Sentenza 20 gennaio 2017
Massime • 1
In caso di sequestro preventivo per equivalente avente ad oggetto beni formalmente intestati a persona estranea al reato, incombe sul giudice una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi; a tal fine, non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo al terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della riferibilità concreta degli stessi all'indagato.
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- 1. Art. 240-bis - Confisca in casi particolari (1)https://www.filodiritto.com/
- 2. Sequestro preventivo per equivalente su beni intestati a persona estraneaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 settembre 2022
Che valutazione deve fare il giudice in caso di sequestro preventivo per equivalente avente ad oggetto beni intestati a persona estranea al reato Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni 1. La questione La Corte di Appello di Perugia, su richiesta del Pubblico Ministero, richiamati gli articoli 240-bis cod. pen. e 183-quater disp. att. cod. proc. pen., con decreto, disponeva il sequestro preventivo e la confisca di un compendio immobiliare. Avverso tale decisione erano proposte delle opposizioni che venivano rigettate dalla stessa Corte territoriale perugina. Nei riguardi di tale provvedimento erano proposti due distinti ricorsi per Cassazione e, tra le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2017, n. 35771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35771 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2017 |
Testo completo
35771 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE R C A ¥ 3 Aldo Cavallo Presidente - Sent. n. sez. C.C. 20/01/2017 Donatella Galterio R.G.N. 34953/2016 Claudio Cerroni Relatore - Gastone Andreazza Emanuela Gai ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da : KH LE, n. a Mosca il 08/02/1974; RO OD, nato a [...] il [...]; UT S.r.l.; avverso la ordinanza del 10/06/2016 del Tribunale di Modena;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G. Mazzotta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. KH LE, RO OD e UT S.r.l. hanno proposto a mezzo dei difensori ricorso nei confronti della ordinanza con cui il Tribunale di Modena ha rigettato le richieste di riesame presentate dagli stessi avverso il decreto di sequestro preventivo anche per equivalente di beni mobili ed immobili per reati tributari e fallimentari sino alla concorrenza dell'importo di euro 17.319.607 per plurimi reati tributari (in particolare quelli di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000) e fallimentari contestati come commessi da NI IO.
2. KH LE con un primo motivo lamenta la mancanza di motivazione nonché la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. relativamente all'affermazione del provvedimento impugnato in ordine alla attribuita disponibilità di fatto dei beni sequestrati alla ricorrente al marito della stessa NI IO che, in realtà, significherebbe il ritorno al regime di divieto di donazione tra coniugi contestando, in particolare, il rilievo secondo cui il concetto di disponibilità coinciderebbe con l'attinenza del bene agli interessi economici del soggetto, quantunque esercitata attraverso altri soggetti;
censura anche la ritenuta attribuibilità a NI del libretto di risparmio intestato al figlio minore della ricorrente acceso in data antecedente al periodo oggetto di attività di indagine. Analogamente contesta la ricomprensione nei beni sequestrati anche di quelli contenuti all'interno di cassetta di sicurezza a Forte dei Marmi destinata in realtà ad ospitare monili usati dalla coppia durante il periodo estivo.
3. RO OD e la UT S.rl., con ricorsi di analogo contenuto, deducono con un unico motivo la inosservanza dell'art. 324, comma 7, e 309, comma 9, nonché mancanza assoluta di motivazione in ordine ai presupposti legittimanti l'adozione del sequestro in danno di soggetto terzo e riguardante beni appartenenti ad un terzo. Dopo avere ribadito, come già prospettato dinanzi al Tribunale, che il rinvio operato dall' art. 324, comma 7, all'art. 309 commi 9, 9 bis e 10 cod. proc. pen. deve essere inteso come rinvio effettuato al testo vigente a seguito delle modifiche introdotte nel tempo prima ad opera della 1. n. 332 del 1995 e poi della I. n. 47 del 2015, rileva di avere eccepito già dinanzi al G.i.p. l'omessa motivazione delle ragioni del disposto sequestro in particolare in relazione all'appartenenza solo formale a RO e alla UT S.rl. ed effettiva all'indagato NI IO;
successivamente era stata lamentata dinanzi al 2 Tribunale del riesame l'omessa autonoma valutazione del G.i.p. in ordine al fumus nonché alle esigenze cautelari;
sennonché il Tribunale, con una motivazione apodittica, ha omesso di considerare e confutare le suddette argomentazioni difensive, in particolare non essendo stato indicato alcuno tra gli elementi che secondo la giurisprudenza di legittimità possono essere significativi di una effettiva disponibilità dei beni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ha avuto ad oggetto in particolare, per quanto qui rileva, da un lato, il contenuto di due cassette di sicurezza intestate a KH LE, moglie di NI IO e, dall'altro, beni immobili intestati, tra gli altri, a RO OD e UT s.r.l. sul presupposto che, in entrambi i casi, tali beni siano stati, in realtà, nella disponibilità effettiva dell'indagato NI IO. Ed allora, con riguardo alla applicabilità della misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni solo formalmente o fittiziamente intestati a persona estranea al reato, va ricordato che il giudice è gravato di uno specifico onere di motivazione in ordine al fatto che detti beni siano nella disponibilità effettiva del soggetto indagato atteso che i beni in ordine ai quali deve intervenire la misura devono porsi, laddove non sia possibile fare ricorso al sequestro in via diretta, in rapporto di equivalenza rispetto al valore rappresentato pur sempre dal profitto del reato che rappresenta il parametro primario cui rapportare la misura (tra le altre, Sez. 6, n. 18766 del 18/02/2014, dep. 06/05/2014, Giacchetto, Rv. 259131; Sez. 2, n. 5657 del 28/01/2014, dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Scozzaro, Rv. 258210). E, nell'ambito di tale onere, si è quindi affermato, da questa Corte, non essere sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo alla persona estranea, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del P.M., della disponibilità degli stessi da parte dell'indagato (Sez. 3, n. 36530 del 12/05/2015, dep. 10/09/2015, Oksanych, Rv. 264763). Infatti, diversamente ragionando, la motivazione si arresterebbe al solo aspetto "in negativo", rappresentato cioè dalla individuazione degli elementi dimostrativi delle ragioni per le quali il terzo non potrebbe essere l'effettivo titolare del bene, da ciò solo, però, non potendo discendere al tempo stesso, ed "in positivo", la dimostrazione che titolare effettivo dovrebbe essere l'indagato. E ciò, anche in ragione dell'impossibilità di fare applicazione del diverso criterio, dettato per il sequestro cosiddetto "allargato" di cui all'art. 12 sexies del d. I. n. 306 del 1992, 3 della presunzione, desunta da particolari indici, di non appartenenza effettiva al formale titolare del bene.
