Sentenza 12 maggio 2015
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente su beni formalmente intestati a persona estranea al reato, non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo a quest'ultima, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del P.M., della disponibilità degli stessi da parte dell'indagato. (Fattispecie relativa a fatti di bancarotta e reati tributari, con riferimento alla quale la Corte ha in parte escluso la sequestrabilità di beni formalmente intestati alla moglie dell'indagato).
Commentari • 3
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È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato,dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabilio li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Aggiornamento normativo: dall'art. 216 L. fall. all'art. 322 CCII Con l'entrata in vigore …
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Premesse Le misure cautelari sono disciplinate dal libro IV, titolo II, del codice di procedura penale, rappresentando delle vere e proprie limitazioni della libertà personale. Tali strumenti giuridici sono disposti da un giudice, sia nella fase delle indagini preliminari che nella fase processuale, lasciando un certo margine di discrezionalità, condizionato dalla presenza di presupposti stabiliti dalla legge. Si distinguono in misure cautelari personali e misure cautelari reali. Per quanto riguarda le misure cautelari reali, il nostro codice di procedura penale prevede disciplina due tipologie, ossia il sequestro preventivo e il sequestro conservativo, le quali si sostanziano quali …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2015, n. 36530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36530 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2015 |
Testo completo
365 30/ 1 5 30 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Асп Composta da плозу Saverio Felice Mannino - Presidente - Sent. n sez. Lorenzo Orilia CC 12/05/2015 Vito Di Nicola Relatore - R.G.N. 49616/2014 Andrea Gentili Vincenzo Pezzella ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da YC YU, nata in [...] il [...] avverso la ordinanza del 03-10-2014 del tribunale della libertà di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alberto cardino che ha concluso per l'annullamento senza rinvio sui beni mobili su cui il tribunale non si è pronunciato. Rigetto nel resto;
Udito per la ricorrente gli avvocati Aldo Mayer ed Alessandro Nizzoli che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 1 0 SET 2015 IL CAVALLERE Luana Mariani RITENUTO IN FATTO 1. YU YC ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale della libertà di Trento ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip presso il tribunale della stessa città con il quale veniva disposto il sequestro dei beni mobili ed immobili nella disponibilità della ricorrente nonché di LU AS e della SE Srl fino a concorrenza dell'importo di € 5.597.027,92 per il reato di bancarotta e tributari. Nel pervenire a tale conclusione il tribunale cautelare ha diffusamente argomentato sul luogo di residenza effettiva dell'imputato coincidente, nonostante la formale separazione tra i coniugi, con l'immobile adibito ad abitazione coniugale, sulle modalità di pagamento dei due immobili sequestrati alla ricorrente, sul tenore del ricorso per separazione giudiziale dei coniugi proposto dalla ricorrente, sulla mancanza di tracce nella anagrafe tributaria di trasferimenti di denaro dall'estero verso l'Italia in favore della ricorrente, sul rinvenimento in occasione dell'esecuzione del sequestro di una scrittura privata formata lo stesso giorno dell'udienza di separazione dal marito con la quale la moglie consentiva all'addebito su un proprio conto corrente degli estratti conto debitori di una carta di credito American Express in uso al marito, il quale provvedeva al rimborsarle i relativi esborsi. Sulla base di ciò, il tribunale affermava come fosse evidente la finalizzazione di tali complesse manovre, in difetto di spiegazioni alternative dotate di un minimo di verosimiglianza, alla necessità di LU AS di schermare le sue entrate, altrimenti aggredibili da TA in forza dei debiti accumulati con l'erario.
2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza la ricorrente, personalmente e tramite il difensore, solleva due motivi di gravame, ed ulteriori due nuovi motivi, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disposizioni di attuazione codice di procedura penale, nei limiti necessari per la stesura della motivazione.
