Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2014, n. 23333
CASS
Sentenza 16 aprile 2014

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È impugnabile con ricorso per Cassazione il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 263, comma terzo, cod.proc. pen., dal giudice penale quale giudice dell'esecuzione quando, in relazione ad un procedimento ormai definito (nella specie, per archiviazione), rigetta la richiesta di restituzione di beni sequestrati e rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, in assenza di lite pendente davanti a quest'ultimo, atteso che, in tale ipotesi, in ragione dell'impossibilità per l'interessato di ricevere "aliunde" tutela da parte dell'autorità giudiziaria, deve escludersi la natura interlocutoria della decisione.

La disposizione dell'art. 263, comma terzo, cod.proc. pen., richiamato in sede esecutiva dall'art. 676, comma secondo, cod.proc.pen., secondo la quale il giudice penale, adito per la restituzione dei beni sequestrati, rimette le parti davanti al giudice civile in caso di controversia sulla proprietà dei beni, mantenendo il sequestro, trova applicazione anche in assenza di formale pendenza della lite davanti a quest'ultimo, purchè in tale ipotesi, il giudice penale dia adeguato apprezzamento in motivazione della serietà della potenziale controversia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2014, n. 23333
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23333
    Data del deposito : 16 aprile 2014

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