2. Ribadita dunque la necessità della specifica motivazione nel senso appena ricordato, va rilevato che nella specie, con riguardo in particolare ai beni sequestrati a KH LE, il Tribunale si è arrestato alla sola considerazione degli elementi indicativi della appartenenza solo formale alla ricorrente degli stessi senza spiegare perché questi debbano essere, sia pure solo nei limiti di una valutazione ancorata alle caratteristiche interlocutorie della fase cautelare de qua, ricondotti a NI, così incorrendo, in relazione alla mancanza di motivazione sul punto, nella violazione di legge dell'art. 125 cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato ha infatti desunto la conclusione che il patrimonio mobiliare depositato nelle cassette di sicurezza intestate alla ricorrente, ove veniva depositato anche il libretto di risparmio del figlio, sia stato alimentato unicamente dall'indagato NI in virtù della "acclarata impossidenza della moglie" (v. pag. 10), così facendo coincidere, in violazione del principio sopra richiamato, la non possidenza della donna con la necessaria possidenza del marito, e senza porre in rilievo eventuali atti di ingerenza sulla formazione o sulla gestione di tali beni quali elementi indicativi di una tale conclusione.
3. Diversa invece la conclusione con riguardo ai beni sequestrati in danno di RO OD e della UT s.r.l.. In tal caso, infatti, l'ordinanza impugnata appare avere motivato, in maniera non certo apparente e, dunque, insindacabile, circa le ragioni per le quali i beni immobili sequestrati debbano ricondursi, sempre nei limiti del criterio probabilistico proprio della fase cautelare, all'indagato. Infatti, per quanto riguardante RO, i giudici hanno posto in rilievo, accanto alla problematica conciliabilità della proprietà degli immobili con i modesti redditi da lavoro dipendente dallo stesso dichiarati, e accanto ai non giustificati passaggi degli stessi beni in pochi anni dallo stesso RO alla Bonelli Immobiliare e dalla Bonelli ancora a RO con oneri aggiuntivi e tra soggetti aventi o aventi avuto la residenza formale nella stessa abitazione, il significativo dato della inclusione, nelle disposizioni testamentarie redatte da NI nel periodo 2005-2006, degli immobili in oggetto indicati come da vendere. Con riguardo, poi, alla UT s.r.l., l'ordinanza ha evidenziato il rinvenimento, in sede di perquisizione presso l'abitazione dell'indagato in via Manzoni 12, delle chiavi di accesso della villa di Pietrasanta formalmente intestata alla UT, le 4 dichiarazioni del legale rappresentante BI VE circa la disponibilità dell'immobile sempre in capo a NI IO, e il rinvenimento, nel computer di NI, di scheda relativa proprio all'immobile in oggetto per il quale si indica un mutuo da pagare. Accanto a ciò l'ordinanza ha evidenziato gli elementi che portano a ritenere che la Celestix Comunicatione s.a., cui New Line s.p.a. ebbe a cedere l'intera partecipazione di UT s.r.l sia da rapportare a NI, atteso rinvenimento nei computer dello stesso dei file ove la società è indicata tra le aziende a lui riferibili, la indicazione della amministratrice unica della stessa, TE IA, nelle disposizioni testamentarie di NI, quale sua beneficiaria, la memorizzazione, in altro file, di codici account e password di accesso ai conti correnti della Celestix.
4. Ne consegue, dunque, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla posizione di KH LE con rigetto dei ricorsi di RO OD e di UT s.r.l..
P.Q.M.
Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla posizione di KH LE e rinvia al Tribunale di Modena per nuovo esame;
rigetta i ricorsi di RO OD e di UT s.r.l. che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 gennaio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Gastone Andreazza Aldo Cavallo Allo Croll DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 LUG 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani T5 S