2.1. LU AS, che ha ricevuto la citazione per questa udienza (pur non avendo impugnato il decreto di sequestro, né ha ricevuto, a suo dire, la citazione a comparire innanzi al tribunale del riesame, né partecipato all'udienza camerale, né ricevuto la comunicazione della pronuncia dell'ordinanza emessa dal tribunale del riesame, neppure proposto il ricorso per cassazione), ha fatto pervenire una memoria in data 21 aprile 2015, acquisita agli atti. Ne consegue che il AS non è parte di questo giudizio ed il suo nome è stato erroneamente iscritto sulla copertina del fascicolo e negli atti del registro generale. 2 2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e/o apparente motivazione (art. 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.), avendo il tribunale affermato l'esistenza di un potere dispositivo dell'imputato LU AS sui beni della ricorrente mediante una errata interpretazione del concetto di disponibilità dei beni ovvero sulla base di elementi non probanti. Assume la ricorrente che l'ordinanza del gip disponeva, tra le altre cose, sequestro di "ogni bene mobile e/o immobile in disponibilità (...) di YC YU" evidentemente sul presupposto che tali beni fossero nella disponibilità di LU AS. Pacifico infatti che la ricorrente fosse persona estranea al reato, il sequestro preventivo poteva attingere esclusivamente i beni rientranti nel patrimonio del terzo ma dei quali l'imputato avesse avuto la piena disponibilità. Tuttavia, con riferimento a tale ineludibile presupposto, non sono state rinvenute scritture o altre tracce del fatto che il marito, LU AS, esercitasse o potesse esercitare su di essi poteri dispositivi: non risulta che questi avesse potuto alienare, locare o decidere la sorte degli immobili;
che fosse abilitato ad effettuare prelievi dai conti correnti, gestirli o estinguerli;
che egli potesse accedere alla cassetta di ven sicurezza presso la banca;
che si servisse dell'auto, pacificamente in uso esclusivo della ricorrente, né che potesse alienarla. Nessuno specifico riferimento ad indizi del fatto che l'imputato potesse esercitare ¡ poteri sui beni sequestrati era contenuto nell'originario provvedimento di sequestro. Anche provvedimento del tribunale del riesame non contiene, secondo l'assunto della ricorrente, riferimenti a concreti indizi circa l'effettività dei poteri dispositivi da parte dell'imputato. Sostiene la ricorrente che il ragionamento del tribunale sottende infatti un errore di interpretazione del presupposto occorrente per la sequestrabilità dei beni (e quindi per la loro confiscabilità ex art. 322 ter cod. pen.), cioè che essi siano effettivamente nella disponibilità del reo, dovendo tale disponibilità essere costituita da un rapporto tra il bene e il reo in base al quale quest'ultimo, prescindendo dalla intestazione o dai diritti formalmente esercitabili sulla res, possa in concreto esercitare lo ius abutendi sul bene atteggiandosene a dominus. Nessuna delle considerazioni svolte dal tribunale attiene tuttavia ai poteri esercitati ovvero esercitabili dall'imputato AS sui beni della ricorrente, avendo il giudice limitato il proprio ragionamento alla valutazione di circostanze attinenti alle capacità economiche dell'imputata rispetto all'acquisto dei singoli beni. Così facendo il tribunale ha utilizzato il concetto di "disponibilità" in modo difforme rispetto al suo effettivo significato, arrivando a confondere il potere esercitabile sui beni con la titolarità dei mezzi occorsi per il loro acquisto (disponibilità che, a tutto concedere, sarebbe stata, da una parte, esclusa con riferimento alla 3 ricorrente ma che non sarebbe stata, dall'altra, positivamente individuata in capo al AS). In altri termini, il tribunale ha spiegato le ragioni per le quali YC YU non avrebbe avuto sufficienti risorse proprie per acquistare immobili concludendo, per l'effetto, che essi dovessero provenire dall'imputato e che pertanto quest'ultimo fosse in realtà l'effettivo dominus dei beni e così facendo il tribunale ha però interpretato erroneamente il concetto di "disponibilità dei beni".
