natura interlocutoria della decisione.
La disposizione dell'art. 263, comma terzo, cod.proc. pen., richiamato in sede esecutiva dall'art. 676, comma secondo, cod.proc.pen., secondo la quale il giudice penale, adito per la restituzione dei beni sequestrati, rimette le parti davanti al giudice civile in caso di controversia sulla proprietà dei beni, mantenendo il sequestro, trova applicazione anche in assenza di formale pendenza della lite davanti a quest'ultimo, purchè in tale ipotesi, il giudice penale dia adeguato apprezzamento in motivazione della serietà della potenziale controversia.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2014, n. 23333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23333 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO IA Cristina - Presidente - del 16/04/2014
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 1236
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 40304/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT TT N. IL 18/12/1950;
avverso l'ordinanza n. 270/2012 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del 18/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 18 dicembre 2012 il GIP del Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, decidendo su opposizione (ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4) proposta da TI TT avverso precedente provvedimento - che dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di restituzione di un dipinto (G. Costantini, olio su tavola raffigurante "scena familiare napoletana") per essere stata rimessa al giudice civile la controversia circa la proprietà del bene in sequestro penale, ai sensi dell'art. 263 c.p.p., comma 3 e art. 676 c.p.p., comma 2 - rigettava l'opposizione, confermando il provvedimento già emesso. Dagli atti risulta che TI TT è stata originariamente iscritta - nell'ambito di una più vasta indagine - nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. per l'ipotesi di ricettazione dato che l'opera (rinvenuta in possesso della TI il 26.11.2009) era stata oggetto di furto denunziato da IN CO ed avvenuto a Napoli nell'anno 1990.
Nel corso dell'indagine venivano ricostruite le modalità dell'acquisto del dipinto da parte della TI, avvenuto nell'anno 2008 presso una galleria d'arte in Firenze e si riteneva dimostrata, a fini penalistici, la buona fede della stessa TI, la cui posizione veniva stralciata ed archiviata in data 4 ottobre 2011. Risulta che il procedimento penale è invece proseguito con esercizio dell'azione nei confronti dei titolari della galleria d'arte LI IA e MA SS (anche per la ricettazione di altre opere) e che l'originario provvedimento di sequestro è stato allegato agli atti di tale procedimento, ove la TI viene indicata quale persona offesa.
Ad avviso del GIP, pronunziatosi in sede esecutiva (e ciò in rapporto alla intervenuta archiviazione) a nulla vale l'assenza - dimostrata in sede di opposizione - di una formale controversia civilistica tra la TI e il IN, posto che entrambi hanno manifestato la volontà di ottenere la restituzione del dipinto. Da ciò l'applicazione - essendovi controversia sulla proprietà - della disposizione normativa di cui all'art. 263 c.p.p., comma 3. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione TI TT, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione dell'art. 263, comma 3, vizio di motivazione e abnormità dell'ordinanza. La difesa, nel ricostruire l'intera vicenda ribadisce - come già documentato in sede di opposizione - che nessuna controversia circa la proprietà del dipinto è in corso tra la sig.ra TI e il sig. IN e pertanto contesta l'applicabilità della speciale previsione di cui all'art. 263 cod. proc. pen.. D'altra parte tale ipotizzata controversia non avrebbe alcuna ragione di venire ad esistenza, dato che nel corso delle indagini è stata accertata la buona fede della TI, con correlata applicabilità della norma di cui all'art. 1153 cod. civ. (il possesso in buona fede all'atto dell'acquisto è titolo). Mancherebbe pertanto l'interesse della TI ad instaurare un giudizio civile per affermare ciò che è già stato verificato, ne' appare possibile - in assenza di formale rivendica da parte del IN - attivare l'azione negatoria di cui all'art. 949 cod. civ.. Non sussistendo alcuna reale controversia, l'ordinanza applica erroneamente il disposto normativo in parola e determina, altresì una irragionevole stasi del procedimento, con profili di abnormità. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il provvedimento va ritenuto impugnabile ex art. 666 c.p.p., comma 6 ed il ricorso risulta fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.
1.1 Va anzitutto precisato che la norma in rilievo - l'art. 263 c.p.p., comma 3 (richiamato, in sede esecutiva, dall'art. 676, comma
2) - è oggetto di diverse interpretazioni maturate nella presente sede di legittimità, proprio in rapporto alla individuazione della particolare ratio sottesa alla medesima ed alla necessità di inserire detta previsione nel delicato sistema codicistico delle questioni pregiudiziali e dei rapporti, in genere, tra procedimento penale e procedimento civile.
Ci si confronta, infatti, sul reale significato da attribuire alla espressione utilizzata dal legislatore .. in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate .. posto che per la prevalente opinione (espressa, tra le molte, da Sez. 2 n. 12445 del 18.3.2008 rv 239763, Sez. 2 n. 29751 del 8.7.2003 rv 226510, Sez. 5 n. 5056 del 21.10.1999 rv 215630 e di recente da Sez. 2 Civ. n. 4003
del 18.2.2011) con ciò si intende ricomprendere non soltanto il caso di una "lite" già insorta e pendente ma anche le ipotesi di controversia "potenziale" e non ancora in atto, purché ne siano chiari i poli del possibile contraddittorio.