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge e/o mancanza della motivazione avendo il tribunale ritenuto ammissibile il sequestro dell'intero patrimonio della ricorrente senza la specifica individuazione dei singoli beni rientranti nella disponibilità dell'imputato e con limitazione del sequestro ad essi soltanto (art. 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.). Assume la ricorrente come in ogni caso, quanto ai beni della vita attinti dal sequestro, sia stato dato a questo una ampiezza indeterminata sottraendo alla ricorrente ogni proprio bene di un qualche valore. È però evidente che il rapporto di signoria tra reo e bene integrante il concetto di disponibilità possa riguardare unicamente beni determinati, e non invece l'intero indistinto patrimonio di una va persona terza. La stortura prodotta dalla ampiezza del provvedimento di sequestro risulta evidente osservando la tipologia dei beni di cui esso ha consentito il vincolo in occasione della sua esecuzione: il contenuto della cassetta di sicurezza alla quale LU AS non era delegato ad accedere, il denaro contenuto sul conto corrente 010/6242 acceso dalla ricorrente presso la Banca dove da molti anni veniva mensilmente accreditato il suo stipendio e sul quale LU AS non era delegato ad operare, il denaro contenuto nel libretto a risparmio nominativo, i gioielli (anche di foggia femminile) rinvenuti nella cassaforte dell'abitazione della ricorrente.
2.3. Con un terzo motivo (primo motivo nuovo), la ricorrente deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione delle disposizioni sostanziali e processuali che disciplinano l'istituto del sequestro preventivo per equivalente nei reati tributari, stante l'impossibilità di ritenere che l'intero patrimonio appartenente alla ricorrente stessa, persona del tutto estranea ai reati contestati all'imputato LU AS, possa rientrare nella disponibilità di quest'ultimo, con conseguente impossibilità di legittimare l'apprensione coattiva, nelle forme del sequestro per equivalente, di tutti i beni intestati alla (sola) ricorrente (articolo 606, comma 1 lettere b) e c), codice di procedura penale in relazione agli articoli 322 ter codice penale, 321, comma 2, codice di procedura penale, articolo 1, comma 143, legge numero 244 del 2007).
2.4. Con un quarto motivo (secondo motivo nuovo) la ricorrente lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e processuale stante l'impossibilità di ritenere che tutti i beni nella disponibilità della ricorrente, persona del tutto estranea ai reati, possano essere oggetto di sequestro in base alle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 143, legge numero 244 del 2007,322 ter codice penale e 321, comma 2, codice di procedura penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono. I motivi principali ed i motivi nuovi possono essere congiuntamente esaminati in quanto ruotano principalmente sul concetto di "disponibilità" da parte dell'indagato di beni formalmente intestati, detenuti o posseduti dalla ricorrente, pacificamene ritenuta persona estranea al reato.
2. Il tribunale cautelare ha premesso come l'oggetto della richiesta di riesame non comprendesse i conti correnti intestati fra la ricorrente e l'indagato, LU AS, nonché quelli sui quali quest'ultimo era stato delegato ad operare. Ciò premesso, l'infondatezza della richiesta di riesame è stata argomentata ve sul rilievo che la ricorrente non avesse avuto proprie, autonome ed esclusive disponibilità finanziarie per l'acquisto dei beni oggetto del sequestro, il cui controllo e godimento doveva ritenersi riconducibile all'indagato in quanto la ricorrente, di comune accordo con questi, si era posta come schermo fittizio del AS in modo da garantirlo rispetto alla paventata aggressione dei suoi beni patrimoniali, in virtù dei gravissimi reati commessi. Nel pervenire a tale conclusione, il Collegio cautelare ha osservato come i coniugi, pur separati legalmente, convivessero di fatto (all'atto dell'arresto del AS, la polizia giudiziaria aveva accertato che questi aveva dormito nello stesso letto della ricorrente, nell'alloggio era allocato un vero e proprio, ben fornito, guardaroba di LU AS, costituito da giacche, camice, cravatte, cinture, maglie, scarpe, calze e biancheria intima. In concomitanza dell'arresto venne effettuata una perquisizione presso la sede della società SE Srl, luogo ove il AS aveva formalmente trasferito la residenza. Nelle stanze adibite ad alloggio, le cassettiere risultavano quasi del tutto vuote e si riscontrava la presenza di pochissimi indumenti ed oggetti personali, desumendosi da ciò che l'alloggio di Reggio Emilia fosse solo un punto di occasionale dimora, mentre l'alloggio ordinario dell'indagato, del quale egli conservava la piena disponibilità insieme alla moglie, fosse proprio quello sottoposto a sequestro. Il quale complesso immobiliare era costituito da due appartamenti e tre garage acquistati dalla Later Immobiliare Srl con modalità tali (una prima tranche necessaria per l'acquisto corrisposta in contanti o mediante promessa di 5 pagamento e l'altra attraverso la contrazione di mutui, i cui ratei, in mancanza di disponibilità finanziarie da parte della ricorrente, risultavano assolti con provviste riconducibili all'indagato) da far logicamente a ritenere che tutte le provviste finanziarie necessarie per l'acquisto dei beni immobili provenissero direttamente da disponibilità dell'indagato. Le stesse modalità della separazione coniugale deponevano, secondo il Collegio cautelare, per la totale dipendenza della ricorrente dalle entrate del marito. In merito poi all'esistenza di ipotesi di disponibilità finanziarie riconducibili personalmente alla ricorrente ed aventi origini anteriori al rapporto di convivenza o di coniugio con il AS, la Guardia di Finanza, attraverso la consultazione della banca dati dell'anagrafe tributaria, aveva accertato che non risultavano movimentazioni di capitale all'estero ascrivibili alla ricorrente fin dall'anno 2000 e dunque dal momento del suo ingresso in Italia sino alla data del sequestro. L'unica informazione rilevata in merito a flussi transfrontalieri riguardava una esportazione di valuta avvenuta nel 2011, con destinazione Regno Unito per un importo di € 14.730,00. va Da ciò il tribunale cautelare aveva dedotto come la ricorrente non avesse potuto disporre sul territorio nazionale di ingenti fondi, dei quali peraltro non aveva mai dichiarato l'esistenza alle autorità preposte al monitoraggio dei flussi transfrontalieri di capitale. Persino l'analisi dei flussi dei rapporti bancari intestati alla ricorrente comprovavano la mancanza di autonome disponibilità finanziarie dirette a creare le provviste per l'accredito delle somme riscontrate, nel tempo, disponibili sui conti.
3. Ciò posto, questa Corte ha affermato il principio, che va ribadito, secondo il quale il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, può ricadere su beni anche solo nella disponibilità dell'indagato, per essa dovendosi intendere la relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Ucci e altri, Rv. 255950), cosicché i beni, se anche siano formalmente intestati a terzi estranei al reato, devono ritenersi nella disponibilità dell'indagato quando essi, sulla base di elementi specifici e dunque non congetturali, rientrino nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi (Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola ed altri, Rv. 252378). Il tribunale cautelare, con riferimento i beni immobili sequestrati alla ricorrente, si è pertanto attenuto ai suindicati principi di diritto perché ha motivato circa la disponibilità di essi da parte dell'indagato sulla base di elementi 6 specifici scrutinati "in positivo", nel senso cioè che non soltanto ha argomentato circa il fatto che la ricorrente non avesse mai avuto le provviste per entrarne in possesso ma ha ritenuto, sulla base degli atti, che gli acquisti erano avvenuti con disponibilità finanziarie interamente a carico dell'indagato (v. sub 2 del considerato in diritto), pervenendo alla conclusione, non discutibile in questa sede, che l'effettiva titolarità di essi fosse in capo al AS che infatti ne aveva il godimento, nonostante risultasse residente altrove e legalmente separato dalla moglie, attuale ricorrente.