In tal senso il mantenimento del sequestro risulterebbe "servente" non già ad una esigenza del procedimento penale (sia esso in corso o definito) ma ad una esigenza di "mantenimento" del vincolo tesa ad impedire la sottrazione della res in un momento in cui non vi è la necessaria chiarezza circa l'identità dell'avente diritto alla restituzione (in ciò trattasi di corollario di quanto stabilito nel precedente comma 1 che sottolinea a fini di restituzione la necessità di assenza di "dubbio" sulla appartenenza). Ciò sia nell'ipotesi di conflitto già formalizzato che nell'ipotesi di conflitto da formalizzare, tanto che la norma impone la "rimessione" della soluzione della controversia al giudice civile del luogo competente in primo grado.
In effetti, tale previsione, tende a confermare - data la estrema genericità della locuzione normativa che pone l'onere di individuazione del giudice civile competente non alle parti, quanto all'autorità penale - la bontà dell'orientamento prevalente in punto di controversia anche "potenziale", dato che se il legislatore avesse presupposto l'esistenza di una controversia già formalizzata avrebbe utilizzato altra espressione (come, ad esempio, avviene per gli artt. 3 e 479 cod. proc. pen. ove si fa riferimento ad azione civile già in corso a fini di sospensione del procedimento penale per pregiudizialità facoltativa). Ad avviso del Collegio non risulta - pertanto - condivisibile l'orientamento, di recente espresso da Sez. 2 n. 26914 del 6.6.2013, rv 255747 (ed in precedenza da Sez. 3 n. 41879 del 11.10.2007, rv 237939) per cui la norma in parola andrebbe applicata solo ove sia "già pendente" una causa civile avente ad oggetto la controversia sulla proprietà dei beni, pur se alcuni contenuti di detta decisione pongono temi di rilevante interesse, che verranno ripresi in seguito sotto diverso profilo. Da ciò deriva una prima considerazione, esprimibile nei seguenti termini: l'art. 263 c.p.p., comma 3 è norma da cui deriva un dovere di "protezione" in capo al giudice penale degli interessi civilistici - in tema di diritto di proprietà - correlati ad un conflitto già manifestatosi tra le parti, anche in assenza di formale pendenza della controversia innanzi al giudice civile.
1.2 Tuttavia ciò non toglie che nella sua applicazione la norma non va svincolata da alcuni parametri di fondo, inerenti l'ambito applicativo delle questioni pregiudiziali ed il dovere del giudice penale di risolvere - anche in via incidentale - ogni questione da cui dipende la decisione, come testualmente recita l'art. 2 c.p.p., comma 1. E ciò in particolare quando il procedimento penale posto "a monte", come nel caso in esame, sia - in reflazione alla posizione dell'istante - definito e la questione venga in rilievo in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 676 c.p.p., comma 2. Se infatti la collocazione sistematica dell'art. 263, comma 3 nell'ambito del titolo 3 (mezzi di ricerca della prova) del libro 3 del codice di rito (in tema di prova) implica una connotazione marcatamente incidentale del provvedimento negatorio della restituzione della res in sequestro lì dove il procedimento sia in corso, con possibilità di reiterazione dell'istanza anche in rapporto agli sviluppi della procedura penalistica, diverso è il valore della negazione alla restituzione lì dove il procedimento penale sia definito (non a caso la norma dell'art. 676 recita .. qualora sorga una controversia sulla proprietà..). Ciò perché la definizione del procedimento penale, ove si ponga mente a quanto previsto dall'art. 2 cod. proc. pen. - è sede tendenzialmente idonea ad ogni statuizione in tema di mantenimento o meno di vincoli aventi natura cautelare, vincoli che a procedimento definito non hanno ragion d'essere (argomentandosi in tal senso dalle chiare disposizioni dell'art. 300 in punto di cautele personali, dell'art. 323 in punto di sequestro preventivo, dell'art. 262 in tema di sequestro a fini di prova).
Da ciò una prima conseguenza, che è opportuno evidenziare nel caso in esame, anche in tema di impugnabilità con ricorso per cassazione del provvedimento che nega la restituzione della res in sequestro a procedimento definito, nell'ipotesi di attivazione della translatio di cui all'art. 263, comma 3 e in assenza di lite civilistica formalizzata.
In tal caso, infatti, il provvedimento va ritenuto impugnabile con ricorso per cassazione in virtù della generale previsione di cui all'art. 666 c.p.., comma 6, non potendosi ritenere preclusiva la pretesa natura interlocutoria della decisione de qua (in difformità dal prevalente orientamento espresso, di recente, da Sez. 2 n. 23662 del 20.5.2010, rv 247412 e richiamato nella requisitoria scritta dal P.G. presso questa Corte).