4. A diverse conclusione deve tuttavia pervenirsi con riferimento ai beni mobili (con la precisazione che i conti correnti non fanno parte del devoluto, per come risulta dal testo del provvedimento impugnato non specificamente censurato sul punto) perché, con riferimento ad essi, manca qualsiasi motivazione circa la disponibilità in capo all'indagato di detti beni, avendo il Collegio cautelare motivato esclusivamente "in negativo", nel senso cioè che la ricorrente non avesse avuto le disponibilità finanziarie per acquisirne il possesso e da ciò solo desumendo che invece la disponibilità, anche di essi, fosse da va attribuirsi all'indagato. Così argomentando il tribunale cautelare ha, nella sostanza, impropriamente trasformato il sequestro per equivalente in un sequestro cd. allargato (ex art. 12 sexies d.l. n. 306/1992) e ciò non è consentito in considerazione della profonda diversità strutturale esistente tra le due misure cautelari. Infatti, il sequestro funzionale alla confisca per equivalente, pur non richiedendo un rapporto di pertinenzialità tra reato e bene da confiscare, implica l'accertamento di un reato idoneo ad innescare il vincolo sul bene da confiscare o sul suo valore equivalente;
invece il sequestro prodromico alla c.d. confisca allargata non richiede alcuna relazione tra il reato, per cui si è proceduto, e il bene da confiscare, fondandosi esclusivamente sulla presunzione di illecita accumulazione patrimoniale. Quest'ultima non è perciò da sola sufficiente a fondare il sequestro preventivo per equivalente, il quale non è di regola consentito nei confronti di persona estranea al reato, i cui beni possono essere tuttavia attinti dal vincolo solo se su di essi il reo abbia la disponibilità, nei sensi sopra precisati, e tale circostanza va provata dall'accusa senza che sia al riguardo possibile alcuna inversione dell'onere probatorio. È perciò sempre necessaria la dimostrazione da parte dell'accusa della disponibilità, secondo la nozione sopra delineata, del bene da parte dell'indagato, dovendo in particolare il pubblico ministero fornire la prova dell'esistenza di situazioni che avallino siffatta discrasia (Sez. 2, n. 17287 del 23/03/2011, Tondi, Rv. 250488), con la conseguenza che la possibilità, ai fini della sussistenza del 7 periculum di cui all'art. 321 cod. proc. pen., di sottoporre a sequestro preventivo beni formalmente intestati a terzi estranei al procedimento penale, impone una pregnante valutazione, sia pure in termini di semplice probabilità, sulla base di elementi che appaiono indicativi della loro effettiva disponibilità da parte dell'indagato, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione (Sez. 6, n. 27340. del 16/04/2008, P.M. in proc. Cascino, Rv. 240573; Sez. 2, n. 5657 del 28/01/2014, P.M. in proc. Scozzaro, Rv. 258210). Sul punto la motivazione è del tutto mancante in quanto il tribunale cautelare si è limitato ad asserire come la disponibilità del bene in capo all'indagato derivi dalla mancanza di provviste da parte del terzo. Tale motivazione non soddisfa, per ciò solo, i requisiti richiesti dalla norma e dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema che esige, invece, una specifica e puntuale motivazione per superare la presunzione di appartenenza esclusiva del bene anche sotto il profilo della signoria di fatto, ad un soggetto terzo estraneo al reato. Per rendersene conto è sufficiente considerare come lo stesso petitum cautelare sia errato perché, mentre per l'indagato è possibile disporre il sequestro per equivalente dei beni anche solo nella sua disponibilità, per il terzo estraneo al reato, non è consentito aggredire l'intero patrimonio disponendo il vincolo di tutti i beni nella sua disponibilità, ma è possibile porre il vincolo su singoli e specifici beni purché si dimostri che essi rientrino nella disponibilità dell'indagato e siano quindi fittiziamente intestati al terzo e ciò richiede la motivazione, nella specie mancante, alla quale dovrà quindi porre rimedio il giudice di rinvio.
5. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata limitatamente ai beni mobili con rinvio al tribunale di Trento per nuovo esame sul punto, conseguendo da ciò il rigetto del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro dei beni mobili e rinvia al tribunale di Trento. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 12/05/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Vito Di Nicola Saverio Felice Mannino Depannin n' To deve BULLORE 8