Tale natura interlocutoria ha infatti reale fondamento soltanto nell'ipotesi di lite civilistica già instaurata (perché in tal caso l'istante è anche parte di un giudizio cognitivo civile nel cui ambito può ricevere tutela) e collide, peraltro, con il preciso dovere del giudice dell'esecuzione di provvedere sull'istanza, essendo per definizione definito il procedimento penale posto a monte.
1.3 Dunque, trattandosi nel caso in esame di provvedimento impugnabile, in quanto emesso in fase esecutiva e in assenza di controversia civilistica già in atto, occorre esaminarne il fondamento motivazionale nell'ambito del più ampio contesto sistematico, con riferimento ai principi desumibili dalle norme generali di cui agli artt. 2, 3 e 479 cod. proc. pen.. Ciò che occorre evidenziare è infatti la natura eccezionale della norma di cui all'art. 263 c.p.p., comma 3, dato che la stessa espressamente deroga alla generale "decidibilità" di ogni questione giuridica sottoposta, anche in via incidentale, alla cognizione del giudice penale.
Da ciò deriva che nella sua applicazione concreta non può prescindersi da un accurato esame della "serietà" della controversia (effettiva o potenziale che sia) pur se tale espressione, utilizzata dal legislatore nelle analoga previsione (salvo ciò che si preciserà in seguito) dell'art. 3 cod. proc. pen. (e sostanzialmente riproposta nell'art. 479 ove si fa riferimento alla particolare complessità) non è testualmente riprodotta nel dettato normativo in esame.
Ciò perché, ragionando in termini sistematici, il giudice penale non può spogliarsi del potere/dovere di risolvere il tema essenziale di un qualsiasi giudizio, in favore della giurisdizione civile, se non nei casi in cui la questione presenti in sè aspetti di particolare complessità e di serietà, pena la violazione del diritto della parte presso cui la res è stata sequestrata di ottenerne l'immediata restituzione, una volta che sia stata verificata l'assenza di rilevanza penale della sua condotta. Tale valutazione preliminare, da ritenersi presupposta nella stretta locuzione normativa, va in particolar modo rafforzata lì dove la controversia civilistica sia solo potenziale e siano solo stati individuati "in astratto" i poli del potenziale contraddittorio, come nel caso in esame (in ciò ritenendosi condivisibile la parte motiva della decisione Sez. 2 n. 26914 del 6.6.2013, rv 255747 ove si rimarca il rischio di impasse processuale correlato all'ipotesi di riassunzione di una causa civile in realtà inesistente), ma va ritenuta indefettibile anche nel caso di controversia già in atto, posto che rappresenta il fondamento logico e sistematico dell'omessa pronunzia del giudice penale in punto di restituzione. In altre parole, ad avviso del Collegio, la norma di cui all'art. 263 c.p.p., comma 3, proprio in rapporto alla sua eccezionalità, va ritenuta limitativa della generale previsione di cui all'art. 2 cod. proc. pen. e va pertanto letta - pur non potendosi parlare di pregiudizialità in senso stretto per l'assenza di un necessario seguito penalistico influenzato dall'esito del diverso giudizio - sul piano sistematico, in aderenza ai principi espressi nelle previsioni di cui agli artt. 3 e 479 cod. proc. pen., norme da cui può trarsi un generale riferimento di metodo teso ad orientare tutti i casi di "cessione" ad altra giurisdizione della potestà decisoria (si vedano, in particolare, sull'obbligo di motivare circa la serietà della questione civile o amministrativa determinante la sospensione del procedimento penale, data la deroga ai contenuti dell'art. 2 Sez. 5 n. 3670 del 5.5.1992, rv 189788, Sez. 2 n. 31057 del 13.6.2003, rv 226113, Sez. 5 n. 14972 del 24.3.2005, rv 231326).
1.4 Calando tale ragionamento nel caso in esame, è palese che la motivazione del provvedimento impugnato risulta carente e non rispettosa dei suddetti parametri.
Pur dandosi atto del conflitto potenziale tra la pretesa alla restituzione dell'opera vantata dalla TI e quella manifestata dal soggetto che ebbe a denunziare il furto, il giudice dell'esecuzione non affronta il tema della "serietà" di tale potenziale controversia, a fronte di un esito dell'indagine penale che tende, in verità, ad evidenziare la ricorrenza della buona fede dell'istante all'atto della consegna e che pertanto depone per l'applicabilità dell'art. 1153 cod. civ., come invocato dal ricorrente.
In tal senso, la stessa decisione di investire della soluzione di tale controversia il giudice civile non appare sostenuta da obiettiva necessità in riferimento alle norme regolatrici e va in questa sede annullata.
Va tuttavia valutato, ed anche in tal senso risulta doveroso il rinvio, se il provvedimento di sequestro sia stato o meno effettivamente acquisito agli atti del procedimento penale ancora in corso nei confronti di LI e MA (nel cui ambito l'istante risulta persona offesa) posto che ciò comporterebbe diversa attribuzione in punto di competenza, tema non sollevato nel ricorso ma emergente dagli atti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2014